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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
GIUDICE: Dott.ssa Paola Farina
ha emesso la seguente SENTENZA nella
Causa iscritta al RG n. 16773/2021, promossa da
C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA.
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Controparte_1
Mancusi
resistente OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• Con ricorso ex art. 445 bis cpc, il sig. – resistente - ha adito il CP_1
Tribunale del Lavoro di Roma in contraddittorio con l' per ivi sentire, in via Pt_1 principale, nominare un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 della legge n. 222/84, non riconosciuto in sede amministrativa.
• Il procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., si era concluso con un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le Pt_1 conclusioni del nominato C.T.U. rilevando che e non poteva essere richiesto giudizialmente il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 poiché detta legge è inapplicabile a soggetti che hanno contribuzione nella Gestione Pubblica dell'Ente, ossia che hanno versato i propri contributi alle Casse
1 di previdenza pubblica dell'(ex) Inpdap, il quale Ente a seguito di successione ex lege è confluito nell' .; Pt_1
• Rilevava l' che il Sig. in quanto ex dipendente di Pt_1 Controparte_1 [...]
- società a totale partecipazione pubblica (100% , avendo CP_2 CP_3 solo veste societaria) - aveva versato la contribuzione alla CP, e non al FPLD in cui versano i contributi i dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi e conseguentemente che non può avere accesso alla prestazione dell'assegno ordinario, come erroneamente ritenuto dal ricorrente e dal Tribunale che ha espletato la CTU. Tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per accertamento preventivo rubricato al n. 14603/2020 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'originaria domanda, ponendo le spese di CTU a carico del ricorrente.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente Controparte_1
e spiegando domanda riconvenzionale, specificando che “La contribuzione che oggi viene definita dall' come Ex INPDAP in verità, deve considerarsi Pt_1 parificata a quella versata in , in quanto, l'articolo 21 comma 1 del Decreto Pt_1
Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), ha soppresso l'INPDAP e trasferito all' Pt_1 tutte le sue funzioni. Dal 2012 in poi, quindi, quando si parla di INPDAP ci si riferisce alla Gestione ex INPDAP dell' , chiamata anche Gestione Pt_1 Pt_1
Dipendenti Pubblici. E dal momento che l' è subentrato ex lege in tutti i Pt_1 rapporti attivi e passivi dell'INPDAP, è evidente che tutti i servizi che prima venivano erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica oggi vengono forniti dall' ”. Pt_1
Concludeva per il rigetto del ricorso proposto dall' in quanto infondato, Pt_1 immotivato, e generico, nullo, e conseguentemente per l'accoglimento della domanda svolta col ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n.r.g. 14603/20, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Esclusa la necessità di disporre C.T.U. medico-legale, posto che il motivo di ricorso non verte sul requisito sanitario, la causa è stata decisa ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, all'esito del deposito di note scritte sostitutive di udienza, mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso in opposizione svolto dell'istituto previdenziale appare
2 fondato, atteso che la domanda svolta dall'odierno convenuto risulta, all'esito dell'espletata istruttoria del tutto destituita di fondamento.
Come è infatti emerso dal vaglio dell'estratto contributivo in atti, il ricorrente risulta carente del requisito assicurativo del versamento di almeno 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio, così come prescritto dall'art.4 legge 222/1984.
I restanti contributi in suo possesso, come affermato dallo stesso ricorrente nella memoria di costituzione, risultano infatti in carico alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali e non integrano pertanto il requisito assicurativo richiesto dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità, beneficio riservato ai soli iscritti al Fondo di Previdenza AGO.
Gli iscritti alle gestioni previdenziali escluse dall'assicurazione generale obbligatoria, come il ricorrente, possono vantare benefici previdenziali diversi, quali, a decorrere dal 1.1.1996, la pensione di inabilità totale, subordinatamente all'avvenuta cessazione dal servizio, come previsto dall'art.2 comma 12 della legge 335/95, ma non anche l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 legge 222/84 che non è stato in alcun modo ricompreso nella armonizzazione dei sistemi pensionistici.
Alle medesime conclusioni, che si ritiene di dover pienamente condividere, è giunto di recente questo stesso Tribunale in un caso analogo, con la sentenza n. 183/2022 pubbl. il 11/01/2022, ha espressamente chiarito che “I benefici della L. 222/84 sono riservati ai dipendenti iscritti nell'AGO e non anche ai dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP ed ex (soggetta alle disposizioni di cui al CP_4
Dpr n. 1092/73 e successive modificazioni) e/o, più in generale alle gestioni c.d. esclusive dell'AGO che sono a carico totale o parziale dello Stato, che possono invece vantare altri e diversi benefici previdenziali (es. pensioni privilegiate, prepensionamenti, etc.) e solo a far tempo dal 1° gennaio 1996, ad opera della legge n. 335/95, possono richiedere la pensione di inabilità totale, subordinatamente all'avvenuta cessazione dal servizio. Non esistendo al momento alcuna norma che estenda a tali dipendenti anche l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84, la domanda attorea volta a far accertare i requisiti medico-legali per beneficiare di tale prestazione previdenziale deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire, non sussistendo, comunque, il diritto della a detta prestazione”. Pt_2
Da ultimo, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione, depositata in atti dall' con le note di trattazione scritta del 03/12/2024, la quale Pt_1 definitivamente chiarisce come “la soppressione dell'Inpdap e il passaggio delle rispettive funzioni all' abbia implicato il venir meno dei diversi regimi Pt_1 assicurativi. Si è in realtà trattato di un trasferimento di funzioni amministrative
3 (art.21 d.l. n.201/11): l'organizzazione amministrativa della previdenza obbligatoria dei dipendenti pubblici è cioè passata in capo a un diverso ente pubblico, senza però che tale mutamento abbia inciso sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici. A costoro continua a non essere riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, mentre spetta soltanto la pensione dovuta a assoluta inabilità al lavoro (art.2, co.12 l. n.335/95).
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso deve essere rigettato in quanto deve ritenersi esclusa per il Sig. - ex dipendente la cui Controparte_1 CP_2 contribuzione è stata versata presso la CP (gestione passata poi all'INPDAP e successivamente confluita alla gestione ) - l'applicabilità dei benefici della Pt_1
L. 222/84.
Considerato che la definizione del presente giudizio, prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate ed attesa l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione giuridica esaminata, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 09/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Farina
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