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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 310/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ATC PIEMONTE NORD
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 25 marzo '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice / ricorrente (vedi note dep. in data 5 marzo '25), ed invece non comparsa parte convenuta / resistente (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze ivi svolte e, soprattutto, delle conclusioni ivi rassegnate / richiamate;
Chiusura verbale at ore 12,20 – orario ultima verifica a terminale ai fini del deposito delle predette note scritte.
A seguito di quanto appena verbalizzato (equivalente a breve discussione orale), il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce vale quale formale lettura.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AL Parte_1 C.F._1
IC, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AL IC
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: azione introdotta con rito locatizio (ex art. 447 bis) in opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 3175 ex art. 2 R.D. 639/1910 (pagamento di canoni) emessa e notificata da ATC
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate in note di trattazione scritta valide per l'udienza del 25 marzo '25; conclusioni qui di seguito trascritte:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti e della motivazione e conseguentemente annullare e/o revocare l'ingiunzione n. 3175; 2) Nel merito, revocare l'ingiunzione opposta n. 3175 siccome illegittima infondata in fatto e in diritto per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. 3) in via subordinata, ricalcolare l'importo eventualmente dovuto per il periodo di effettiva convivenza del ricorrente con la madre assegnataria dell'alloggio popolare, per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e clausola di attribuzione a favore del legale, come da nota spese allegata unitamente alle note conclusive depositate il 03/03/25.
- Parte convenuta / resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha svolto alcuna conclusione e/o difesa.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
pagina 2 di 6 L' notificava al sig. ingiunzione di pagamento n. Controparte_1 Parte_1
3175 ex art. 2 R.D. 639/1910 per l'importo di € 12.710,26, con raccomandata AG n. 386094187013.
In data 17/02/24, parte ricorrente depositava ricorso in opposizione ex art. 447 bis cpc, sostenendo che quanto richiesto nell'atto impugnato traeva origine da solo presunti e contestati canoni di locazione, senza specificazione dell'importo mensile, né indicazione del contratto.
All'udienza di comparizione del 15/01/25, compariva il solo procuratore di parte ricorrente e – stante ritualità notifica e mancata costituzione di ATC - parte resistente veniva dichiarata contumace e lo scrivente fissava l'udienza figurata del 25/03/25 per discussione, altresì concedendo termine fino a
20 giorni per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 25 marzo '25, svoltasi / sostituita mediante trattazione scritta, solo parte ricorrente provvedeva al tempestivo deposito di note scritte e – pertanto – solo parte ricorrente ivi compariva. All'esito della stessa, lo scrivente – opportunamente ritiratosi in camera di consiglio – emetteva la presente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Partendo proprio dalle allegazioni fattuali di parte ricorrente, ferme restando le norme applicabili in relazione all'onere probatorio (ove sarebbe comunque chi svolge una pretesa a dover dimostrare i presupposti fattuali della stessa), la difesa del sig. ha comunque dimostrato quel Pt_1 che “occorreva dimostrare”, ovverosia la ricostruzione fattuale, in particolare, il trasferimento dello Contr stesso altrove rispetto alla casa di cui l' chiede (fondatamente o meno) il canone e anche i tentativi di ottenere un annullamento che evitasse il presente procedimento (circostanza sicuramente rilevante anche in punto previsione condanna alle spese legali…).
A ciò si aggiunga il fatto che ATC PIEMONTE NORD, non si è ritualmente costituita nel presente giudizio;
parte convenuta / resistente è rimasta volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di
Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116 CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei
pagina 3 di 6 convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Il fatto che si tratti di un Ente “pubblico” non esime da ciò ATC.
Infine e come già sopra fatto intendere, sotto un profilo strettamente giuridico, è appena il caso di richiamare il principio secondo cui “Il creditore che agisce per il pagamento (in questo caso, analogamente, per l'adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda,
Ordinanza n° 21512 / 2019); in altre parole, indiscusso ed indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e, stante l'eccezione svolta dal ricorrente, l'interruzione della sollevata prescrizione), mentre toccherà
(o, meglio, toccherebbe) all'altra parte (ossia al ricorrente sig. ), anche per quello che Pt_1 comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, per assurdo, fatti impeditivi ed estintivi o, sempre per assurdo, il proprio adempimento.
Ciò premesso sotto il profilo fattuale, devono trovare accoglimento integrale le considerazioni giuridiche svolte dalla parte ricorrente e che, per comodità di chi legge e completezza della presente parte motiva, vengono qui di seguito integralmente riproposte:
REVOCA E/O ANNULLAMENTO DELL'INGIUNZIONE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DELLA CERTEZZA E LIQUIDITA' E SOPRATTUTTO PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE.
2. Nel ricorso si è spiegato che:
- la predetta ingiunzione presenta un elenco di fatture con codici incomprensibili, di importo sempre diverso, per nulla chiare e soprattutto non consentono di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle somme richieste;
- parte ricorrente, quando era ancora minorenne, in effetti conviveva, anche se non in modo continuativo, con i fratelli e con la madre , Persona_1 assegnataria dell'alloggio popolare nel Comune di Veglio (BI) Frz. Prina, 39, sub. 3 (doc. 3);
- le fatture indicate nell'ordinanza ingiunzione sono anche successive al 2008, anno in cui la madre ha lasciato l'alloggio popolare a seguito di richiesta di provvedimento di decadenza dell'assegnazione, spedita in data 08/05/2008 (doc. 4) e si è trasferita nel Comune di Crevacuore (BI) (doc. 5);
- parte ricorrente in data 07/01/2009, ha lasciato l'alloggio popolare di
pagina 4 di 6 Veglio, Frz. Prina, 39, sub. 3, per trasferirsi a Partinico (PA) per poi ritornare nel biellese (doc. 6 e 7);
- in data 31/01/24 è stata inviata l'istanza di annullamento in sede di autotutela, senza aver ottenuto risposta, rendendo vani gli sforzi del ricorrente di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia (doc. 8; 9; 10 e 11). Controparte non solo non ha mai risposto all'istanza di autotutela, ma non si è neppure costituita. La totale assenza di deduzioni e di risposte, che sarebbero state necessarie oltre che significative, dimostra l'assoluta mancanza di trasparenza e correttezza che un ente di gestione delle case popolari dovrebbe avere. L'ingiunzione di pagamento oltre ad essere di difficile comprensione non indica il titolo su cui è fondata la contestata somma di € 12.710,26. Mancando del tutto la motivazione non può certo ritenersi che l'importo richiesto sia liquido, certo ed esigibile. Non si riescono a capire né a determinare le ragioni giuridiche né il calcolo seguito per quantificare correttamente l'ammontare. Non viene indicato né allegato il contratto di locazione dal quale trarrebbero origine. 2. CONTESTAZIONE SULL'AN E SUL QUANTUM. ESTINZIONE DEL CREDITO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
… controparte oltre a non motivare le ragioni del contestato credito non fornisce alcun elemento per poter quantificare la cifra richiesta. Non si fa inoltre alcun riferimento né viene indicato il contratto di locazione, rendendo così impossibile determinare il quantum debeatur. Dalle bollette indicate nell'ingiunzione non si riesce a comprendere il prospetto di calcolo del corrispettivo né si riesce ad accertare l'effettiva sussistenza dell'obbligazione a carico dell'opponente. Nel periodo 2006-2008 il ricorrente, ancora minorenne, ha convissuto, seppur non continuativamente, con i fratelli e la madre nell'alloggio popolare del Comune di Veglio gestito Cont dall' . Nel 2008 è però intervenuta la richiesta di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio popolare (doc. 4). Il documento 5 allegato evidenzia che la madre assegnataria dell'alloggio si è trasferita nel Comune di Crevacuore in data 29/09/2008. Quand'anche fossero dovuti gli importi richiesti, non si comprende a che titolo si pretendono anche somme per gli anni successivi, posto che il ricorrente non ha sempre fatto parte del nucleo familiare della madre. Il documento 3 evidenzia che dal 09/08/2007 al 10/10/2007 il ricorrente risulta essere andato a
Partinico. Dal documento 6 allegato si rileva poi che in 07/01/2009 si è definitivamente trasferito in altro Comune. Si segnala poi che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nella contestata ingiunzione n. 3175. La madre interpellata non ricorda di aver ricevuto richieste di pagamento negli ultimi dieci anni. Secondo la previsione contenuta nell'art. 2948 n.3 c.c. «Si prescrivono in cinque anni: (...) 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni». Risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di canone di locazione e/o in ogni caso di provento del rapporto di locazione, in difetto di atti interruttivi della prescrizione.
__________________________________________
Per quanto sopra, le spese di lite devono essere allocate, in applicazione del noto principio di soccombenza, in capo a parte resistente convenuta. Pur tenendo conto la natura dell'ente convenuto, non vi è chi non veda come un diverso contegno stragiudiziale avrebbe evitato l'insorgere del presente contenzioso e, anche dopo, un diverso contegno giudiziale (e magari un semplice annullamento in
“autotutela” dell'ingiunzione) avrebbero evitato che lo stesso contenzioso arrivasse (come qui arriva) a sentenza. Pertanto, nessun tipo di compensazione, neppure parziale, andrà applicata. pagina 5 di 6 Lo scaglione applicabile, in base al decisum e al petitum (dichiaratamente € 12.710,26=), è quello che va da 5.201,00= euro a 26.000,00, con applicazione dei valori minimi (e ciò sia per il valore della causa, che si colloca al di sotto della media dello scaglione ed anche in ragione della natura del procedimento, nonché dell'esigua attività processuale svolta).
Pertanto, esse vengono liquidate in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, da ritenersi svolta sol per il deposito –
“in via istruttoria” appunto - di documentazione allegata al ricorso nonché di memoria ex art. 171 ter
CPC, nonché euro 851,00= per la fase decisionale), oltre agli esposti ammontanti ad € 145,50=
(rappresentati dalle spese ricavabili in atti e, in particolare, dal contributo unificato per il presente giudizio e marca per diritti forfettizzati, ritenendo le notifiche svolte a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- nel merito, in accoglimento del ricorso proposto, accerta e dichiara la mancanza dei presupposti e della motivazione alla base della impugnata ingiunzione e, per l'effetto, annulla la stessa ingiunzione n. 3175; comunque sia, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione e, anche per questo motivo, revoca l'ingiunzione opposta n. 3175.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidando le stesse spese in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, nonché euro 851,00= per la fase decisionale), oltre agli esposti ammontanti ad € 145,50=, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 25 marzo '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 310/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ATC PIEMONTE NORD
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 25 marzo '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice / ricorrente (vedi note dep. in data 5 marzo '25), ed invece non comparsa parte convenuta / resistente (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze ivi svolte e, soprattutto, delle conclusioni ivi rassegnate / richiamate;
Chiusura verbale at ore 12,20 – orario ultima verifica a terminale ai fini del deposito delle predette note scritte.
A seguito di quanto appena verbalizzato (equivalente a breve discussione orale), il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce vale quale formale lettura.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AL Parte_1 C.F._1
IC, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AL IC
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: azione introdotta con rito locatizio (ex art. 447 bis) in opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 3175 ex art. 2 R.D. 639/1910 (pagamento di canoni) emessa e notificata da ATC
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate in note di trattazione scritta valide per l'udienza del 25 marzo '25; conclusioni qui di seguito trascritte:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti e della motivazione e conseguentemente annullare e/o revocare l'ingiunzione n. 3175; 2) Nel merito, revocare l'ingiunzione opposta n. 3175 siccome illegittima infondata in fatto e in diritto per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. 3) in via subordinata, ricalcolare l'importo eventualmente dovuto per il periodo di effettiva convivenza del ricorrente con la madre assegnataria dell'alloggio popolare, per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e clausola di attribuzione a favore del legale, come da nota spese allegata unitamente alle note conclusive depositate il 03/03/25.
- Parte convenuta / resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha svolto alcuna conclusione e/o difesa.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
pagina 2 di 6 L' notificava al sig. ingiunzione di pagamento n. Controparte_1 Parte_1
3175 ex art. 2 R.D. 639/1910 per l'importo di € 12.710,26, con raccomandata AG n. 386094187013.
In data 17/02/24, parte ricorrente depositava ricorso in opposizione ex art. 447 bis cpc, sostenendo che quanto richiesto nell'atto impugnato traeva origine da solo presunti e contestati canoni di locazione, senza specificazione dell'importo mensile, né indicazione del contratto.
All'udienza di comparizione del 15/01/25, compariva il solo procuratore di parte ricorrente e – stante ritualità notifica e mancata costituzione di ATC - parte resistente veniva dichiarata contumace e lo scrivente fissava l'udienza figurata del 25/03/25 per discussione, altresì concedendo termine fino a
20 giorni per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 25 marzo '25, svoltasi / sostituita mediante trattazione scritta, solo parte ricorrente provvedeva al tempestivo deposito di note scritte e – pertanto – solo parte ricorrente ivi compariva. All'esito della stessa, lo scrivente – opportunamente ritiratosi in camera di consiglio – emetteva la presente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Partendo proprio dalle allegazioni fattuali di parte ricorrente, ferme restando le norme applicabili in relazione all'onere probatorio (ove sarebbe comunque chi svolge una pretesa a dover dimostrare i presupposti fattuali della stessa), la difesa del sig. ha comunque dimostrato quel Pt_1 che “occorreva dimostrare”, ovverosia la ricostruzione fattuale, in particolare, il trasferimento dello Contr stesso altrove rispetto alla casa di cui l' chiede (fondatamente o meno) il canone e anche i tentativi di ottenere un annullamento che evitasse il presente procedimento (circostanza sicuramente rilevante anche in punto previsione condanna alle spese legali…).
A ciò si aggiunga il fatto che ATC PIEMONTE NORD, non si è ritualmente costituita nel presente giudizio;
parte convenuta / resistente è rimasta volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di
Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116 CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei
pagina 3 di 6 convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Il fatto che si tratti di un Ente “pubblico” non esime da ciò ATC.
Infine e come già sopra fatto intendere, sotto un profilo strettamente giuridico, è appena il caso di richiamare il principio secondo cui “Il creditore che agisce per il pagamento (in questo caso, analogamente, per l'adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda,
Ordinanza n° 21512 / 2019); in altre parole, indiscusso ed indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e, stante l'eccezione svolta dal ricorrente, l'interruzione della sollevata prescrizione), mentre toccherà
(o, meglio, toccherebbe) all'altra parte (ossia al ricorrente sig. ), anche per quello che Pt_1 comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, per assurdo, fatti impeditivi ed estintivi o, sempre per assurdo, il proprio adempimento.
Ciò premesso sotto il profilo fattuale, devono trovare accoglimento integrale le considerazioni giuridiche svolte dalla parte ricorrente e che, per comodità di chi legge e completezza della presente parte motiva, vengono qui di seguito integralmente riproposte:
REVOCA E/O ANNULLAMENTO DELL'INGIUNZIONE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DELLA CERTEZZA E LIQUIDITA' E SOPRATTUTTO PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE.
2. Nel ricorso si è spiegato che:
- la predetta ingiunzione presenta un elenco di fatture con codici incomprensibili, di importo sempre diverso, per nulla chiare e soprattutto non consentono di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle somme richieste;
- parte ricorrente, quando era ancora minorenne, in effetti conviveva, anche se non in modo continuativo, con i fratelli e con la madre , Persona_1 assegnataria dell'alloggio popolare nel Comune di Veglio (BI) Frz. Prina, 39, sub. 3 (doc. 3);
- le fatture indicate nell'ordinanza ingiunzione sono anche successive al 2008, anno in cui la madre ha lasciato l'alloggio popolare a seguito di richiesta di provvedimento di decadenza dell'assegnazione, spedita in data 08/05/2008 (doc. 4) e si è trasferita nel Comune di Crevacuore (BI) (doc. 5);
- parte ricorrente in data 07/01/2009, ha lasciato l'alloggio popolare di
pagina 4 di 6 Veglio, Frz. Prina, 39, sub. 3, per trasferirsi a Partinico (PA) per poi ritornare nel biellese (doc. 6 e 7);
- in data 31/01/24 è stata inviata l'istanza di annullamento in sede di autotutela, senza aver ottenuto risposta, rendendo vani gli sforzi del ricorrente di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia (doc. 8; 9; 10 e 11). Controparte non solo non ha mai risposto all'istanza di autotutela, ma non si è neppure costituita. La totale assenza di deduzioni e di risposte, che sarebbero state necessarie oltre che significative, dimostra l'assoluta mancanza di trasparenza e correttezza che un ente di gestione delle case popolari dovrebbe avere. L'ingiunzione di pagamento oltre ad essere di difficile comprensione non indica il titolo su cui è fondata la contestata somma di € 12.710,26. Mancando del tutto la motivazione non può certo ritenersi che l'importo richiesto sia liquido, certo ed esigibile. Non si riescono a capire né a determinare le ragioni giuridiche né il calcolo seguito per quantificare correttamente l'ammontare. Non viene indicato né allegato il contratto di locazione dal quale trarrebbero origine. 2. CONTESTAZIONE SULL'AN E SUL QUANTUM. ESTINZIONE DEL CREDITO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
… controparte oltre a non motivare le ragioni del contestato credito non fornisce alcun elemento per poter quantificare la cifra richiesta. Non si fa inoltre alcun riferimento né viene indicato il contratto di locazione, rendendo così impossibile determinare il quantum debeatur. Dalle bollette indicate nell'ingiunzione non si riesce a comprendere il prospetto di calcolo del corrispettivo né si riesce ad accertare l'effettiva sussistenza dell'obbligazione a carico dell'opponente. Nel periodo 2006-2008 il ricorrente, ancora minorenne, ha convissuto, seppur non continuativamente, con i fratelli e la madre nell'alloggio popolare del Comune di Veglio gestito Cont dall' . Nel 2008 è però intervenuta la richiesta di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio popolare (doc. 4). Il documento 5 allegato evidenzia che la madre assegnataria dell'alloggio si è trasferita nel Comune di Crevacuore in data 29/09/2008. Quand'anche fossero dovuti gli importi richiesti, non si comprende a che titolo si pretendono anche somme per gli anni successivi, posto che il ricorrente non ha sempre fatto parte del nucleo familiare della madre. Il documento 3 evidenzia che dal 09/08/2007 al 10/10/2007 il ricorrente risulta essere andato a
Partinico. Dal documento 6 allegato si rileva poi che in 07/01/2009 si è definitivamente trasferito in altro Comune. Si segnala poi che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nella contestata ingiunzione n. 3175. La madre interpellata non ricorda di aver ricevuto richieste di pagamento negli ultimi dieci anni. Secondo la previsione contenuta nell'art. 2948 n.3 c.c. «Si prescrivono in cinque anni: (...) 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni». Risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di canone di locazione e/o in ogni caso di provento del rapporto di locazione, in difetto di atti interruttivi della prescrizione.
__________________________________________
Per quanto sopra, le spese di lite devono essere allocate, in applicazione del noto principio di soccombenza, in capo a parte resistente convenuta. Pur tenendo conto la natura dell'ente convenuto, non vi è chi non veda come un diverso contegno stragiudiziale avrebbe evitato l'insorgere del presente contenzioso e, anche dopo, un diverso contegno giudiziale (e magari un semplice annullamento in
“autotutela” dell'ingiunzione) avrebbero evitato che lo stesso contenzioso arrivasse (come qui arriva) a sentenza. Pertanto, nessun tipo di compensazione, neppure parziale, andrà applicata. pagina 5 di 6 Lo scaglione applicabile, in base al decisum e al petitum (dichiaratamente € 12.710,26=), è quello che va da 5.201,00= euro a 26.000,00, con applicazione dei valori minimi (e ciò sia per il valore della causa, che si colloca al di sotto della media dello scaglione ed anche in ragione della natura del procedimento, nonché dell'esigua attività processuale svolta).
Pertanto, esse vengono liquidate in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, da ritenersi svolta sol per il deposito –
“in via istruttoria” appunto - di documentazione allegata al ricorso nonché di memoria ex art. 171 ter
CPC, nonché euro 851,00= per la fase decisionale), oltre agli esposti ammontanti ad € 145,50=
(rappresentati dalle spese ricavabili in atti e, in particolare, dal contributo unificato per il presente giudizio e marca per diritti forfettizzati, ritenendo le notifiche svolte a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- nel merito, in accoglimento del ricorso proposto, accerta e dichiara la mancanza dei presupposti e della motivazione alla base della impugnata ingiunzione e, per l'effetto, annulla la stessa ingiunzione n. 3175; comunque sia, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione e, anche per questo motivo, revoca l'ingiunzione opposta n. 3175.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidando le stesse spese in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, nonché euro 851,00= per la fase decisionale), oltre agli esposti ammontanti ad € 145,50=, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 25 marzo '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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