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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3191 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata Nicoletta Di Lolli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Angelico 38
APPELLANTE
E
, contumace Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1112/2023 pubblicata in data 29/3/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da nel resto respinto, Controparte_1
1 dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa dalla società cooperativa con lettera in data 8/5/2019 e l'estinzione del rapporto di Parte_1 lavoro intercorso tra le parti condannando la predetta società cooperativa al pagamento in favore della suddetta lavoratrice di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione mensile utile ai fini del TFR (€ 970,63), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più Parte_1 motivi.
pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di impugnare il licenziamento Controparte_1 intimatogli per motivi disciplinari dalla con lettera in Parte_1 data 9/5/2019, a seguito di contestazione disciplinare precedentemente effettuata con lettera del 24/4/2019 (con contestuale sospensione cautelativa dal servizio).a
Contestava l'illegittimità di tale atto di recesso per violazione dell'art. 7 della l. 300/1970 e per assenza di giusta causa e chiedendo applicarsi in suo favore la tutela reintegratoria o in subordine indennitaria, di cui all'art. 18 della l. 300/1970 così come modificato dalla l. 92/2012 o, in un'ulteriore subordine, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
Rivendicava inoltre il proprio diritto, in ragione delle mansioni di governante svolte di fatto in favore della società che affermava essere corrispondenti al Parte_1 contenuto professionale del profilo impiegatizio degli “addetti ad attività di coordinamento di servizi e uffici fondamentali” ad essere inquadrata nel livello di quadro ed il suo conseguente diritto a percepire maggiori retribuzioni per € 12.775,03.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente tali rivendicazioni.
Affermava, in particolare, l'illegittimità del licenziamento per non avere la società convenuta sufficientemente dimostrato, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, la sussistenza dei fatti contestati in particolare in ordine alla commissione da parte della lavoratrice di fatti tali da integrare, sulla base di una loro valutazione complessiva, una giusta causa di licenziamento o il requisito della proporzionalità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 2106 c.c.
Affermava l'applicabilità in favore della lavoratrice, stante l'instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del suddetto d.lgs. (come risultante all'esito della sentenza della C. Cost. n. 194/2018) dichiarando conseguentemente l'illegittimità del licenziamento con estinzione del rapporto di lavoro e condanna dell'odierna AP alla corresponsione di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (quantificata nella misura di € 970,63 mensili) oltre accessori di legge.
2 Respingeva invece le rivendicazioni relative all'inquadramento superiore e di condanna al pagamento delle conseguenti maggiori retribuzioni evidenziando a tale proposito la carenza e l'inidoneità delle allegazioni effettuate dalla ricorrente in ordine alla riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello rivendicato.
Compensava infine parzialmente le spese di lite nella misura del 50% ponendo il residuo a carico della società odierna AP.
Con più motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, la società AP contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso, con riferimento licenziamento impugnato, la sussistenza della giusta causa del licenziamento o comunque la proporzionalità della sanzione espulsiva impugnata rispetto alla condotta tenuta dalla lavoratrice, per:
I) Omessa valutazione di una prova su un fatto ritenuto determinante.
Sostiene, in particolare, come, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, debba ritenersi dimostrata l'avvenuta interruzione del servizio da parte delle lavoratrici in servizio presso l'Hotel Mercure, lamentando a tale proposito l'omessa valutazione delle testimonianze rese dai testi e Tes_1 TE
II) Errata valutazione delle prove in ordine alla individuazione del fatto storico e della sua sussistenza.
Evidenzia a tale proposito quanto riferito dalla teste in ordine all'essere stata Tes_3 invitata dall'appellata a interrompere, unitamente ad altri dipendenti, la sua prestazione lavorativa evidenziando altresì l'illegittimità e la gravità di tale condotta, confermata anche dalla deposizione della teste tanto più a fronte della diffusione di dati TE non veri in ordine al mancato pagamento da parte dell'AP delle retribuzioni dovute.
Evidenzia inoltre come oggetto dell'addebito non fosse l'interruzione del servizio, peraltro avvenuta, ma l'invito ad interrompere la prestazione lavorativa infondendo dubbi in ordine all'esatto adempimento degli obblighi datoriali.
III) Errata valutazione della gravità dei fatti addebitati.
