CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2024, n. 29563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29563 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CE, nato a [...] 1'11/11/1964 avverso l'ordinanza emessa il 26/01/2024 dal Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, nell'interesse dell'indagato, le conclusioni degli avvocati Giuseppe RI e AN IN, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29563 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024 il Tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di CE NO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 5 gennaio 2024, relativa all'omicidio aggravato di UR TA, commesso a Barcellona OZ di TT il 4 gennaio 1993. I fatti di reato in contestazione venivano ascritti a CE NO in concorso con NC La OC, per il quale si procede separatamente, con cui, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva eseguito l'assassinio di UR TA detto "Maredda" intorno alle ore 17.30 del 4 gennaio 1993, esplodendo all'indirizzo della vittima numerosi colpi di un fucile calibro 12, che ne provocavano l'immediato decesso. Nell'immediatezza dei fatti, pur ipotizzandosi che l'attentato mortale era maturato nell'ambiente mafioso barcellonese, nel quale, da diverso tempo, UR TA gravitava, le attività d'indagine non consentivano di individuare gli autori dell'omicidio, con la conseguenza che il procedimento penale veniva archiviato, essendo rimasti ignoti i mandanti e gli esecutori materiali dell'agguato. A distanza di diversi anni, le indaciini subivano un nuovo impulso investigativo grazie all'apertura alla collaborazione con la giustizia di SA MI e RM D'IC, che provenivano da contesti criminali contigui. all'ambiente mafioso nel quale, tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993, era maturata la decisione di uccidere la vittima. La dinamica e la causale dell'agguato mortale in esame, quindi, veniva ricostruita grazie alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, che avevano appreso dell'omicidio di UR TA nell'ambiente della criminalità organizzata barcellonese nel quale entrambi gravitavano nel corso degli anni Novanta. In particolare, SA MI aveva appreso dell'omicidio di UR TA da NC La OC e da UN ZZ;
mentre, RM D'IC aveva appreso dell'attentato mortale da SA Di AL. Nel corso delle indagini preliminari, venivano acquisite anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UR TU CA, che, però, non si rivelavano utili a fini della ricostruzione degli accadimenti criminosi, non avendo il propalante individuato il ricorrente quale autore dell'omicidio di UR TA, che, secondo il suo racconto, sarebbe stato commesso da NC La OC e Giuseppe NI. 2 Le propalazioni dei collaboranti MI e D'IC, che venivano ritenute dal Tribunale del riesame di Messina attendibili e, tra loro, pienamente convergenti, permettevano di ricostruire il contesto mafioso nel quale maturava la decisione di uccidere UR TA - pur divergendo tali propalazioni sulla causale dell'omicidio - e le modalità con cui veniva organizzato l'assassinio in esame. Veniva, in questo modo, individuato il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente, che aveva eseguito materialmente -a+Ftestreuzisfre---detl'agguato insieme a NC La OC, che era stato eseguito presso l'officina meccanica della vittima, ubicata in Via Fondaconuovo, nella contrada Quartalari di Barcellona OZ di TT. Il Tribunale del riesame di Messina, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, per effetto dello scenario mafioso barcellonese nel quale i fatti di reato erano maturati e delle modalità con cui gli accadimenti criminosi si erano concretizzati, che rendevano elevato il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, anche alla luce della situazione di tensione in cui era maturata la decisione di uccidere UR TA, comprovata dagli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di questo compendio indiziario, il Tribunale del riesame di Messina confermava il provvedimento cautelare genetico emesso nei confronti di CE NO. 2. Avverso questa ordinanza CE NO, a mezzo degli avvocati Giuseppe RI e AN IN, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di formulare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, le cui propalazioni dovevano ritenersi intrinsecamente contraddittorie e smentite dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione dell'omicidio di UR TA, anche alla luce delle divergenze insanabili sulla causale dell'attentato mortale riscontrate nel narrato dei due propalanti. Si deduceva, al contempo, che non si era tenuto conto della necessità di individualizzare il narrato dei due collaboratori di giustizia in relazione alla posizione di CE NO, anche alla luce del fatto che le propalazioni 3 censurate erano state acquisite a una notevole distanza di tempo dagli accadimenti criminosi - che si erano verificati a Barcellona OZ di TT il 4 gennaio 1993 - e risultavano sprovviste di riscontri probatori estrinseci idonei a corroborarne le accuse. Con il secondo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava adeguato conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione appariva in contrasto con le emergenze indiziarie, valorizzate dallo stesso Tribunale del riesame di Messina, nel valutare le quali occorreva tenere conto delle incertezze sul movente dell'omicidio di UR TA, che non consentivano di individuare il contesto organizzativo sottostante all'esecuzione dell'attentato mortale oggetto di vaglio cautelare. Con il quarto motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell'inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le doglianze precedenti, era stata applicata nei confronti di NO in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale, sui quali il Tribunale del riesame di Messina si era espresso in termini oggettivamente generici. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CE NO è infondato. 2. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati il primo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di formulare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, le cui propalazioni dovevano ritenersi intrinsecamente contraddittorie e smentite dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione dell'omicidio dr UR TA, anche alla luce delle divergenze insanabili sulla causale dell'attentato mortale riscontrate nel narrato dei due propalanti. 4 Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Messina riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione, allo stato delle indagini, sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, i quali effettuavano delle chiamate in reità nei confronti di CE NO intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, convergendo nell'individuazione del ricorrente quale esecutore materiale dell'omicidio di UR TA detto "Maredda". Quanto, in particolare, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA MI, rese nelle date del 10 maggio 2023 e del 6 luglio 2023, che costituiscono una chiamata in reità nei confronti del ricorrente, nelle pagine 5 e 6 dell'ordinanza impugnate si evidenziava che il propalante era venuto a conoscenza delle dinamiche dell'agguato mortale in esame da UN ZZ e NC La OC, il quale ultimo era uno degli esecutori materiali dell'omicidio di UR TA. Dagli stessi soggetti, inoltre, SA MI aveva appreso che la causale dell'assassinio doveva essere individuata nel convincimento, maturato in seno alla famiglia mafiosa barcellonese, che la vittima fosse un confidente di polizia, pur non fornendo indicazioni precise in ordine a tale movente. Quanto, invece, alle dichiarazioni del collaboratore di RM D'IC, rese il 30 luglio 2014, anch'esse costituenti una chiamata in reità nei confronti dell'indagato, nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnato, si evidenziava che il propalante era venuto a conoscenza dell'assassinio di UR. TA da SA Di AL, che, all'epoca dei fatti, ricopriva una posizione apicale in seno alla famiglia mafiosa di Barcellona OZ di TT, che gli aveva riferito che la persona offesa - che, oltre a gestire un'officina meccanica, era un ricettatore - si era rifiutato di restituire alcuni preziosi rubati a CE NO e consegnati alla vittima. Si evidenziava, al contempo, che le accuse di SA MI e RM D'IC, oltre a risultare tra loro convergenti, trovavano un riscontro di elevato rilievo probatorio nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal genero della vittima, GA NS, che, la mattina del 4 gennaio 1993, poche ore prima dell'omicidio, aveva incontrato NC La OC, che si era lamentato con lui dell'inaffidabilità del suocero, che, già in passato, era stato punito per i suoi comportamenti scorretti con l'incendio dei locali della sua officina meccanica. Quanto alle ulteriori dichiarazioni di GA NS, che riferiva di essere era andato a cercare NC La OC, nel pomeriggio dell'omicidio, trovandolo in compagnia di Giuseppe NI e precisando che i due individui erano armati, si riteneva che il suo narrato non smentisse le accuse di SA 5 MI e RM D'IC, non avendo i due collaboranti appreso delle dinamiche dell'omicidio dal genero della vittima, ma da altri soggetti. Appaiono, pertanto, sorrette da un percorso argonnentativo congruo, quantomeno allo stato delle indagini, le conclusioni del Tribunale del riesame di Messina, che, a pagina 9 del provvedimento impugnato, evidenziava che «non solo il narrato di D'IC e MI SA è del tutto sovrapponibile circa la responsabilità del ricorrente in ordine al fatto criminoso, ma anche le ulteriori propalazioni in atti non risultano, a ben vedere, in radicale contrasto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa». 2.1. In questa cornice indiziaria, deve rilevarsi che le modalità con cui il Tribunale del riesame di Messina valutava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC nel corso delle indagini preliminari appaiono esenti da discrasie motivazionali e rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente — essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate — nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga a tale vaglio giurisdizionale unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035 - 01). 6 Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). 2.2. Non assumono, per altro verso, un rilievo sfavorevole decisivo rispetto al giudizio di attendibilità espresso nei confronti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC i contrasti riguardanti la causale dell'omicidio di UR TA. Occorre, in proposito, evidenziare che il movente dell'omicidio, per MI, doveva essere individuato nel convincimento che la persona offesa fosse un confidente di polizia;
mentre, per D'IC, la causale omicidiaria doveva essere individuata nel rifiuto di TA di restituire alcuni preziosi sottratti a MI e ricettati dalla vittima. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorata da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite. 7 Su questi profili valutativi, a ben vedere, il Tribunale del riesame di Messina, si soffermava correttamente, effettuando un vaglio ineccepibile delle propalazioni dei collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, le cui accuse, pur nella diversità del movente indicato dai due propalanti, convergevano nei confronti di CE NO, venendo esaminate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527 - 01; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228660 - 01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e definitivamente consolidatosi, in tema di "frazionabilità" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in correità è sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;
