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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241/2024 promossa da:
DUEGIELLE S.R.L. (C.F. 02188700039), con il patrocinio dell'avv. BALOSSO MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via canobio 28100 novara italia presso il difensore avv. BALOSSO MARCO
ATTRICE contro
ON AN (C.F. 94004900125), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO N. 2 MILANO presso il difensore avv. DE BENEDETTI DANTE
CONVENUTO
Oggetto: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo, attesi i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- Accertare e/o dichiarare e/o pronunciare che il DO IA, in persona del proprio amministratore pro tempore, è tenuto ed obbligato, in forza del contratto 11 gennaio 2021 a corrispondere e a versare in favore della Società attrice Duegielle S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Giancarlo Fasolo, la somma di Euro 83.377,61 o quell'altra somma, anche maggiore, come accertanda e provanda nel corso del presente giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- Accertare e/o dichiarare e/o pronunciare che il DO IA, in persona del proprio amministratore pro tempore, non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento in favore della Società attrice Duegielle S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Giancarlo Fasolo, della somma di
pagina 1 di 6 Euro 83.377,61 o di quell'altra somma, anche maggiore, come accertanda e provanda nel corso del presente giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- Conseguentemente condannare e dichiarare tenuto il DO IA, in persona del proprio amministratore pro tempore, a corrispondere e a versare in favore della Società attrice Duegielle
S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Giancarlo Fasolo, la somma di Euro 83.377,61 o quell'altra somma, anche maggiore, come accertanda e provanda nel corso del presente giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- Con interessi ex art. 1282 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo e/o rivalutazione di legge dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO E COMUNQUE
- Respingere e rigettare tutte le pretese e le domande del ON convenuto anche con riferimento alle eccezioni di inidoneità del progetto esecutivo di riqualificazione energetica predisposto dalla Società attrice e di inadempimento della Società attrice e di asserita nullità di pagamenti in favore di Duegielle S.r.l. in quanto tardive e/o inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o perché parte convenuta è decaduta dalla relativa azione anche ex articolo 2226 c.c.
e/o perché l'azione, le pretese, le domande, le eccezioni e le difese di parte convenuta sono prescritte
e/o, in ogni caso, perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
- Con vittoria di competenze e spese
In via istruttoria come in atti
per il convenuto:
Voglia l'III.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e nel merito così giudicare
In via principale
• autorizzare il ON IA, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., o comunque provvedere alla chiamata iussu iudicis ai sensi dell'art. 107 c.p.c., a chiamare in causa (i) TI LA S.r.l., C.F. e P.IVA. 10581440962 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via B. Quaranta n. 40 e/o (ii) Voxel S.p.A., C.F. e P.IVA. 16556811004, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ofanto n. 18 al fine di svolgere nei loro confronti le domande di cui in narrativa e riportati nel seguito delle presenti conclusioni e, di conseguenza, differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza
• all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
• Verificare l'eventuale improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche con ogni relativa pronuncia.
• rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da Duegielle S.r.l. dichiarare tenuta e condannare TI LA S.r.l. e/o Voxel S.p.A., in via solidale e/o disgiunta e comunque per l'intero, a rimborsare al ON IA qualunque somma esso dovesse essere tenuto a versare a Duegielle S.r.l. nella denegata ipotesi di condanna in tal senso.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M. 147/2022, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge. In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato la società DUEGIELLE SRL conveniva in giudizio il
ON AN (nel prosieguo, il ON) esponendo che: 1) in data 10.01.2021 era stata incaricata dal ON della progettazione dell'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio; 2) il contratto stabiliva che il compenso sarebbe stato calcolato in base ai criteri del D.M. 17 giugno 2016 e doveva essere corrisposto entro 90 giorni dalla consegna del progetto, indipendentemente dall'individuazione dell'impresa esecutrice;
3) per l'accesso ai benefici del Superbonus 110%, il ON si era avvalso anche della società TI LA S.r.l., che avrebbe dovuto coordinare le operazioni e individuare l'impresa esecutrice;
3) il progetto completo era stato consegnato dapprima il 18.09.2021, e poi, a fronte di plurime richieste di modifiche da parte del
ON e della società TI LA S.r.l , la società attrice consegnava la versione aggiornata del progetto il 22.05.2022 ed ulteriori rettifiche nel settembre 2022; 4) nonostante il progetto fosse stato accettato e validato dal ON e da TI LA S.r.l., il pagamento del compenso pattuito non era mai avvenuto;
5) nel marzo 2023, il ON affidava l'esecuzione dei lavori alla società CGZ Condogreenzero S.r.l., che avviava gli interventi nel luglio 2023 sulla base del progetto elaborato da DUEGIELLE S.R.L.
