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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, DO.SS Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18/04/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2608/2023, assunta in decisione il 18.4.2025, vertente tra:
(14.8.1984 - C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giuseppe Pizzi e Avv. Pizzi Manuela Maria, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla
Via Scala di Giuda n° 115, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed C.F._2
CP_ elettivamente domiciliato in Reggio Calabria al Viale Calabria 82, Sede
Con ricorso del 25.9.2021, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971, e in subordine dell'assegno mensile dell'invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, sin dalla data della domanda amministrativa.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU, affidata alla DO.SS la quale, Persona_1 depositata la relazione, valutate le patologie dalle quali il ricorrente è risultato affetto, non riconosceva in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio dopo aver accertato che il periziando era affetto da
“Ipertensione arteriosa in terapia medica (codice 6441, 21%-30%) 30%; Diabete mellito complicato da retinopatia diabetica (codice 9309, 41%-50%) 45%” concludeva deducendo che “Le condizioni generali del ricorrente oggi sono buone, sensorio integro, non presenta deficit funzionali, la deambulazione è autonoma. Alla luce delle suddette valutazioni, in considerazione della documentazione sanitaria, dell'obiettività rilevata, del riferito anamnestico si considera il sig. invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del Parte_1
60%.”. Venivano sollevate osservazioni all'elaborato peritale da parte del ricorrente che, avvalendosi della
CTP del DO. , contestava la percentuale di invalidità attribuita, eccependo in Persona_2 particolare che la valutazione della DO.SS fosse stata “fuorviata dal giudizio errato Per_1
CP_ espresso dalla Commissione Medica dell' .
A detta di parte ricorrente, la DO.SS non avrebbe attribuito al diabete mellito il codice Per_1 corretto per tale patologia, e non avrebbe adeguatamente considerato la patologia cardiologica, e quella osteoarticolare, nonché le complicanze oculari, come da certificazione medica depositata in ricorso.
La DO.SS rispondeva a tali osservazioni come di seguito riportato: “La sottoscritta ha Per_1 espresso un proprio giudizio medico-legale sulla base della documentazione sanitaria, del riferito anamnestico e dell'obiettività rilevata durante la visita. Non certamente fuorviata dal giudizio errato CP_ espresso dalla Commissione Medica dell' .
Concludeva confermando, pertanto, la sua valutazione: “Si conferma il sig. Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%.”
Parte ricorrente, depositava nella fase di ATPO (RGN 3357/2021), istanza di dissenso ex art. 445 bis,
IV comma c.p.c., introducendo nei successivi termini, il presente giudizio, ex art. 445 bis, VI comma,
c.p.c., contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto “Le patologie che affliggono il ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dal CTU nella relazione peritale, pregiudicano notevolmente la qualità della vita di un individuo, e sono tali da rendere la percentuale
d'invalidità riconosciuta all'istante del tutto inadeguata alle reali condizioni di salute del ricorrente ed erronea, nonché carente di adeguata motivazione alla luce del quadro clinico appena descritto e di quanto previsto dalla tabella di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 “indicativa delle percentuali
d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”. Le malattie da cui e affetto il sig. Pt_1 formano un quadro clinico complesso e comprensivo di svariati sintomi. In particolare, le gravi patologie da cui è affetto il ricorrente sono certificate e risultano, dalla documentazione medica allegata alla domanda amministrativa”.
Ribadiva parte ricorrente, anche alla luce delle conclusioni formulate dal CTP DO. , Persona_2 che “riscontrava una erronea applicazione delle percentuali riconosciute per le patologie quali
“ipertensione arteriosa in terapia medica (codice 6441, 21-30%) e diabete mellito complicato da retinopatia diabetica (codice 9309, 41-50%)” oltre la non menzione di documentazione sanitaria integrativa, regolarmente depositata nel fascicolo telematico, con patologie che, certamente, avrebbero portato il ricorrente ad essere riconosciuto quale soggetto avente diritto alla pensione di inabilità civile o e in subordine dell' assegno mensile di invalidità civile.”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che, quanto al CP_1 requisito sanitario, “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza di parte allegata, della documentazione depositata in atti, all'udienza del 23.2.2024, questo Giudicante, disponeva il richiamo della DO.SS , “AL FINE DI RENDERE CHIARIMENTI Persona_1
SULLA VALUTAZIONE DEL QUADRO CLINICO DELLA RICORRENTE”. L'udienza veniva rinviata al 10.5.2024 per il conferimento dell'incarico che, a seguito di alcuni successivi impedimenti del CTU, veniva assunto in data 20.12.2024.