così come, per .altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 1525 del 08/04/1997, Pappalardo, Rv. 209105 - 01.; Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, De Stefano, Rv. 205937 - 01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311 - 01). Non si può, pertanto, non ribadire, anche sotto tale ulteriore profilo censorio, che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC devono ritenersi attendibili e pienamente convergenti nei confronti dell'indagato CE NO, la cui posizione processuale risulta vagliata dal Tribunale del riesame di Messina nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di valutazione frazionata, come sopra richiamata. 2.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 8 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava adeguato conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione appariva in contrasto con le emergenze indiziarie, valorizzate dallo stesso Tribunale del riesame di Messina, nel valutare le quali occorreva tenere conto delle incertezze sul movente dell'omicidio di UR TA, che non consentivano di individuare il contesto organizzativo sottostante all'esecuzione dell'attentato mortale oggetto di vaglio. Occorre premettere che lo scenario mafioso nel quale si concretizzava l'omicidio di UR TA deve ritenersi incontroverso, per le ragioni esposte nei paragrafi 2 e 2.1, cui si rinvia, alla luce delle quali occorre ribadire che il contributo di CE NO si inseriva in un progetto omicidiario maturato in seno alla criminalità organizzata barcellonese, nella quale l'indagato e NC La OC, all'epoca dei fatti, gravitavano;
dato processuale, quest'ultimo che, allo stato, deve ritenersi incontroverso. Non è, dunque, possibile ipotizzare, a sostegno dell'assenza di premeditazione nel comportamento dell'imputato NO, la natura estemporanea del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per ipotizzare un siffatto contributo, occorreva che la sua condotta si fosse presentata come occasionale rispetto alla programmazione dell'uccisione di TA;
connotazione, questa, che non è certamente .ravvisabile nel ruolo esecutivo svolto dal ricorrente, inserito in un piano criminoso accuratamente predisposto e presumibilmente articolato in una pluralità d'i fasi operative, rispetto alle quali l'uccisione della vittima costituiva l'epilogo inevitabile della sequenza criminosa, ancorché sulla causale dell'omicidio, come detto, il narrato dei collaboranti MI e D'IC non risulta convergente. Occorre, pertanto, ribadire che le evidenze processuali e il contesto mafioso, collegato alla criminalità organizzata barcellonese, nel quale maturava la decisione di uccidere la vittima, smentiscono l'estemporaneità del contributo di NO, imponendo il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., che deve essere ricostruita in termini oggettivi, tenendo conto dell'articolazione del progetto omicidiario in varie fasi operative, delle quali il ricorrente aveva piena consapevolezza. Il riconoscimento circostanziale, quindi, appare pienamente rispettoso del compendio indiziario e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso 9 (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 4956 del 15/03/1993, Ardito, Rv. 194557 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo, con cui si .deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione . dell'ordinanza impugnata, rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell'inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le prime tre doglianze, era stata applicata nei confronti di CE NO in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di Messina si era espresso in termini generici. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione di tipo mafioso, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi proc:essuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (tra le altre, Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419 - 01). 10 Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a CE NO, in relazione all'attentato mortale in danno di UR TA -, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da sporadicità o addirittura da occasionalità (tra le altre, Sez. 2, n. 2242 del 11/12/2013, Riela, Rv. 261701 - 01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774 - 01; Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Mancini, Rv. 250360 - 01). Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a CE NO, ex artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., riguardanti l'omicidio di UR TA, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e l'ambiente criminale di riferimento, rappresentato dalla famiglia mafiosa di Barcellona OZ di TT, rispetto ai quali non assume un rilievo, ex se, decisivo il lasso di tempo significativo trascorso dagli accadimenti. criminosi. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, alla luce delle propalazioni dei collaboranti MI e D'IC, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2 e 2.1, cui si rinvia ulteriormente, per effetto delle quali Tribunale del riesame di Messina confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre che generici, appaiono i riferimenti difensivi all'apoditticità del percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da CE NO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 11 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, nell'interesse dell'indagato, le conclusioni degli avvocati Giuseppe RI e AN IN, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29563 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024 il Tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di CE NO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 5 gennaio 2024, relativa all'omicidio aggravato di UR TA, commesso a Barcellona OZ di TT il 4 gennaio 1993. I fatti di reato in contestazione venivano ascritti a CE NO in concorso con NC La OC, per il quale si procede separatamente, con cui, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva eseguito l'assassinio di UR TA detto "Maredda" intorno alle ore 17.30 del 4 gennaio 1993, esplodendo all'indirizzo della vittima numerosi colpi di un fucile calibro 12, che ne provocavano l'immediato decesso. Nell'immediatezza dei fatti, pur ipotizzandosi che l'attentato mortale era maturato nell'ambiente mafioso barcellonese, nel quale, da diverso tempo, UR TA gravitava, le attività d'indagine non consentivano di individuare gli autori dell'omicidio, con la conseguenza che il procedimento penale veniva archiviato, essendo rimasti ignoti i mandanti e gli esecutori materiali dell'agguato. A distanza di diversi anni, le indaciini subivano un nuovo impulso investigativo grazie all'apertura alla collaborazione con la giustizia di SA MI e RM D'IC, che provenivano da contesti criminali contigui. all'ambiente mafioso nel quale, tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993, era maturata la decisione di uccidere la vittima. La dinamica e la causale dell'agguato mortale in esame, quindi, veniva ricostruita grazie alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, che avevano appreso dell'omicidio di UR TA nell'ambiente della criminalità organizzata barcellonese nel quale entrambi gravitavano nel corso degli anni Novanta. In particolare, SA MI aveva appreso dell'omicidio di UR TA da NC La OC e da UN ZZ;
mentre, RM D'IC aveva appreso dell'attentato mortale da SA Di AL. Nel corso delle indagini preliminari, venivano acquisite anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UR TU CA, che, però, non si rivelavano utili a fini della ricostruzione degli accadimenti criminosi, non avendo il propalante individuato il ricorrente quale autore dell'omicidio di UR TA, che, secondo il suo racconto, sarebbe stato commesso da NC La OC e Giuseppe NI. 2 Le propalazioni dei collaboranti MI e D'IC, che venivano ritenute dal Tribunale del riesame di Messina attendibili e, tra loro, pienamente convergenti, permettevano di ricostruire il contesto mafioso nel quale maturava la decisione di uccidere UR TA - pur divergendo tali propalazioni sulla causale dell'omicidio - e le modalità con cui veniva organizzato l'assassinio in esame. Veniva, in questo modo, individuato il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente, che aveva eseguito materialmente -a+Ftestreuzisfre---detl'agguato insieme a NC La OC, che era stato eseguito presso l'officina meccanica della vittima, ubicata in Via Fondaconuovo, nella contrada Quartalari di Barcellona OZ di TT. Il Tribunale del riesame di Messina, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, per effetto dello scenario mafioso barcellonese nel quale i fatti di reato erano maturati e delle modalità con cui gli accadimenti criminosi si erano concretizzati, che rendevano elevato il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, anche alla luce della situazione di tensione in cui era maturata la decisione di uccidere UR TA, comprovata dagli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta di questo compendio indiziario, il Tribunale del riesame di Messina confermava il provvedimento cautelare genetico emesso nei confronti di CE NO. 2. Avverso questa ordinanza CE NO, a mezzo degli avvocati Giuseppe RI e AN IN, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di formulare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, le cui propalazioni dovevano ritenersi intrinsecamente contraddittorie e smentite dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione dell'omicidio di UR TA, anche alla luce delle divergenze insanabili sulla causale dell'attentato mortale riscontrate nel narrato dei due propalanti. Si deduceva, al contempo, che non si era tenuto conto della necessità di individualizzare il narrato dei due collaboratori di giustizia in relazione alla posizione di CE NO, anche alla luce del fatto che le propalazioni 3 censurate erano state acquisite a una notevole distanza di tempo dagli accadimenti criminosi - che si erano verificati a Barcellona OZ di TT il 4 gennaio 1993 - e risultavano sprovviste di riscontri probatori estrinseci idonei a corroborarne le accuse. Con il secondo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava adeguato conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione appariva in contrasto con le emergenze indiziarie, valorizzate dallo stesso Tribunale del riesame di Messina, nel valutare le quali occorreva tenere conto delle incertezze sul movente dell'omicidio di UR TA, che non consentivano di individuare il contesto organizzativo sottostante all'esecuzione dell'attentato mortale oggetto di vaglio cautelare. Con il quarto motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell'inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le doglianze precedenti, era stata applicata nei confronti di NO in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale, sui quali il Tribunale del riesame di Messina si era espresso in termini oggettivamente generici. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CE NO è infondato. 2. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati il primo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di formulare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, le cui propalazioni dovevano ritenersi intrinsecamente contraddittorie e smentite dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione dell'omicidio dr UR TA, anche alla luce delle divergenze insanabili sulla causale dell'attentato mortale riscontrate nel narrato dei due propalanti. 4 Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Messina riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione, allo stato delle indagini, sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, i quali effettuavano delle chiamate in reità nei confronti di CE NO intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, convergendo nell'individuazione del ricorrente quale esecutore materiale dell'omicidio di UR TA detto "Maredda". Quanto, in particolare, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA MI, rese nelle date del 10 maggio 2023 e del 6 luglio 2023, che costituiscono una chiamata in reità nei confronti del ricorrente, nelle pagine 5 e 6 dell'ordinanza impugnate si evidenziava che il propalante era venuto a conoscenza delle dinamiche dell'agguato mortale in esame da UN ZZ e NC La OC, il quale ultimo era uno degli esecutori materiali dell'omicidio di UR TA. Dagli stessi soggetti, inoltre, SA MI aveva appreso che la causale dell'assassinio doveva essere individuata nel convincimento, maturato in seno alla famiglia mafiosa barcellonese, che la vittima fosse un confidente di polizia, pur non fornendo indicazioni precise in ordine a tale movente. Quanto, invece, alle dichiarazioni del collaboratore di RM D'IC, rese il 30 luglio 2014, anch'esse costituenti una chiamata in reità nei confronti dell'indagato, nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnato, si evidenziava che il propalante era venuto a conoscenza dell'assassinio di UR. TA da SA Di AL, che, all'epoca dei fatti, ricopriva una posizione apicale in seno alla famiglia mafiosa di Barcellona OZ di TT, che gli aveva riferito che la persona offesa - che, oltre a gestire un'officina meccanica, era un ricettatore - si era rifiutato di restituire alcuni preziosi rubati a CE NO e consegnati alla vittima. Si evidenziava, al contempo, che le accuse di SA MI e RM D'IC, oltre a risultare tra loro convergenti, trovavano un riscontro di elevato rilievo probatorio nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal genero della vittima, GA NS, che, la mattina del 4 gennaio 1993, poche ore prima dell'omicidio, aveva incontrato NC La OC, che si era lamentato con lui dell'inaffidabilità del suocero, che, già in passato, era stato punito per i suoi comportamenti scorretti con l'incendio dei locali della sua officina meccanica. Quanto alle ulteriori dichiarazioni di GA NS, che riferiva di essere era andato a cercare NC La OC, nel pomeriggio dell'omicidio, trovandolo in compagnia di Giuseppe NI e precisando che i due individui erano armati, si riteneva che il suo narrato non smentisse le accuse di SA 5 MI e RM D'IC, non avendo i due collaboranti appreso delle dinamiche dell'omicidio dal genero della vittima, ma da altri soggetti. Appaiono, pertanto, sorrette da un percorso argonnentativo congruo, quantomeno allo stato delle indagini, le conclusioni del Tribunale del riesame di Messina, che, a pagina 9 del provvedimento impugnato, evidenziava che «non solo il narrato di D'IC e MI SA è del tutto sovrapponibile circa la responsabilità del ricorrente in ordine al fatto criminoso, ma anche le ulteriori propalazioni in atti non risultano, a ben vedere, in radicale contrasto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa». 2.1. In questa cornice indiziaria, deve rilevarsi che le modalità con cui il Tribunale del riesame di Messina valutava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC nel corso delle indagini preliminari appaiono esenti da discrasie motivazionali e rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente — essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate — nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga a tale vaglio giurisdizionale unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035 - 01). 6 Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). 2.2. Non assumono, per altro verso, un rilievo sfavorevole decisivo rispetto al giudizio di attendibilità espresso nei confronti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC i contrasti riguardanti la causale dell'omicidio di UR TA. Occorre, in proposito, evidenziare che il movente dell'omicidio, per MI, doveva essere individuato nel convincimento che la persona offesa fosse un confidente di polizia;
mentre, per D'IC, la causale omicidiaria doveva essere individuata nel rifiuto di TA di restituire alcuni preziosi sottratti a MI e ricettati dalla vittima. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorata da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite. 7 Su questi profili valutativi, a ben vedere, il Tribunale del riesame di Messina, si soffermava correttamente, effettuando un vaglio ineccepibile delle propalazioni dei collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC, le cui accuse, pur nella diversità del movente indicato dai due propalanti, convergevano nei confronti di CE NO, venendo esaminate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527 - 01; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228660 - 01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e definitivamente consolidatosi, in tema di "frazionabilità" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in correità è sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;
