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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8897 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 2.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19679/2025 R.G., a cui è riunita quella n. 7886/2023 R.G. relativa alla precedente fase di ATP
TRA
(nato a [...] il [...] - c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(nata a [...] il [...] - c.f.: ), nella di Controparte_1 C.F._2 esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_1 23/04/2013 (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio C.F._3 Cerchia e Diego Pedata
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.4.2023 (al quale veniva assegnato il n. 7886/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie della minore legittimanti la pretesa all'indennità di Persona_1 accompagnamento, sulla base della domanda amministrativa del 26.7.2022.
Lamentava che la competente commissione medica aveva ritenuto sussistente “solo” il requisito sanitario dell'indennità di frequenza.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo l'insussistenza Persona_2 in capo alla minore del requisito sanitario oggetto di domanda.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 16.9.2024 (al quale veniva assegnato il n. 19679/2024 R.G.), proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa, nonché chiedendo la condanna CP_ dell' all'erogazione dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
1 L'opposizione è fondata.
Deve premettersi che la minore , come ritenuto dalla commissione Persona_1 medica (confr. il relativo verbale in atti) e dal ctu nominato nella fase di ATP, è affetta da diabete mellito tipo I insulino - dipendente.
Come rappresentato dal ctu dott. , specialista (tra l'altro) in diabetologia, Persona_2 nominato ctu nella precedente fase di ATP, in ragione di tale patologia, la stessa ha necessità vitale di assumere insulina.
Si rileva, inoltre, che dott. , in sede di chiarimenti richiesti dal Tribunale in Persona_2 questa fase di opposizione, ha riferito (cfr. verbale di udienza dell'1.7.2025) quanto segue:
A.D.R.: “il diabete mellito di tipo I fa si che la minore è insulino-dipendente. Quindi ha necessità di assumere insulina. Qualora non lo facesse andrebbe in coma chetoacidosico”.
A.D.R.: “io sono specialista in diabetologia e malattie del ricambio”.
A.D.R.: “fin dalla domanda amministrativa la minore ha dovuto assumere insulina 4 volte al giorno. E ciò vale fino ad oggi”.
A.D.R.: “per assumere l'insulina, fin dalla domanda amministrativa, per la minore viene utilizzata una sorta di “penna”, che è dispositivo medico, che viene apposta sulla cute del lato esterno di una delle cosce o sull'addome e che, tramite un aghetto molto piccolo sottocutaneo, inietta la quantità di insulina necessaria”.
A.D.R.: “la quantità di insulina che viene iniettata da tale “penna” non è sempre la stessa. Deve essere di volta in volta tarata in base alla quantità di insulina che al momento deve essere somministrata. Per fare questo si ruota la parte inferiore della penna fino a raggiungere il numero corrispondente alla quantità che deve essere iniettata”.
A questo punto il ctu ha mostrato in aula la suindicata “penna”.
Inoltre, mostrato al ctu il piano terapeutico del 12.2.2025 depositato da parte ricorrente il 17.2.2025, questi, dopo averlo visionato, ha rappresentato:
“da tale piano terapeutico si evince che la terapia insulinica della minore è stata modificata dopo che io l'ho visitata”. A.D.R.: “la minore è dotata di un sensore che è apposto sulla cute dell'avambraccio e che viene cambiato ogni 15 giorni. Di solito ai minori viene sempre dato tale dispositivo medico. Questo sensore è collegato con una applicazione dello smartphone che registra i valori glicemici 24 ore su 24. Inoltre tale applicazione segnala con un allarme sonoro l'eventuale iperglicemia o l'eventuale ipoglicemia. In tali casi se la persona è in iperglicemia, con la predetta “penna” deve assumere insulina nella misura di poche unità che viene preventivamente indicata dal medico. Se invece è in ipoglicemia, deve assumere o un frutto o una bevanda zuccherata come ad esempio la coca cola o dello zucchero”. A.D.R.: “quando ho visitato la minore mi riferito che a casa utilizza delle applicazioni di giochi che si trovano sul telefono cellulare. Non le ho chiesto, né lei mi ha riferito, se utilizzava la applicazione di cui ho detto prima che tiene sotto controllo il valore della glicemia”.
