CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24266/2021 R.G. proposto da: RI FLAVIO, RI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO, 15, presso lo studio dell’avvocato VENTURI FRANCESCO ([...]) che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende per legge;
resistente Per la revocazione dell’ordinanza n. 16654/2020 resa da questa Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria depositata il 4 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4381 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 5 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA IA RI aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 247/21/10 depositata il 21 dicembre 2010 della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza n. 386/21/08 della CTP Roma. Con ordinanza n. 16654 del 2020, questa Corte ha rilevato la tardività del ricorso per cassazione, di cui era stata chiesta la notifica in data 01.03.2012 (eseguita il successivo 02.03.2012), oltre la scadenza del termine per impugnare, indicato nel 06.02.2012. Avverso questo capo della pronunzia, VI e EA RI, quali eredi di IA RI, propongono ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. In particolare, deducono che la Corte, la quale aveva fatto riferimento ad una istanza di rimessione in termini non reperita in atti, era incorsa in errore revocatorio in quanto aveva ignorato che con D.M. Giustizia 8.2.2012, pubblicato sulla GU del 17.2.2012, «in conseguenza della chiusura di tutti gli uffici giudiziari di Roma Capitale e dei comuni della provincia, il giorno 3 febbraio dalle ore 14, il giorno 4 febbraio e il giorno 6 febbraio 2012, per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decorrenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella ZE IC..». Quindi, concludono i ricorrenti, la notifica effettuata in data 01- 02.03.2012 era tempestiva. 3 di 5 Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo consolidato orientamento l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le pronunce della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare (tra le ultime, Cass. sez. un. n. 30994 del 2017; Cass. n. 21725 del 2018, non massimata). L'errore deve, pertanto, apparire dì assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione ( v. Cass., n. 17179 del 2020; Cass., n. 20635 del 2017; Cass., n. 22080 del 2013; Cass., n. 19071 del 2012; Cass. sez. un., n. 26022 del 2008; Cass., n. 14608 del 2007). Invero, l’errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) 4 di 5 non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (v., per esempio, Cass. n. 21725 del 2018, non massimata, § 10). In particolare, resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 9673 del 2017, non massimata;
Cass., sez. un. n. 30994 del 2017). 3. Nel ricorso in esame, invece, l’errore dedotto non verte su un fatto ma su una disposizione normativa, perché, secondo l’assunto, la Corte non aveva dato applicazione al decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2012 ed alla ivi prevista proroga dei termini. A conferma di ciò si noti che gli stessi ricorrenti evidenziano – peraltro infondatamente - la violazione del principio iura novit curia, per cui il Giudice avrebbe dovuto acquisire diretta conoscenza del richiamato decreto indipendentemente da un'attività assertiva o probatoria delle parti. 4. Infatti, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non 5 di 5 li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass. n. 25995 del 2019; Cass. n. 15065 del 2014). 5. Né rileva ai fini revocatori il riferimento della Corte all’appunto di rimessione in termini del 17.2.2012, apposto sulla prima pagina del ricorso per cassazione, che i ricorrenti evidenziano, in particolare, in memoria. La stessa Corte aveva osservato, infatti, che in atti non era stata reperita alcuna istanza di rimessione, né un provvedimento di rimessione, e aveva aggiunto che, comunque, non vi era prova della necessaria notifica a controparte. 6. Non vi è da provvedere sulle spese poiché l’Agenzia non ha depositato controricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29/09/2022.
ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende per legge;
resistente Per la revocazione dell’ordinanza n. 16654/2020 resa da questa Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria depositata il 4 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4381 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 5 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA IA RI aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 247/21/10 depositata il 21 dicembre 2010 della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza n. 386/21/08 della CTP Roma. Con ordinanza n. 16654 del 2020, questa Corte ha rilevato la tardività del ricorso per cassazione, di cui era stata chiesta la notifica in data 01.03.2012 (eseguita il successivo 02.03.2012), oltre la scadenza del termine per impugnare, indicato nel 06.02.2012. Avverso questo capo della pronunzia, VI e EA RI, quali eredi di IA RI, propongono ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. In particolare, deducono che la Corte, la quale aveva fatto riferimento ad una istanza di rimessione in termini non reperita in atti, era incorsa in errore revocatorio in quanto aveva ignorato che con D.M. Giustizia 8.2.2012, pubblicato sulla GU del 17.2.2012, «in conseguenza della chiusura di tutti gli uffici giudiziari di Roma Capitale e dei comuni della provincia, il giorno 3 febbraio dalle ore 14, il giorno 4 febbraio e il giorno 6 febbraio 2012, per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decorrenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella ZE IC..». Quindi, concludono i ricorrenti, la notifica effettuata in data 01- 02.03.2012 era tempestiva. 3 di 5 Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo consolidato orientamento l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le pronunce della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare (tra le ultime, Cass. sez. un. n. 30994 del 2017; Cass. n. 21725 del 2018, non massimata). L'errore deve, pertanto, apparire dì assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione ( v. Cass., n. 17179 del 2020; Cass., n. 20635 del 2017; Cass., n. 22080 del 2013; Cass., n. 19071 del 2012; Cass. sez. un., n. 26022 del 2008; Cass., n. 14608 del 2007). Invero, l’errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) 4 di 5 non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (v., per esempio, Cass. n. 21725 del 2018, non massimata, § 10). In particolare, resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 9673 del 2017, non massimata;
Cass., sez. un. n. 30994 del 2017). 3. Nel ricorso in esame, invece, l’errore dedotto non verte su un fatto ma su una disposizione normativa, perché, secondo l’assunto, la Corte non aveva dato applicazione al decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2012 ed alla ivi prevista proroga dei termini. A conferma di ciò si noti che gli stessi ricorrenti evidenziano – peraltro infondatamente - la violazione del principio iura novit curia, per cui il Giudice avrebbe dovuto acquisire diretta conoscenza del richiamato decreto indipendentemente da un'attività assertiva o probatoria delle parti. 4. Infatti, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non 5 di 5 li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass. n. 25995 del 2019; Cass. n. 15065 del 2014). 5. Né rileva ai fini revocatori il riferimento della Corte all’appunto di rimessione in termini del 17.2.2012, apposto sulla prima pagina del ricorso per cassazione, che i ricorrenti evidenziano, in particolare, in memoria. La stessa Corte aveva osservato, infatti, che in atti non era stata reperita alcuna istanza di rimessione, né un provvedimento di rimessione, e aveva aggiunto che, comunque, non vi era prova della necessaria notifica a controparte. 6. Non vi è da provvedere sulle spese poiché l’Agenzia non ha depositato controricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29/09/2022.