Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3248/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3248 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo – C.F. Parte_1
e P.IVA elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n. P.IVA_1 P.IVA_2
139 presso lo studio dall'avv. Antonina Alerio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corleone (PA), via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina
Concetta Castellano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATO -
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone (n. 90/2019) conclusioni: come da verbale del 07.11.2024
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Corleone n. 90/2019.
L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza emessa dal Giudice di “prime cure” per avere accolto le domande spiegate da volte ad ottenere l'annullamento parziale Controparte_1
“dell'intimazione di pagamento n. 29620179040760273, limitatamente al verbale di contravvenzione per violazione del Codice della Strada C/0042872/2013 del 27.12.2013[…] notificato il 14.01.2014 di cui alla cartella di pagamento n. 29620160009419506”.
A fondamento dell'appello deduceva che il Giudice di prime cure Parte_1 aveva errato: a) nel ravvisare una nullità della notifica;
b) nell'avere omesso di pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso;
c) nel condannare al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con riforma, in ragione del principio della soccombenza, anche del capo relativo alle spese di lite.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione degli art. 345 c.p.c. e 342 c.p.c.. Nel merito, contestava i motivi di impugnazione, con condanna, in ogni caso, dell'appellante al pagamento delle spese di lite oltre che, ex art. 96 co.1 c.p.c., per lite temeraria.
All'udienza del 07.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato, alla luce dei principi statuiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale man-tiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 2 particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS. UU. n. 27199/2017).
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio sono individuati con sufficiente chiarezza le parti della sentenza di cui si invoca la riforma, le doglianze mosse avverso la pronuncia impugnata ed il contenuto delle statuizioni che, in riforma della sentenza di primo grado, si invocano.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo l'appellante spiegato domande nuove.
In merito poi all'eccezione dell'appellante secondo cui, in ragione delle contestazioni formulate dall'appellato, sarebbe stato necessario convenire in giudizio anche l'ente impositore, si evidenzia che nel giudizio di primo grado non ha avanzato alcuna contestazione circa il Controparte_1 verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada n. C/0042872/2013, del 27.12.2013, notificatogli il 14.01.2014, dovendo ritenersi, allora, che alcuna doglianza circa l'esistenza di un valido titolo esecutivo è stata formulata.
Diversamente le doglianze dell'appellato si sono rivolte avverso l'operato dell'agente della riscossione, circostanza che porta a ritenere che alcuna ipotesi di litisconsorzio, neanche facoltativo, tra ente impositore e agente della riscossione, si configura nel presente giudizio (cfr. Cass. n.
2480/2020 e Cass. n. 29798/2019 in tema di litisconsorzio facoltativo).
In particolare, in primo grado, nell'atto di citazione di è stato affermato “che Controparte_1 il procedimento di notificazione della cartella impugnata è stato eseguito tramite agenzia privata
(NEXIVE), quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica” (cfr. pag. 4). Dal tenore letterale della citazione sembrerebbe, dunque, che le doglianze siano state rivolte nei confronti della cartella esattoriale, sebbene, nell'intestazione del relativo paragrafo si faccia riferimento ad una nullità della notifica dell'“atto riscossivo”, effettuata pur sempre mediante operatore privato.
Ebbene, osserva lo scrivente che tanto se rivolte avverso le modalità di notifica della cartella esattoriale, tanto se rivolte avverso le modalità di notifica della successiva intimazione di pagamento, la doglianza su una pretesa inesistenza della notifica, così per come avanzata, non merita accoglimento, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di pace che, invece, ha ritenuto, riferendosi alla cartella di pagamento, la nullità della notifica dell'atto “de quo” in quanto effettuata a mezzo operatore privato.
Infatti, il d. lgs. n. 58/2011, ha modificato l'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, prevedendo che: “[…]
1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 3 con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»”.
Tale norma è stata poi abrogata dall'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, operando, tuttavia, detta abrogazione con decorrenza dal 10.9.2017 (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 8416/2019).
Pertanto, con riferimento all'intimazione di pagamento, considerato che la notifica di tale atto
è avvenuta a mezzo operato privato in data 17.01.2018 (circostanza non contestata), trovando applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, nessun vizio di validità della stessa può ritenersi sussistente, dovendo ritenersi l'operatore privato pienamente legittimato alla notifica dell'atto in parola.
Quanto alla cartella di pagamento, considerato che non è stato contestato tra le parti che la notifica della stessa sia avvenuta a mezzo agenzia privata in data 19.09.2016, ai fini della verifica della regolarità di tale notifica dovrà considerarsi proprio il disposto dell'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, secondo le modifiche apportate dal d. lgs. n. 58/2011, in quanto norma “ratione temporis” vigente.
Ebbene, la norma “de qua”, come sopra già evidenziato, attribuiva a la Controparte_2 riserva esclusiva della notifica a mezzo posta limitatamente alla notificazione degli atti giudiziari e alla notificazione delle violazioni al Codice della strada.
Alla data, dunque, del 19.09.2016 la notifica a mezzo poste private di atti amministrativi, quale appunto la cartella di pagamento era comunque da considerarsi valida ed efficace (cfr. Cass. n.
25078/2021 secondo cui: “[…]la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente (poi società CP_2
, pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. Controparte_2
n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada […] per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi”).
Ne discende, dunque, la validità delle notifiche degli atti in parola e di conseguenza il rigetto anche di ogni eccezione di prescrizione in merito alle pretese creditorie di cui al verbale di contravvenzione per violazione al C.d.s. n. C/0042872/2013.
Quanto poi all'ulteriore doglianza dell'appellato secondo cui non sarebbero stati indicati i criteri di calcolo degli interessi chiestigli in pagamento si osserva quanto segue.
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 4 In merito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare, in via assorbente ai fini del presente decidere, che l'omessa indicazione di tali criteri non configura alcuna illegittimità in quanto i relativi criteri sono stabiliti “ex lege” e come tali conoscibili dal destinatario della pretesa creditoria
(cfr. Cass. n. 4376/2017).
In definitiva, l'appello deve essere accolto, dovendo essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 29620179040760273, limitatamente al verbale di contravvenzione per violazione al C.d.s. n. C/0042872/2013 del 27.12.2013, notificato il
14.01.2014, di cui alla cartella di pagamento n. 29620160009419506. Per l'effetto, le pretese avanzate da , nel giudizio di primo grado, devono essere integralmente rigettate. Controparte_1
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la riforma anche del capo sulle spese processuali che, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza. Esse sono liquidate ai valori medi per il primo grado di giudizio, con riferimento alla fase di studio ed introduttiva, e, per quanto concerne il presente giudizio, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per la decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 90 /2019, rigetta le domande avanzate da nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
b) condanna , al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 465,00, oltre Iva (se dovuta), Cpa e rimb. spese gen. come per legge;
c) condanna , al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.288,50 di cui €
1.215,00 per compensi ed € 73,50 per esborsi, oltre Iva (se dovuta), Cpa e rimb. spese gen. come per legge;
22.02.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 5