2 A.D.R.: “non ho chiesto alla minore se la stessa utilizzava da sola la c.d. “penna” per assumere insulina. Faccio presente che la minore viene seguita da un centro multispecialistico e multidisciplinare del Policlinico Vanvitelli dove vi sono varie figure, oltre al diabetologo, come il dietologo, lo psicologo, nonché operatori sanitari che spiegano anche ai bambini dagli otto anni in su come somministrare l'insulina in autonomia e come autogestire il diabete. Ciò in quanto si vuole che anche da bambini si sia in grado di comprendere il diabete e di assumere l'insulina. Ad esempio, se un bambino si trova in un campo scuola e ha una crisi deve sapere come affrontarla. Inoltre ci sono degli operatori nel campo scuola che sono addestrati per queste evenienze”.
In ragione di quanto esposto dall'ausiliare del giudice, viene in rilievo la recente sentenza della Suprema Corte n. 7032/2023 che, in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa (si trattava di una minore affetta da diabete mellito che aveva quotidiano bisogno di assumere l'insulina), nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1), viene in rilievo l'impossibilità di svolgere anche un solo atto (nella specie, la somministrazione dell'insulina), ove abbia cadenza quotidiana e presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute, anche in rapporto agli altri atti della vita quotidiana che rende così possibili. L'impossibilità prescritta dalla legge differisce dalla mera difficoltà di attendere agli atti della vita giornaliera e non si ravvisa solo nell'ipotesi d'inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti in esame. L'impossibilità sussiste anche quando la persona, alla luce dell'età, delle condizioni psicofisiche, delle qualità personali, non possieda la capacità d'intendere il significato, la portata, la necessità, l'importanza degli atti quotidiani, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno. Di tali elementi il giudice è chiamato a tenere conto, nel valutare l'effettiva e concreta incidenza dell'impossibilità riscontrata sulla complessiva autonomia del soggetto.”
Nella parte motiva di tale sentenza la Suprema Corte, nel richiamare la costante giurisprudenza di legittimità in materia, in sintesi, tra l'altro, ha così statuito:
- “l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n. 12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26092)”;
- “l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica”;
- “L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980)”;
- pertanto, “Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255)”;
- “Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto”;
3 - “In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600)”;
- “Con riguardo alla somministrazione dell'insulina, occorre indagare se presenti cadenza quotidiana e il requisito dell'inerenza costante al soggetto oppure se assuma le sembianze di un atto episodico e contingente, avulso dalla quotidianità del soggetto che lo compie”;
- Con riferimento a tale somministrazione “il giudice è chiamato a vagliare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona o la sua occasionalità e la sua conseguente estraneità al novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate”;
- nel caso in cui il giudice accerti che tale somministrazione costituisce un atto quotidiano e fondamentale, deve poi procedere alla disamina dell'incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera”;
- “Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d'intenderne la necessità e la portata”;
- Pertanto, “Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione”.
Tornando alla fattispecie in esame, posto che come innanzi già evidenziato, la minore ha necessità vitale di assumere insulina più volte al giorno, è stata Persona_1 disposta una integrazione per iscritto della consulenza.
In particolare al ctu è stato chiesto quanto segue (cfr. il suindicato verbale di udienza dell'1.7.2025):
1) convochi nuovamente al minore al fine di verificare se la stessa è in grado di assumere l'insulina senza l'aiuto di terzi, e prima ancora di utilizzare l'applicazione del cellulare prima riferita, nonché se è in grado di comprendere l'importanza di tale pratica medica. Ciò sia all'attualità, sia al momento della domanda amministrativa del 30.11.2022. Il ctu chiederà alla minore anche se è stata addestrata a gestire il diabete e, nel caso da chi;
2) chieda informazioni per iscritto al suindicato centro multispecialistico e multidisciplinare del Policlinico Vanvitelli in merito all'eventuale addestramento della minore a gestire in modo autonomo il diabete e, in caso positivo, all'esito positivo o negativo di tale addestramento
Orbene, nell'atto di integrazione di consulenza depositato il 17.8.2025 si legge:
“Il CTU chiedeva alla minore:
1) se era in grado di assumere l'insulina da sola senza aiuto di terzi. La minore rispondeva che la somministrazione di insulina era effettuata dalla madre sin dal 26/7/22 fino a tutt'oggi.