Il CTU, DO.SS sottoponeva, pertanto, a nuova visita peritale il ricorrente in data 22.1.2025. Per_1
All'esito di tale visita la DO.SS depositata la relazione, riconosceva “il sig. Per_1 [...] invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% con Pt_1 decorrenza 23.02.2025”.
Nello specifico, la DO.SS , così argomentava: “Sulla scorta della documentazione Persona_1 esistente agli atti e dell'obiettività rilevata nel corso della visita, si afferma quanto segue: Il sig. risulta affetto da: Ipertensione arteriosa in terapia medica (codice 6442, 41%- Parte_1
50%) 50%; Diabete mellito complicato da retinopatia diabetica (codice 9309, 41%-50%) 45%. In considerazione delle suddette infermità, dalla valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si considera il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%. Non sono state riferite né sono documentate ulteriori infermità valutabili dal punto di vista medico-legale. Si indica per la decorrenza il 23.02.2025 in considerazione del certificato cardiologico che documenta un peggioramento della patologia cardiaca come si evince dai valori dall'esame ecocardiografico allegato”.
Orbene, questo Giudicante ritiene condivisibile le conclusioni rassegnate dalla DO. SS Per_1
, che l'hanno determinata a riconoscere il beneficio richiesto ex art. 13 l. 118/1971, con
[...] decorrenza 23.2.2025. La causa viene, pertanto, assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma cpc, con consequenziale riconoscimento in capo al Sig. del solo beneficio richiesto Parte_1 ex art. 13 l. 118/1971, con decorrenza 23.2.2025.
Stante l'andamento del giudizio, la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite depositata dal ricorrente, ed il riconoscimento del beneficio richiesto dal 23 febbraio 2025, successivo anche all'instaurazione del giudizio di merito, compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento CP_1 peritale liquidato in favore della DO.SS come da separato provvedimento. Persona_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo a dei requisiti richiesti per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 l. 18/1971, con decorrenza dal 23 febbraio 2025, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, DO.SS
; Persona_1
- compensa fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore DO.SS come CP_1 Persona_1
da separato provvedimento.
Reggio Calabria, lì 18.4.2025
Il G.O.T.
DO.SS Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, DO.SS Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18/04/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2608/2023, assunta in decisione il 18.4.2025, vertente tra:
(14.8.1984 - C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giuseppe Pizzi e Avv. Pizzi Manuela Maria, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla
Via Scala di Giuda n° 115, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed C.F._2
CP_ elettivamente domiciliato in Reggio Calabria al Viale Calabria 82, Sede
Con ricorso del 25.9.2021, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971, e in subordine dell'assegno mensile dell'invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, sin dalla data della domanda amministrativa.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU, affidata alla DO.SS la quale, Persona_1 depositata la relazione, valutate le patologie dalle quali il ricorrente è risultato affetto, non riconosceva in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio dopo aver accertato che il periziando era affetto da
“Ipertensione arteriosa in terapia medica (codice 6441, 21%-30%) 30%; Diabete mellito complicato da retinopatia diabetica (codice 9309, 41%-50%) 45%” concludeva deducendo che “Le condizioni generali del ricorrente oggi sono buone, sensorio integro, non presenta deficit funzionali, la deambulazione è autonoma. Alla luce delle suddette valutazioni, in considerazione della documentazione sanitaria, dell'obiettività rilevata, del riferito anamnestico si considera il sig. invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del Parte_1
60%.”. Venivano sollevate osservazioni all'elaborato peritale da parte del ricorrente che, avvalendosi della
CTP del DO. , contestava la percentuale di invalidità attribuita, eccependo in Persona_2 particolare che la valutazione della DO.SS fosse stata “fuorviata dal giudizio errato Per_1
CP_ espresso dalla Commissione Medica dell' .
A detta di parte ricorrente, la DO.SS non avrebbe attribuito al diabete mellito il codice Per_1 corretto per tale patologia, e non avrebbe adeguatamente considerato la patologia cardiologica, e quella osteoarticolare, nonché le complicanze oculari, come da certificazione medica depositata in ricorso.
La DO.SS rispondeva a tali osservazioni come di seguito riportato: “La sottoscritta ha Per_1 espresso un proprio giudizio medico-legale sulla base della documentazione sanitaria, del riferito anamnestico e dell'obiettività rilevata durante la visita. Non certamente fuorviata dal giudizio errato CP_ espresso dalla Commissione Medica dell' .
