Sentenza 24 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2004, n. 7867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7867 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2004 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 7 8 6 04 IN NOME O ITALIANO MADI CASSAZIONI Oggetto LA COR E SUP Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 24543/02 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron... 15217... Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.09/12/03 - Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti
contro
FOGLIANISE, in persona del legale COMUNE DI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA G. G. BELLI 27, rappresentato e difeso 2003 dall'avvocato FERDINANDO DI CERBO C/O MASSIMO ROMEO, 6518 giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 5773/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 12/10/01 R.G.N 1682/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato SCINO;
udito l'Avvocato LA BROCCA per delega FERDINANDO DI CERBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per inammissibilità per il Ministero, accoglimento per la Direzione Prov.le del Lavoro. -2- Svolgimento del processo La Direzione provinciale del lavoro di Benevento ha emesso a carico del Comune di Foglianise ordinanza ingiunzione contenente l'irrogazione di sanzione amministrativa correlata ad assunzione di personale dipendente senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego. L'ingiunto ha proposto opposizione e l'adito Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinta l'obbligazione, ritenendo, in particolare, che la contestazione della violazione non era tempestiva, in quanto intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorrente dal momento in cui la Sezione circoscrizionale per l'impiego, avendo ricevuto comunicazione dell'avvenuta assunzione diretta di lavoratori, aveva per ciò stesso conseguito la conoscenza di tutti gli elementi necessari per l'accertamento della violazione in questione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente al suo organismo locale competente, identificato nella Direzione provinciale del lavoro di Benevento. Il Comune intimato resiste con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Il ricorso prospetta, unitamente a vizi di motivazione, la violazione degli artt. 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sull'assunto che la comunicazione suddetta non comportava di per sé la possibilità di contestare alcuna violazione, essendo potere - dovere dell'Ufficio destinatario accertare se le assunzioni dirette disposte dal Comune fossero o meno legittime, alla stregua della speciale disciplina della materia dettata dall'art. 8 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed a seguito delle risultanze delle ispezioni a tal fine necessarie. La questione sottoposta all'esame della Corte col suindicato motivo di ricorso concerne la sussistenza o meno dell'evento estintivo dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata. Logicamente pregiudiziale rispetto ad essa è, però, l'altra della sussistenza o meno della stessa violazione, in relazione all'esatta identificazione della disciplina applicabile ai fatti di cui trattasi;
né su di essa può ritenersi formato il giudicato implicito, posto che un giudicato siffatto può legittimamente dirsi intervenuto sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento su cui sia stato compiuto un accertamento espresso, a sua volta passato in giudicato (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512): condizione, quest'ultima, inesistente nel caso di دد 3 specie, nel quale il ricorso proposto avverso la statuizione resa dal primo giudice rende impregiudicati gli accertamenti e le questioni presupposte. Con riguardo al suindicato presupposto devesi, pertanto, rilevare che alla stregua dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264 non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali>> Come la Corte ha già stabilito in numerose sentenze di poco anteriori alla presente, la norma, cntrata in vigore solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione, esprime, tuttavia, una indubbia efficacia retroattiva, per mezzo della locuzione non si intendono>>>>, la quale ne manifesta la chiara funzione interpretativa rispetto alla disposizione richiamata, ed in tali termini concorre all'identificazione della fattispecie dell'illecito consistente nell'assunzione di personale senza il preventivo nulla -osta dell'organismo pubblico preposto alla cura del collocamento, nel senso di escluderne la configurabilità con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in presenza delle suddette esigenze. Nelle suindicate occasioni, poi, la Corte ha chiarito che non sorgono, a proposito della suddetta efficacia, dubbi di legittimità costituzionale. A quest'orientamento deve darsi continuità, apparendo persuasive le ragioni che lo sostengono e non ravvisandosi aspetti della questione che siano di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo. D'altra parte, l'applicazione della nuova disciplina comporta accertamenti di fatto (durata dei rapporti di lavoro, natura delle mansioni affidate ai lavoratori, tipo di servizio pubblico al cui svolgimento tali mansioni sono finalizzate ecc.), incompatibili col giudizio di legittimità, onde va dato seguito al principio giurisprudenziale per cui è necessario cassare con rinvio la decisione di merito se, per applicare lo "ius superveniens", del quale la Corte riconosca l'immediata operatività, si impongono adempimenti istruttori intesi all'acquisizione di elementi di giudizio non necessari nelly vigore della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella successiva alla sentenza impugnata (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 26 maggio 1998, n. 5224; Id., 8 febbraio 1995, n. 1435; Id., 11 febbraio 1995, n. 1516; Id. 15 febbraio 1995, n. 1651). دو La cassazione della sentenza nella prospettiva propria della norma sopravvenuta comporta l'assorbimento delle censure svolte nel presupposto dell'applicabilità della previgente disciplina, attesa, come si è dimostrato in premessa, sua posizione subordinata a tale prospettiva. Infatti, solo qualora si dovesse dal giudice di rinvio accertare che le assunzioni dirette, per cui è causa, non sono, per le proprie caratteristiche, ricomprese nel novero di quelle rispetto alle quali la norma suddetta esclude la sussistenza dell'illecito, riprenderebbe attualità la questione della tempestività della contestazione della violazione, sollevata dalle Amministrazioni ricorrenti con riguardo alla previsione di cui all'art. 8, comma quarto, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Peraltro, in ipotesi di riconosciuta soggezione del caso di specic alla più volte menzionata norma sopravvenuta, provvederà lo stesso giudice di rinvio a verificare l'applicabilità delle ulteriori implicazioni derivanti dall'art. 39, comma 14 ter, del d.l. 30 settembre 2003, n. 25g, conv., con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale per effetto dell'art. 31, comma 22. della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli artt. 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate>>, In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Avellino, perché proceda al nuovo esame della causa in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al 'Tribunale di Avellino. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2003 IL PRESIDENTE Jai Rawa IL CONSIGLIERE - ESTENSORE View Moraalle 5 IL CANCELLIERE RA LI Depositato in Cancelleria oggi,24 APR. 2004.. IL CANGELLIERE R O Poubelle delet C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533