L'attrice, pertanto, adiva il Tribunale affinché accertasse e dichiarasse l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di pagamento del compenso pattuito, e per l'effetto, di condannarlo a corrispondere in suo favore l'importo di € 83.377,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il ON, il quale, in via preliminare, domandava di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi TI LA S.r.l e Voxel S.p.a., eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda evidenziando in particolare che 1) l'accordo, in realtà, prevedeva che, qualora fosse stato firmato un contratto con TI LA S.r.l o un soggetto equivalente, il pagamento sarebbe stato a carico di quest'ultimo e non del ON;
2) essendosi verificata la condizione prevista nel contratto (e cioè, era stato individuato il General
Contractor (Condongreen) con cui successivamente il ON aveva concluso un contratto di appalto) quest'ultimo era da considerarsi libero da qualsiasi obbligo di pagamento.
Concludeva, pertanto, con il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice istruttore non autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal convenuto e concedeva termine alle parti per instaurare la mediazione, che si concludeva negativamente, come da verbale depositato in data 3.02.2025 (doc. 103 di parte attrice).
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025.
pagina 3 di 6 1) Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva
Il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che, in conseguenza dell'avveramento della condizione prevista dal contratto, non era il soggetto tenuto a rispondere del diritto di credito vantato dall'attrice.
Tale eccezione non è riconducibile ad un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva, ma al merito della causa, in conformità del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite
(Cass. n. 21925/2015; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio
2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
2) Sul merito
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai fini della decisione, occorre esaminare il contenuto della clausola “C-Liquidazione delle competenze” del contratto d'opera, la quale stabilisce che: “Il Committente si impegna al pagamento del compenso calcolato secondo i valori stabiliti dal D.M. 17/06/2016, con le seguenti modalità: Saldo alla consegna del Progetto come sopra descritto, qualora non si perfezioni il contratto con TI LA
o altri soggetti equivalenti e comunque non oltre 90 giorni dalla data di consegna.” (doc. 6 di parte convenuta).
Ebbene, dal tenore letterale della clausola emerge chiaramente che l'obbligo di pagamento grava sul committente (ON) solo nel caso in cui non si sia perfezionato il contratto con TI LA
o altro soggetto equivalente.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tale contratto è stato effettivamente perfezionato, determinando dunque il trasferimento dell'obbligo di pagamento in capo a TI LA o all'impresa esecutrice (doc. 15 di parte convenuta).
