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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 296/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 296/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 27.05.2025 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Milazzo (ME) via delle Magnolie n. 24, P. Iva rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Chiara Nicolosi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in C.F._1
Catania (CT) viale XX Settembre n. 28.
Appellante e
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milazzo (ME) via F. Crispi Controparte_1
n. 1, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su atto separato da P.IVA_2 intendersi congiunto alla comparsa di costituzione, dall'avv. Claudio Rugolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in C.F._2
Messina (ME) via A. Martino n. 96.
Appellato Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 280/2023, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 06.03.2023 e pubblicata il 08.03.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 300/2015 R.G. in materia di “risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale”.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante, Parte_1
“…- dichiarare la nullità degli atti e dell'ordinanza del 6/8 marzo 2023 e per l'effetto rimettere le parti dinanzi al primo Giudice;
- dichiarare, in via subordinata, fondata la domanda risarcitoria nei confronti del CP_1
per la mancata sottoscrizione del contratto di locazione e condannare il
[...] CP_1
al conseguente risarcimento del danno ingiustamente patito dall'appellante pari ad euro
[...]
573.534,08 o nella diversa misura che vorrà quantificare il Giudicante.
- riformare l'ordinanza in ordine al capo delle spese legali in ragione della riforma chiesta;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio…”.
Per l'appellato, : Controparte_1
“…1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ogni ulteriore statuizione conseguenziale;
2) in ogni caso, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di nullità dell'ordinanza appellata;
3) nel merito, dichiarare inammissibile, infondato e comunque rigettare l'appello, con integrale conferma dell'ordinanza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Barcellona P.G.…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.02.2015, la ditta conveniva Parte_2 in giudizio il , chiedendo di accertarne la responsabilità contrattuale e/o Controparte_1 extracontrattuale e, conseguentemente, di condannarlo al pagamento di € 573.534,08 a titolo di risarcimento del danno subito.
In particolare, esponeva che l'ente resistente si era reso responsabile della mancata sottoscrizione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà (sito a , in via San CP_1
Giovanni, fg. 6, particella 389, sub. 54, cat. 54, di 462 mq) presentato in offerta l'11.11.2013, giusto avviso pubblico di gara bandito dal Comune in data 06.11.2013. Deduceva la che l'amministrazione comunale, dopo aver ritenuto idoneo l'immobile de Pt_2 quo (con nota prot. n. 9583 del 10.12.2013), a fronte delle opere di manutenzione che, d'intesa, sarebbero state eseguite a spese di essa proprietaria, e dopo aver approvato (con deliberazione n.
3 del 10.01.2013) la proposta contrattuale di locazione dell'immobile per un canone totale di €
46.569,60 annui - pari al canone mensile di € 8,40 mq -, aveva poi deciso di non sottoscrivere più alcun contratto a causa della sopravvenuta richiesta della proprietaria di maggiorare l'ammontare del canone di locazione con l'aliquota iva dovuta per legge.
Precisamente, con nota prot. n. 4095 del 05.06.2014 il Comune aveva rappresentato l'impossibilità di sottoscrivere lo schema di contratto da ella predisposto , poiché la prevista applicazione dell'iva sul canone di locazione avrebbe comportato una innovazione rispetto sia all'originaria proposta di locazione presentata dalla ditta in data 04.11.2013 sia all'offerta del 08.11.2013 nella Pt_2 quale non si dava atto dell'applicazione di tale imposta sul canone convenuto, né della titolarità di partita iva.
Pertanto, chiedeva di condannare il a risarcire il danno ( danno emergente, Controparte_1 lucro cessante, danno all'immagine e perdita di chance) a titolo di responsabilità precontrattuale o, eventualmente, per responsabilità extracontrattuale o responsabilità oggettiva, avendo violato l'obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative ai sensi dell'art. 1337 c.c..
Con memoria depositata in data 11.06.2015 si costituiva il , eccependo Controparte_1 preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo e, in via gradata, contestandone l'ammissibilità
e la fondatezza.
Il resistente deduceva che la ditta aveva modificato unilateralmente le Parte_2 caratteristiche dell'offerta originariamente presentata, mutando il soggetto offerente (da persona fisica a persona giuridica) e l'entità del canone di locazione pattuito (pretendendo la maggiorazione dell'iva), esigendo, quindi, di stipulare il contratto di locazione in questi nuovi termini.
All'udienza del 21.12.2015, stante la mancata comparizione delle parti, il Giudice rinviava all'udienza del 18.01.2016.
Alle successive udienze del 22.01.2016 e del 10.10.2016 compariva la sola parte resistente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2019, il Giudice, in assenza della parte ricorrente non comparsa, rinviava all'08.06.2020, rilevato il carico di ruolo.
Con successiva ordinanza del 21.05.2021, emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza, stante la sospensione del difensore della ricorrente, avv. Lo Castro, veniva dichiarata l'interruzione del processo , che veniva riassunto con ricorso del 21.09.2021, ad istanza di
[...]
– quale successore per atto di conferimento della ditta . Parte_1 Parte_2 Il resistente , costituendosi, si riportava a tutte le precedenti domande, difese, Controparte_1 eccezioni e conclusioni.
Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, con ordinanza n. 280/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.03.2023 e pubblicata il 08.03.2023, il Tribunale così statuiva:
“ RIGETTA il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese legali sostenute dal , liquidate nella misura di €. Controparte_1
5.333,00 per compensi di avvocato (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva ed € 1.790,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge…”.
Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato a mezzo pec in data 06.04.2023,
[...] proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, chiedendone la Parte_1 riforma.
In particolare, ne eccepiva la nullità per violazione dell'art. 301 c.p.c. e del diritto di difesa della società, nonché l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto la carenza di responsabilità del CP_1 convenuto rispetto alla domanda di risarcimento dei danni dalla stessa lamentati.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.07.2023 si costituiva in giudizio l'appellato il quale contestava le deduzioni di parte appellante e ne rilevava Controparte_1
l'inammissibilità e/o infondatezza, insistendo, quindi, per l'integrale rigetto delle domande;
con vittoria di spese e compensi.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il Consigliere Istruttore, nelle more nominato, con ordinanza del 20.10.2023 , rilevato che il procedimento non era sottoposto all' applicazione disposizioni degli artt. 349 bis c. p. c. (introdotto dall'art. 3, comma
26, lett. f), del D. Lgs. n. 149/2022) e 350 c. p. c. (nel testo novellato dal suddetto decreto), fissava la trattazione innanzi al collegio per l'udienza del 10.06.2024 da svolgersi con il rito cartolare, poi differita, per carico di ruolo, prima al 10.02.2025 e poi al 27.05.2025.
