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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/05/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1866/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1866/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 13.2.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: C.F._2 Parte_3
), (c.f.: , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f.: ), (c.f.: C.F._6 Parte_7
), elettivamente domiciliati in Pozzuoli alla via Solfatara n. 46, C.F._7 presso lo studio dell'Avv. DE LUCA GENNARO (c.f.: ), dal C.F._8
quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure in atti
ATTORI
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'Avv. TORTORANO PAOLO (c.f.: ), dal quale è C.F._9
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
CONVENUTA
E
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Controparte_2
, in persona del liquidatore e legale
[...]
rappresentante, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. P.IVA_2
Gigante n. 39, presso lo studio dell'Avv. D'AMORE NICOLA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._10
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo assicurativo
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 8.2.2022, Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_6 Parte_7
Tribunale di Napoli Nord, la e Controparte_2 CP_2
, in liquidazione volontaria e la esponendo quanto
[...] Controparte_3
segue: di essere proprietari, in virtù di titolo di proprietà, di un immobile sito in
Qualiano alla via Circumvallazione Esterna 175, condotto in locazione dalla soc. di;
che in data 3.2.2017 Controparte_2 Controparte_2 CP_2
la predetta autocarrozzeria e il relativo contenuto venivano interessati da un violento incendio che arrecava sensibili danni sia alla parte muraria dell'immobile che al contenuto;
che la aveva stipulato, in Marano di Napoli, Controparte_2 presso la locale Agenzia della la polizza “Multirischi per la Controparte_1 piccola e media impresa” n. 1/57913/99/136268514 che oltre a garantire il contenuto della contraente assicurava anche il fabbricato in cui Controparte_2
l'attività di autocarrozzeria veniva espletata;
che la contraente Controparte_2
dopo aver notiziato l'assicuratore dell'occorso, per la liquidazione del danno
[...] optava per la procedura peritale prevista dalle condizioni contrattuali all'art. 2.2, nominando proprio perito il geom. dell'Aversana mentre l'assicuratore CP_4
formalizzava il nominato del p.i. stante il disaccordo nella valutazione, i Persona_1 periti delle parti procedevano, come previsto dall'art. 2.2, alla nomina del terzo perito nella persona del p.i. per poter dirimere a maggioranza le questioni Persona_2
controverse; che con processo verbale conclusivo di perizia del 8.2.2018, secondo
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quanto disposto dall'art.
2.3 delle condizioni di assicurazioni, il Collegio peritale liquidava, all'unanimità, l'importo indennizzabile nella complessiva misura di €
323.600,00, di cui € 146.350,00 relativamente al fabbricato di proprietà degli istanti;
con atto di transazione e quietanza del 8.5.2019 la pagava la Controparte_1 somma di € 107.280,00 con “valore allo stato”, come acconto da utilizzare per fare i lavori di ristrutturazione dell'immobile, riservandosi il pagamento della restante somma di € 39.070,00, per il “valore a nuovo”, al ripristino dello stato dei luoghi, come da accordo firmato in data 8.2.2018; in data 5.10.2020, ultimati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, con nota a mezzo pec, veniva richiesta la corresponsione del suddetto supplemento di € 39.070,00; che a seguito di solleciti e reclami, anche da parte della locataria quale contraente la polizza, la soc. Controparte_2 [...]
denegava la corresponsione di detto supplemento di indennità CP_1
asserendone la non indennizzabilità e allo scopo invocando previsione contrattuale in forza della quale sarebbe stato necessario che “l'assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale di definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato […]”, con decadenza di ogni diritto maturata, quindi, al 8.10.2019.
Gli attori deducevano la propria legittimazione attiva richiamando a tal proposito l'art.
2.9 del contratto, deducendo che il proprietario dell'immobile, quale assicurato
(soggetto esposto al rischio, titolare dell'interesse economico protetto dalla polizza) in ossequio al comma 2 dell'art. 1891 c.c., agiva correttamente e legittimamente in giudizio a tutela di interesse proprio, quindi titolare della posizione soggettiva vantata.