Lamenta in particolare l'omessa considerazione da parte del Tribunale della estrema gravità della condotta posta in essere dall'appellata in quanto caratterizzata dalla diffusione di notizie volutamente false e tale da determinare discredito nei confronti del datore di lavoro e da produrre un disservizio alla committente dell'appalto presso l'Hotel Mercure.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza di quelle rivendicazioni aventi ad oggetto il preteso diritto dell'odierna appellata ad un inquadramento superiore e alle conseguenti maggiori retribuzioni, essendo il residuo oggetto del contendere nella presente fase di
3 appello costituito esclusivamente dalla fondatezza dell'impugnazione del licenziamento intimatole con lettera 8/5/2019.
Ciò premesso l'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
L'odierna appellata risulta essere stata licenziata, con lettera in data 8/5/2019, a seguito dell'addebito oggetto della contestazione disciplinare effettuata con lettera del 24/4/2019.
Con tale lettera era stato addebitato alla lavoratrice di avere, in data 24/4/2019, durante l'orario di lavoro, contattato i soci lavoratori della odierna AP impiegati nell'appalto presso l'Hotel Mercure di Fiumicino, presso la quale lavorava come governante, al fine di invitarli ad interrompere immediatamente la loro attività lavorativa diffondendo tra gli stessi una informativa infondata ed allarmistica circa il mancato pagamento degli stipendi nei termini concordati al fine di cagionare un disservizio ed un Pt_ danno alla committente (“…Risulta che il giorno 24/04/2019 durante l'orario di lavoro ha contattato i soci lavoratori della cooperativa impiegati nell'ambito Pt_ dell'appalto con l'Hotel Mercure di Fiumicino, presso la quale svolge la sua attività quale governante, al fine di invitarli ad interrompere immediatamente la loro attività lavorativa.
Ella ha quindi diffuso tra i soci lavoratori al fine fine di indurli ad interrompere l'attività una informativa del tutto infondata ed allarmistica circa il mancato pagamento degli stipendi nei termini concordati al fine di determinare un disservizio e un danno alla committente.
Tale suo comportamento ha obbligato il responsabile dell'azienda committente a rivolgersi ai soci lavoratori al fine di tranquillizzar circa il regolare pagamento delle loro spettanze onde scongiurare la paventata interruzione del servizio in un periodo di massima attività.
Le segnaliamo che le retribuzioni sono stati regolarmente liquidati nei tempi concordati diversamente da quanto da Lei segnalato ai suoi colleghi…”).
Tanto premesso si osserva che la teste ha riferito come l'odierna Testimone_4 appellata, il giorno 24/4/2019, prestando servizio quale governante (responsabile del personale che lavorava i piani) presso il Mercure Hotel (ove la società cooperativa AP espletava in appalto il servizio di pulizia) aveva contattato lei e gli altri dipendenti della cooperativa per invitarli a partecipare ad una riunione “per decidere cosa fare circa il mancato pagamento degli stipendi” riunione che si è poi effettivamente tenuta presso l'ufficio della stessa appellata, con una durata di circa 15-20 minuti, e che si era conclusa “con la decisione che la ricorrente avrebbe dovuto contattare il responsabile della ” con successiva ripresa dell'attività lavorativa. Parte_1
Specificava la teste di ricordare “che, dopo la riunione, il responsabile della Cooperativa disse alla ricorrente di inviare una e-mail per sollecitare il pagamento dello stipendio di marzo 2019” (cfr verbale di udienza del 5/3/2021).
4 Il contenuto di tale deposizione non può reputarsi idoneamente smentito dalle dichiarazioni della teste (anch'ella in servizio presso l'Hotel Mercure), Testimone_5 la quale nel confermare, in particolare, il capitolo 3 della comparsa di costituzione dell'AP, si era limitata a riferire genericamente che la avrebbe invitato i CP_1 colleghi impegnati nell'appalto a interrompere la prestazione lavorativa, a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute, escludendo tuttavia che tale interruzione si fosse verificata.
Trattasi di versione dei fatti in realtà non incompatibile con quanto riferito dalla teste ben potendo l'interruzione della prestazione lavorativa riferita dalla testimone, TE
(interruzione che quest'ultima specifica non essere avvenuta) essere in realtà funzionale esclusivamente allo svolgimento della citata riunione per decidere il da farsi a fronte dell'inadempimento della società datrice.