2) se era in grado di utilizzare l'applicazione del cellulare per rilevare i valori glicemici. La minore rispondeva che non era in grado di farlo.
3) se era in grado di comprendere l'importanza di tale terapia medica. La minore rispondeva di sì.
4 4) se era stata addestrata dal Centro Diabetologico Universitario Luigi Vanvitelli di Napoli a gestire il diabete e, nel caso positivo, da chi? La minore risponde che non ha effettuato alcun addestramento, né ha effettuato corsi in merito al diabete mellito.
Il dott. , inoltre, ha rappresentato: Per_3
- di aver chiesto “per iscritto (tramite E-Mail) al Centro multispecialistico e Multidisciplinare del Policlinico Vanvitelli (Prof. ) in merito all'eventuale Persona_4 addestramento della minore a gestire in modo autonomo il diabete e, in caso positivo, all'esito positivo o negativo di tale addestramento”;
- che “il Prof. invia al CTU breve relazione con risposte alle domande poste Persona_4 dal CTU in merito all'autogestione del diabete mellito tipo I della minore e dell'addestramento effettuato dalla minore (relazione che si acclude agli atti)”;
- che “In base a quando dichiarato dal Prof. , responsabile regionale di Persona_4
Diabetologia Pediatrica G.Stoppoloni dell'Az.O. U. Luigi Vanvitelli, il CTU ritiene la minore bisognevole di assistenza continua dall'epoca della domanda Persona_5 amministrativa del 26/7/22 in poi, ma con revisione a due anni da parte della CM . CP_2
Nella relazione del Prof. depositata dal ctu unitamente alla integrazione di Persona_4 consulenza si legge:
5 Orbene, dai suindicati accertamenti espletati in fatto è emerso che la minore, di dodici anni al momento della presente decisione, e a maggior ragione al momento della domanda amministrativa del 26.7.2022 (visto che a tale data la stessa aveva nove anni), seppure abbia compreso l'importanza e la necessità di effettuare la terapia insulinica, ancora non è in grado di effettuare le relative somministrazioni da sola, “nè di prendere decisioni sulla dose di insulina da somministrare nelle diverse evenienze” (dose che, come innanzi esposto, non è sempre la stessa).
Per tale motivo, ritiene il Tribunale che le conclusioni dell'ausiliario del giudice di cui al suindicato atto integrativo di consulenza, in quanto conformi ai suindicati principi affermati dalla Suprema Corte, vanno pienamente condivise.
Concludendo, deve dichiararsi che la minore è in possesso del Persona_1 requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa del 26.7.2022, con revisione nel luglio 2027 (due anni dopo la seconda visita espletata dal ctu, il 15/7/2025).
CP_ Non può, invece, accogliersi la richiesta di condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, in ragione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità - cui il Tribunale aderisce (mutando il precedente orientamento) in ragione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione - che ritiene tale domanda incompatibile con il dettato di cui all'art. 445 bis c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 8817/2025).