Contestavano il diniego del pagamento del supplemento di indennità invocando il legittimo impedimento quale causa di giustificazione del ritardo pure contrattualmente prevista rappresentando che la assicurazioni aveva effettuato il pagamento CP_1 dell'indennizzo (danno allo stato) con bonifico bancario del 16.5.2019, data in cui era stata inoltrata la provvista con cui rendere possibile l'avvio ai lavori sicché il termine di
18 mesi per il ripristino dell'immobile poteva decorrere solo da tale ultima data e che, di conseguenza, la comunicazione di avvenuto completamento lavori (5.10.2019) era in termini.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Esperire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 322 c.p.c., il tentativo obbligatorio di conciliazione.
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b) Accertata la piena efficacia ed operatività della polizza invocata, condannare per
l'effetto la società al pagamento in favore degli istanti la Controparte_1 quota di indennizzo €. 39.070,00 (€ 12.250,00 per spese di demolizione e sgombero ed €
26.820,00 quale supplemento di indennità, ossia differenza tra danno a nuovo e danno allo stato) così come irrevocabilmente ed incontestabilmente liquidata a mezzo della perizia contrattuale oltre gli interessi legali e la rivalutazione della somma come per legge.
c) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, Controparte_1
diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario, in sentenza esecutiva, per clausola come per legge;
”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.5.2022 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: (i) la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva della in relazione all'azione diretta di indennizzo CP_1
avanzata dagli attori, deducendo che questi ultimi, non essendo parti del contratto assicurativo n. 1/57913/99/136268514, erano privi dell'azione diretta e rilevando, di conseguenza, che gli stessi avevano illegittimamente invocato la garanzia di CP_3 lamentando il mancato ristoro dell'ulteriore indennizzo (supplemento
[...]
d'indennità) “per valore a nuovo” pari ad € 39.070,00, a seguito di danni arrecati alla loro proprietà. Assumeva che l'azione doveva al più essere esperita dalla
[...]
(ii) la carenza di legittimazione attiva degli attori con riguardo Controparte_2 alla domanda di indennizzo autonomamente avanzata da quest'ultimi in danno della compagnia assicurativa. La convenuta rappresentava che, in ottemperanza alle norme previste dalle Condizioni Generali di Polizza, per le controversie sorte a seguito di eventi quali incendio, terremoto, furto, danni da interruzione di attività, la quantificazione del danno e l'eventuale indennizzo doveva essere eseguito direttamente dalle parti oppure, in difetto di accordo, tra i periti nominati. Deduceva, pertanto, che, in forza di contratto assicurativo n. 1/57913/99/136268514, le uniche parti contrattuali legittimate alle azioni erano la e la A Controparte_3 Parte_8
conferma di quanto eccepito, precisava che il sinistro del 3.2.2017 era stato gestito in sede collegiale ai sensi dell'art. 2.2, lett. b, delle C.G.A. e che la predetta normativa pattizia prevedeva che in difetto di intesa tra le parti doveva procedersi all'accordo tra i periti nominati dalle parti stesse, ovvero uno dalla società assicurativa ( CP_5
e l'altro dal contraente assicurato ( , con potere dei
[...] Parte_8
predetti periti di eleggere un terzo perito in caso di mancato accordo sulla
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quantificazione del danno e dell'eventuale indennizzo. Rilevava che con processo verbale conclusivo di perizia del 8.2.2018, le parti e la Controparte_3 [...]
a mezzo dei rispettivi periti, nonché il terzo perito nominato da Parte_8
questi ultimi avevano gestito la controversia provvedendo a redigere e sottoscrivere processo verbale conclusivo di perizia;
(iii) la nullità assoluta dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., non avendo gli attori indicato in maniera esaustiva le ragioni poste a fondamento della condanna della convenuta all'indennizzo in Controparte_3
favore delle parti attrici;
(iv) la decadenza del diritto al supplemento di indennizzo essendo spirato il termine di 18 mesi previsto dall'art.