Nè, tanto meno, tale smentita può derivare dalla deposizione del teste S_
, direttore dell'Hotel Mercure, il quale, dopo avere precisato di non essere a
[...] conoscenza dei fatti capitolati dall'AP, si è limitato a riferire di un generico disservizio all'interno dell'Hotel, dichiarazione che per la sua assoluta genericità (non specifica il teste la natura del disservizio o le sue cause) non può che ritenersi che priva di valore probatorio.
All'esito dell'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio emerge pertanto come l'odierna appellata si si fosse limitata a sollecitare una riunione tra le colleghe impegnate nell'appalto presso l'Hotel Mercure al fine di decidere il da farsi, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell'AP (in particolare la teste TE menziona il mancato pagamento della retribuzione del precedente mese di marzo 2019), riunione quest'ultima, di breve durata (15-20 minuti secondo quanto riferito dalla teste
, al cui esito erano state prese decisioni meramente interlocutorie (di inviare un TE sollecito via e-mail al responsabile della cooperativa) e al cui termine l'attività lavorativa era regolarmente ripresa.
Il mancato pagamento delle retribuzioni da parte della società AP al momento del verificarsi della condotta contestata, oltre a essere riscontrato dalla deposizione della teste non risulta in realtà oggetto di idonea smentita da parte della società TE AP.
Quest'ultima si è infatti limitata a tale proposito ad allegare genericamente il regolare pagamento delle retribuzioni del personale senza fornire però, a tale proposito, idoneo riscontro documentale, condotta processuale che, non può che essere valutata sfavorevolmente per l'AP, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (non risulta in particolare sufficiente a tale proposito la mera produzione, in allegato alla propria comparsa di costituzione dei prospetti paga relativi alle retribuzioni, documenti di per sé non significativi della data del materiale pagamento delle retribuzioni ivi rappresentate).
Il suddetto inadempimento trova del resto ulteriore indiretto riscontro nella corrispondenza e-mail prodotta in allegato al ricorso di primo grado ove l'appellata si duole, anche a nome delle colleghe, del mancato pagamento delle retribuzioni dovute, 5 doglianza effettuata con e-mail del 24/4/2019 (che fa seguito ad una ulteriore precedente e-mail con il quale si lamenta la mancata retribuzione da parte della dei Parte_1 giorni di malattia , cfr. copia della citata e-mail prodotta come parte dell'all. 5 del ricorso) alla quale l'AP non risulta avere dato alcuna risposta.
Ne consegue la meritevolezza di conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza della dedotta giusta causa del licenziamento e alla conseguente illegittimità dell'atto di recesso impugnato.
La condotta della lavoratrice, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni da parte della società datrice, di sollecitare un incontro con le colleghe, determinando così una breve interruzione del servizio (pari a circa 15-20 minuti) al solo fine di discutere con le stesse il da farsi (e al cui esito, peraltro, era stato deciso unicamente l'invio di una mail di sollecito) oltre a costituire espressione di attività sindacale (il cui espletamento, anche a livello individuale, costituisce diritto espressamente riconosciuto al lavoratore dall'art. 14 St. Lav.) non può certamente, tanto più per le modalità, particolarmente contenute, con cui è stata realizzata (tali da non compromettere l'espletamento del servizio appaltato) essere qualificato come giusta causa di licenziamento.
Trattasi di condotta che, in quanto non contraria a buona fede, deve anzi ritenersi giustificata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'inadempimento del debitore all'obbligo di pagamento delle retribuzioni.
