Sentenza breve 29 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/01/2021, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00132/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Benato, Giovanni Savini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Interni –-OMISSIS-Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Venezia datato 7.10.2020 notificato in data 8.10.2020, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 3.12.2019, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS-Venezia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Visto l'art. 60 cod. proc. amm
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi.
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la-OMISSIS-di Venezia ha respinto la domanda diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sul rilievo che lo straniero è stato condannato, giusta sentenza del Tribunale di Venezia n.-OMISSIS-del 4.3.2020, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre ad euro-OMISSIS-, per il delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990 e che il medesimo risulta essere indagato nel procedimento penale n. -OMISSIS-RGNR, pendente presso la Procura della Repubblica di Venezia, per il reato di furto aggravato in concorso. In considerazione di tali presupposti, la-OMISSIS-ha ritenuto il ricorrente rientrante nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 286/98, in relazione alle categorie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011, ivi richiamato.
Il ricorrente, dopo aver premesso di essere entrato in Italia da minorenne nel 2012 a seguito di ricongiungimento familiare con i genitori già soggiornanti in Italia, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) difetto di motivazione e istruttorio, inammissibile automatismo conseguente ad una sola ed episodica sentenza di condanna, mancata considerazione, in concreto, della pericolosità sociale e della complessiva situazione lavorativa, familiare e di inserimento sociale, nonché del fatto che il ricorrente era all’epoca in possesso dei requisiti per ottenere il permesso UE per lungo soggiornati; irrilevanza dell’indicato procedimento penale, avendo il ricorrente assunto solo il ruolo di “occasionale accompagnatore”; 2) mancata valutazione degli elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, in relazione alla durata della permanenza sul territorio nazionale e ai vincoli familiari, in particolare con riferimento al ricongiungimento familiare con i genitori e la sorella (avvenuto nel 2012) e alla creazione di un proprio, nuovo, nucleo familiare a seguito di matrimonio contratto in data 12.3.2020; 3) contraddittorietà, ingiustizia manifesta e illogicità, nonché mancata considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In linea generale, va ricordato che i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90 –inerenti il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti – integrano idonei presupposti atti a giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016, n. 3090; id., 3 maggio 2016, n. 1709; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 settembre 2018, n. 722; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 settembre 2018, n. 835 ), in considerazione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, ed in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata (che nel caso in esame è, comunque, di rilievo) e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
Peraltro, proprio sulla base di plurime pronunce del Consiglio di Stato ( ex multis sez. III, 2 marzo 2015, n. 1024 e n. 1027 ) – è stato precisato che “in definitiva, per i reati inerenti gli stupefacenti il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale” ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 novembre 2019, n. 966 ).
Pare, altresì, opportuno aggiunge che assai di recente il Supremo Consesso Amministrativo ( Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5948 ) ha ulteriormente ribadito i seguenti principi:
-“la giurisprudenza di questa Sezione è univoca nell'interpretare l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 quale norma ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per stupefacenti, poiché in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già fatta a monte dal Legislatore: solo se vi sono vincoli familiari la P.A. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (cfr., tra le più recenti: C.d.S., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5714; 24 agosto 2020 n. 5190; 28 luglio 2020, n. 4797; 12 marzo 2020, n. 1793; 9 gennaio 2020, n. 155; 19 luglio 2019, n. 5083; 20 maggio 2019, n. 3227; 4 maggio 2018, n. 2664)”;
-“la Sezione ha avuto modo di sottolineare che "il meccanismo di automaticità tra condanna e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, è stato portato anche all'esame della Corte Costituzionale che ha ribadito l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore in materia di disciplina dell'immigrazione. La Corte ha ritenuto che non sia irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. Ha evidenziato che la condanna per un delitto la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automaticamente all'accettazione dello straniero nel territorio dello Stato. Considerando specificamente il paradigma riferito non già ad una rassegna quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione qualitativa fondata su specifiche fattispecie delittuose, ma calibrato in funzione di "tipologie" di reati, individuati ratione materiae e raggruppati all'interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi "settori di criminalità", la Corte Costituzionale ha osservato che le "materie" evocate dalla normativa in questione (che riflettono anche specifici impegni internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario) dimostrano come "sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di "inibitoria" di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili."(Corte Costituzionale n. 277 del 12.12.2014)”;
-“ La Sezione ha avuto altresì modo di affermare che "le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative, anche una sola condanna, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, non rilevando la concessione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa" (n. 4797/2020, cit.) e che la condanna dello straniero è elemento necessario e sufficiente ad impedire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, non rilevando in senso contrario il fatto che egli abbia intrapreso un percorso espiativo e abbia beneficiato dell'affidamento in prova ai servizi sociali (n. 155/2020, cit.)”;
- “si è chiarito di recente (C.d.S., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175, e 4 maggio 2018, n. 2654) che la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori: in forza del disposto di cui all’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, infatti, "il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge" (v. C.d.S., Sez. III, n. 155/2020, cit.)”.
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, tenuto conto che l’Amministrazione ha, comunque, effettuato una (seppur sintetica) valutazione, in concreto, della pericolosità sociale del ricorrente e della mancata integrazione del medesimo nel tessuto sociale.
Peraltro, i fatti di cui alla sentenza di condanna riportata nel provvedimento impugnato appaiono di indubbia gravità e tali da giustificare, sulla base di un giudizio necessariamente prognostico, la valutazione di pericolosità sociale effettuata, nell’ambito della propria discrezionalità, dall’Amministrazione resistente, valutazione che non appare inficiata da profili di irragionevolezza ovvero illogicità.
Peraltro, nemmeno lo svolgimento di una stabile attività lavorativa ha dissuaso il ricorrente dal mantenere la condotta di cui alla sentenza di condanna, circostanza che comprova il mancato recepimento delle regole dell’ordinamento giuridico e il mancato inserimento sociale.
Quanto, infine, alla disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo, richiamata in ricorso, si osserva che essa appare ultronea, atteso che in questa sede è contestato il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (ordinario) per lavoro subordinato.
In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.