Ordinanza cautelare 2 maggio 2022
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01396/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Prefetto di Milano in data 20/01/2022, prot. uscita del 01.02.2022, recante il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare, presentata in data 10.06.2020 dal ricorrente in favore di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 10.6.2020 il ricorrente ha presentato un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, c. 1 del D.L. 34/2020 in favore del cittadino extracomunitario Sig. -OMISSIS-, tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 508/22 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 13.4.25, senza che il ricorrente abbia articolato ulteriori difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato sulla mancata dimostrazione da parte dell’istante di un reddito sufficiente, considerato altresì che lo stesso ha presentato ben tre richieste di assunzione.
Il ricorso va accolto, non avendo il ricorrente minimamente smentito le risultanze istruttorie poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Alla luce del combinato disposto degli artt. 103, comma 6 del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 e 9 del D.M. 27/05/2020, il possesso di un reddito adeguato, nei termini ivi previsti, costituisce infatti un requisito imprescindibile per la regolarizzazione, dovendosi quindi respingere il primo motivo, con cui il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione.
Quanto al secondo, con cui l’istante deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 103, c. 3 cit., va ribadito che, nel caso di specie, non sussiste in capo all’Amministrazione alcun potere di valutazione discrezionale, e pertanto neppure della dichiarazione dei redditi 2021 trasmessa dal ricorrente in data 20.09.2021, trattandosi di un elemento sopravvenuto rispetto alla presentazione della domanda di emersione, e, comunque successivo al termine ultimo entro il quale le istanze di emersione dovevano essere presentate, ex art. 103 cit., comma 5 cit.
Da ultimo, quanto alla censura che fa leva sul mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, oltreché inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, in quanto di spettanza esclusiva del lavoratore, la stessa è infondata, non apparendo integrata, nel caso concreto, la fattispecie della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 103, comma 4 D.L. cit. (Cons. Stato, sez. III, 17.12.2021, n. 8422, TAR Toscana, sez. II, 14.01.2022, n. 15; TAR Calabria, Catanzaro, 17.01.2022, n. 41, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 04.11.2021, n. 2424).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.