2.11 delle C.G.A.. Con riferimento a quest'ultima eccezione, la convenuta compagnia assicurativa rappresentava che con processo verbale conclusivo di perizia, i periti nominati dalle parti ed il terzo perito nominato dai periti avevano raggiunto collegialmente un accordo sulla quantificazione dei danni sottoscrivendo in data 8.2.2018 apposito processo verbale conclusivo di perizia ove il Collegio, per quanto riguarda le cause del sinistro, si era riportato alle risultanze dell'istruttoria giudiziaria espletata, dalla quale era emerso che l'incendio occorso in data 3.2.17 era di natura dolosa ad opera di ignoti, per cui aveva provveduto – per la quantificazione del danno - all'applicazione dello scoperto del 10% e del limite del 70% delle somme assicurate stabilite in polizza con riguardo alla garanzia supplementare opzionale denominata “Atti vandalici e dolosi”, regolata dall'art.
3.6.13 delle C.G.A., quantificando, pertanto, il danno al fabbricato in €
146.350,00 per danno stimato a nuovo pari, € 39.070,00 per quota di danno differita
(rappresentata dal rapporto tra danno a nuovo e danno in uso) ed € 107.280,00 per danno stimato in uso. La convenuta rappresentava che sulla base del predetto riparto, il danno risultato liquidabile in favore dell'assicurato nell'immediatezza era quello in uso ovvero quello rappresentato dalle rovine riscontrate in sede di perizia collegiale, con differimento di eventuale ulteriore indennizzo in sede di ripristino (quota di danno differita). Assumeva che, a seguito di “Nullaosta al pagamento di indennizzo”, la società assicurata/beneficiaria “ ”, con dichiarazione a firma del Parte_8
socio accomandatario aveva autorizzato la compagnia assicurativa a Controparte_2 pagare l'indennizzo afferente la “partita fabbricato” (danno “stimato in uso” pari ad €
107.280,00), direttamente ai comproprietari dell'immobile e, più precisamente, alla comproprietaria specificamente delegata da tutti gli altri Parte_7 comproprietari, all'incasso delle somme, la quale, con sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza del 8.5.19 aveva dichiarato, per sé e ed in nome e per conto di
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tutti gli aventi diritto, di ricevere la somma pari ad € 107.280,00 a tacitazione del danno subito quale “valore allo stato”. In ordine al “supplemento di indennizzo differito”
(valore a nuovo), la convenuta compagnia rappresentava che, con comunicazione mail del 6.8.2018 inoltrata ad il EO , in qualità di Controparte_3 CP_6
Perito nominato dalla contraente aveva reclamato il Parte_8 supplemento di perizia pari ad € 39.070,00, deducendo che la carrozzeria aveva CP_2 provveduto al ripristino dei danni riguardanti l'attività ed evidenziava che, conseguentemente, la aveva conferito incarico allo Controparte_3 Controparte_7 al fine di verificare quanto sostenuto dal geom. circa l'avvenuto
[...] CP_6
ripristino del contenuto.
Svolte le attività di accertamento, che si erano concluse con esito negativo attesa la mancata dimostrazione materiale e documentale degli asseriti ripristini, la convenuta rappresentava che con successiva comunicazione mail del 5.2.19, inoltrata al C.T.
lo aveva richiesto formalmente la documentazione CP_6 CP_7
necessaria per la prova del ripristino. La parte convenuta rilevava, inoltre, che con richiesta pec del 5.10.2020, inoltrata dal difensore degli attori era stato reclamato nuovamente il supplemento di perizia pari ad € 39.070,00 stante la conclusione dei lavori di ripristino.