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, oltre che della complessità delle questioni sottese alla decisione, le spese di lite vengono compensate per un quarto;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
CP_ A carico dell' vengono poste anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
6 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che la minore è in possesso del requisito sanitario di Persona_1 cui all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa del 26.7.2022, con revisione nel luglio 2027; b) rigetta nel resto la domanda;
CP_ c) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto e condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 2.898,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
CP_ d) pone a carico dell' le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
In Napoli, il 2.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 2.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19679/2025 R.G., a cui è riunita quella n. 7886/2023 R.G. relativa alla precedente fase di ATP
TRA
(nato a [...] il [...] - c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(nata a [...] il [...] - c.f.: ), nella di Controparte_1 C.F._2 esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_1 23/04/2013 (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio C.F._3 Cerchia e Diego Pedata
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.4.2023 (al quale veniva assegnato il n. 7886/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie della minore legittimanti la pretesa all'indennità di Persona_1 accompagnamento, sulla base della domanda amministrativa del 26.7.2022.
Lamentava che la competente commissione medica aveva ritenuto sussistente “solo” il requisito sanitario dell'indennità di frequenza.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo l'insussistenza Persona_2 in capo alla minore del requisito sanitario oggetto di domanda.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 16.9.2024 (al quale veniva assegnato il n. 19679/2024 R.G.), proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa, nonché chiedendo la condanna CP_ dell' all'erogazione dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
1 L'opposizione è fondata.
Deve premettersi che la minore , come ritenuto dalla commissione Persona_1 medica (confr. il relativo verbale in atti) e dal ctu nominato nella fase di ATP, è affetta da diabete mellito tipo I insulino - dipendente.
Come rappresentato dal ctu dott. , specialista (tra l'altro) in diabetologia, Persona_2 nominato ctu nella precedente fase di ATP, in ragione di tale patologia, la stessa ha necessità vitale di assumere insulina.
Si rileva, inoltre, che dott. , in sede di chiarimenti richiesti dal Tribunale in Persona_2 questa fase di opposizione, ha riferito (cfr. verbale di udienza dell'1.7.2025) quanto segue:
A.D.R.: “il diabete mellito di tipo I fa si che la minore è insulino-dipendente. Quindi ha necessità di assumere insulina. Qualora non lo facesse andrebbe in coma chetoacidosico”.
A.D.R.: “io sono specialista in diabetologia e malattie del ricambio”.
A.D.R.: “fin dalla domanda amministrativa la minore ha dovuto assumere insulina 4 volte al giorno. E ciò vale fino ad oggi”.
A.D.R.: “per assumere l'insulina, fin dalla domanda amministrativa, per la minore viene utilizzata una sorta di “penna”, che è dispositivo medico, che viene apposta sulla cute del lato esterno di una delle cosce o sull'addome e che, tramite un aghetto molto piccolo sottocutaneo, inietta la quantità di insulina necessaria”.
A.D.R.: “la quantità di insulina che viene iniettata da tale “penna” non è sempre la stessa. Deve essere di volta in volta tarata in base alla quantità di insulina che al momento deve essere somministrata. Per fare questo si ruota la parte inferiore della penna fino a raggiungere il numero corrispondente alla quantità che deve essere iniettata”.
A questo punto il ctu ha mostrato in aula la suindicata “penna”.
Inoltre, mostrato al ctu il piano terapeutico del 12.2.2025 depositato da parte ricorrente il 17.2.2025, questi, dopo averlo visionato, ha rappresentato:
“da tale piano terapeutico si evince che la terapia insulinica della minore è stata modificata dopo che io l'ho visitata”. A.D.R.: “la minore è dotata di un sensore che è apposto sulla cute dell'avambraccio e che viene cambiato ogni 15 giorni. Di solito ai minori viene sempre dato tale dispositivo medico. Questo sensore è collegato con una applicazione dello smartphone che registra i valori glicemici 24 ore su 24. Inoltre tale applicazione segnala con un allarme sonoro l'eventuale iperglicemia o l'eventuale ipoglicemia. In tali casi se la persona è in iperglicemia, con la predetta “penna” deve assumere insulina nella misura di poche unità che viene preventivamente indicata dal medico. Se invece è in ipoglicemia, deve assumere o un frutto o una bevanda zuccherata come ad esempio la coca cola o dello zucchero”. A.D.R.: “quando ho visitato la minore mi riferito che a casa utilizza delle applicazioni di giochi che si trovano sul telefono cellulare. Non le ho chiesto, né lei mi ha riferito, se utilizzava la applicazione di cui ho detto prima che tiene sotto controllo il valore della glicemia”.
2 A.D.R.: “non ho chiesto alla minore se la stessa utilizzava da sola la c.d. “penna” per assumere insulina. Faccio presente che la minore viene seguita da un centro multispecialistico e multidisciplinare del Policlinico Vanvitelli dove vi sono varie figure, oltre al diabetologo, come il dietologo, lo psicologo, nonché operatori sanitari che spiegano anche ai bambini dagli otto anni in su come somministrare l'insulina in autonomia e come autogestire il diabete. Ciò in quanto si vuole che anche da bambini si sia in grado di comprendere il diabete e di assumere l'insulina. Ad esempio, se un bambino si trova in un campo scuola e ha una crisi deve sapere come affrontarla. Inoltre ci sono degli operatori nel campo scuola che sono addestrati per queste evenienze”.
In ragione di quanto esposto dall'ausiliare del giudice, viene in rilievo la recente sentenza della Suprema Corte n. 7032/2023 che, in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa (si trattava di una minore affetta da diabete mellito che aveva quotidiano bisogno di assumere l'insulina), nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1), viene in rilievo l'impossibilità di svolgere anche un solo atto (nella specie, la somministrazione dell'insulina), ove abbia cadenza quotidiana e presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute, anche in rapporto agli altri atti della vita quotidiana che rende così possibili. L'impossibilità prescritta dalla legge differisce dalla mera difficoltà di attendere agli atti della vita giornaliera e non si ravvisa solo nell'ipotesi d'inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti in esame. L'impossibilità sussiste anche quando la persona, alla luce dell'età, delle condizioni psicofisiche, delle qualità personali, non possieda la capacità d'intendere il significato, la portata, la necessità, l'importanza degli atti quotidiani, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno. Di tali elementi il giudice è chiamato a tenere conto, nel valutare l'effettiva e concreta incidenza dell'impossibilità riscontrata sulla complessiva autonomia del soggetto.”
Nella parte motiva di tale sentenza la Suprema Corte, nel richiamare la costante giurisprudenza di legittimità in materia, in sintesi, tra l'altro, ha così statuito:
- “l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n. 12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26092)”;
- “l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica”;
- “L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980)”;
- pertanto, “Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255)”;
- “Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto”;
3 - “In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600)”;
- “Con riguardo alla somministrazione dell'insulina, occorre indagare se presenti cadenza quotidiana e il requisito dell'inerenza costante al soggetto oppure se assuma le sembianze di un atto episodico e contingente, avulso dalla quotidianità del soggetto che lo compie”;
- Con riferimento a tale somministrazione “il giudice è chiamato a vagliare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona o la sua occasionalità e la sua conseguente estraneità al novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate”;
- nel caso in cui il giudice accerti che tale somministrazione costituisce un atto quotidiano e fondamentale, deve poi procedere alla disamina dell'incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera”;
- “Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d'intenderne la necessità e la portata”;
- Pertanto, “Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione”.
Tornando alla fattispecie in esame, posto che come innanzi già evidenziato, la minore ha necessità vitale di assumere insulina più volte al giorno, è stata Persona_1 disposta una integrazione per iscritto della consulenza.
In particolare al ctu è stato chiesto quanto segue (cfr. il suindicato verbale di udienza dell'1.7.2025):
1) convochi nuovamente al minore al fine di verificare se la stessa è in grado di assumere l'insulina senza l'aiuto di terzi, e prima ancora di utilizzare l'applicazione del cellulare prima riferita, nonché se è in grado di comprendere l'importanza di tale pratica medica. Ciò sia all'attualità, sia al momento della domanda amministrativa del 30.11.2022. Il ctu chiederà alla minore anche se è stata addestrata a gestire il diabete e, nel caso da chi;
2) chieda informazioni per iscritto al suindicato centro multispecialistico e multidisciplinare del Policlinico Vanvitelli in merito all'eventuale addestramento della minore a gestire in modo autonomo il diabete e, in caso positivo, all'esito positivo o negativo di tale addestramento
Orbene, nell'atto di integrazione di consulenza depositato il 17.8.2025 si legge:
“Il CTU chiedeva alla minore:
1) se era in grado di assumere l'insulina da sola senza aiuto di terzi. La minore rispondeva che la somministrazione di insulina era effettuata dalla madre sin dal 26/7/22 fino a tutt'oggi.
