Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 8912/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...] ( , Parte_2 C.F._2
, nato ad [...] il [...] ( ), Parte_3 C.F._3
nata ad [...] il [...] ( , tutti Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Potenza ( ), con C.F._5
studio in Fasano (BR), alla Via XXV Aprile n. 13
- RICORRENTI -
E
con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, P.IVA_1
anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Alberto Toffoletto ( ), C.F._6
Marco Pesenti ( ), Christian Romeo ( , CodiceFiscale_7 C.F._8
Luciana Cipolla ( , Flora Lettenmayer ( ), C.F._9 C.F._10
Simona Daminelli ( del Foro di Milano, elettivamente C.F._11
1
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso riportandosi ciascuna ai propri pregressi atti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate, ossia: parte ricorrente: «la declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri nato a [...] addì 2.7.1974 c.f. Parte_1
e residente in [...], nonché i C.F._1
sig.ri nata a [...] addì 8.3.1976 c.f. Parte_2
, nato ad [...] addì 20.9.1946 c.f. C.F._2 Parte_3
, nata in [...] addì 14.5.1956 c.f. C.F._3 Parte_4
per violazione del combinato disposto degli artt. 2 co., 2 lett. C.F._4
a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1 co., c.c.; nonché dell'art.
119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del 04.03.2003. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre
C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge da liquidare al (…) difensore che si dichiara antistatario»; parte resistente: «rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in riassunzione, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 5.4.2023, i ricorrenti riproponevano alcune delle domande già formulate dinnanzi al Tribunale di Bari nel giudizio da questi ultimi instaurato contro la (d'ora in poi Controparte_1
anche solo . CP_1
Gli attori, odierni ricorrenti, con citazione notificata il 9.11.2021 avevano ivi chiesto: «1) Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c ordinario intrattenuto dalla n. l'insussistenza di qualsiasi Controparte_2 P.IVA_2
2 valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali debitori e per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., 116,
117, 118 e 120 L. n.385/93, nonché l'inefficacia degli addebiti per interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto ai sensi dell'art.1284 c.c.; - accertare
e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti per interessi ultra legali maturati sul rapporto bancario in questione e applicati nel corso del rapporto, in assenza di valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali, nonché della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
2) accertare e dichiarare la nullità,
l'inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, remunerazioni, provvigioni e spese non documentate applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importo, di espresse previsioni contrattuali;
- accertare e dichiarare l'effettivo saldo del rapporto bancario oggetto di causa, anche a mezzo di disponenda CTU contabile;
- condannare la banca convenuta al risarcimento del danno ex art. 1224, 2° co., c.c., in base ai criteri di cui alla citata sentenza Cass., SS.UU. 16.07.2008, n.19499 somme che pure dovranno essere compensate con eventuali saldi attivi in favore della banca;
- condannare la banca convenuta al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da detrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che se ne dichiara anticipatario. 3) accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di
3 nullità dei contratti impugnati previa rettifica del saldo contabile l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute c.m.s. e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione della singola operazione e la data della rispettiva valuta;
4) Determinare il TEG degli indicati rapporti bancari;
5) accertare e dichiarare, anche quale conseguenza dell'accertata responsabilità della , la inefficacia CP_3
e/o nullità delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni contratte con la Banca;
6) accertare e dichiarare la nullità assoluta delle garanzie fideiussorie imposte come essenziali e fatte sottoscrivere su moduli prestampati agli odierni attori dalla Banca convenuta – pena la chiusura di ogni rapporto di credito con la società correntista per violazione del combinato disposto degli artt. Controparte_2
2 co., 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1 co., c.c.; nonché dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del
04.03.2003; 7) In via istruttoria si chiede ammettersi C.T.U. tecnico contabile intesa ad accertare, qualificare e computare l'effettivo dare-avere tra le parti sulla base della dedotta invalidità del rapporto in esame e dell'applicazione suppletiva della indicata disciplina legale realizzando l'effettivo rendiconto della gestione bancaria con espunzione di tutti gli interessi anche ultra legali ed anatocistici e comunque delle poste illegittimamente addebitate dalla convenuta prive di espressa pattuizione;
sempre in via istruttoria si chiede, anche ai sensi dell'art.
119 T.U.B., ad integrazione della produzione degli attori, l'acquisizione in originale di tutti i contratti sottoscritti dalla correntista e dagli attori, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall'origine del rapporto impugnato, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di ogni altro inerente ai rapporti di c/c impugnato».
Rilevata d'ufficio la questione della propria competenza per materia, con ordinanza del 21.1.2023 il Tribunale di Bari così statuiva: «1) dispone la separazione delle domande proposte, con formazione di autonomo fascicolo a cura della cancelleria e con la cooperazione dei difensori costituiti in relazione alla
4 domanda di accertamento della nullità della fideiussione descritta in parte motiva;
2) dichiara la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli in relazione alla domanda sopra descritta, con termini di legge per la riassunzione;
3) compensa le spese legali in relazione a tale domanda;
4) dispone la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande residue, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. a decorrere dal 25.1.2023; 5) rinvia la causa, per la valutazione delle richieste istruttorie, all'udienza del 20.6.2023».
I ricorrenti in riassunzione, quindi, chiedevano dichiararsi la nullità delle garanzie da essi prestate in favore della per asserita violazione Controparte_2
della legge antitrust (legge n. 287/1990), in quanto riproducenti le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello negoziale di fideiussione diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, nonché la nullità delle suddette garanzie per violazione dell'art. 119 TUB.
In data 25.10.2023 si costituiva la la quale chiedeva di rigettare le CP_1
avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 16.4.2024 il Giudice istruttore, sottoposta alle parti anche la questione della litispendenza/continenza relativamente alla domanda di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 119 T.U.B., fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.12.2024, all'esito di trattazione cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dagli attori in comparsa conclusionale
(sull'assunto che «ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera u), del D.Lgs n.
206/2005, competente, ratione loci, per le controversie di cui è parte un
5 "consumatore", è il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del
"consumatore" (cfr. Cass. Ord. 12.1.2015, n. 181, secondo cui, ai sensi del citato articolo, il domicilio elettivo del "consumatore”, insieme alla residenza dello stesso
"consumatore" al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile)»), trattandosi di eccezione tardivamente proposta, oltre che fondata sul presupposto (non ricorrente) che nel presente giudizio sia stata azionata anche una c.d. nullità consumeristica.
2. Sempre in via preliminare, con riguardo alla domanda di nullità delle garanzie fideiussorie per violazione dell'art. 119 TUB, va esclusa la ricorrenza di un rapporto di litispendenza e/o di continenza tra il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Bari (già recante n. R.G. 14074/2021 ed ora rubricato al n. R.G.
908/2023) ed il presente giudizio, in quanto sebbene il Tribunale pugliese abbia rilevato «che in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dagli attori in favore della per violazione della Controparte_2
c.d. legge antitrust n. 287 del 1990 sussista la competenza della sezione specializzata Imprese del Tribunale di Napoli», sta di fatto che poi ha disposto la separazione dei giudizi, “trattenendo” solo la causa avente ad oggetto la domanda di accertamento del credito e di ripetizione d'indebito e rimettendo innanzi a questo Giudice genericamente la domanda di accertamento della nullità della fideiussione, per cui anche quella fondata sulla asserita violazione dell'art. 119
TUB.
3. Venendo al merito delle domande riassunte innanzi a questa Sezione, entrambe vanno rigettate, perché infondate.
Va, in primo luogo sgombrato il campo dalla questione sollevata dalla Banca, secondo cui i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire, poiché non avrebbero nemmeno allegato le fideiussioni contestate, «in quanto diversi documenti prodotti ex adverso non presentano alcuna sottoscrizione».
Trattasi di contestazione generica (concernendo non il fatto in sé, ma solo la sua carenza di prova) e quindi priva di pregio (senza considerare che, nei contratti
6 per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione).
4. Per quel che concerne la nullità delle fideiussioni (rectius delle clausole delle fideiussioni) prestate in data 14.4.2010 ed in data 4.2.2015, per violazione della normativa antitrust, va osservato quanto segue.
4.1. In punto di diritto, è ormai ben noto: - che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. S.U. n. 41994/2021); - che, ovviamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata (Cass. n. 13846/2019); - che «il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, 1. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale» (così Cass. n. 13846/2019 cit.)
Sta di fatto che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia
– in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis – ha quindi espresso un giudizio negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di “fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”.
7 Tuttavia, tale provvedimento, come detto, costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'istruttoria risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza (ossia l'arco temporale compreso tra ottobre del 2002 e maggio del 2005) e nella misura in cui vi sia una coincidenza (uniformità) tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato predisposto dall'ABI.
4.2. Tanto premesso, nella fattispecie l'onere della prova gravante sui ricorrenti non può dirsi assolto.
Invero, le fideiussioni oggetto di domanda, per un verso, sono state rilasciate in data 14.4.2010 e 4.2.2015 e, dunque, in un periodo di gran lunga successivo rispetto a quello (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia di cui si è detto.
Per altro verso, non contengono le tre clausole oggetto della decisione della
Banca d'Italia.
4.3. I documenti contrattuali depositati dagli attori non contengono la c.d.
“clausola di reviviscenza”, in base alla quale «il fideiussore s'impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo» (art. 2 dello schema ABI).
Non compare inoltre la c.d. “clausola di sopravvivenza” a mente della quale
«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (art. 8 dello schema ABI).
Infine – per ciò che maggiormente rileva nel presente processo – la c.d.
“clausola di deroga” a mente della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
8 dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6 dello schema ABI) non solo non è stata pattuita secondo lo schema censurato ma compare con una ben diversa formulazione, secondo cui il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. viene concordemente ampliato a trentasei mesi (cfr. art. 5 dei contratti in atti: «i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita»).
D'altronde, è noto che tale clausola di ampliamento è, di per sé, ritenuta del tutto legittima dalla giurisprudenza, «trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore» (Cass. n. 21867/2013) e considerato che «la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria» (Cass. n.
3989/2025).
4.4. Posto, dunque, che sotto nessun profilo il provvedimento della Banca
d'Italia, cui fa riferimento parte attrice, è idoneo a dimostrare che, in relazione alla fideiussione oggetto di lite, sussistesse un accordo anticoncorrenziale (intercorso tra quasi tutte le banche italiane e tale da rendere impossibile per i ricorrenti trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta), ne consegue che la domanda attorea diretta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
5. Speciosa, infine, è la domanda di nullità per asserita violazione della normativa di cui all'art. 119 TUB nonché delle disposizioni di cui alla Delibera CICR
9 del 04.03.2003, sull'assunto che i ricorrenti non avrebbero mai ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'Istituto bancario convenuto.
Vero è che in materia di contratti bancari sussiste il diritto alla documentazione, che trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 c.c., anche nell'art. 119 TUB (il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente), tuttavia l'eventuale violazione del dovere di informazione da parte della banca non comporta affatto la nullità del contratto, restando solo accordato al cliente il diritto di ottenere - limitatamente agli ultimi dieci anni, e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto.
Pertanto, anche questa domanda va rigettata.
6. Al rigetto delle suddette domande discende il rigetto di quelle risarcitorie e delle altre consequenziali.
7. Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014
n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande;
2) condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida in € 3.810,00 per compensi, oltre spese generali nella Controparte_1
misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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