Risultano a maggior ragione applicabili alla presente fattispecie (tanto più a fronte del carattere contenuto della reazione dell'appellata consistita nel provocare una breve riunione con le colleghe), i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede;
in particolare, non è ne' ingiustificato ne' contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro (Cass. n. 6564 del 02/04/2004).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello dovendo reputarsi meritevole di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione la dichiarazione di illegittimità di licenziamento intimato all'appellata (non essendo invece oggetto di impugnazione la tutela applicata dal primo giudice).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Spese del grado irripetibili stante la mancata costituzione dell'appellata.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Irripetibili le spese del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3191 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata Nicoletta Di Lolli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Angelico 38
APPELLANTE
E
, contumace Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1112/2023 pubblicata in data 29/3/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da nel resto respinto, Controparte_1
1 dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa dalla società cooperativa con lettera in data 8/5/2019 e l'estinzione del rapporto di Parte_1 lavoro intercorso tra le parti condannando la predetta società cooperativa al pagamento in favore della suddetta lavoratrice di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione mensile utile ai fini del TFR (€ 970,63), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più Parte_1 motivi.
pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di impugnare il licenziamento Controparte_1 intimatogli per motivi disciplinari dalla con lettera in Parte_1 data 9/5/2019, a seguito di contestazione disciplinare precedentemente effettuata con lettera del 24/4/2019 (con contestuale sospensione cautelativa dal servizio).a
Contestava l'illegittimità di tale atto di recesso per violazione dell'art. 7 della l. 300/1970 e per assenza di giusta causa e chiedendo applicarsi in suo favore la tutela reintegratoria o in subordine indennitaria, di cui all'art. 18 della l. 300/1970 così come modificato dalla l. 92/2012 o, in un'ulteriore subordine, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
Rivendicava inoltre il proprio diritto, in ragione delle mansioni di governante svolte di fatto in favore della società che affermava essere corrispondenti al Parte_1 contenuto professionale del profilo impiegatizio degli “addetti ad attività di coordinamento di servizi e uffici fondamentali” ad essere inquadrata nel livello di quadro ed il suo conseguente diritto a percepire maggiori retribuzioni per € 12.775,03.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente tali rivendicazioni.
Affermava, in particolare, l'illegittimità del licenziamento per non avere la società convenuta sufficientemente dimostrato, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, la sussistenza dei fatti contestati in particolare in ordine alla commissione da parte della lavoratrice di fatti tali da integrare, sulla base di una loro valutazione complessiva, una giusta causa di licenziamento o il requisito della proporzionalità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 2106 c.c.
Affermava l'applicabilità in favore della lavoratrice, stante l'instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del suddetto d.lgs. (come risultante all'esito della sentenza della C. Cost. n. 194/2018) dichiarando conseguentemente l'illegittimità del licenziamento con estinzione del rapporto di lavoro e condanna dell'odierna AP alla corresponsione di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (quantificata nella misura di € 970,63 mensili) oltre accessori di legge.
2 Respingeva invece le rivendicazioni relative all'inquadramento superiore e di condanna al pagamento delle conseguenti maggiori retribuzioni evidenziando a tale proposito la carenza e l'inidoneità delle allegazioni effettuate dalla ricorrente in ordine alla riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello rivendicato.
Compensava infine parzialmente le spese di lite nella misura del 50% ponendo il residuo a carico della società odierna AP.
Con più motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, la società AP contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso, con riferimento licenziamento impugnato, la sussistenza della giusta causa del licenziamento o comunque la proporzionalità della sanzione espulsiva impugnata rispetto alla condotta tenuta dalla lavoratrice, per:
I) Omessa valutazione di una prova su un fatto ritenuto determinante.
Sostiene, in particolare, come, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, debba ritenersi dimostrata l'avvenuta interruzione del servizio da parte delle lavoratrici in servizio presso l'Hotel Mercure, lamentando a tale proposito l'omessa valutazione delle testimonianze rese dai testi e Tes_1 TE
II) Errata valutazione delle prove in ordine alla individuazione del fatto storico e della sua sussistenza.
Evidenzia a tale proposito quanto riferito dalla teste in ordine all'essere stata Tes_3 invitata dall'appellata a interrompere, unitamente ad altri dipendenti, la sua prestazione lavorativa evidenziando altresì l'illegittimità e la gravità di tale condotta, confermata anche dalla deposizione della teste tanto più a fronte della diffusione di dati TE non veri in ordine al mancato pagamento da parte dell'AP delle retribuzioni dovute.
Evidenzia inoltre come oggetto dell'addebito non fosse l'interruzione del servizio, peraltro avvenuta, ma l'invito ad interrompere la prestazione lavorativa infondendo dubbi in ordine all'esatto adempimento degli obblighi datoriali.
III) Errata valutazione della gravità dei fatti addebitati.
Lamenta in particolare l'omessa considerazione da parte del Tribunale della estrema gravità della condotta posta in essere dall'appellata in quanto caratterizzata dalla diffusione di notizie volutamente false e tale da determinare discredito nei confronti del datore di lavoro e da produrre un disservizio alla committente dell'appalto presso l'Hotel Mercure.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza di quelle rivendicazioni aventi ad oggetto il preteso diritto dell'odierna appellata ad un inquadramento superiore e alle conseguenti maggiori retribuzioni, essendo il residuo oggetto del contendere nella presente fase di
3 appello costituito esclusivamente dalla fondatezza dell'impugnazione del licenziamento intimatole con lettera 8/5/2019.
Ciò premesso l'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
L'odierna appellata risulta essere stata licenziata, con lettera in data 8/5/2019, a seguito dell'addebito oggetto della contestazione disciplinare effettuata con lettera del 24/4/2019.
Con tale lettera era stato addebitato alla lavoratrice di avere, in data 24/4/2019, durante l'orario di lavoro, contattato i soci lavoratori della odierna AP impiegati nell'appalto presso l'Hotel Mercure di Fiumicino, presso la quale lavorava come governante, al fine di invitarli ad interrompere immediatamente la loro attività lavorativa diffondendo tra gli stessi una informativa infondata ed allarmistica circa il mancato pagamento degli stipendi nei termini concordati al fine di cagionare un disservizio ed un Pt_ danno alla committente (“…Risulta che il giorno 24/04/2019 durante l'orario di lavoro ha contattato i soci lavoratori della cooperativa impiegati nell'ambito Pt_ dell'appalto con l'Hotel Mercure di Fiumicino, presso la quale svolge la sua attività quale governante, al fine di invitarli ad interrompere immediatamente la loro attività lavorativa.
Ella ha quindi diffuso tra i soci lavoratori al fine fine di indurli ad interrompere l'attività una informativa del tutto infondata ed allarmistica circa il mancato pagamento degli stipendi nei termini concordati al fine di determinare un disservizio e un danno alla committente.
Tale suo comportamento ha obbligato il responsabile dell'azienda committente a rivolgersi ai soci lavoratori al fine di tranquillizzar circa il regolare pagamento delle loro spettanze onde scongiurare la paventata interruzione del servizio in un periodo di massima attività.
Le segnaliamo che le retribuzioni sono stati regolarmente liquidati nei tempi concordati diversamente da quanto da Lei segnalato ai suoi colleghi…”).
Tanto premesso si osserva che la teste ha riferito come l'odierna Testimone_4 appellata, il giorno 24/4/2019, prestando servizio quale governante (responsabile del personale che lavorava i piani) presso il Mercure Hotel (ove la società cooperativa AP espletava in appalto il servizio di pulizia) aveva contattato lei e gli altri dipendenti della cooperativa per invitarli a partecipare ad una riunione “per decidere cosa fare circa il mancato pagamento degli stipendi” riunione che si è poi effettivamente tenuta presso l'ufficio della stessa appellata, con una durata di circa 15-20 minuti, e che si era conclusa “con la decisione che la ricorrente avrebbe dovuto contattare il responsabile della ” con successiva ripresa dell'attività lavorativa. Parte_1
Specificava la teste di ricordare “che, dopo la riunione, il responsabile della Cooperativa disse alla ricorrente di inviare una e-mail per sollecitare il pagamento dello stipendio di marzo 2019” (cfr verbale di udienza del 5/3/2021).
4 Il contenuto di tale deposizione non può reputarsi idoneamente smentito dalle dichiarazioni della teste (anch'ella in servizio presso l'Hotel Mercure), Testimone_5 la quale nel confermare, in particolare, il capitolo 3 della comparsa di costituzione dell'AP, si era limitata a riferire genericamente che la avrebbe invitato i CP_1 colleghi impegnati nell'appalto a interrompere la prestazione lavorativa, a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute, escludendo tuttavia che tale interruzione si fosse verificata.
Trattasi di versione dei fatti in realtà non incompatibile con quanto riferito dalla teste ben potendo l'interruzione della prestazione lavorativa riferita dalla testimone, TE
(interruzione che quest'ultima specifica non essere avvenuta) essere in realtà funzionale esclusivamente allo svolgimento della citata riunione per decidere il da farsi a fronte dell'inadempimento della società datrice.