2) se era in grado di utilizzare l'applicazione del cellulare per rilevare i valori glicemici. La minore rispondeva che non era in grado di farlo.
3) se era in grado di comprendere l'importanza di tale terapia medica. La minore rispondeva di sì.
4 4) se era stata addestrata dal Centro Diabetologico Universitario Luigi Vanvitelli di Napoli a gestire il diabete e, nel caso positivo, da chi? La minore risponde che non ha effettuato alcun addestramento, né ha effettuato corsi in merito al diabete mellito.
Il dott. , inoltre, ha rappresentato: Per_3
- di aver chiesto “per iscritto (tramite E-Mail) al Centro multispecialistico e Multidisciplinare del Policlinico Vanvitelli (Prof. ) in merito all'eventuale Persona_4 addestramento della minore a gestire in modo autonomo il diabete e, in caso positivo, all'esito positivo o negativo di tale addestramento”;
- che “il Prof. invia al CTU breve relazione con risposte alle domande poste Persona_4 dal CTU in merito all'autogestione del diabete mellito tipo I della minore e dell'addestramento effettuato dalla minore (relazione che si acclude agli atti)”;
- che “In base a quando dichiarato dal Prof. , responsabile regionale di Persona_4
Diabetologia Pediatrica G.Stoppoloni dell'Az.O. U. Luigi Vanvitelli, il CTU ritiene la minore bisognevole di assistenza continua dall'epoca della domanda Persona_5 amministrativa del 26/7/22 in poi, ma con revisione a due anni da parte della CM . CP_2
Nella relazione del Prof. depositata dal ctu unitamente alla integrazione di Persona_4 consulenza si legge:
5 Orbene, dai suindicati accertamenti espletati in fatto è emerso che la minore, di dodici anni al momento della presente decisione, e a maggior ragione al momento della domanda amministrativa del 26.7.2022 (visto che a tale data la stessa aveva nove anni), seppure abbia compreso l'importanza e la necessità di effettuare la terapia insulinica, ancora non è in grado di effettuare le relative somministrazioni da sola, “nè di prendere decisioni sulla dose di insulina da somministrare nelle diverse evenienze” (dose che, come innanzi esposto, non è sempre la stessa).
Per tale motivo, ritiene il Tribunale che le conclusioni dell'ausiliario del giudice di cui al suindicato atto integrativo di consulenza, in quanto conformi ai suindicati principi affermati dalla Suprema Corte, vanno pienamente condivise.
Concludendo, deve dichiararsi che la minore è in possesso del Persona_1 requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa del 26.7.2022, con revisione nel luglio 2027 (due anni dopo la seconda visita espletata dal ctu, il 15/7/2025).
CP_ Non può, invece, accogliersi la richiesta di condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, in ragione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità - cui il Tribunale aderisce (mutando il precedente orientamento) in ragione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione - che ritiene tale domanda incompatibile con il dettato di cui all'art. 445 bis c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 8817/2025).
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, oltre che della complessità delle questioni sottese alla decisione, le spese di lite vengono compensate per un quarto;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
CP_ A carico dell' vengono poste anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
6 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che la minore è in possesso del requisito sanitario di Persona_1 cui all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa del 26.7.2022, con revisione nel luglio 2027; b) rigetta nel resto la domanda;
CP_ c) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto e condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 2.898,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
CP_ d) pone a carico dell' le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
In Napoli, il 2.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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