Quindi, con ordinanza del 28-30.05.2025, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisone
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame,
[...] eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata e di tutti gli atti successivi alla Parte_1 sospensione del proprio procuratore costituito, avv. Lo Castro , in quanto emessa in violazione dell'art. 301.c.p.c.
Deduce, in proposito, che il primo decidente avrebbe dovuto dichiarare immediatamente ed automaticamente l'interruzione del giudizio sin dal giorno della sospensione del predetto legale, proprio ed unico procuratore costituito.
Invece, nonostante quest'ultimo risultasse sospeso sin dal settembre al novembre 2016 , che a far data dal 01.08.2017 avesse optato per la sospensione volontaria ex art. 20 comma 2 L. 247/2012
e che dal 14.12.2017 fosse stato sospeso in conseguenza dell'applicazione di una misura interdittiva ancora oggi pendente, le udienze del 10.10.2016, del 16.09.2019, dell'8.06.2020 e sino al 21.05.2021 erano state celebrate senza che il procuratore nominato potesse svolgere la propria attività difensiva con conseguente enorme pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente.
Invero, essa parte era stata privata del diritto di presenziare alle udienze e di formulare le proprie richieste avanzare
A tal proposito, evidenzia che , in seno all'ordinanza impugnata, il Tribunale aveva rilevato una presunta tardività delle richieste istruttorie e della domanda di mutamento del rito, poiché formulate solo alla prima udienza in seguito alla riassunzione del procedimento, senza considerare
, però, l'impossibilità di formularle precedentemente a causa della mancata comparizione del procuratore.
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza impugnata in ordine al rigetto delle richieste istruttorie e di mutamento del rito, avanzate, a seguito della riassunzione del giudizio, con le note di trattazione depositate il 10 febbraio 2023.
Nel censurare la valutazione di tardività , rappresenta che il primo decidente non aveva tenuto conto della sospensione dell'avv. Lo Castro sin dal settembre 2016 e della nullità di tutti gli atti successivi a detta sospensione.
In ogni caso evidenzia la possibilità di disporre d'ufficio il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., ove la causa necessiti di istruzione non sommaria.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censura l'ordinanza per avere il primo decidente escluso la sussistenza della responsabilità precontrattuale del . Controparte_1
Sostiene, al riguardo, che l'applicazione dell'aliquota IVA nella fattispecie in esame era obbligatoria in virtù del DPR 633 del 26.10.1972, in quanto il soggetto locatore rivestiva la qualifica di soggetto passivo dell'iva, ed inoltre la procedura avviata dal Comune di CP_1 riguardava la ricerca di un immobile da destinare ad ufficio pubblico, sicchè la locazione era ovviamente assoggettata all'imposta dell'iva, non avendo ad oggetto un immobile con destinazione abitativa.
Precisa che il soggetto tenuto al versamento dell'iva, come noto, è pacificamente individuato nel conduttore dell'immobile e che, dunque , il soggetto finale su cui grava il relativo pagamento è
l'utilizzatore del bene (rectius il conduttore), cui si deve applicare l'imposta in quanto operazione imponibile dalla legge.
Aggiunge che l'eventuale applicazione dell'iva non costituiva una spesa maggiore nel bilancio del
, che avrebbe ben potuto compensare tale imposta con altre a debito, Controparte_1 risultando, alla fine, ininfluente.
Pertanto, secondo l'odierna appellante, la ditta non aveva apportato alcuna Parte_2 modifica alle condizioni di cui alla proposta contrattuale relativamente al canone, il quale era rimasto immutato.
Nel censurare il ragionamento del primo decidente, che aveva escluso la ricorrenza del dolo e/o della colpa del assume che l'ente con il proprio comportamento aveva ingenerato nel CP_1 proprietario dell'immobile la convinzione che il contratto di locazione si sarebbe perfezionato, tanto che quest'ultimo aveva eseguito a proprie spese tutti i lavori richiesti per una spesa totale di circa € 150.000,00, come documentalmente provato.
Di conseguenza, rifiutando arbitrariamente di procedere alla sottoscrizione, nonostante la pregressa approvazione da parte della della proposta di locazione ( delibera n. 3 del Pt_3
10.01.2023) , aveva violato i principi di lealtà correttezza e buona fede e provocato un danno ingiusto rappresentato: a) dal mancato guadagno pari all'ammontare dei canoni di locazione dell'immobile offerto pari a € 223.534,08; b) dagli oneri sostenuti per l'adeguamento dei locali alle richieste dell'Amministrazione per €150.000,00; c) dalla perdita di chance pari ad €
100.000,00 non avendo potuto locare il bene per tutto il periodo di durata della procedura avviata dal d) dalla modifica dell'immobile per l'adeguamento alla domanda dell'Ente che aveva CP_1 provocato un pregiudizio quantificabile in €100.000,00, rappresentato dalla riduzione della fascia di mercato cui locare l'immobile.
Aggiunge l'appellante che il rifiuto interposto dal non poteva ritenersi sorretto Controparte_1 da alcun motivo giustificato, non sussistendo, nell'ordinaria diligenza delle parti, fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto.
Chiede, quindi, che, in riforma dell'impugnata ordinanza, venga accertata la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale dell' per la mancata sottoscrizione CP_2 del contratto di locazione, con conseguente condanna dello stesso a risarcire l'ingiusto danno patito dall'originaria ditta , quantificato in € 573.534,08. Con vittoria di spese e compensi Parte_2 del doppio grado di giudizio.
§
4. Deve, in via preliminare, esaminarsi, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dal . Controparte_1
Ebbene, l'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., applicabile ratione temporis, dispone che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
Tale previsione, secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Ne consegue che l'ordinanza invocata dall' appellata non può mai essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è, dunque, già di per sé del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa di parte appellata.
Nella specie, deve ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 348 bis c.p.c., sia stata tacitamente con l'ordinanza del 10-
11.06.2024 , con cui la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
§
Venendo all'esame del primo e del secondo motivo di gravame, che fanno leva sulla nullità di tutti gli atti successivi alla sospensione dall'albo degli avvocati di Messina dell'avv. Lo Castro, ivi compresa l'ordinanza decisoria impugnata, giova premettere, in punto di diritto, che a mente dell'art. 301, comma 1, c.p.c.: “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”.
La normativa in esame elenca tassativamente una serie di eventi che riguardano il difensore costituito di una delle parti (morte, radiazione o sospensione del procuratore), i quali provocano l'interruzione del processo in maniera automatica ed immediata, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento possano avere avuto le parti ed il giudice. La circostanza che l'art. 301 c.p.c. ricolleghi l'interruzione del processo per impedimento dell'avvocato al caso della morte, radiazione o sospensione del procuratore, trova la sua giustificazione nel grave pregiudizio che la menomazione del procuratore costituito potrebbe altrimenti arrecare al diritto di difesa della parte ormai non più assistita.