Per tali ragioni, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Per i motivi di cui al capo I della presente comparsa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel giudizio de quo Controparte_3 all'azione diretta esperita in suo danno dalle parti attrici;
2) Per i motivi di cui al capo II della presente comparsa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sigg. , , Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6
, all'azione esperita nel giudizio de quo in danno di Parte_7 Controparte_3
[...]
3) Rigettare, in ogni caso, la domanda degli odierni attori per nullità dell'atto di citazione e, comunque, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto anche in considerazione dell'assoluta decadenza dal diritto al supplemento d' “indennità a nuovo”, atteso lo spirare del termine previsto dall'art.
2.11 delle C.G.A.;
4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rivalsa di IVA e CPA.”
Si costituiva in giudizio in data 9.5.2022 la in l.v. di Controparte_2 [...]
e , la quale confermava la veridicità delle circostanze asserite CP_2 CP_2
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nella premessa dell'atto introduttivo e deduceva di aver correttamente osservato tutte le prescrizioni contrattuali di cui alla polizza “Multirischi per la piccola e media impresa”
n. 1/57913/99/136268514 stipulata con la Assumeva, Controparte_1 inoltre, che l'accertamento e liquidazione dell'indennizzo era per patto di polizza vincolante anche per l'Assicurato, ossia per i proprietari dell'immobile- titolari dell'interesse, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Autocarrozzeria convenuta rappresentava che i proprietari - che avevano fatto propria la liquidazione nella misura espressa dal collegio peritale - quali unici legittimati avevano incassato la quota di indennizzo costituente il “danno allo stato” e precisava che gli stessi, dopo aver eseguito i ripristini, agivano in giudizio per la corresponsione della quota differita esclusivamente nei confronti della unica destinataria della domanda di CP_3
condanna al pagamento del supplemento di indennità nonché alla refusione delle spese e competenze di lite.
La convenuta eccepiva l'inadempimento della compagnia assicurativa, avendo quest'ultima rifiutato il pagamento del supplemento di indennizzo pari ad € 39.070,00 sulla scorta di asserzione di decadenza dal diritto di percepire la somma per decorso di termini. Deduceva, invece, che il tardivo versamento della somma dovuta quale “danno allo stato” pari ad € 107.280,00 avvenuta il 16.5.2019 da parte dell'assicuratore aveva privato gli attori della necessaria provvista di fondi necessari per dare avvio ai lavori di riparazione dell'immobile, e costituiva legittimo impedimento. L'Autocarrozzeria convenuta assumeva, pertanto, che a causa del comportamento colposo dell'assicuratore il termine per l'esecuzione dei lavori, decorreva dalla data del pagamento (16.5.2019) o al più dal 8.5.2019 (data della quietanza). Alla luce delle predette considerazioni rappresentava che l'avvenuto completamento dei lavori di ripristino dell'immobile garantito, comunicato dai proprietari a mezzo PEC del 05.10.2020, rientrava nel termine di 18 mesi (scadente il 16.11.2020 se decorrente del 16.05.2019 ovvero il 08.11.2020 se invece dal 08.05.2019). Da ultimo, rilevava che l'inadempimento contrattuale in mala gestio dell'assicuratore aveva arrecato pregiudizio alla la quale, Controparte_2 sebbene non destinataria della richiesta di pagamento dell'indennizzo, era stata coinvolta in un giudizio e costretta a sostenerne i costi per far valere quale contraente le giuste ragioni di operatività la polizza per la corresponsione del supplemento di indennità a favore dei proprietari, legittimati a pretendere la corresponsione delle somme sia per normativa di legge che previsione contrattuale.
