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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1351/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1351/2014
tra
e RICORRENTI Parte_1 Parte_2
e
RESISTENTE Controparte_1
Oggi 22 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'avv. Luca Arena per delega dell'avv. Francesco Serafino. Parte_1
Per la nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per l'attore l'avv. Arena n.q. si riporta agli atti difensivi in particolare alle note conclusive depositate insistendo nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi come da nota spese allegate comprensiva della maggiorazione di cui all'art.4 comma 1 bis d.m.55/2014 e al rimborso delle spese di mediazione. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di conIGlio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 71/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla C/da Parte_1
Calatria, C.F. , e la SI.ra nata a C.F._1 Parte_2
Caulonia il 28.12.1961 ed ivi residente a[...]
elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in CC CA (Rc), alla via
Umberto I n. 36 presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Serafino del Foro di Locri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro
, ( ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola B/3 presso lo studio dell'avv. Jean Jacques Kerambrun che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies cpc ritualmente introdotto, i IGnori Parte_1
e evocavano in giudizio la , premettendo di essere Parte_2 Controparte_1
livellari per successione legittima di un fondo sito in Caulonia (RC) alla contrada
Caprarizzi, censito in catasto al Foglio n. 14 part.lla n. 268, a seguito del decesso della
SI.ra , già unica titolare del diritto di livello sul predetto fondo in forza Persona_1
di atto pubblico di compravendita del 23.03.1970 Rep. 5646 per notar Per_2
in CC Ionica, nonché a seguito di scrittura di compravendita del
[...]
08.07.2012 con la quale l'altra figlia erede IG.ra cedeva la propria quota Persona_3
di enfiteusi ai coniugi e . Rappresentavano che qualche Parte_2 Parte_1
anno addietro la installava e collocava all'interno della proprietà, Controparte_1
abusivamente e senza alcuna autorizzazione, un impianto di telefonia, con appoggio, costituito da tre sostegni in legno che sorreggono una conduttura telefonica aerea che attraversa il fondo, ad esclusivo servizio di terzi. Tali opere erano state eseguite dalla senza il consenso dei proprietari e senza l'atto amministrativo Controparte_1
autorizzante, imponendo così sull'immobile, un onere reale a servizio di terzi estranei, implicante in concreto l'esercizio di fatto di una servitù di telefonia. Accertavano a seguito di un sopralluogo del tecnico fatto il 22.1.2024 sul fondo che la CP_1
proprietà della rete era di e non della Fibercop, tanto che lo stesso difensore CP_1
rinunciava al giudizio promosso contro la Fibercop nell'interesse dei medesimi ricorrenti (giudizio iscritto al n. di RG 857/2023). Precisavano che anche l'esperito tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di e di Fibercop Controparte_1
spa, si concludeva con verbale negativo n. 113/2023 per assenza delle parti invitate.
Chiedevano l'accertamento giudiziale ex art.949 c.c. dell'inesistenza da parte di di qualsiasi diritto sul fondo oggetto di causa. CP_1 Si costituiva la che contestava l'infondatezza della domanda Controparte_1
attorea, eccepiva: a) il difetto di giurisdizione in favore del g.a.; b) l'improcedibilità per mancata mediazione;
c) l'improponibilità del ricorso per mancato avvio del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.1 legge 249 del 31.07.1997 dinanzi al
Corecom; d) carenza di legittimazione attiva per non essere proprietari;
e) intervenuta decadenza dell'azione possessoria ed eccezione di usucapione e, f) infondatezza della domanda.
Alla prima udienza entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la decisione della causa e la causa è stata trattenuta all'udienza odierna in decisione ex art.281 sexies cpc.
La domanda attorea è fondata.
Non contestata è l'apposizione da parte di di tre pali sul terreno dei ricorrenti CP_1
quali enfiteuti per come documentato, né che la rete è al servizio di terzi.
Sul difetto di giurisdizione
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il caso di specie riguarda infatti la tutela di un diritto reale vantato su un bene immobile, quindi di una situazione giuridica soggettiva lesa da un'occupazione sine titulo, perché priva di un atto amministrativo mediante il quale è disposta d'imperio in favore della società di telefonia, un diritto di servitù su bene altrui. Pertanto, in assenza di un atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.o. a cui è demandata la competenza sulla tutela dei diritti soggettivi. Nello specifico la non produce alcun atto CP_1
amministrativo che costituisca in favore della il diritto di realizzazione della CP_1
rete telefonica mediante passaggio di fili su appoggio con sostegni infissi sul terreno oggetto di causa, né alcun contratto intercorso tra le odierne parti di costituzione volontaria di servitù.
