Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1237/2024 R.G. promossa da:
, residente in Tarantasca, elettivamente domiciliata in Cuneo, pres- Parte_1 so lo studio dell'avv. C. Mureddu, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. C. Rogge- ro per procura in calce all'atto di citazione
A T T R I C E
C O N T R O corrente in Roma, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. M. S. Coccia, che la rappresenta e difende per procura prodotta in atti
C O N V E N U T A
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. C. Mureddu e C. Roggero per l'attrice così concludono:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale:
Accertare l'evento dannoso subito dalla sig.ra e per l'effetto condannare Pt_1 CP_2 al pagamento della somma di € 24.324,80 o in quella veriore somma accertata in
[...] corso di causa dal giudice;
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge.”
L'avv. M. S. Coccia per la convenuta così conclude:
“Contrariis reiectis,
1. in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della sig.ra Pt_1 dall'azione risarcitoria de qua e, conseguentemente, respingere la domanda;
2. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2952 c.c., l'intervenuta prescrizione biennale dall'azione risarcitoria incardinata e, conseguentemente, respingere la domanda;
3. nel merito: respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte;
1
4. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2024, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale la compagnia al fine di sentire accertare e di- Controparte_1 chiarare il diritto all'indennizzo per l'infortunio occorsole in data 10.03.2020.
Esponeva l'attrice che, in tale data, alle ore 17.00 circa, si trovava nella località Lausetto
(Borgata di Acceglio) nei prati ove solitamente porta al pascolo le mucche. Mentre passeggia- va, inciampava a causa del fondo sdrucciolevole cadendo in un burrone profondo circa 8/9 metri e, in conseguenza della predetta caduta, era stata soccorsa dal servizio alpino e trasferita in eliambulanza all'Ospedale “S. Croce” di Cuneo.
A seguito dell'incidente occorso, aveva riportato un trauma cranico, contusioni e diverse frat- ture;
successivamente, dopo un lungo periodo di cure, era stata dichiarata dal proprio medico di fiducia, dott. invalida permanente con una percentuale oscillante tra il 20% ed il Per_1
22%, il tutto per un importo complessivo quantificato, complessivo di spese mediche di €
24.324,80.
L'attrice chiedeva pertanto di accertare l'evento dannoso subito e per l'effetto condannare
[...] al pagamento della somma di € 24.324,80, o in quella somma accertata in Controparte_3 corso di causa, con il favore delle spese.
Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva in via preliminare la decaden- CP_1 za dell'attrice dall'azione risarcitoria, nonché la prescrizione dell'azione medesima per inter- venuta prescrizione biennale, e, nel merito, affermava l'infondatezza della domanda proposta, chiedendone la reiezione, con il favore delle spese.
Avvenuto lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza in data 10.01.2025, ritenuta la necessità di decidere in merito alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha sottoscritto con la società , con effetto dall'04.04.2011, la Pt_1 CP_1 polizza Infortuni n. 80100154396 (v. doc. n. 1 della convenuta). Controparte_4
L'assicurata ha denunciato il sinistro per cui è causa soltanto in data 07.04.2022, a oltre due anni di distanza dal fatto, che sarebbe avvenuto in data 10.03.2020, alle ore alle ore 17.00 cir- ca, allorquando si trovava nella località Lausetto (Borgata di Acceglio) nei prati ove solita- mente porta al pascolo le mucche.
La compagnia assicurativa convenuta ha eccepito in via preliminare la decadenza dell'attrice dalla richiesta di risarcimento del danno in oggetto, in quanto la denuncia del sinistro è stata effettuata dall'assicurata oltre due anni dopo il verificarsi dell'evento, anziché nel termine di
15 giorni successivi come previsto dalle condizioni generali di contratto.
2 Ora, l'art. 31 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente che: “In caso di si- nistro la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e del- le cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscrit- to entro 15 giorni dall'infortunio . . . L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile” (v. doc. n. 7 dell'attrice).
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato il 10.03.2020, mentre la denuncia è pervenuta in
Compagnia il 07.04.2022, con la conseguenza che, in virtù della clausola contrattuale citata, alcun indennizzo spetta all'attrice, in quanto la stessa è decaduta dalla possibilità di richiedere l'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione in essere tra le parti.
L'attrice sostiene che la denuncia del sinistro sia avvenuta nel settembre 2020, allorquando la stessa si sarebbe recata per ben tre volte presso l'ufficio postale di Tarantasca, accompagnata dal marito, per espletare le formalità del caso, e non in data 7 aprile 2022, come affermato dalla compagnia convenuta.
Tali argomentazioni sono peraltro del tutto irrilevanti, posto che la denuncia del sinistro, ai sensi dell'art. 31 delle condizioni generali di contratto, non doveva essere effettuata presso l'ufficio postale di Tarantasca, bensì inviata alla Compagnia tramite raccomandata a/r nel termine di quindici giorni dal verificarsi del sinistro, o entro 15 giorni dal momento in cui il beneficiario ne abbia avuto la possibilità.
Al riguardo, risulta che l'attrice è stata dimessa dall'ospedale “S. Croce” di Cuneo in data 28 marzo 2020; tra il 28 marzo ed il settembre 2020 sono decorsi ben 6 mesi, di cui 4 in assenza delle limitazioni imposte dal lock-down derivante dalla pandemia da covid-19, periodo in cui la avrebbe comodamente potuto denunciare il sinistro o incaricare dell'invio della Pt_1 prescritta raccomandata un proprio delegato.
Inoltre, occorre ancora osservare che l'azione risarcitoria proposta dall'attrice deve ritenersi comunque estinta per intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952 c.c., in quanto la richiesta di indennizzo, relativa al contratto di assicurazione in essere tra le parti, è pervenu- ta alla Compagnia dopo oltre due anni (07.04.2022) dal giorno in cui si è verificato il sinistro
(10.03.2020).
Sulla base di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attrice dev'essere pertanto respin- ta, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri indicati dal DM
147/2022.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Tab. 2), si liquida il compenso del difensore in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori e rimborsi di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3 con atto di citazione notificato in data 28.05.2024;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 21/02/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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