Pertanto, la morte, così come la radiazione, la cancellazione dall'albo professionale o la sospensione dal medesimo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determinano l'interruzione del processo;
l'evento interruttivo produce in via automatica i suoi effetti nel processo, anche se il Giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza e, quindi, senza che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta,
è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Ebbene , nel caso de quo, tenuto conto dello svolgimento delle vicende nei termini illustrati , dall'appellante , l'eccezione di nullità degli atti e dell'ordinanza decisoria non può trovare accoglimento.
Giova precisare, in punto di fatto che:
-all'udienza del 25 giugno 2015 la ricorrente contestava le difese formulate dal Controparte_1
e chiedeva l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, mentre il resistente si opponeva alla richiesta e la causa veniva rinviata all'udienza del 21 dicembre 2015 per un eventuale bonario componimento;
-all'anzidetta udienza le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c., al 18 gennaio 2016 e d'ufficio al 22 gennaio 2016;
-in questa udienza era presente soltanto il difensore del deducente, il quale chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
-all'udienza del 10 ottobre 2016 , fissata per la precisazione delle conclusioni, il CP_1
vi provvedeva e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per
[...] discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione del termine per il deposito di note difensive al 16.09.2019;
-all'udienza del 16.09.2019 la causa veniva rinviata per carico di ruolo del relatore e subiva due successivi rinvii d'ufficio, ovviamente anch'essi senza alcuna attività;
- alla successiva udienza del 21.05.2021, il Tribunale di Barcellona P.G., preso atto della sospensione dell'avv. Lo Castro, dichiarava l'interruzione del giudizio, poi successivamente riassunto con ricorso dall'odierna appellante Parte_1
-a questo punto, all'udienza di comparizione fissata in seguito alla riassunzione del procedimento, la causa veniva regolarmente rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assunta in riserva.
Ricostruito in questi termini lo svolgimento del processo, ritiene la Corte che, benchè risulti incontestato e pacifico che il difensore di parte attrice non abbia potuto espletare il proprio mandato difensivo durante il periodo di sospensione, nel corso del quale si sono tenute svariate udienze, nessun reale pregiudizio abbia , tuttavia, subito la parte ricorrente.
In tal senso, giova richiamare l'insegnamento condiviso dalla Suprema Corte, la quale ha più volte avuto modo di chiarire che: “Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa.” (Cass. Civ. sez. 3,
12.11.2024 n. 29195; Cass. Civ., sez. 1, 05.03.2018, n. 5106; Cass. Civ. sez. L, 10.10.2019, n.
25579; Cass. Civ. sez. 3, 08.04.2016, n. 6838; Cass. Civ. n. 14520/2015).
Nella specie, è agevole rilevare che non si sia realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte, né tantomeno alcuna lesione del principio del contraddittorio, considerato che l'udienza del
10.10.2016 – ossia la prima alla quale il difensore nominato non ha potuto presenziare – era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e che la causa è stata successivamente rinviata per gli stessi incombenti.
Allo stesso modo, in seguito all'interruzione del processo dichiarata il 21.05.2021 ed alla seguente riassunzione da parte della società la causa è stata rinviata per Parte_1 permettere alle parti di precisare le conclusioni e, solo successivamente essere assunta in riserva.
Pertanto, nonostante l'interruzione sia stata pronunciata a distanza di diversi anni dall'evento – probabilmente solo in seguito all'avvenuta conoscenza del fatto da parte dell'organo giudicante - ben può affermarsi che non ne sia derivato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, posto che nelle udienze tenutesi successivamente alla sospensione dell'avv. Lo Castro ( da ottobre 2016) e prima della declaratoria di interruzione, è stato sempre disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, di guisa che nessuna specifica attività risulta essere stata preclusa (Cass.
14520/2015).
Erroneo è, ad avviso della Corte, l'assunto dell'appellante, che individua il vulnus subito nel rigetto per tardività delle istanze istruttorie e dell'istanza di mutamento del rito , pronunciato dal primo giudicante in seno alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
Invero, la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. risiede anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Tale assunto trova fondamento nell'art. 702 ter comma 5 c.p.c. a mente del quale alla prima udienza il giudice , sentite le parti, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
Precisa, infatti, la Corte di Cassazione, che solo attraverso le concrete allegazioni del thema decídendum e probandum delle parti il giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. (Cass. civ.n. 24538/2018)
Incensurabile risulta, pertanto, la valutazione di tardività delle istanze istruttorie, genericamente formulate dal nuovo procuratore della ricorrente a seguito della riassunzione del giudizio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, tenuto conto della maturazione della preclusione già precedentemente alla sospensione dell'avv. Lo Castro, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità degli atti successivi alla sospensione dall'albo degli avvocati dell'originario difensore di parte ricorrente e dell'ordinanza decisoria oggi impugnata, e pertanto meritevole di rigetto.
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame, con il quale la società Parte_1 ribadisce la responsabilità del conseguente all'ingiustificato rifiuto di Controparte_1 addivenire alla stipula del contratto di locazione, dopo aver ingenerato il legittimo affidamento nella conclusione..
Giova, innanzitutto, rammentare che la responsabilità precontrattuale sorge quando una parte, durante le trattative e prima della conclusione di un contratto, violi i doveri di buona fede e correttezza, causando un danno all'altra.
Tale fattispecie si concretizza in situazioni quali la rottura ingiustificata delle trattative, la mancata comunicazione di cause di invalidità del contratto o la conclusione di un contratto svantaggioso a causa di dolo o colpa.
Invero, la regola posta dall'art. 1337 c.c. – secondo cui “le parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” – va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
Dunque, se è vero che, nella fase formativa del contratto, ciascuna parte valuta attentamente la convenienza dell'affare e ha la piena facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza dover addurre alcuna giustificazione, nondimeno tale libertà incontra un limite, ossia la tutela del legittimo affidamento della controparte sulla conclusione del contratto. Segnatamente, laddove la condotta di un contraente abbia suscitato nell'altro la ragionevole convinzione che le trattative sarebbero sfociate nella stipula del contratto, la facoltà di recedere non è illimitata, ma necessita, per poter essere legittimamente esercitata, di essere sorretta da una giusta causa.
Ne deriva che, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Tali principi sono certamente applicabili anche alla pubblica amministrazione.