A conferma di tale interpretazione, rileva il comportamento successivo tenuto dalla stessa
DUEGIELLE S.r.l., la quale, in un primo momento, ha rivolto le proprie richieste di pagamento a pagina 4 di 6 TI LA S.r.l. (che aveva perfezionato il contratto con il ON) e solo successivamente, non ricevendo riscontro dalla TI, ha ritenuto di indirizzare la pretesa nei confronti del convenuto, come si evince dalla comunicazione del 3.05.2023 (sub doc. 16 di parte convenuta): “Ora visto che a distanza di ormai due anni, ancora non so che fine ha fatto l'intero progetto ne tantomeno quanto mi spetterà (congruo compenso) per il lavoro fatto e rifatto più volte, le chiederei la gentilezza di intervenire per chiudere almeno questa questione prima che si passi alla messa in atto delle “azioni legali”. Naturalmente per quanto riguarda la questione del ON IA, mi aspetto al più presto dei chiarimenti da voi o dall'Amministratore. Sono ormai mesi che non sento più nessuno e considerata la tensione dei mesi precedenti, mi sembra per lo meno strano e non ci credo che ora tutto taccia. Finora sono stato sulle mie in attesa che si risolvesse la questione senza altre tensioni, ma devo ricordare che ho una lettera d'incarico per lo sviluppo della fase progettuale firmata dall'Amministratore, che sul portale di TI sono stati depositati in più fasi i diversi progetti, che ho presentato a nome del ON la CILAS e la Notifica Preliminare;
Bene; avevo capito che qualcosa non quadrava, questo vuol dire che non mi verrà pagato nulla? Se è così mi rivolgerò direttamente al ON d'altra parte è con loro che ho un contratto. A presto).
Nello stesso senso si pone anche la corrispondenza sub 17 di parte convenuta, dalla quale si evince che la collaborazione tra l'attrice e la TI si è interrotta in quanto la prima si rifiutava di apportare delle modifiche/integrazioni progettuali ragione per cui quest'ultima comunicava alla prima quanto segue “il contratto pertanto nell'interesse reciproco lo consideri concluso, senza alcun costo”.
L'attrice d'altronde era pienamente consapevole della clausola contrattuale che subordinava il pagamento diretto del compenso alla mancata finalizzazione del contratto con TI o altro soggetto equivalente (come si desume dalla missiva dell'arch. Fasolo, l.r. dell'attrice, sub doc. 4 di parte convenuta: Ho spiegato anche che la lettera d'incarico da sottoscrivere riguarda la sola fase progettuale e che mi deve essere compensata solo se non viene perfezionato l'accordo con TI o ente equivalente. A quel punto il progetto che sarà consegnato sarà di proprietà del ON che deciderà come procedere ma in ogni caso sarà detraibile”).
L'argomentazione dell'attrice secondo cui la sua affermazione si riferiva esclusivamente al progetto preliminare di fattibilità non può essere condivisa alla luce delle ammissioni desumibili dal doc. 4 cit.:
“Come ebbi modo di dirle per telefono, tutta questa attività l'ho svolta a titolo gratuito. E come ho spiegato nei vari incontri, naturalmente da questo momento in poi procederò solo con la firma di accordi. Nell'assemblea ho spiegato come intendo procedere una volta ottenuto l'incarico professionale. Si sviluppa un progetto esecutivo, completo di APE ante e post, diagnosi energetica, computo metrico, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici, come previsto dalla normativa di
pagina 5 di 6 riferimento. Allo stesso modo ho spiegato come viene calcolata la parcella professionale secondo quanto previsto dalla legge D.M. 17/06/2016 D.Ls 50/2016, ed è calcolato sull'importo delle opere progettate….”.
Tra l'altro, anche il successivo contratto stipulato tra il ON e l'impresa esecutrice CGZ
Condogreenzero S.r.l., ribadisce che il pagamento di DUEGIELLE S.r.l. sarebbe avvenuto tramite il meccanismo dello sconto in fattura, escludendo quindi l'obbligo diretto del ON (doc. 15 di parte convenuta, art. 4.4: “Resta altresì inteso che le spese relative ai compensi dei Professionisti incaricati dall'Appaltatore ai sensi del mandato di cui al presente articolo 4 sono detraibili ai sensi della Legge Rilancio. Pertanto, la fattura emessa dall'AppaItatore – in applicazione dell'opzione sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 della Legge Rilancio- terrà conto anche dei suddetti compensi, calcolati in base ai tariffari previsti dalla normativa applicabile e sui quali l' Appaltatore non applicherà alcun ricarico”).
Alla luce delle predette circostanze documentali si deve escludere che il credito attoreo sia azionabile nei confronti del ON.
3) Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come da dispositivo tenendo conto anche della fase della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 241/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice nei confronti del convenuto;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241/2024 promossa da:
DUEGIELLE S.R.L. (C.F. 02188700039), con il patrocinio dell'avv. BALOSSO MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via canobio 28100 novara italia presso il difensore avv. BALOSSO MARCO
ATTRICE contro
ON AN (C.F. 94004900125), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO N. 2 MILANO presso il difensore avv. DE BENEDETTI DANTE
CONVENUTO
Oggetto: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo, attesi i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- Accertare e/o dichiarare e/o pronunciare che il DO IA, in persona del proprio amministratore pro tempore, è tenuto ed obbligato, in forza del contratto 11 gennaio 2021 a corrispondere e a versare in favore della Società attrice Duegielle S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Giancarlo Fasolo, la somma di Euro 83.377,61 o quell'altra somma, anche maggiore, come accertanda e provanda nel corso del presente giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- Accertare e/o dichiarare e/o pronunciare che il DO IA, in persona del proprio amministratore pro tempore, non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento in favore della Società attrice Duegielle S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Giancarlo Fasolo, della somma di
pagina 1 di 6 Euro 83.377,61 o di quell'altra somma, anche maggiore, come accertanda e provanda nel corso del presente giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- Conseguentemente condannare e dichiarare tenuto il DO IA, in persona del proprio amministratore pro tempore, a corrispondere e a versare in favore della Società attrice Duegielle
S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Giancarlo Fasolo, la somma di Euro 83.377,61 o quell'altra somma, anche maggiore, come accertanda e provanda nel corso del presente giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- Con interessi ex art. 1282 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo e/o rivalutazione di legge dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO E COMUNQUE
- Respingere e rigettare tutte le pretese e le domande del ON convenuto anche con riferimento alle eccezioni di inidoneità del progetto esecutivo di riqualificazione energetica predisposto dalla Società attrice e di inadempimento della Società attrice e di asserita nullità di pagamenti in favore di Duegielle S.r.l. in quanto tardive e/o inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o perché parte convenuta è decaduta dalla relativa azione anche ex articolo 2226 c.c.
e/o perché l'azione, le pretese, le domande, le eccezioni e le difese di parte convenuta sono prescritte
e/o, in ogni caso, perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
- Con vittoria di competenze e spese
In via istruttoria come in atti
per il convenuto:
Voglia l'III.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e nel merito così giudicare
In via principale
• autorizzare il ON IA, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., o comunque provvedere alla chiamata iussu iudicis ai sensi dell'art. 107 c.p.c., a chiamare in causa (i) TI LA S.r.l., C.F. e P.IVA. 10581440962 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via B. Quaranta n. 40 e/o (ii) Voxel S.p.A., C.F. e P.IVA. 16556811004, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ofanto n. 18 al fine di svolgere nei loro confronti le domande di cui in narrativa e riportati nel seguito delle presenti conclusioni e, di conseguenza, differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza
• all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
• Verificare l'eventuale improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche con ogni relativa pronuncia.
• rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da Duegielle S.r.l. dichiarare tenuta e condannare TI LA S.r.l. e/o Voxel S.p.A., in via solidale e/o disgiunta e comunque per l'intero, a rimborsare al ON IA qualunque somma esso dovesse essere tenuto a versare a Duegielle S.r.l. nella denegata ipotesi di condanna in tal senso.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M. 147/2022, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge. In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato la società DUEGIELLE SRL conveniva in giudizio il
ON AN (nel prosieguo, il ON) esponendo che: 1) in data 10.01.2021 era stata incaricata dal ON della progettazione dell'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio; 2) il contratto stabiliva che il compenso sarebbe stato calcolato in base ai criteri del D.M. 17 giugno 2016 e doveva essere corrisposto entro 90 giorni dalla consegna del progetto, indipendentemente dall'individuazione dell'impresa esecutrice;
3) per l'accesso ai benefici del Superbonus 110%, il ON si era avvalso anche della società TI LA S.r.l., che avrebbe dovuto coordinare le operazioni e individuare l'impresa esecutrice;
3) il progetto completo era stato consegnato dapprima il 18.09.2021, e poi, a fronte di plurime richieste di modifiche da parte del
ON e della società TI LA S.r.l , la società attrice consegnava la versione aggiornata del progetto il 22.05.2022 ed ulteriori rettifiche nel settembre 2022; 4) nonostante il progetto fosse stato accettato e validato dal ON e da TI LA S.r.l., il pagamento del compenso pattuito non era mai avvenuto;
5) nel marzo 2023, il ON affidava l'esecuzione dei lavori alla società CGZ Condogreenzero S.r.l., che avviava gli interventi nel luglio 2023 sulla base del progetto elaborato da DUEGIELLE S.R.L.
L'attrice, pertanto, adiva il Tribunale affinché accertasse e dichiarasse l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di pagamento del compenso pattuito, e per l'effetto, di condannarlo a corrispondere in suo favore l'importo di € 83.377,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il ON, il quale, in via preliminare, domandava di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi TI LA S.r.l e Voxel S.p.a., eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda evidenziando in particolare che 1) l'accordo, in realtà, prevedeva che, qualora fosse stato firmato un contratto con TI LA S.r.l o un soggetto equivalente, il pagamento sarebbe stato a carico di quest'ultimo e non del ON;
2) essendosi verificata la condizione prevista nel contratto (e cioè, era stato individuato il General
Contractor (Condongreen) con cui successivamente il ON aveva concluso un contratto di appalto) quest'ultimo era da considerarsi libero da qualsiasi obbligo di pagamento.
Concludeva, pertanto, con il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice istruttore non autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal convenuto e concedeva termine alle parti per instaurare la mediazione, che si concludeva negativamente, come da verbale depositato in data 3.02.2025 (doc. 103 di parte attrice).
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025.
pagina 3 di 6 1) Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva
Il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che, in conseguenza dell'avveramento della condizione prevista dal contratto, non era il soggetto tenuto a rispondere del diritto di credito vantato dall'attrice.
Tale eccezione non è riconducibile ad un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva, ma al merito della causa, in conformità del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite
(Cass. n. 21925/2015; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio
2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
2) Sul merito
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai fini della decisione, occorre esaminare il contenuto della clausola “C-Liquidazione delle competenze” del contratto d'opera, la quale stabilisce che: “Il Committente si impegna al pagamento del compenso calcolato secondo i valori stabiliti dal D.M. 17/06/2016, con le seguenti modalità: Saldo alla consegna del Progetto come sopra descritto, qualora non si perfezioni il contratto con TI LA
o altri soggetti equivalenti e comunque non oltre 90 giorni dalla data di consegna.” (doc. 6 di parte convenuta).
Ebbene, dal tenore letterale della clausola emerge chiaramente che l'obbligo di pagamento grava sul committente (ON) solo nel caso in cui non si sia perfezionato il contratto con TI LA
o altro soggetto equivalente.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tale contratto è stato effettivamente perfezionato, determinando dunque il trasferimento dell'obbligo di pagamento in capo a TI LA o all'impresa esecutrice (doc. 15 di parte convenuta).
A conferma di tale interpretazione, rileva il comportamento successivo tenuto dalla stessa
DUEGIELLE S.r.l., la quale, in un primo momento, ha rivolto le proprie richieste di pagamento a pagina 4 di 6 TI LA S.r.l. (che aveva perfezionato il contratto con il ON) e solo successivamente, non ricevendo riscontro dalla TI, ha ritenuto di indirizzare la pretesa nei confronti del convenuto, come si evince dalla comunicazione del 3.05.2023 (sub doc. 16 di parte convenuta): “Ora visto che a distanza di ormai due anni, ancora non so che fine ha fatto l'intero progetto ne tantomeno quanto mi spetterà (congruo compenso) per il lavoro fatto e rifatto più volte, le chiederei la gentilezza di intervenire per chiudere almeno questa questione prima che si passi alla messa in atto delle “azioni legali”. Naturalmente per quanto riguarda la questione del ON IA, mi aspetto al più presto dei chiarimenti da voi o dall'Amministratore. Sono ormai mesi che non sento più nessuno e considerata la tensione dei mesi precedenti, mi sembra per lo meno strano e non ci credo che ora tutto taccia. Finora sono stato sulle mie in attesa che si risolvesse la questione senza altre tensioni, ma devo ricordare che ho una lettera d'incarico per lo sviluppo della fase progettuale firmata dall'Amministratore, che sul portale di TI sono stati depositati in più fasi i diversi progetti, che ho presentato a nome del ON la CILAS e la Notifica Preliminare;
Bene; avevo capito che qualcosa non quadrava, questo vuol dire che non mi verrà pagato nulla? Se è così mi rivolgerò direttamente al ON d'altra parte è con loro che ho un contratto. A presto).
Nello stesso senso si pone anche la corrispondenza sub 17 di parte convenuta, dalla quale si evince che la collaborazione tra l'attrice e la TI si è interrotta in quanto la prima si rifiutava di apportare delle modifiche/integrazioni progettuali ragione per cui quest'ultima comunicava alla prima quanto segue “il contratto pertanto nell'interesse reciproco lo consideri concluso, senza alcun costo”.
L'attrice d'altronde era pienamente consapevole della clausola contrattuale che subordinava il pagamento diretto del compenso alla mancata finalizzazione del contratto con TI o altro soggetto equivalente (come si desume dalla missiva dell'arch. Fasolo, l.r. dell'attrice, sub doc. 4 di parte convenuta: Ho spiegato anche che la lettera d'incarico da sottoscrivere riguarda la sola fase progettuale e che mi deve essere compensata solo se non viene perfezionato l'accordo con TI o ente equivalente. A quel punto il progetto che sarà consegnato sarà di proprietà del ON che deciderà come procedere ma in ogni caso sarà detraibile”).
L'argomentazione dell'attrice secondo cui la sua affermazione si riferiva esclusivamente al progetto preliminare di fattibilità non può essere condivisa alla luce delle ammissioni desumibili dal doc. 4 cit.:
“Come ebbi modo di dirle per telefono, tutta questa attività l'ho svolta a titolo gratuito. E come ho spiegato nei vari incontri, naturalmente da questo momento in poi procederò solo con la firma di accordi. Nell'assemblea ho spiegato come intendo procedere una volta ottenuto l'incarico professionale. Si sviluppa un progetto esecutivo, completo di APE ante e post, diagnosi energetica, computo metrico, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici, come previsto dalla normativa di
pagina 5 di 6 riferimento. Allo stesso modo ho spiegato come viene calcolata la parcella professionale secondo quanto previsto dalla legge D.M. 17/06/2016 D.Ls 50/2016, ed è calcolato sull'importo delle opere progettate….”.
Tra l'altro, anche il successivo contratto stipulato tra il ON e l'impresa esecutrice CGZ
Condogreenzero S.r.l., ribadisce che il pagamento di DUEGIELLE S.r.l. sarebbe avvenuto tramite il meccanismo dello sconto in fattura, escludendo quindi l'obbligo diretto del ON (doc. 15 di parte convenuta, art. 4.4: “Resta altresì inteso che le spese relative ai compensi dei Professionisti incaricati dall'Appaltatore ai sensi del mandato di cui al presente articolo 4 sono detraibili ai sensi della Legge Rilancio. Pertanto, la fattura emessa dall'AppaItatore – in applicazione dell'opzione sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 della Legge Rilancio- terrà conto anche dei suddetti compensi, calcolati in base ai tariffari previsti dalla normativa applicabile e sui quali l' Appaltatore non applicherà alcun ricarico”).
Alla luce delle predette circostanze documentali si deve escludere che il credito attoreo sia azionabile nei confronti del ON.
3) Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come da dispositivo tenendo conto anche della fase della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 241/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice nei confronti del convenuto;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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