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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5126 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. FERRARA OLIMPIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalida nella misura del 100% ed il diritto CP_ al beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
CP_ La Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell' di Nocera Inferiore nella seduta del 20.4.23 aveva diagnosticato alla ricorrente epilessia focale con sporadica generalizzazione con crisi plurisettimanali e l'aveva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 90%; La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo poneva in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il Consulente sottolineava come dalla documentazione medica esibita era possibile evincere la caratteristica focale delle crisi epilettiche ma non la loro cadenza (che neanche era emersa dall'esame clinico in quanto sia la perizianda che l'accompagnatore avevano genericamente riferito delle crisi dichiarando che le stesse avvenivano “quando capitava”);
La patologia neurologica veniva pertanto valutata per analogia con il cod. 2007 ( epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento 91%-100%) riconoscendo la misura del range inferiore - CP_ ovvero il 91%- appena superiore a quella attribuita dal CM dell'
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa e che la documentazione medica esibita non attesta un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate – in quanto lo stesso certificato del 23.10.24 rimanda comunque a successivi ed eventuali esami strumentali da svolgere- non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5126 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in Persona_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 05/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. FERRARA OLIMPIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalida nella misura del 100% ed il diritto CP_ al beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
CP_ La Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell' di Nocera Inferiore nella seduta del 20.4.23 aveva diagnosticato alla ricorrente epilessia focale con sporadica generalizzazione con crisi plurisettimanali e l'aveva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 90%; La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo poneva in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il Consulente sottolineava come dalla documentazione medica esibita era possibile evincere la caratteristica focale delle crisi epilettiche ma non la loro cadenza (che neanche era emersa dall'esame clinico in quanto sia la perizianda che l'accompagnatore avevano genericamente riferito delle crisi dichiarando che le stesse avvenivano “quando capitava”);
La patologia neurologica veniva pertanto valutata per analogia con il cod. 2007 ( epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento 91%-100%) riconoscendo la misura del range inferiore - CP_ ovvero il 91%- appena superiore a quella attribuita dal CM dell'
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa e che la documentazione medica esibita non attesta un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate – in quanto lo stesso certificato del 23.10.24 rimanda comunque a successivi ed eventuali esami strumentali da svolgere- non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5126 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in Persona_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 05/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale