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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/02/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1401/ 2021
TRA
nato a [...] il Parte_1
29/08/1960 rappresentato e difeso dall'avv. GARGIULO MARINA presso il cui studio elettivamente domicilia in Sorrento alla via Parsano n. 14/A unitamente agli avv.ti MARIA GRAZIA APREDA e CORRADO FATTORUSSO
Ricorrente E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to D'APONTE MARCELLO con il quale elettivamente domicilia in VIA TOLEDO N.156 80100 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa).
1 In via pregiudiziale, anche in base ad una rinnovata valutazione degli atti alla luce del consolidarsi di alcuni orientamenti giurisprudenziali, si deve esaminare l'atto introduttivo. Si deve infatti affermare conformemente ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce che: ”Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del c.c.n.l. comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori).” (cfr. Cass 30580/19). Orbene, nel ricorso introduttivo appare effettuato il raffronto fra le mansioni svolte e l'inquadramento richiesto ma il raffronto fra le mansioni concretamente svolte e l'inquadramento ricevuto appare essere compiuto in maniera “assai sintetica”. In altri termini non vengono specificate approfonditamente le ragioni per le quali l'odierno ricorrente non potrebbe essere inquadrato nella categoria di appartenenza. Tuttavia, poiché il raffronto in parola appare essere stato effettuato, perlomeno in relazione all'inquadramento invocato, non sembra doversi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Comunque ogni questione sotto questo profilo appare assorbita dall'infondatezza della domanda nel merito per le ragioni appresso esposte (per il criterio della ragione più liquida cfr. anche Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
2 Tanto premesso in punto di diritto non può non evidenziarsi che la disciplina relativa allo svolgimento delle mansioni superiori è oggi dettata dall'art. 52 D.Lgs 165/2001 che ha sostituito l'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998, di cui riproduce pedissequamente il contenuto. Tale norma espressamente dispone: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L' esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell' assenza. …
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore..
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l' assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. ….
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoro”. Alla luce della suesposta disciplina normativa (speciale rispetto a quella stabilita nell'art. 2103 c.c. che pertanto è inapplicabile ai rapporti di cd. pubblico impiego privatizzato) appare evidente che il
3 dipendente eventualmente adibito a mansioni superiori – nelle sole ipotesi eccezionali previste – non ha alcun diritto all'inquadramento superiore, potendo soltanto vantare un credito di natura economica pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante per la qualifica superiore, tale principio non trova una deroga nel caso in esame, per quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione civile Sez. Un. N°10454/2008 citata infra. Deve, quindi, comunque rigettarsi la domanda di conferimento di mansioni superiori con il correlativo inquadramento. In altri termini, la citata disposizione ha previsto esclusivamente, per il periodo di effettiva adibizione a mansioni superiori, il diritto del dipendente al corrispondente trattamento economico sia nel caso di assegnazione legittima, come prevista dalla stessa norma, sia nei casi di assegnazione nulla, perché fuori dalle ipotesi contemplate. Ciò in particolare significa che è assolutamente irrilevante che vi sia o meno un atto formale di conferimento delle mansioni superiori, che vi sia o meno una scopertura in organico e che sia stata avviata o meno la procedura per la copertura del posto vacante. La ratio della norma è quella, infatti, di garantire anche al pubblico dipendente (così come avviene per il dipendente privato) un trattamento economico che sia conforme al dettato normativo di cui all'art. 36 Cost.: una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, pur con delle differenze rispetto al lavoro privato connesse alla particolare natura del datore di lavoro e al tipo di servizio offerto.
Quello che differenzia il settore pubblico da quello privato è viceversa essenzialmente l'impossibilità di riconoscere in via automatica – per il solo svolgimento delle mansioni superiori - un inquadramento superiore (in considerazione del disposto di cui all'art. 97 Cost. che disciplina il lavoro pubblico) e la responsabilità del dirigente che abbia disposto l'assegnazione di mansioni superiori senza ricorrere alle particolari procedure previste per la copertura dei posti vacanti. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_1
21.12.2022):” …ADR. Sono collega del sig. e sono Parte_1 sottotenente della Polizia Municipale di Abbiamo CP_1 iniziato a lavorare insieme sin dal periodo del terremoto nel 1980; poi siamo stati assunti a tempo indeterminato dal 1983. Io non ho giudizi pendenti contro l'amministrazione convenuta. Conosco la delibera del 2005 perché coinvolgeva tutti gli agenti di Polizia Municipale del Comune. In particolare, nel periodo risalente all'ultimo condono edilizio del 2003 eravamo molto impegnati
4 perché si continuava a costruire abusivamente anche successivamente alla scadenza del condono, nel tentativo di far rientrare le costruzioni abusive nel condono. Ricordo che, in base a chi era di servizio, costituivamo una pattuglia, al quale il Comandante affidava i sopralluoghi da fare;
capitava di effettuare anche diversi accertamenti giornalieri;
materialmente ci recavamo sui luoghi;
se c'erano lavori in corso abusivi effettuavamo il sequestro del cantiere, generalizzavamo i presenti,; sul posto veniva effettuato un sequestro, con apposizione del sigillo e del cartello di sequestro, invitavamo i proprietari in ufficio per la formalizzazione del verbale di sequestro. Il verbale di sequestro veniva firmato dagli agenti accertatori con visto del comandante. Dopo la firma del sequestro preparavamo il fascicolo comprendente il sequestro, il servizio fotografico, dichiarazione di residenza, eventuale nomina di difensore di fiducia e trasmettevamo in Procura. All'epoca il fascicolo veniva portato da noi agenti a mano in Procura per la consegna degli atti e avevamo l'obbligo di protocollare in 48 ore dal sequestro. ADR Sul cantiere sequestrato noi agenti ritornavamo diverse volte con il tecnico comunale per la quantificazione dell'abuso. Successivamente capitava anche di controllare se l'ordinanza di ingiunzione che prevedeva la demolizione delle opere abusive era stata ottemperata. ADR. Se l'opera abusiva era già stata completata, si effettuava sopralluogo con il tecnico comunale e si aspettava la relazione dello stesso per sequestrare l'abuso. ADR. A seguito del rinvio a giudizio, venivamo convocati dalla Procura per essere sentiti come testimoni per riconoscere le opere dalle foto e confermare i verbali. ADR, se i lavori sull'opera abusiva continuavano, veniva disposto nuovo sequestro con violazione dei sigilli.”. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale Testimone_2 udienza del 03.05.2023):” … indifferente;
ADR Sono collega del ricorrente e non ho un contenzioso con il Comune resistente. ADR. Sono dipendente del di dal novembre 1983 CP_1 CP_1 come Vigile Urbano;
ADR. Confermo il capo 2, in quanto anche io sono stato interessato dalla stessa delibera;
ADR. Confermo il capo n. 3, 4 e 5. Preciso che il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è stato riconosciuto per il fenomeno dell'abusivismo edilizio dilagante nella zona in quegli anni. Si facevano 3/4 sequestri al giorno. Preciso che non avevamo, a quel tempo, il Comandante dei Vigili perché trasferito a Sorrento. Pertanto, c'erano tutti gli atti che si dovevano trasmettere alla Procura quali verbali di sequestro e relazioni. Eravamo tutti coinvolti in questa attività, io, il ricorrente e altri 8 (circa) Vigili Urbani. C'era il Brigadiere , all'epoca, che era Persona_1
5 facente funzioni del Comandante senza averne il riconoscimento. ADR. Confermo il capo 7.Preciso che abbiamo avuto la nomina e la disposizione di servizio ufficiale. Preciso che il brigadiere Per_1 svolgeva la nostra stessa attività, a volte usciva con noi, a volte era in ufficio e coordinava;
tutte le attività relative al sequestro erano svolte da noi, compresa l'apposizione dei sigilli e firma dei verbali di sequestro. Venivamo anche sentiti in udienza dai Magistrati che ci interrogavano sulle modalità del sequestro e per l'illustrazione del materiale fotografico allegato al fascicolo. ADR. Confermo integralmente il capo 8 e il capo 9.”. Al riguardo in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce lo svolgimento di mansioni di polizia giudiziaria non comporta automaticamente l'inquadramento delle mansioni svolte nella categoria D (cfr. anche Cassazione sez. un.n.10454/2008:”Il principio espresso dall'art. 45, comma 2, del d.lg. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle mansioni di fatto assume rilevanza soltanto nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso d.lg. n. 165 del 2001 (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, è stata confermata la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al superiore inquadramento in favore di taluni appartenenti al Corpo di polizia municipale per lo svolgimento di mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica e delle funzioni di P.M. nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, nonostante che i ricorrenti assumessero che la mancata previsione di posizioni corrispondenti alle predette mansioni da parte dei profili esemplificativi della categoria di loro inquadramento - cat. C del c.c.n.l. del personale del comparto Regioni autonomie locali - comportava una disparità di trattamento rispetto a lavoratori inquadrati in altre categorie del medesimo c.c.n.l., le quali, ad avviso dei ricorrenti medesimi, contemplavano profili esemplificativi che, per analogia, erano in parte riconducibili alle suddette mansioni).”. Appare opportuno, a questo punto, riportare le declaratorie contrattuali rilevanti nel caso in esame. CATEGORIA C :”Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : * Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
* Contenuto di concetto con
6 responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: * lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”. CATEGORIA D:” Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : * Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; * Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: * lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. * lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. *
7 lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. * lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”. Al riguardo nella delibera del 2005, depositata in atti, si parla di funzioni di “coordinamento di altro personale tecnico, direttore dei lavori ecc.”, tuttavia, a ben vedere, nella delibera non si fa un perspicuo chiaro e specifico riferimento ad un coordinamento di altri soggetti interni alla amministrazione ma a soggetti che possono anche essere esterni (come il direttore lavori). Al riguardo, inoltre, non è emersa dall'istruttoria una prova idonea che l'odierno ricorrente svolgesse attività di direzione e coordinamento di altri dipendenti (a differenza della fattispecie esaminata nel precedente del Tribunale di Agrigento citato che, quindi, non appare conferente). Infatti, fra l'altro, nessun teste ha indicato degli specifici soggetti che venissero coordinati dall'odierno ricorrente, nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Non emergono, inoltre, degli elementi sufficienti per inquadrare l'odierno ricorrente nella figura di specialista della vigilanza, che richiede la presenza dei caratteri della categoria D, sia in relazione alle competenze plurispecialistiche che in relazione alle mansioni svolte (cfr. supra:” Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; * Elevata complessità dei
8 problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili “) . Infine ed il rilievo appare tranchant non è stata data, comunque, una prova sufficiente che queste mansioni fossero svolte nel tempo in maniera prevalente. In altri termini appare corretto l'inquadramento come agente di polizia municipale a cui sono state delegate delle funzioni di polizia giudiziaria.
Ne consegue il rigetto del ricorso risultando assorbita ogni ulteriore questione. Il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, considerata la complessità novità e controversia degli accertamenti compiuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 2.2.2024
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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