Sulla carenza di legittimazione attiva Parimenti va disattesa l'eccezione carenza di legittimazione attiva, in quanto l'enfiteuta quale gli odierni attori (il diritto di livello è parificato al diritto di enfiteusi), non sono possessori. L'enfiteusi è un diritto reale in re aliena trasmissibile anche per successione e non è parificabile ad una situazione di fatto come il possesso. Pertanto
l'enfiteuta è legittimato ad esperire l'actio negatoria per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il titolare del diritto di enfiteusi, in quanto titolare di un diritto reale di godimento sul fondo, è legittimato a proporre l'azione negatoria di servitù, in applicazione analogica della norma che riconosce tale legittimazione all'usufruttuario. L'enfiteuta, infatti, essendo titolare di un diritto reale di godimento più ampio rispetto all'usufruttuario, deve essere riconosciuto come legittimato a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù gravanti sul fondo di sua pertinenza, senza necessità di chiamare in causa il proprietario. L'azione negatoria di servitù può essere proposta dal titolare del diritto reale di godimento sul fondo, a prescindere dalla collocazione del bene oggetto della pretesa servitù, purché essa insista sul fondo di sua pertinenza. Pertanto, anche qualora il pozzo o la conduttura oggetto della servitù di presa d'acqua si trovino in un terreno diverso da quello del quale l'attore è titolare, ciò non esclude la sua legittimazione a far accertare l'inesistenza della servitù, atteso che la domanda di negatoria servitutis ha ad oggetto l'accertamento dell'assenza di diritti di servitù sul proprio fondo. La prova della titolarità del diritto reale di godimento sul fondo, necessaria per l'esercizio dell'azione negatoria, può essere fornita anche attraverso il titolo di enfiteusi, in applicazione analogica della norma che riconosce tale legittimazione all'usufruttuario. Pertanto, l'enfiteuta è legittimato a proporre
l'azione negatoria di servitù, a prescindere dalla forma scritta del titolo costitutivo dell'enfiteusi, essendo sufficiente la prova della titolarità di tale diritto reale.” (cfr.
Cass. civile Sez. II sentenza n. 14738 del 19 luglio 2016).
Ne consegue che nessuna azione possessoria poteva essere esperita dall'enfiteuta che
è titolare di un diritto reale e non è parificabile al possessore. Allo stesso modo non coglie nel segno neppure l'eccezione di usucapione non solo perché non introdotta neppure come eccezione riconvenzionale, ma perché destituita di fondamento, oltrechè non provata dalla convenuta.
Sulla improcedibilità ed improponibilità della domanda.
Per nulla vero è che i ricorrenti non abbiano esperito il procedimento di mediazione che è stato prodotto in atti con esito negativo per assenza della convenuta. Al contempo l'eccezione d'improponibilità non è fondata in quanto, per come osservato dai ricorrenti, il tentativo di conciliazione presso la Corecom di cui alla legge legge 249 del 31.07.1997 va fatto in ipotesi diverse da quella in esame.
L'apposizione dei pali di sostegno della rete telefonica a servizio di terzi sul terreno di cui i ricorrenti sono enfiteuti, stante la carenza di prova da parte della società convenuta, è avvenuta sine titulo e quindi illegittimamente anche per non aver dimostrato la sussistenza di un contratto di telefonia riferentesi al bene oggetto di causa.
La domanda spinta dai ricorrenti si limita a chiedere che venga dichiarata, previo accertamento, l'inesistenza di un qualsiasi diritto reale che la società resistente possa vantare sul terreno oggetto di domanda.
In tal senso la domanda va accolta per le ragioni fin qui esposte.
I compensi vanno liquidati sulla base delle tariffe forensi vigenti secondo i parametri minimi per la serialità del giudizio. Nessuna maggiorazione del 30% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, va riconosciuta in quanto dal testo non è stato possibile aprire i files allegati e comunque il collegamento nello specifico non è stato di alcuna utilità (cfr. Cass., ord. 37692/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.71/2024 R.G. promossa da
+1 nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, così provvede: a) Accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto, dichiara l'inesistenza di alcun diritto reale da parte della sul terreno di cui in Controparte_1
premessa;
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e che liquida in €.
1.278,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti ed €.125,00 a titolo di
C.U. e diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso a seguito della camera di conIGlio tenuta il 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis