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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Naspi In nome del Popolo italiano Cessata materia del
TRIBUNALE DI PERUGIA contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 371/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Sabrina Angelini) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 febbraio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/04/2022 si è rivolta all' Parte_1 CP_2
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la somma €
8.464,02 per il periodo compreso tra il 14.06.2015 e il 03.06.2016, quale indennità di disoccupazione NASpI;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o irripetibilità sul quantum, con espressa pronuncia di annullamento della nota num. CP_1
7750722015 datata 28 dicembre 2021 e notificata in data 14 gennaio 2022, con la quale è stata richiesta la restituzione di € 8.464,02 e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le pretese di CP_1
3. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento.”.
A sostegno delle suddette conclusioni, la ricorrente ha dedotto di avere ricevuto, in data 28 dicembre 2021, la raccomandata numero 684860699921 con la quale l' CP_1
P a g . 1 | 3 le aveva contestato di aver indebitamente percepito, quale indennità di disoccupazione NASpI, la somma di euro 8.464,02 per il periodo compreso tra il
14/06/2015 e il 03/06/2016, a fronte di un rapporto di lavoro domestico annullato;
ha esposto le ragioni, di fatto e di diritto, per cui il provvedimento emanato dall' , CP_1
confermato anche dopo la presentazione di un ricorso in sede amministrativa, doveva considerarsi illegittimo.
In data 17/04/2023 si è costituito in giudizio l' che, dato atto di avere in data CP_1
12/04/2023 abbandonato il credito per cui è causa, ha concluso affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In occasione dell'odierna udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto, la difesa di parte ricorrente, pur associandosi alla richiesta di intervenuta cessazione della materia del contendere, ha chiesto la condanna dell' convenuto al CP_3
pagamento delle spese di lite, mentre la difesa di parte resistente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante, invece, il disaccordo delle parti sul punto, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Dalla lettura degli atti di causa e, in particolare, dall'abbandono del credito oggetto del presente giudizio da parte di senza che null'altro di specifico fosse poi CP_1
dedotto e/o eccepito in sede di costituzione, deve concludersi per la sussistenza, fin dall'origine, dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire il trattamento NASpI di cui è causa, con conseguente fondatezza del ricorso nel merito.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna dell' alle spese di lite sulla CP_1
base dei nuovi parametri approvati con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, potendo l'atto di autotutela, posto in essere dall' resistente ed CP_3
intervenuto nelle more del giudizio, essere positivamente valorizzato solo con riferimento alla quantificazione delle stesse in dispositivo, tenendo contestualmente conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso e dovendosi, infine, osservare che detta fonte regolamentare detta solo canoni di
P a g . 2 | 3 massima dai quali il Giudice può discostarsi, essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. n.
223/2006 e con l'art. 9 del d.l. n. 1/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
vengono liquidate nel complessivo importo di euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 03 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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