Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 788/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 28/01/2025
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Presidente dott. Sossio Pellecchia
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art. 429 c.p.c. resa nella causa n. 788/2024 avente ad oggetto “Altri istituti di diritto agrario” e vertente tra prof. (C.F.: ), avv. Parte_1 C.F._1
CARMINE NO (C.F.: ) e dr. C.F._2
(C.F. ), col Controparte_1 C.F._3 ministero/assistenza dell'avv. BARRA ANTONIO
- ricorrente -
e
(C.F. ), col ministero/assistenza _2 C.F._4 dell'avv. MAIURI GAETANO
- resistente - CONCLUSIONI All'udienza del 28/01/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso debitamente depositato, prof. Parte_1
, avv. CARMINE NO e dr. ,
[...] Controparte_1 deducendo di essere proprietari del fondo ubicato in Avellino nella zona Bosco Zigarella, catastalmente identificato al foglio 24, p.lle nn. 38, 39 e 109, su cui insistono due fabbricati, di cui uno distinto col n. 39 e l'altro col n. 926, fondo condotto in affitto per il canone annuo di € 370,00 da , e di avergli _2 contestato a mezzo di ufficiale giudiziario in data 7.11.2022, la violazione dell'art. 5 della l.
3.5.1982 n. 203 per “a) aver ingiustamente ed ingiustificatamente impedito
2 Tribunale di Avellino n. 788/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi al geom. , specialmente incaricato dai proprietari, di effettuare, tra Controparte_3
l'altro, la verifica delle seguenti violazioni;
b) aver realizzato un fabbricato per civile abitazione non autorizzato né autorizzabile, attualmente adibito ad abitazione del nucleo familiare del fittuario, con violazione di norme anche penalmente rilevanti e sanzionabili amministrativamente, mentre non si è potuta accertare neppure l'attuale situazione dell'originario fabbricato colonico;
c) omesso adempimento del pagamento dei ratei di due annualità consecutive nella misura e nei modi di legge;
d) aver impedito il rilevamento delle condizioni delle coltivazioni, si ripete, per l'opposizione immotivata dell'accesso da parte del geom. ” Controparte_3 invitandolo a sanare tutti gli abusi entro 3 mesi dalla avvenuta notifica della diffida e contestualmente intimandogli formale disdetta dal contratto, convenivano in giudizio, previo esperimento del tentativo di mediazione normativamente previsto, il predetto , al fine di ottenere la risoluzione del _2 contratto di affitto di fondo rustico, la condanna del convenuto al pagamento dei canoni di affitto scaduti, non contestati e non pagati, al rilascio del fondo, previo il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione degli abusi edilizi, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi con interessi e rivalutazione.
Costituitosi in giudizio, , nel contestare in fatto e in _2 diritto la domanda attorea, eccepiva l'esistenza ab origine dei fabbricati in questione sul fondo condotto in fitto, negando la realizzazione di qualsivoglia abuso, anche edilizio, in uno al difetto di legittimazione delle controparti, atteso che non è allegato, né documentato, la qualità di affittuari né, naturalmente, il collegamento con l'originario concedente , e al fatto che il Persona_1 possesso dei beni in capo alla sig.ra certamente è originato da Parte_2 una detenzione e godimento titolato in virtù del rapporto agrario cennato, e tale detenzione qualificata certamente può definirsi sussistente almeno fino all'annata agraria 1983, data del decesso del concedente . Da tale annata Persona_1 agraria, infatti, si è verificata una interversione del possesso da parte della sig.ra
(nonna dell'attuale comparente), deceduta il 22.01.2015 (all. 7), Parte_2 al quale si è unito il possesso del comparente , tanto da iniziare a _2 possedere utile domino, chiedendo per l'effetto in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, sussistendo il possesso ultraventennale uti domino, pubblico, incontestato ed indisturbato sui terreni e sulla casa colonica di cui in premessa, nonché i presupposti e/o requisiti voluti dalla legge 346/1976 e dell'art. 1159 bis c.c. per richiedere l'accertamento di intervenuta usucapione e l'acquisto a titolo originario sui fondi innanzi meglio descritti, con le previe formalità previste, riconoscere e dichiarare la piena e totale proprietà del convenuto del _2 terreno e della casa colonica, riportato in Catasto al foglio 24, p.lle 38, 39 e 109 nel
Comune di Avellino, contrada Bosco dei Preti, nonché In via riconvenzionale condizionata subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
3 Tribunale di Avellino n. 788/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi attorea, condannare i ricorrenti al pagamento in ripetizione ed in favore di esso convenuto, delle somme che si sono rese necessarie per la pratica edilizia in sanatoria della casa colonica, a suo tempo concessa priva del titolo urbanistico, nonché delle somme occorse solo nell'ultimo decennio pari ad € 104,320,83, calcolati con il metodo del Prezzario Provveditorato Regione Campania, per la opere di manutenzione descritte nell'allegata relazione tecnica ed estimativa del geom. , ovvero come quantificate dal Tribunale anche a mezzo CTU, CP_4 che sin da ora si richiede nonché di una somma pari ad € 50.000,00, ovvero diversa somma determinata dal Tribunale, anche in via equitativa, per le migliorie apportate al terreno ed al nocelleto nel corso degli anni nonché per le opere di canalizzazione degli scoli, prima inesistenti. Disposto il differimento dell'udienza debitamente richiesto ai sensi dell'art. 418 c.p.c., instauratosi il contradditorio, depositate le memorie ad opera delle parti, la causa, rilevata d'ufficio ex art. 101 c.p.c. la questione concernente la competenza del Tribunale adito in ordine alla riconvenzionale di usucapione, così come proposta da parte resistente, giungeva all'odierna udienza, fissata in forma scritta, per la pronuncia sulla questione di cui in parte motiva e per gli eventuali ulteriori provvedimenti, previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per note conclusionali e contenenti osservazioni sulla medesima questione, depositate dalla sola parte ricorrente. II. Diritto Sul merito Incompetente, per le ragioni di cui in seguito, deve dichiararsi l'adito Tribunale - Sezione Specializzata Agraria, in ordine alla riconvenzionale di usucapione ex art. 1159bis c.c. così come proposta dal resistente, _2
, tempestivamente costituitosi.
[...]
Per recente e condivisa giurisprudenza (v. da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 28912 del 11/11/2024), difatti, la causa relativa ad usucapione d'immobili deve essere trattata – per quanto legata da vincolo di pregiudizialità giuridica con altra, come nella specie di competenza della sezione specializzata agraria – dal tribunale ordinario, e ciò si spiega con la considerazione del fatto che la competenza in materia d'immobili, fatta eccezione per le specifiche ipotesi di cui all'art. 7 c.p.c., appartiene ratione materiae al tribunale stesso, ex art. 9, comma 1, c.p.c., che delinea appunto una specifica ipotesi di competenza per materia (v. Cass. n. 15136/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale (nella specie, della sezione specializzata agraria di un tribunale) non determina alcuna "vis actractiva" in relazione alle altre (Cass. n. 9447/2013). Applicando i menzionati principi alla fattispecie in esame, dunque, l'adito Tribunale di Avellino - Sezione Specializzata Agraria non potrà che dichiarare,
4 Tribunale di Avellino n. 788/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi previa separazione della causa avente ad oggetto la riconvenzionale di usucapione ex art. 1159bis c.c. proposta da nei confronti di _2 prof. , avv. CARMINE NO e dr. Parte_1
, la propria incompetenza in ordine alla predetta Controparte_1 causa, per essere competente a conoscere della medesima il Tribunale Ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunta entro il termine di tre mesi, disponendo altresì la prosecuzione dinanzi a sé della (sola) causa avente ad oggetto le altre domande e riconvenzionali comunque proposte dalle parti per converso senza dubbio riconducibili alla propria competenza. A soluzioni dissimili non può indurre la giurisprudenza citata dal medesimo resistente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35345 del 01/12/2022), atteso che nel caso di specie la pronuncia di incompetenza non attiene all'intera controversia, come ivi avutosi, ma alla sola causa, all'uopo separata, avente ad oggetto la riconvenzionale di usucapione. Sulle spese
Quanto alle spese, sulle quali sussiste l'obbligo di provvedere (v. Sez. 6-3, Sentenza n. 23727 del 19 novembre 2015), si ritiene che le stesse possano costituire oggetto di integrale compensazione tra le parti, la complessità della questione, in uno all'esistenza di orientamenti non sempre univoci, integrando le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni normativamente richieste.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa o comunque assorbita, ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara previa separazione della causa avente ad oggetto la riconvenzionale di usucapione ex art. 1159bis c.c. proposta da nei confronti di _2 prof. , avv. CARMINE NO e dr. Parte_1
, la propria incompetenza in ordine alla predetta Controparte_1 causa, per essere competente a conoscere della medesima il Tribunale Ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunta entro il termine di tre mesi;
dichiara sul punto integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
dispone la prosecuzione dinanzi a sé della (sola) causa avente ad oggetto le altre domande e riconvenzionali comunque proposte dalle parti, come da distinti provvedimenti, impartiti con separata ordinanza, resa in pari data. Così deciso in data 28/01/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Pasquariello dott. Sossio Pellecchia 5 Tribunale di Avellino n. 788/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto
- preso atto dell'ordinanza di incompetenza in ordine alla causa avente ad oggetto la riconvenzionale di usucapione ex art. 1159bis c.c. proposta da
[...]
nei confronti di prof. , avv. _2 Parte_1
CARMINE NO e dr. , resa nell'ambito del Controparte_1 procedimento di cui in epigrafe;
- ritenuta la necessità di disporre la prosecuzione dinanzi a sé della (sola) causa avente ad oggetto le altre domande e riconvenzionali comunque proposte dalle parti;
fissa l'udienza del 27/05/2025, per la prosecuzione dinanzi a sé della (sola) causa avente ad oggetto le altre domande e riconvenzionali comunque proposte dalle parti, evidenziando sin d'ora come il carico di ruolo, il persistente riverberarsi sull'attuale andamento dello stesso delle scelte operate dai vari giudici succedutisi nella relativa gestione, in uno all'esigenza di rispettare i criteri preferenziali vigenti per la trattazione e definizione degli affari, da ultimo rideterminati in funzione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato imposti dal PNRR, e alla imposta necessità di privilegiare comunque le cause della medesima natura di più risalente iscrizione, non consentano allo stato l'individuazione di una data anteriore;
dispone che la predetta udienza abbia svolgimento mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni in sostituzione dell'udienza; assegna alle parti il termine perentorio, scadente nella medesima data, coincidente con l'udienza fissata, per il deposito telematico delle predette note scritte;
invita sin d'ora
6 Tribunale di Avellino n. 788/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi le parti, ove ritengano, a provvedere al deposito telematico delle predette note scritte nell'anteriore termine sino a 5 giorni prima dell'udienza fissata, al fine di consentire una più spedita evasione, anche da parte della Cancelleria, degli incombenti inerenti l'udienza stessa;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”. Così deciso in data 28/01/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Antonio Pasquariello dott. Sossio Pellecchia
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