Ed invero, quando la pubblica amministrazione, agendo iure privatorum, intrattiene, con una controparte già individuata, delle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di diritto privato, incorre in responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. in tutti i casi in cui il suo comportamento contrasti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto ogni contraente nella fase precontrattuale.
La regola costituisce ius receptum così come le conseguenze che se ne traggono in tema di sindacato del giudice ordinario sull'idoneità del comportamento della pubblica amministrazione ad ingenerare nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 11656/2008; Cass. S.U. 14833/2009)
E' stato, pertanto, affermato che la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch'esso è tenuto, nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 cod.civ..
In particolare, il recesso dalle trattative è sindacabile ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., ove l'ente pubblico sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all'affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l'ente ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione del contratto (Cass. civ. S.U. n.10413/2017)
Nelle svariate pronunce susseguitesi negli anni, i presupposti fondanti la responsabilità della P.A. sono stati individuati: 1) nella sussistenza di una condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà posta in essere da un'amministrazione; 2) nell'imputabilità soggettiva di tale condotta all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
3) nella lesione dell'affidamento incolpevole del privato ad opera della condotta scorretta imputabile all'amministrazione; 4) nella configurazione di un danno in capo al privato (danno-conseguenza) che discenda da una lesione della libertà di autodeterminazione negoziale (danno-evento); 5) nel rapporto di causalità fra condotta scorretta imputata all'amministrazione, danno-evento e danno-conseguenza.
Venendo al caso de quo, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, deve escludersi la sussistenza della responsabilità precontrattuale del , non potendo la condotta Controparte_1 tenuta dall'ente nel corso delle trattative ritenersi contraria al dovere di comportarsi secondo buona fede.
Occorre, in proposito, rilevare che l'originaria ricorrente né nella “proposta di Parte_2 locazione” del 11.11.2013, né nella dichiarazione denominata “richiesta di canone locativo” del
08.11.2013, ha mai manifestato espressamente la volontà di computare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nel canone concordato tra le parti nella misura di € 46.800,00 annui , pari ad €
3.900,00 mensili, calcolati applicando il valore di € 8,40/mq di superficie netta .
Al contrario, solo successivamente alla deliberazione n. 3 del 10.10.2014, con la quale era stata approvata la proposta di locazione dell'immobile, la predetta ha dapprima contestato Pt_2
(con missiva del 10.02.2014) lo schema del contratto di locazione precisamente agli artt. 3, 5, 6, 7
e 11 e poi trasmesso la bozza di contratto integrato e modificato, nel quale ha rappresentato la necessità di applicazione dell'iva, in quanto soggetto titolare di partita iva.
Ciò in quanto la predetta, in data 10 aprile 2014, aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Messina, con la qualifica di “Piccolo Imprenditore” e con dichiarazione di inizio di attività in data
11 marzo 2014.
Ora, la sopravvenuta modificazione della soggettività da persona fisica a impresa individuale con attribuzione di partita iva, non può reputarsi una modifica di poco conto, dal momento che tale cambiamento poneva a carico dell'Amministrazione comunale un onere economico aggiuntivo e non previsto.
La richiesta della di versamento dell'imposta sul valore aggiunto rappresenta certamente Pt_2 un mutamento delle condizioni contrattuali, a fronte dell' espressione univoca da parte del Comune di dell'intenzione di stipulare il contratto di locazione per il canone mensile di € 8,40/ mq. CP_1 di superficie netta (così come si evince dal contenuto della suddetta deliberazione n. 3 della Giunta municipale con del 10.01.2014, ove in premessa si indicava espressamente che “il canone di locazione verrà definitivamente determinato dal competente Dipartimento, sempre nella misura di
€ 8,40 /mq. dopo accertata la regolare esecuzione dei lavori ed acquisite le certificazioni e autorizzazioni di cui sopra, sulla scorta delle effettive superfici nette rilevate a lavori ultimati”). Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede imputabile all'ente, non essendo ad esso addebitabile l' ingiustificata rottura delle trattative , che avrebbe causato la lesione dell'incolpevole affidamento sulla conclusione del contratto.
L'Amministrazione comunale, piuttosto, ha esercitato legittimamente la propria facoltà di non aderire alla richiesta avanzata dalla ditta in merito all'applicazione dell'aliquota Parte_2 iva, in quanto tale onere avrebbe determinato un aggravio di spesa non sostenibile .
A tal riguardo, il aveva chiarito sin dalla nota prot. 2945 del 18.04.2014 che non sarebbe CP_1 stato possibile farsi carico di un costo ulteriore rispetto a quanto già previsto, stante l'insufficiente capienza dell'apposito stanziamento di bilancio, dimostrando, comunque , la propria disponibilità
a concludere il contratto alle condizioni precedentemente pattuite.
Nè è corretto l'assunto dell'appellante società, secondo cui la locazione era comunque assoggettata ad iva, poiché il soggetto locatore (il Comune di ) rivestiva la qualifica di soggetto passivo CP_1 dell'iva.
Invero, in linea generale, il non avendo come oggetto principale l'esercizio di attività CP_1 lucrativa, ma svolgendo compiti e perseguendo fini di natura principalmente istituzionali, è soggetto IVA solo quando pone in essere operazioni espressamente previste negli artt. 2 e 3
D.P.R.677/1972 (cessione di beni , prestazioni di servizi).
Occorre, altresì, considerare che ai sensi dell'art. 10 n. 8 D.P.R. cit. , la locazione di immobili non abitativi (fra i quali rientrava il contratto di locazione oggetto di contesa), per regola generale,
è esente da iva ai sensi dell'art. 10, n. 8, del DPR 633/1972, salva l'opzione per la relativa applicazione , da manifestarsi nello stesso contratto di locazione.
A mente della citata disposizione, infatti, sono esenti dall'imposta de qua le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
In altri termini, l'applicazione dell'iva ai canoni di locazione discende dall' opzione manifestata dalle parti, in assenza della quale vige il regime di esenzione da imposta.
Nel caso di specie, in assenza di espressa contrattazione sul punto, deve ritenersi che- salvo il diverso intendimento manifestato ex post dalla - le parti intendessero applicare il regime Pt_2 di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto, con conseguente arbitrarietà della pretesa successivamente manifestata.
§
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Segue la condanna dell'appellante società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento anche delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( € 260.001/520.000) ed in base ai parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate, di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
296/2023 R.G. sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 280/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.03.2023 e pubblicata il 08.03.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 300/2015 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l'appellante società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del convenuto delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.060,00 (di cui €
2.195,00 per la fase di studio;
€ 1.276,00 per quella introduttiva;
€ 2.940,00 per quella di trattazione ed € 3.649,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute).