Concludeva chiedendo:
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a – accogliere la domanda proposta dagli attori esclusivamente nei confronti della
e per l'effetto condannarla al pagamento a loro favore della quota di Controparte_3 indennizzo differita di € 39.070,00 liquidata nel processo verbale di perizia alla quale la l.v., nella veste di contraente la polizza, ha Controparte_2
partecipato per obbligo contrattuale, oltre interessi legali e rivalutazione;
b – condannare per quanto espresso la alla refusione delle spese e CP_3
competenze legali sostenute e sostenende dalla in l.v., con Controparte_2 attribuzione al procuratore anticipatario.”
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 13.2.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda
(petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto
(causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nel caso di specie , è ben possibile individuare gli elementi essenziali delle pretese attrici, rispetto alle quali la stessa convenuta ha potuto formulare compiuta difesa.
Sussiste, poi, la legittimazione attiva degli attori e quella passiva della convenuta assicurazione in relazione alla domanda diretta avanzata dagli attori per ottenere la residua quota di indennizzo assicurativo di €. 39.070,00 (€ 12.250,00 per spese di demolizione e sgombero ed € 26.820,00 quale supplemento di indennità, ossia differenza tra danno a nuovo e danno allo stato) così come quantificata a mezzo della perizia contrattuale.
La allegata polizza multirischi stipulata dalla conduttrice Controparte_2
di con la è riferita Controparte_2 Controparte_1
sia al fabbricato (valore intero e a nuovo) con somma assicurata di €. 250.000,00 sia al
“contenuto” ( valore intero e a nuovo) per la somma di €. 350.000,00.
Per la parte relativa al fabbricato destinato all'esercizio dell'attività di impresa, autocarrozzeria, della contraente di e Controparte_2 Controparte_2
detenuto dalla medesima quale conduttrice sulla base di contratto di CP_2
locazione con gli odierni attori, si configura come assicurazione per conto altrui o per
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conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. . Infatti l'assicurazione, come confermato nelle condizioni di polizza, può coprire anche cose assicurate di proprietà di terzi (cf. nota informativa sez B punto 3 coperture assicurative, lett. b) incendio) e comprendere cose di proprietà o in uso dell'assicurato (v. glossario nella nota informativa voce
“fabbricato”)
In forza dell'assicurazione contro danni per conto di chi spetta è attribuita al terzo assicurato la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto (art. 1891 co. 2 cc. “ i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato”) e tale disposizione è ribadita nelle condizioni di polizza all'art. 2.9. “ la polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta;
le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'indennizzo è vincolante anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato”.
Esclusa, infatti, la ricorrenza della figura classica del contratto a favore di terzo (la quale supporrebbe la sussistenza dei requisiti – non richiesti dalla norma speciale – dell'indicazione del beneficiario e della dichiarazione, da parte sua, di voler profittare della stipulazione: art. 1411 cod. civ.), viene in considerazione la peculiare fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi in generale aprioristicamente escludere la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto dell'interesse superindividuale sotteso alla stipulazione e delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell'art. 1891, secondo comma, c.c.
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi che gli attori. quale parte assicurata, abbiano azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo ( Cass.
2017, n. 30653/ 2017 ; arg. ex Cass. 23/12/2011, n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n.
13329) e deve, pertanto, ritenersi sussistente la relativa legittimazione.
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Gli attori, avendo provveduto al ripristino dell'immobile, come da comunicazione all'assicurazione di avvenuto completamento lavori del 5.10.2019, hanno pertanto avanzato richiesta per il pagamento del residuo indennizzo condizionato alla ricostruzione del fabbricato.
L'avvenuto ripristino è stato confermato in giudizio dalla prova testimoniale espletata e comunque non è stato contestato dai convenuti.
L'Assicurazione ha tuttavia denegato il risarcimento sostenendo la decadenza degli attori per il mancato rispetto del termine previsto dall'art.
2.11 delle condizioni di polizza. Tale norma prevede che “il versamento del supplemento d'indennità a nuovo
(differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del
Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti..”
Orbene non vi è dubbio che rispetto alla data del processo verbale di perizia del
8.2.2018 il ripristino completato in data 5.10.2019 sia successivo al termine dei 18 mesi tuttavia, nel caso di specie non può ritenersi intervenuta la invocata decadenza degli attori in considerazione delle addotte circostanze di fatto, relative al considerevole ritardo della stessa assicurazione nella liquidazione della precedente porzione di indennizzo integrante il “danno allo stato”.
Infatti, a fronte della previsione contrattuale dell'art.
2.4 delle condizioni di polizza che stabilisce “il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo”, l'Assicurazione risulta aver inviato la quietanza per il pagamento del “danno allo stato” solo il 6.5.2019, restituita, sottoscritta dalla proprietà, in data 8.5.2019 ed ha provveduto ad eseguire il bonifico sull'Iban indicato in quietanza per la somma dovuta quale “danno allo stato” pari ad € 107.280,00 il 16.5.2019 con un ritardo di oltre un anno e due mesi dalla scadenza contrattualmente prevista dei 30 gg. dal verbale di perizia del 8.2.2018.
Tenuto conto della entità dell'impegno economico di ripristino e della entità della somma dovuta dall'assicurazione già solo per il danno subito quale “ valore allo stato”, deve ritersi che il ritardo nella disponibilità della somma, finalizzata proprio al finanziamento delle opere di ripristino, integri il ritardo per legittimo impedimento che
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esclude la decadenza degli assicurati. Del resto in una interpretazione sistematica della clausole contrattuali e secondo buona fede deve ritersi che la stessa previsione del termine a carico degli assicurati di ripristino di 18 mesi dal verbale di perizia che liquida il danno debba correlarsi al termine a carico dell'assicurazione, per il pagamento della prima parte di indennizzo, dei 30 gg., decorrente dal medesimo evento
( verbale di perizia).
Tale correlazione, a prescindere da ogni considerazione in termini di colpa, influisce sulla considerazione della legittimità del ritardo degli assicurati sicché il primo ritardo da parte dell'assicurazione (considerata l'entità della somma dovuta e la funzione) integra l'impedimento legittimo contrattualmente previsto che giustifica il successivo ritardo degli assicurati escludendo perciò la decadenza degli attori dal diritto a pretendere il supplemento di € 39.070,00 per il “ valore a nuovo” .
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, la convenuta va condannata al pagamento in favore degli attori della Controparte_1
complessiva somma di euro € 39.070,00. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda, coincidente con la comunicazione di ripristino dell'immobile del
5.10.2019, al saldo.
In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile (Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16229).
Nel caso di specie di perizia contrattuale, la determinazione quantitativa dei danni operata da periti nominati dalle parti, vale a trasformare, dal momento del deposito della perizia, l'obbligazione assunta dall'assicuratore nei confronti dell'assicurato, in origine di valore, in debito di valuta come tale soggetta al principio nominalistico ed insuscettibile di rivalutazione.
L va altresì condannata alle spese di lite sia in favore Controparte_1
degli attori, per il principio di soccombenza, sia in favore della Controparte_2
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convenuta quale contraente Controparte_2 dell'assicurazione per conto terzi, per il principio di causalità, e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, con riduzione dei valori medi, tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'opera effettivamente prestata .
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Parte_2 Parte_3 [...]
e Pt_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 Parte_7
nei confronti di nonchè di
[...] Controparte_3 Controparte_2
di e , in liquidazione volontaria, così provvede:
[...] Controparte_2 CP_2
- accoglie la domanda avanzata dagli attori e per l'effetto condanna la Controparte_3
al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro € 39.070,00
[...]
oltre interessi dal 5.10.2019 al saldo.
- condanna la al pagamento delle spese di lite , che liquida in Controparte_3
favore degli attori in €. 545,00 per spese e €. 5077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv.
Gennaro De Luca antistatario, e in favore dell' Controparte_2
in €. 4077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
[...] CP_2
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola d'Amore antistatario.
Così deciso in Aversa, 31/05/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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