così come, per .altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 1525 del 08/04/1997, Pappalardo, Rv. 209105 - 01.; Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, De Stefano, Rv. 205937 - 01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311 - 01). Non si può, pertanto, non ribadire, anche sotto tale ulteriore profilo censorio, che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SA MI e RM D'IC devono ritenersi attendibili e pienamente convergenti nei confronti dell'indagato CE NO, la cui posizione processuale risulta vagliata dal Tribunale del riesame di Messina nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di valutazione frazionata, come sopra richiamata. 2.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 8 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava adeguato conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione appariva in contrasto con le emergenze indiziarie, valorizzate dallo stesso Tribunale del riesame di Messina, nel valutare le quali occorreva tenere conto delle incertezze sul movente dell'omicidio di UR TA, che non consentivano di individuare il contesto organizzativo sottostante all'esecuzione dell'attentato mortale oggetto di vaglio. Occorre premettere che lo scenario mafioso nel quale si concretizzava l'omicidio di UR TA deve ritenersi incontroverso, per le ragioni esposte nei paragrafi 2 e 2.1, cui si rinvia, alla luce delle quali occorre ribadire che il contributo di CE NO si inseriva in un progetto omicidiario maturato in seno alla criminalità organizzata barcellonese, nella quale l'indagato e NC La OC, all'epoca dei fatti, gravitavano;
dato processuale, quest'ultimo che, allo stato, deve ritenersi incontroverso. Non è, dunque, possibile ipotizzare, a sostegno dell'assenza di premeditazione nel comportamento dell'imputato NO, la natura estemporanea del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per ipotizzare un siffatto contributo, occorreva che la sua condotta si fosse presentata come occasionale rispetto alla programmazione dell'uccisione di TA;
connotazione, questa, che non è certamente .ravvisabile nel ruolo esecutivo svolto dal ricorrente, inserito in un piano criminoso accuratamente predisposto e presumibilmente articolato in una pluralità d'i fasi operative, rispetto alle quali l'uccisione della vittima costituiva l'epilogo inevitabile della sequenza criminosa, ancorché sulla causale dell'omicidio, come detto, il narrato dei collaboranti MI e D'IC non risulta convergente. Occorre, pertanto, ribadire che le evidenze processuali e il contesto mafioso, collegato alla criminalità organizzata barcellonese, nel quale maturava la decisione di uccidere la vittima, smentiscono l'estemporaneità del contributo di NO, imponendo il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., che deve essere ricostruita in termini oggettivi, tenendo conto dell'articolazione del progetto omicidiario in varie fasi operative, delle quali il ricorrente aveva piena consapevolezza. Il riconoscimento circostanziale, quindi, appare pienamente rispettoso del compendio indiziario e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso 9 (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 4956 del 15/03/1993, Ardito, Rv. 194557 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo, con cui si .deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione . dell'ordinanza impugnata, rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell'inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le prime tre doglianze, era stata applicata nei confronti di CE NO in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di Messina si era espresso in termini generici. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione di tipo mafioso, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi proc:essuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (tra le altre, Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419 - 01). 10 Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a CE NO, in relazione all'attentato mortale in danno di UR TA -, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da sporadicità o addirittura da occasionalità (tra le altre, Sez. 2, n. 2242 del 11/12/2013, Riela, Rv. 261701 - 01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774 - 01; Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Mancini, Rv. 250360 - 01). Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a CE NO, ex artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., riguardanti l'omicidio di UR TA, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e l'ambiente criminale di riferimento, rappresentato dalla famiglia mafiosa di Barcellona OZ di TT, rispetto ai quali non assume un rilievo, ex se, decisivo il lasso di tempo significativo trascorso dagli accadimenti. criminosi. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, alla luce delle propalazioni dei collaboranti MI e D'IC, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2 e 2.1, cui si rinvia ulteriormente, per effetto delle quali Tribunale del riesame di Messina confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre che generici, appaiono i riferimenti difensivi all'apoditticità del percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da CE NO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 11 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 giugno 2024.