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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. ID Ponticelli, all'udienza cartolare del 21.10.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 5572/2025 R.G. Previdenza
tra
nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, dagli Parte_1
Avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, con i quali elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell CP_2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.4.2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell quale gestore del Fondo di solidarietà CP_1 per il settore di trasporto aereo e il sistema aereoportuale, al pagamento in suo favore della somma di euro 1.359,19, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo, a titolo di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 40 – ter della L. n. 106 del 23 luglio 2021.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, verificata l'effettività del pagamento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Lette le note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito della presente sentenza.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto all'effettivo pagamento delle provvidenze richieste CP_1 in questa sede nel mese di maggio 2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse vengono compensate della metà atteso che il riconoscimento veniva posto in essere dall' dopo l'instaurazione del giudizio ma prima CP_1 della trattazione della prima udienza.
Per la restante metà, esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. ID Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di lite della metà, condanna parte resistente al pagamento della restante metà delle spese che liquida in € 930,00 oltre contributo unificato, IVA, CPA come per legge e spese forfetizzate al 15%, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. ID Ponticelli
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. ID Ponticelli, all'udienza cartolare del 21.10.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 5572/2025 R.G. Previdenza
tra
nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, dagli Parte_1
Avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, con i quali elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell CP_2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.4.2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell quale gestore del Fondo di solidarietà CP_1 per il settore di trasporto aereo e il sistema aereoportuale, al pagamento in suo favore della somma di euro 1.359,19, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo, a titolo di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 40 – ter della L. n. 106 del 23 luglio 2021.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, verificata l'effettività del pagamento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Lette le note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito della presente sentenza.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto all'effettivo pagamento delle provvidenze richieste CP_1 in questa sede nel mese di maggio 2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse vengono compensate della metà atteso che il riconoscimento veniva posto in essere dall' dopo l'instaurazione del giudizio ma prima CP_1 della trattazione della prima udienza.
Per la restante metà, esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. ID Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di lite della metà, condanna parte resistente al pagamento della restante metà delle spese che liquida in € 930,00 oltre contributo unificato, IVA, CPA come per legge e spese forfetizzate al 15%, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Aversa, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. ID Ponticelli