Concludeva confermando, pertanto, la sua valutazione: “Si conferma il sig. Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%.”
Parte ricorrente, depositava nella fase di ATPO (RGN 3357/2021), istanza di dissenso ex art. 445 bis,
IV comma c.p.c., introducendo nei successivi termini, il presente giudizio, ex art. 445 bis, VI comma,
c.p.c., contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto “Le patologie che affliggono il ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dal CTU nella relazione peritale, pregiudicano notevolmente la qualità della vita di un individuo, e sono tali da rendere la percentuale
d'invalidità riconosciuta all'istante del tutto inadeguata alle reali condizioni di salute del ricorrente ed erronea, nonché carente di adeguata motivazione alla luce del quadro clinico appena descritto e di quanto previsto dalla tabella di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 “indicativa delle percentuali
d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”. Le malattie da cui e affetto il sig. Pt_1 formano un quadro clinico complesso e comprensivo di svariati sintomi. In particolare, le gravi patologie da cui è affetto il ricorrente sono certificate e risultano, dalla documentazione medica allegata alla domanda amministrativa”.
Ribadiva parte ricorrente, anche alla luce delle conclusioni formulate dal CTP DO. , Persona_2 che “riscontrava una erronea applicazione delle percentuali riconosciute per le patologie quali
“ipertensione arteriosa in terapia medica (codice 6441, 21-30%) e diabete mellito complicato da retinopatia diabetica (codice 9309, 41-50%)” oltre la non menzione di documentazione sanitaria integrativa, regolarmente depositata nel fascicolo telematico, con patologie che, certamente, avrebbero portato il ricorrente ad essere riconosciuto quale soggetto avente diritto alla pensione di inabilità civile o e in subordine dell' assegno mensile di invalidità civile.”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che, quanto al CP_1 requisito sanitario, “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza di parte allegata, della documentazione depositata in atti, all'udienza del 23.2.2024, questo Giudicante, disponeva il richiamo della DO.SS , “AL FINE DI RENDERE CHIARIMENTI Persona_1
SULLA VALUTAZIONE DEL QUADRO CLINICO DELLA RICORRENTE”. L'udienza veniva rinviata al 10.5.2024 per il conferimento dell'incarico che, a seguito di alcuni successivi impedimenti del CTU, veniva assunto in data 20.12.2024.
Il CTU, DO.SS sottoponeva, pertanto, a nuova visita peritale il ricorrente in data 22.1.2025. Per_1
All'esito di tale visita la DO.SS depositata la relazione, riconosceva “il sig. Per_1 [...] invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% con Pt_1 decorrenza 23.02.2025”.
Nello specifico, la DO.SS , così argomentava: “Sulla scorta della documentazione Persona_1 esistente agli atti e dell'obiettività rilevata nel corso della visita, si afferma quanto segue: Il sig. risulta affetto da: Ipertensione arteriosa in terapia medica (codice 6442, 41%- Parte_1
50%) 50%; Diabete mellito complicato da retinopatia diabetica (codice 9309, 41%-50%) 45%. In considerazione delle suddette infermità, dalla valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si considera il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%. Non sono state riferite né sono documentate ulteriori infermità valutabili dal punto di vista medico-legale. Si indica per la decorrenza il 23.02.2025 in considerazione del certificato cardiologico che documenta un peggioramento della patologia cardiaca come si evince dai valori dall'esame ecocardiografico allegato”.
Orbene, questo Giudicante ritiene condivisibile le conclusioni rassegnate dalla DO. SS Per_1
, che l'hanno determinata a riconoscere il beneficio richiesto ex art. 13 l. 118/1971, con
[...] decorrenza 23.2.2025. La causa viene, pertanto, assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma cpc, con consequenziale riconoscimento in capo al Sig. del solo beneficio richiesto Parte_1 ex art. 13 l. 118/1971, con decorrenza 23.2.2025.
Stante l'andamento del giudizio, la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite depositata dal ricorrente, ed il riconoscimento del beneficio richiesto dal 23 febbraio 2025, successivo anche all'instaurazione del giudizio di merito, compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento CP_1 peritale liquidato in favore della DO.SS come da separato provvedimento. Persona_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo a dei requisiti richiesti per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 l. 18/1971, con decorrenza dal 23 febbraio 2025, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, DO.SS
; Persona_1
- compensa fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore DO.SS come CP_1 Persona_1
da separato provvedimento.
Reggio Calabria, lì 18.4.2025
Il G.O.T.
DO.SS Donatella Sabbatino