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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 783/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 783/2024 V.G., promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.1987, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Monica Benedetto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.4.1986, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Francesco Cutrale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
Con provvedimento del 15.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.2.2024 premesso di avere intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con dalla quale nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(l'11.12.2013) e (il 16.12.2016) chiedeva la modifica dei provvedimenti inerenti Per_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, a modifica del decreto camerale emesso da questo Tribunale in data
29.3.2022, nel procedimento iscritto al n. 730/2021 V.G., domandava disporsi il regime di affidamento esclusivo a sé di e con una nuova regolamentazione Per_1 Per_2
dell'esercizio del diritto di visita paterno.
A sostegno della domanda, la ricorrente allegava - quali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione del decreto camerale – il trasferimento dell'ex compagno presso un altro Comune (Napoli) e il disinteresse dallo stesso mostrato nei confronti degli interessi morali e materiali dei figli minori;
circostanze che di fatto, a suo dire, le rendevano particolarmente difficile gestire le esigenze della prole trovandosi spesso nella impossibilità di acquisire il consenso dell'altro genitore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla e chiedeva il rigetto della Pt_1
domanda formulata dalla ex compagna e la conferma del decreto camerale del 2022.
Con note depositate in data 3.4.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia, che prevedeva la parziale modifica del decreto camerale emesso da questo Tribunale in data 29.3.2022, nei seguenti termini:
“Punto 1) Il Tribunale dispone l'affidamento in via esclusiva dei figli minori Per_3
nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Persona_4
l'11.12.2013 alla madre, sig.ra , la quale potrà da sola compiere gli Parte_1
pagina 2 di 4 atti e le scelte di maggiore interesse per la vita dei figli minori ad eccezione sia dei viaggi all'estero sia del rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identificazione per il quale è invece necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori.
Relativamente al punto 3) ed in aggiunta a quanto già specificato, si chiede voler prevedere, nel periodo in cui il sig. viva e risieda fuori sede, costanti Controparte_1
e regolari contatti con i due figli minori mediante chiamate e/o videochiamate giornaliere all'utenza telefonica della sig.ra o in quella in uso al Parte_1
figlio minore . Persona_4
Le parti dichiarano con il presente accordo di aver così definito tutti i loro rapporti e di non aver pertanto a pretendere null'altro”.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, con provvedimento del 15.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Passando al merito, ritiene il Collegio che il concordato regime di affidamento esclusivo di e alla madre e l'integrazione alla regolamentazione del diritto di Per_1 Per_2
visita paterno appaiono- vista la distanza geografica del domicilio del padre - maggiormente rispondenti agli interessi dei minori assicurando, peraltro, una maggiore funzionalità nelle decisioni che devono essere adottate per soddisfare le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata: accoglie la domanda e per l'effetto modifica parzialmente il decreto camerale emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 29.3.2022 nel procedimento iscritto al n. 730/2021 V.G., nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
compensa tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, in data 19.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 783/2024 V.G., promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.1987, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Monica Benedetto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.4.1986, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Francesco Cutrale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
Con provvedimento del 15.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.2.2024 premesso di avere intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con dalla quale nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(l'11.12.2013) e (il 16.12.2016) chiedeva la modifica dei provvedimenti inerenti Per_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, a modifica del decreto camerale emesso da questo Tribunale in data
29.3.2022, nel procedimento iscritto al n. 730/2021 V.G., domandava disporsi il regime di affidamento esclusivo a sé di e con una nuova regolamentazione Per_1 Per_2
dell'esercizio del diritto di visita paterno.
A sostegno della domanda, la ricorrente allegava - quali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione del decreto camerale – il trasferimento dell'ex compagno presso un altro Comune (Napoli) e il disinteresse dallo stesso mostrato nei confronti degli interessi morali e materiali dei figli minori;
circostanze che di fatto, a suo dire, le rendevano particolarmente difficile gestire le esigenze della prole trovandosi spesso nella impossibilità di acquisire il consenso dell'altro genitore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla e chiedeva il rigetto della Pt_1
domanda formulata dalla ex compagna e la conferma del decreto camerale del 2022.
Con note depositate in data 3.4.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia, che prevedeva la parziale modifica del decreto camerale emesso da questo Tribunale in data 29.3.2022, nei seguenti termini:
“Punto 1) Il Tribunale dispone l'affidamento in via esclusiva dei figli minori Per_3
nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Persona_4
l'11.12.2013 alla madre, sig.ra , la quale potrà da sola compiere gli Parte_1
pagina 2 di 4 atti e le scelte di maggiore interesse per la vita dei figli minori ad eccezione sia dei viaggi all'estero sia del rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identificazione per il quale è invece necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori.
Relativamente al punto 3) ed in aggiunta a quanto già specificato, si chiede voler prevedere, nel periodo in cui il sig. viva e risieda fuori sede, costanti Controparte_1
e regolari contatti con i due figli minori mediante chiamate e/o videochiamate giornaliere all'utenza telefonica della sig.ra o in quella in uso al Parte_1
figlio minore . Persona_4
Le parti dichiarano con il presente accordo di aver così definito tutti i loro rapporti e di non aver pertanto a pretendere null'altro”.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, con provvedimento del 15.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Passando al merito, ritiene il Collegio che il concordato regime di affidamento esclusivo di e alla madre e l'integrazione alla regolamentazione del diritto di Per_1 Per_2
visita paterno appaiono- vista la distanza geografica del domicilio del padre - maggiormente rispondenti agli interessi dei minori assicurando, peraltro, una maggiore funzionalità nelle decisioni che devono essere adottate per soddisfare le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata: accoglie la domanda e per l'effetto modifica parzialmente il decreto camerale emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 29.3.2022 nel procedimento iscritto al n. 730/2021 V.G., nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
compensa tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, in data 19.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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