Nè, tanto meno, tale smentita può derivare dalla deposizione del teste S_
, direttore dell'Hotel Mercure, il quale, dopo avere precisato di non essere a
[...] conoscenza dei fatti capitolati dall'AP, si è limitato a riferire di un generico disservizio all'interno dell'Hotel, dichiarazione che per la sua assoluta genericità (non specifica il teste la natura del disservizio o le sue cause) non può che ritenersi che priva di valore probatorio.
All'esito dell'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio emerge pertanto come l'odierna appellata si si fosse limitata a sollecitare una riunione tra le colleghe impegnate nell'appalto presso l'Hotel Mercure al fine di decidere il da farsi, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell'AP (in particolare la teste TE menziona il mancato pagamento della retribuzione del precedente mese di marzo 2019), riunione quest'ultima, di breve durata (15-20 minuti secondo quanto riferito dalla teste
, al cui esito erano state prese decisioni meramente interlocutorie (di inviare un TE sollecito via e-mail al responsabile della cooperativa) e al cui termine l'attività lavorativa era regolarmente ripresa.
Il mancato pagamento delle retribuzioni da parte della società AP al momento del verificarsi della condotta contestata, oltre a essere riscontrato dalla deposizione della teste non risulta in realtà oggetto di idonea smentita da parte della società TE AP.
Quest'ultima si è infatti limitata a tale proposito ad allegare genericamente il regolare pagamento delle retribuzioni del personale senza fornire però, a tale proposito, idoneo riscontro documentale, condotta processuale che, non può che essere valutata sfavorevolmente per l'AP, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (non risulta in particolare sufficiente a tale proposito la mera produzione, in allegato alla propria comparsa di costituzione dei prospetti paga relativi alle retribuzioni, documenti di per sé non significativi della data del materiale pagamento delle retribuzioni ivi rappresentate).
Il suddetto inadempimento trova del resto ulteriore indiretto riscontro nella corrispondenza e-mail prodotta in allegato al ricorso di primo grado ove l'appellata si duole, anche a nome delle colleghe, del mancato pagamento delle retribuzioni dovute, 5 doglianza effettuata con e-mail del 24/4/2019 (che fa seguito ad una ulteriore precedente e-mail con il quale si lamenta la mancata retribuzione da parte della dei Parte_1 giorni di malattia , cfr. copia della citata e-mail prodotta come parte dell'all. 5 del ricorso) alla quale l'AP non risulta avere dato alcuna risposta.
Ne consegue la meritevolezza di conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza della dedotta giusta causa del licenziamento e alla conseguente illegittimità dell'atto di recesso impugnato.
La condotta della lavoratrice, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni da parte della società datrice, di sollecitare un incontro con le colleghe, determinando così una breve interruzione del servizio (pari a circa 15-20 minuti) al solo fine di discutere con le stesse il da farsi (e al cui esito, peraltro, era stato deciso unicamente l'invio di una mail di sollecito) oltre a costituire espressione di attività sindacale (il cui espletamento, anche a livello individuale, costituisce diritto espressamente riconosciuto al lavoratore dall'art. 14 St. Lav.) non può certamente, tanto più per le modalità, particolarmente contenute, con cui è stata realizzata (tali da non compromettere l'espletamento del servizio appaltato) essere qualificato come giusta causa di licenziamento.
Trattasi di condotta che, in quanto non contraria a buona fede, deve anzi ritenersi giustificata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'inadempimento del debitore all'obbligo di pagamento delle retribuzioni.
Risultano a maggior ragione applicabili alla presente fattispecie (tanto più a fronte del carattere contenuto della reazione dell'appellata consistita nel provocare una breve riunione con le colleghe), i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede;
in particolare, non è ne' ingiustificato ne' contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro (Cass. n. 6564 del 02/04/2004).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello dovendo reputarsi meritevole di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione la dichiarazione di illegittimità di licenziamento intimato all'appellata (non essendo invece oggetto di impugnazione la tutela applicata dal primo giudice).
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
Spese del grado irripetibili stante la mancata costituzione dell'appellata.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Irripetibili le spese del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vincenzo Selmi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Vittoria Di Sario
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