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 296/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 27.05.2025 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Milazzo (ME) via delle Magnolie n. 24, P. Iva rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Chiara Nicolosi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in C.F._1
Catania (CT) viale XX Settembre n. 28.
Appellante e
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milazzo (ME) via F. Crispi Controparte_1
n. 1, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su atto separato da P.IVA_2 intendersi congiunto alla comparsa di costituzione, dall'avv. Claudio Rugolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in C.F._2
Messina (ME) via A. Martino n. 96.
Appellato Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 280/2023, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 06.03.2023 e pubblicata il 08.03.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 300/2015 R.G. in materia di “risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale”.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante, Parte_1
“…- dichiarare la nullità degli atti e dell'ordinanza del 6/8 marzo 2023 e per l'effetto rimettere le parti dinanzi al primo Giudice;
- dichiarare, in via subordinata, fondata la domanda risarcitoria nei confronti del CP_1
per la mancata sottoscrizione del contratto di locazione e condannare il
[...] CP_1
al conseguente risarcimento del danno ingiustamente patito dall'appellante pari ad euro
[...]
573.534,08 o nella diversa misura che vorrà quantificare il Giudicante.
- riformare l'ordinanza in ordine al capo delle spese legali in ragione della riforma chiesta;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio…”.
Per l'appellato, : Controparte_1
“…1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ogni ulteriore statuizione conseguenziale;
2) in ogni caso, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di nullità dell'ordinanza appellata;
3) nel merito, dichiarare inammissibile, infondato e comunque rigettare l'appello, con integrale conferma dell'ordinanza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Barcellona P.G.…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.02.2015, la ditta conveniva Parte_2 in giudizio il , chiedendo di accertarne la responsabilità contrattuale e/o Controparte_1 extracontrattuale e, conseguentemente, di condannarlo al pagamento di € 573.534,08 a titolo di risarcimento del danno subito.
In particolare, esponeva che l'ente resistente si era reso responsabile della mancata sottoscrizione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà (sito a , in via San CP_1
Giovanni, fg. 6, particella 389, sub. 54, cat. 54, di 462 mq) presentato in offerta l'11.11.2013, giusto avviso pubblico di gara bandito dal Comune in data 06.11.2013. Deduceva la che l'amministrazione comunale, dopo aver ritenuto idoneo l'immobile de Pt_2 quo (con nota prot. n. 9583 del 10.12.2013), a fronte delle opere di manutenzione che, d'intesa, sarebbero state eseguite a spese di essa proprietaria, e dopo aver approvato (con deliberazione n.
3 del 10.01.2013) la proposta contrattuale di locazione dell'immobile per un canone totale di €
46.569,60 annui - pari al canone mensile di € 8,40 mq -, aveva poi deciso di non sottoscrivere più alcun contratto a causa della sopravvenuta richiesta della proprietaria di maggiorare l'ammontare del canone di locazione con l'aliquota iva dovuta per legge.
Precisamente, con nota prot. n. 4095 del 05.06.2014 il Comune aveva rappresentato l'impossibilità di sottoscrivere lo schema di contratto da ella predisposto , poiché la prevista applicazione dell'iva sul canone di locazione avrebbe comportato una innovazione rispetto sia all'originaria proposta di locazione presentata dalla ditta in data 04.11.2013 sia all'offerta del 08.11.2013 nella Pt_2 quale non si dava atto dell'applicazione di tale imposta sul canone convenuto, né della titolarità di partita iva.
Pertanto, chiedeva di condannare il a risarcire il danno ( danno emergente, Controparte_1 lucro cessante, danno all'immagine e perdita di chance) a titolo di responsabilità precontrattuale o, eventualmente, per responsabilità extracontrattuale o responsabilità oggettiva, avendo violato l'obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative ai sensi dell'art. 1337 c.c..
Con memoria depositata in data 11.06.2015 si costituiva il , eccependo Controparte_1 preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo e, in via gradata, contestandone l'ammissibilità
e la fondatezza.
Il resistente deduceva che la ditta aveva modificato unilateralmente le Parte_2 caratteristiche dell'offerta originariamente presentata, mutando il soggetto offerente (da persona fisica a persona giuridica) e l'entità del canone di locazione pattuito (pretendendo la maggiorazione dell'iva), esigendo, quindi, di stipulare il contratto di locazione in questi nuovi termini.
All'udienza del 21.12.2015, stante la mancata comparizione delle parti, il Giudice rinviava all'udienza del 18.01.2016.
Alle successive udienze del 22.01.2016 e del 10.10.2016 compariva la sola parte resistente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2019, il Giudice, in assenza della parte ricorrente non comparsa, rinviava all'08.06.2020, rilevato il carico di ruolo.
Con successiva ordinanza del 21.05.2021, emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza, stante la sospensione del difensore della ricorrente, avv. Lo Castro, veniva dichiarata l'interruzione del processo , che veniva riassunto con ricorso del 21.09.2021, ad istanza di
[...]
– quale successore per atto di conferimento della ditta . Parte_1 Parte_2 Il resistente , costituendosi, si riportava a tutte le precedenti domande, difese, Controparte_1 eccezioni e conclusioni.
Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, con ordinanza n. 280/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.03.2023 e pubblicata il 08.03.2023, il Tribunale così statuiva:
“ RIGETTA il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese legali sostenute dal , liquidate nella misura di €. Controparte_1
5.333,00 per compensi di avvocato (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva ed € 1.790,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge…”.
Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato a mezzo pec in data 06.04.2023,
[...] proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, chiedendone la Parte_1 riforma.
In particolare, ne eccepiva la nullità per violazione dell'art. 301 c.p.c. e del diritto di difesa della società, nonché l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto la carenza di responsabilità del CP_1 convenuto rispetto alla domanda di risarcimento dei danni dalla stessa lamentati.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.07.2023 si costituiva in giudizio l'appellato il quale contestava le deduzioni di parte appellante e ne rilevava Controparte_1
l'inammissibilità e/o infondatezza, insistendo, quindi, per l'integrale rigetto delle domande;
con vittoria di spese e compensi.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il Consigliere Istruttore, nelle more nominato, con ordinanza del 20.10.2023 , rilevato che il procedimento non era sottoposto all' applicazione disposizioni degli artt. 349 bis c. p. c. (introdotto dall'art. 3, comma
26, lett. f), del D. Lgs. n. 149/2022) e 350 c. p. c. (nel testo novellato dal suddetto decreto), fissava la trattazione innanzi al collegio per l'udienza del 10.06.2024 da svolgersi con il rito cartolare, poi differita, per carico di ruolo, prima al 10.02.2025 e poi al 27.05.2025.
Quindi, con ordinanza del 28-30.05.2025, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisone
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame,
[...] eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata e di tutti gli atti successivi alla Parte_1 sospensione del proprio procuratore costituito, avv. Lo Castro , in quanto emessa in violazione dell'art. 301.c.p.c.
Deduce, in proposito, che il primo decidente avrebbe dovuto dichiarare immediatamente ed automaticamente l'interruzione del giudizio sin dal giorno della sospensione del predetto legale, proprio ed unico procuratore costituito.
Invece, nonostante quest'ultimo risultasse sospeso sin dal settembre al novembre 2016 , che a far data dal 01.08.2017 avesse optato per la sospensione volontaria ex art. 20 comma 2 L. 247/2012
e che dal 14.12.2017 fosse stato sospeso in conseguenza dell'applicazione di una misura interdittiva ancora oggi pendente, le udienze del 10.10.2016, del 16.09.2019, dell'8.06.2020 e sino al 21.05.2021 erano state celebrate senza che il procuratore nominato potesse svolgere la propria attività difensiva con conseguente enorme pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente.
Invero, essa parte era stata privata del diritto di presenziare alle udienze e di formulare le proprie richieste avanzare
A tal proposito, evidenzia che , in seno all'ordinanza impugnata, il Tribunale aveva rilevato una presunta tardività delle richieste istruttorie e della domanda di mutamento del rito, poiché formulate solo alla prima udienza in seguito alla riassunzione del procedimento, senza considerare
, però, l'impossibilità di formularle precedentemente a causa della mancata comparizione del procuratore.
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza impugnata in ordine al rigetto delle richieste istruttorie e di mutamento del rito, avanzate, a seguito della riassunzione del giudizio, con le note di trattazione depositate il 10 febbraio 2023.
Nel censurare la valutazione di tardività , rappresenta che il primo decidente non aveva tenuto conto della sospensione dell'avv. Lo Castro sin dal settembre 2016 e della nullità di tutti gli atti successivi a detta sospensione.
In ogni caso evidenzia la possibilità di disporre d'ufficio il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., ove la causa necessiti di istruzione non sommaria.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censura l'ordinanza per avere il primo decidente escluso la sussistenza della responsabilità precontrattuale del . Controparte_1
Sostiene, al riguardo, che l'applicazione dell'aliquota IVA nella fattispecie in esame era obbligatoria in virtù del DPR 633 del 26.10.1972, in quanto il soggetto locatore rivestiva la qualifica di soggetto passivo dell'iva, ed inoltre la procedura avviata dal Comune di CP_1 riguardava la ricerca di un immobile da destinare ad ufficio pubblico, sicchè la locazione era ovviamente assoggettata all'imposta dell'iva, non avendo ad oggetto un immobile con destinazione abitativa.
Precisa che il soggetto tenuto al versamento dell'iva, come noto, è pacificamente individuato nel conduttore dell'immobile e che, dunque , il soggetto finale su cui grava il relativo pagamento è
l'utilizzatore del bene (rectius il conduttore), cui si deve applicare l'imposta in quanto operazione imponibile dalla legge.
Aggiunge che l'eventuale applicazione dell'iva non costituiva una spesa maggiore nel bilancio del
, che avrebbe ben potuto compensare tale imposta con altre a debito, Controparte_1 risultando, alla fine, ininfluente.
Pertanto, secondo l'odierna appellante, la ditta non aveva apportato alcuna Parte_2 modifica alle condizioni di cui alla proposta contrattuale relativamente al canone, il quale era rimasto immutato.
Nel censurare il ragionamento del primo decidente, che aveva escluso la ricorrenza del dolo e/o della colpa del assume che l'ente con il proprio comportamento aveva ingenerato nel CP_1 proprietario dell'immobile la convinzione che il contratto di locazione si sarebbe perfezionato, tanto che quest'ultimo aveva eseguito a proprie spese tutti i lavori richiesti per una spesa totale di circa € 150.000,00, come documentalmente provato.
Di conseguenza, rifiutando arbitrariamente di procedere alla sottoscrizione, nonostante la pregressa approvazione da parte della della proposta di locazione ( delibera n. 3 del Pt_3
10.01.2023) , aveva violato i principi di lealtà correttezza e buona fede e provocato un danno ingiusto rappresentato: a) dal mancato guadagno pari all'ammontare dei canoni di locazione dell'immobile offerto pari a € 223.534,08; b) dagli oneri sostenuti per l'adeguamento dei locali alle richieste dell'Amministrazione per €150.000,00; c) dalla perdita di chance pari ad €
100.000,00 non avendo potuto locare il bene per tutto il periodo di durata della procedura avviata dal d) dalla modifica dell'immobile per l'adeguamento alla domanda dell'Ente che aveva CP_1 provocato un pregiudizio quantificabile in €100.000,00, rappresentato dalla riduzione della fascia di mercato cui locare l'immobile.
Aggiunge l'appellante che il rifiuto interposto dal non poteva ritenersi sorretto Controparte_1 da alcun motivo giustificato, non sussistendo, nell'ordinaria diligenza delle parti, fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto.
Chiede, quindi, che, in riforma dell'impugnata ordinanza, venga accertata la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale dell' per la mancata sottoscrizione CP_2 del contratto di locazione, con conseguente condanna dello stesso a risarcire l'ingiusto danno patito dall'originaria ditta , quantificato in € 573.534,08. Con vittoria di spese e compensi Parte_2 del doppio grado di giudizio.
§
4. Deve, in via preliminare, esaminarsi, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dal . Controparte_1
Ebbene, l'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., applicabile ratione temporis, dispone che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
Tale previsione, secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Ne consegue che l'ordinanza invocata dall' appellata non può mai essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è, dunque, già di per sé del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa di parte appellata.
Nella specie, deve ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 348 bis c.p.c., sia stata tacitamente con l'ordinanza del 10-
11.06.2024 , con cui la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
§
Venendo all'esame del primo e del secondo motivo di gravame, che fanno leva sulla nullità di tutti gli atti successivi alla sospensione dall'albo degli avvocati di Messina dell'avv. Lo Castro, ivi compresa l'ordinanza decisoria impugnata, giova premettere, in punto di diritto, che a mente dell'art. 301, comma 1, c.p.c.: “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”.
La normativa in esame elenca tassativamente una serie di eventi che riguardano il difensore costituito di una delle parti (morte, radiazione o sospensione del procuratore), i quali provocano l'interruzione del processo in maniera automatica ed immediata, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento possano avere avuto le parti ed il giudice. La circostanza che l'art. 301 c.p.c. ricolleghi l'interruzione del processo per impedimento dell'avvocato al caso della morte, radiazione o sospensione del procuratore, trova la sua giustificazione nel grave pregiudizio che la menomazione del procuratore costituito potrebbe altrimenti arrecare al diritto di difesa della parte ormai non più assistita.
Pertanto, la morte, così come la radiazione, la cancellazione dall'albo professionale o la sospensione dal medesimo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determinano l'interruzione del processo;
l'evento interruttivo produce in via automatica i suoi effetti nel processo, anche se il Giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza e, quindi, senza che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta,
è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Ebbene , nel caso de quo, tenuto conto dello svolgimento delle vicende nei termini illustrati , dall'appellante , l'eccezione di nullità degli atti e dell'ordinanza decisoria non può trovare accoglimento.
Giova precisare, in punto di fatto che:
-all'udienza del 25 giugno 2015 la ricorrente contestava le difese formulate dal Controparte_1
e chiedeva l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, mentre il resistente si opponeva alla richiesta e la causa veniva rinviata all'udienza del 21 dicembre 2015 per un eventuale bonario componimento;
-all'anzidetta udienza le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c., al 18 gennaio 2016 e d'ufficio al 22 gennaio 2016;
-in questa udienza era presente soltanto il difensore del deducente, il quale chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
-all'udienza del 10 ottobre 2016 , fissata per la precisazione delle conclusioni, il CP_1
vi provvedeva e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per
[...] discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione del termine per il deposito di note difensive al 16.09.2019;
-all'udienza del 16.09.2019 la causa veniva rinviata per carico di ruolo del relatore e subiva due successivi rinvii d'ufficio, ovviamente anch'essi senza alcuna attività;
- alla successiva udienza del 21.05.2021, il Tribunale di Barcellona P.G., preso atto della sospensione dell'avv. Lo Castro, dichiarava l'interruzione del giudizio, poi successivamente riassunto con ricorso dall'odierna appellante Parte_1
-a questo punto, all'udienza di comparizione fissata in seguito alla riassunzione del procedimento, la causa veniva regolarmente rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assunta in riserva.
Ricostruito in questi termini lo svolgimento del processo, ritiene la Corte che, benchè risulti incontestato e pacifico che il difensore di parte attrice non abbia potuto espletare il proprio mandato difensivo durante il periodo di sospensione, nel corso del quale si sono tenute svariate udienze, nessun reale pregiudizio abbia , tuttavia, subito la parte ricorrente.
In tal senso, giova richiamare l'insegnamento condiviso dalla Suprema Corte, la quale ha più volte avuto modo di chiarire che: “Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa.” (Cass. Civ. sez. 3,
12.11.2024 n. 29195; Cass. Civ., sez. 1, 05.03.2018, n. 5106; Cass. Civ. sez. L, 10.10.2019, n.
25579; Cass. Civ. sez. 3, 08.04.2016, n. 6838; Cass. Civ. n. 14520/2015).
Nella specie, è agevole rilevare che non si sia realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte, né tantomeno alcuna lesione del principio del contraddittorio, considerato che l'udienza del
10.10.2016 – ossia la prima alla quale il difensore nominato non ha potuto presenziare – era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e che la causa è stata successivamente rinviata per gli stessi incombenti.
Allo stesso modo, in seguito all'interruzione del processo dichiarata il 21.05.2021 ed alla seguente riassunzione da parte della società la causa è stata rinviata per Parte_1 permettere alle parti di precisare le conclusioni e, solo successivamente essere assunta in riserva.
Pertanto, nonostante l'interruzione sia stata pronunciata a distanza di diversi anni dall'evento – probabilmente solo in seguito all'avvenuta conoscenza del fatto da parte dell'organo giudicante - ben può affermarsi che non ne sia derivato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, posto che nelle udienze tenutesi successivamente alla sospensione dell'avv. Lo Castro ( da ottobre 2016) e prima della declaratoria di interruzione, è stato sempre disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, di guisa che nessuna specifica attività risulta essere stata preclusa (Cass.
14520/2015).
Erroneo è, ad avviso della Corte, l'assunto dell'appellante, che individua il vulnus subito nel rigetto per tardività delle istanze istruttorie e dell'istanza di mutamento del rito , pronunciato dal primo giudicante in seno alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
Invero, la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. risiede anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Tale assunto trova fondamento nell'art. 702 ter comma 5 c.p.c. a mente del quale alla prima udienza il giudice , sentite le parti, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
Precisa, infatti, la Corte di Cassazione, che solo attraverso le concrete allegazioni del thema decídendum e probandum delle parti il giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. (Cass. civ.n. 24538/2018)
Incensurabile risulta, pertanto, la valutazione di tardività delle istanze istruttorie, genericamente formulate dal nuovo procuratore della ricorrente a seguito della riassunzione del giudizio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, tenuto conto della maturazione della preclusione già precedentemente alla sospensione dell'avv. Lo Castro, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità degli atti successivi alla sospensione dall'albo degli avvocati dell'originario difensore di parte ricorrente e dell'ordinanza decisoria oggi impugnata, e pertanto meritevole di rigetto.
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame, con il quale la società Parte_1 ribadisce la responsabilità del conseguente all'ingiustificato rifiuto di Controparte_1 addivenire alla stipula del contratto di locazione, dopo aver ingenerato il legittimo affidamento nella conclusione..
Giova, innanzitutto, rammentare che la responsabilità precontrattuale sorge quando una parte, durante le trattative e prima della conclusione di un contratto, violi i doveri di buona fede e correttezza, causando un danno all'altra.
Tale fattispecie si concretizza in situazioni quali la rottura ingiustificata delle trattative, la mancata comunicazione di cause di invalidità del contratto o la conclusione di un contratto svantaggioso a causa di dolo o colpa.
Invero, la regola posta dall'art. 1337 c.c. – secondo cui “le parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” – va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
Dunque, se è vero che, nella fase formativa del contratto, ciascuna parte valuta attentamente la convenienza dell'affare e ha la piena facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza dover addurre alcuna giustificazione, nondimeno tale libertà incontra un limite, ossia la tutela del legittimo affidamento della controparte sulla conclusione del contratto. Segnatamente, laddove la condotta di un contraente abbia suscitato nell'altro la ragionevole convinzione che le trattative sarebbero sfociate nella stipula del contratto, la facoltà di recedere non è illimitata, ma necessita, per poter essere legittimamente esercitata, di essere sorretta da una giusta causa.
Ne deriva che, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Tali principi sono certamente applicabili anche alla pubblica amministrazione.
