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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 975 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
quale impresa designata per la Regione Parte_1
Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del
[...]
, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Granese, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, , in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di eredi di , , Persona_1 Controparte_3
, , in Controparte_4 Controparte_5 proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 CP_6
[...] CP_7 CP_8 CP_9
, , , contumaci,
[...] CP_10 CP_11
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 822/24 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 13 febbraio 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2. Ed, infatti, all'udienza del 24 aprile 2025 nessuna delle parti è comparsa (equivalente alla mancata comparizione, infatti, deve reputarsi l'omesso deposito formale delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, in sostituzione dell'udienza), per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 22 maggio 2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti -nonostante il rituale avviso- è comparsa.
3. Giova rammentare che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008.
E, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, richiamato anche dall'articolo 309 del codice di procedura civile per le ipotesi da esso previste, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata in seguito alla mancata comparizione ad una precedente, l'autorità giudiziaria adita ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza celebrata in data 22 maggio 2025, sono maturati i presupposti previsti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, non trovando applicazione l'articolo 348, comma secondo, del codice di procedura civile, che disciplina la diversa ipotesi della mancata comparizione della sola parte appellante, quando, cioè, la parte appellata si sia costituita in giudizio e sia comparsa.
4. Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento da adottare, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il
2 giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato -ove l'estinzione divenga definitiva- della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Né osta a tale soluzione il disposto dell'articolo 350, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, in quanto applicabili -le norme enucleabili dai suddetti commi- solamente per i procedimenti introdotti -in primo grado- in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
5. Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 975 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
quale impresa designata per la Regione Parte_1
Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del
[...]
, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Granese, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, , in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di eredi di , , Persona_1 Controparte_3
, , in Controparte_4 Controparte_5 proprio e nella qualità di erede di , Persona_1 CP_6
[...] CP_7 CP_8 CP_9
, , , contumaci,
[...] CP_10 CP_11
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 822/24 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 13 febbraio 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2. Ed, infatti, all'udienza del 24 aprile 2025 nessuna delle parti è comparsa (equivalente alla mancata comparizione, infatti, deve reputarsi l'omesso deposito formale delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, in sostituzione dell'udienza), per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 22 maggio 2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti -nonostante il rituale avviso- è comparsa.
3. Giova rammentare che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008.
E, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, richiamato anche dall'articolo 309 del codice di procedura civile per le ipotesi da esso previste, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata in seguito alla mancata comparizione ad una precedente, l'autorità giudiziaria adita ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza celebrata in data 22 maggio 2025, sono maturati i presupposti previsti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, non trovando applicazione l'articolo 348, comma secondo, del codice di procedura civile, che disciplina la diversa ipotesi della mancata comparizione della sola parte appellante, quando, cioè, la parte appellata si sia costituita in giudizio e sia comparsa.
4. Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento da adottare, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il
2 giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato -ove l'estinzione divenga definitiva- della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Né osta a tale soluzione il disposto dell'articolo 350, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, in quanto applicabili -le norme enucleabili dai suddetti commi- solamente per i procedimenti introdotti -in primo grado- in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
5. Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
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