Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 989/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 989/2025, promossa con ricorso depositato il 21/02/2025 da:
1) Parte_1 nato/a Elbasan (ALBANIA) il 23/06/1977
cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Monica Fazio
e
2) Parte_2 nato/a Varese (VA) il 26/06/1989
cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maria Cristina Marrapodi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AS MA (VA), in data 10/10/2015
(anno 2015 atto n. 18 parte II serie C)
con i seguenti figli minorenni:
- nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_3 C.F._3
- nato a [...], il [...] codice fiscale Parte_4 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, I comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Pt_3 Pt_4
presso la madre.
2) Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, riportandoli a casa e a scuola il lunedì successivo del fine settimana di sua spettanza.
Potrà, inoltre, tenerli con sé un altro giorno di tutte le settimane (allo stato il Giovedì) prendendoli alle ore 18.30 e riportandoli a casa e/o a scuola il giorno successivo.
Natale/Capodanno/Pasqua verranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza, suddividendo la corrispondente sospensione scolastica in due periodi di uguale durata, che, in via alternata, di anno in anno, comprenderà il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno.
I ponti scolastici in virtù del principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi. La madre terrà con sé per 15 giorni durante il periodo estivo. Le parti dovranno accordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
Per le vacanze all'estero che i figli trascorrano con l'uno o con l'altro genitore occorrerà
l'autorizzazione specifica da parte di entrambi i genitori.
3) La casa familiare, sita a Oggiona con Santo Stefano, di proprietà della Sig.ra verrà Parte_2 assegnata, con quanto l'arreda, a quest'ultima;
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Sig. verserà la somma mensile di € Parte_1
400,00 entro il giorno 5 di ogni mese che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Dell'A.U. sarà esclusiva titolare la Sig.ra ed il Sig. sin d'ora presta, in tal senso, il Pt_2 Pt_1
proprio consenso.
5) Il Sig. verserà il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Parte_1
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
2 Ulteriori pattuizioni
La Sig.ra si assume l'integrale pagamento del mutuo, seppur cointestato con il Sig. Parte_2
rinunciando alla restituzione delle somme, a tal fine versate e con rinuncia di rivalsa nei Parte_1
confronti del Sig. Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10/10/2015, in AS MA (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di AS MA (VA) (anno 2015, atto n. 18, parte II, Serie C, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Rimette, con separata ordinanza, la causa al Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione nella quale le parti chiedono che il Giudice prenda atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito:
rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni
relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
10/10/2015, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di AS
MA (VA), atto n. 18, Parte II, Serie C Anno 2015.
• ordinare al Comune di AS MA (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine
3 dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Pt_3 Pt_4
presso la madre.
2) Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, riportandoli a casa e a scuola il
Lunedì successivo del fine settimana di sua spettanza.
Potrà, inoltre, tenerli con sé un altro giorno di tutte le settimana (allo stato il Giovedì) prendendoli alle ore 18.30 e riportandoli a casa e/o a scuola il giorno successivo.
Natale/Capodanno/Pasqua verranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza, suddividendo la corrispondente sospensione scolastica in due periodi di uguale durata, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno.
I ponti scolastici in virtù del principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi. La madre terrà con sé per 15 giorni durante il periodo estivo. Le parti dovranno accordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
Per le vacanze all'estero che i figli trascorrano con l'uno o con l'altro genitore occorrerà l'autorizzazione specifica da parte di entrambi i genitori.
3) La casa familiare, sita a Oggiona con Santo Stefano, di proprietà della Sig.ra verrà Parte_2 assegnata, con quanto l'arreda, a quest'ultima;
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Sig. verserà la somma mensile di € Parte_1
400,00 entro il giorno 5 di ogni mese che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Dell'A.U. sarà esclusiva titolare la Sig.ra ed il Sig. sin d'ora presta, in tal senso, il Pt_2 Pt_1 proprio consenso.
5) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017.
Ulteriori pattuizioni
La Sig.ra si assume l'obbligo di integrale pagamento del mutuo, seppur cointestato Parte_2 con il Sig. rinunciando alla restituzione delle somme, a tal fine versate e con rinuncia Parte_1 di rivalsa.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __24.3.2025_________.
4 Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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