Ed invero, quando la pubblica amministrazione, agendo iure privatorum, intrattiene, con una controparte già individuata, delle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di diritto privato, incorre in responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. in tutti i casi in cui il suo comportamento contrasti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto ogni contraente nella fase precontrattuale.
La regola costituisce ius receptum così come le conseguenze che se ne traggono in tema di sindacato del giudice ordinario sull'idoneità del comportamento della pubblica amministrazione ad ingenerare nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 11656/2008; Cass. S.U. 14833/2009)
E' stato, pertanto, affermato che la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch'esso è tenuto, nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 cod.civ..
In particolare, il recesso dalle trattative è sindacabile ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., ove l'ente pubblico sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all'affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l'ente ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione del contratto (Cass. civ. S.U. n.10413/2017)
Nelle svariate pronunce susseguitesi negli anni, i presupposti fondanti la responsabilità della P.A. sono stati individuati: 1) nella sussistenza di una condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà posta in essere da un'amministrazione; 2) nell'imputabilità soggettiva di tale condotta all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
3) nella lesione dell'affidamento incolpevole del privato ad opera della condotta scorretta imputabile all'amministrazione; 4) nella configurazione di un danno in capo al privato (danno-conseguenza) che discenda da una lesione della libertà di autodeterminazione negoziale (danno-evento); 5) nel rapporto di causalità fra condotta scorretta imputata all'amministrazione, danno-evento e danno-conseguenza.
Venendo al caso de quo, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, deve escludersi la sussistenza della responsabilità precontrattuale del , non potendo la condotta Controparte_1 tenuta dall'ente nel corso delle trattative ritenersi contraria al dovere di comportarsi secondo buona fede.
Occorre, in proposito, rilevare che l'originaria ricorrente né nella “proposta di Parte_2 locazione” del 11.11.2013, né nella dichiarazione denominata “richiesta di canone locativo” del
08.11.2013, ha mai manifestato espressamente la volontà di computare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nel canone concordato tra le parti nella misura di € 46.800,00 annui , pari ad €
3.900,00 mensili, calcolati applicando il valore di € 8,40/mq di superficie netta .
Al contrario, solo successivamente alla deliberazione n. 3 del 10.10.2014, con la quale era stata approvata la proposta di locazione dell'immobile, la predetta ha dapprima contestato Pt_2
(con missiva del 10.02.2014) lo schema del contratto di locazione precisamente agli artt. 3, 5, 6, 7
e 11 e poi trasmesso la bozza di contratto integrato e modificato, nel quale ha rappresentato la necessità di applicazione dell'iva, in quanto soggetto titolare di partita iva.
Ciò in quanto la predetta, in data 10 aprile 2014, aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Messina, con la qualifica di “Piccolo Imprenditore” e con dichiarazione di inizio di attività in data
11 marzo 2014.
Ora, la sopravvenuta modificazione della soggettività da persona fisica a impresa individuale con attribuzione di partita iva, non può reputarsi una modifica di poco conto, dal momento che tale cambiamento poneva a carico dell'Amministrazione comunale un onere economico aggiuntivo e non previsto.
La richiesta della di versamento dell'imposta sul valore aggiunto rappresenta certamente Pt_2 un mutamento delle condizioni contrattuali, a fronte dell' espressione univoca da parte del Comune di dell'intenzione di stipulare il contratto di locazione per il canone mensile di € 8,40/ mq. CP_1 di superficie netta (così come si evince dal contenuto della suddetta deliberazione n. 3 della Giunta municipale con del 10.01.2014, ove in premessa si indicava espressamente che “il canone di locazione verrà definitivamente determinato dal competente Dipartimento, sempre nella misura di
€ 8,40 /mq. dopo accertata la regolare esecuzione dei lavori ed acquisite le certificazioni e autorizzazioni di cui sopra, sulla scorta delle effettive superfici nette rilevate a lavori ultimati”). Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede imputabile all'ente, non essendo ad esso addebitabile l' ingiustificata rottura delle trattative , che avrebbe causato la lesione dell'incolpevole affidamento sulla conclusione del contratto.
L'Amministrazione comunale, piuttosto, ha esercitato legittimamente la propria facoltà di non aderire alla richiesta avanzata dalla ditta in merito all'applicazione dell'aliquota Parte_2 iva, in quanto tale onere avrebbe determinato un aggravio di spesa non sostenibile .
A tal riguardo, il aveva chiarito sin dalla nota prot. 2945 del 18.04.2014 che non sarebbe CP_1 stato possibile farsi carico di un costo ulteriore rispetto a quanto già previsto, stante l'insufficiente capienza dell'apposito stanziamento di bilancio, dimostrando, comunque , la propria disponibilità
a concludere il contratto alle condizioni precedentemente pattuite.
Nè è corretto l'assunto dell'appellante società, secondo cui la locazione era comunque assoggettata ad iva, poiché il soggetto locatore (il Comune di ) rivestiva la qualifica di soggetto passivo CP_1 dell'iva.
Invero, in linea generale, il non avendo come oggetto principale l'esercizio di attività CP_1 lucrativa, ma svolgendo compiti e perseguendo fini di natura principalmente istituzionali, è soggetto IVA solo quando pone in essere operazioni espressamente previste negli artt. 2 e 3
D.P.R.677/1972 (cessione di beni , prestazioni di servizi).
Occorre, altresì, considerare che ai sensi dell'art. 10 n. 8 D.P.R. cit. , la locazione di immobili non abitativi (fra i quali rientrava il contratto di locazione oggetto di contesa), per regola generale,
è esente da iva ai sensi dell'art. 10, n. 8, del DPR 633/1972, salva l'opzione per la relativa applicazione , da manifestarsi nello stesso contratto di locazione.
A mente della citata disposizione, infatti, sono esenti dall'imposta de qua le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
In altri termini, l'applicazione dell'iva ai canoni di locazione discende dall' opzione manifestata dalle parti, in assenza della quale vige il regime di esenzione da imposta.
Nel caso di specie, in assenza di espressa contrattazione sul punto, deve ritenersi che- salvo il diverso intendimento manifestato ex post dalla - le parti intendessero applicare il regime Pt_2 di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto, con conseguente arbitrarietà della pretesa successivamente manifestata.
§
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Segue la condanna dell'appellante società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento anche delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( € 260.001/520.000) ed in base ai parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate, di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
296/2023 R.G. sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 280/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.03.2023 e pubblicata il 08.03.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 300/2015 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l'appellante società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del convenuto delle Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.060,00 (di cui €
2.195,00 per la fase di studio;
€ 1.276,00 per quella introduttiva;
€ 2.940,00 per quella di trattazione ed € 3.649,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute).
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini