Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 2412/2023 r.g. vertente fra:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. IVETA Parte_1 C.F._1
MARINANGELI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 02/04/2025, alle ore 12,11, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Iveta Marinangeli Per parte appellate, l'Avv. Massimo Pacini in sostituzione dell'Avv. Luisa Brandi
I difensori si riportano agli scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
L'udienza si conclude alle ore 12,14. pagina 1 di 11
N. R.G. 2412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2412/2023 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. IVETA Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. LUISA BRANDI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 562/2023 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/11/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, Giudice Dott.
pagina 2 di 11 Alberto Cecconi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 30010/2022, depositata in cancelleria in data 07.11.2023, notificata l'11.11.223, accogliere le conclusioni avanzate: “
-annullare le statuizioni sulla condanna per la soccombenza virtuale nel primo grado della parte oggi appellante per tutti i motivi di cui alla parte – premesso che del seguente atto di appello;
In via istruttoria: - verificare l'indispensabilità della prova – contratto di sublocazione che era in essere tra le parti e del Parte_2 Controparte_2
21.06.20219 ai fini della decisione. - ammettere le nuove prove, in quanto ritenute indispensabili ( Doc.ti Ve VI ) alla decisione del seguente giudizio, in quanto occultate e/o taciute dalla parte convenuta di primo grado;
- richiedere tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc alla parte appellata il deposito del contratto di locazione intercorso tra la stessa e la avente la probabile data 21.06.2019; __” e conseguentemente Controparte_2 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio per violazione dell'art. 88 cpc. In via subordinata nel caso di mancato accoglimento delle odierne deduzioni: - Si chiede la compensazione di spese di entrambi gradi di giudizio;
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle ragioni di cui in narrativa, e previo accertamento sia dell'improcedibilità della domanda per inesistenza del mandato da parte della sig.ra sia dell'infondatezza dell'atto d'appello medesimo nonché Parte_1 della tardività delle argomentazioni ivi dedotte nonché delle istanze istruttorie ivi articolate
In via preliminare:
a) respingere sia l'istanza ex art. 283 c.p.c. sia l'appello proposto poiché IMPROCEDIBILE e/o INAMMISSIBILE stante l'inesistenza del mandato alle liti da parte dell'appellante sig.ra
per le ragioni sopra esposte, con conseguente condanna dell'appellante alla spese e Pt_1 nze di lite dei due gradi di giudizio o, in subordine, condannare la Collega, Avv. Iveta Marinangeli, alle spese e competenze del solo grado di appello;
Nel merito:
b) rigettare sia l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. poiché destituita di fondamento nonché l'appello poiché improcedibile e/o inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, con sentenza n. 562/2023 pubblicata il 07/11/2023, ha così deciso:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione in favore della parte convenuta Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.700 (di Controparte_1
pagina 3 di 11 cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
e € 851,00 per la fase decisionale) per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
1.1 , in quanto proprietaria (per contratto di compravendita Parte_1 dell'11.9.2020) di appartamento sito in Capoliveri Piazza Matteotti 7, aveva agito contro la che, a suo avviso, aveva in gestione il bar sotto alla sua abitazione, in un locale di CP_3 proprietà del Fallimento Bar Zodiac D Bailey ON JA & C. s.n.c., anch'esso convenuto.
Il motivo del contendere era una tenda su struttura coperta di 30mq fissa, costruita in totale copertura della asserita veduta della , a neanche 5 cm dalla soglia della finestra Pt_1 di sua proprietà.
Aveva chiesto: 1) l'eliminazione del manufatto e la condanna al risarcimento del danno,
2) “condannare i convenuti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.
92 e 96 c.p.c. per mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi nell'importo di € 1.000 per la parte.”; 3) in subordine, l'imposizione di accorgimenti “che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione”
1.2 Restato contumace il Fallimento, si era costituita tardivamente CP_3 eccependo la carenza di legittimazione passiva poiché dal 21.6.2019 non era più gestore dell'esercizio commerciale oggetto di causa, avendo il nuovo gestore iniziato l'attività il giorno
22.6.2019, circostanza questa dichiarata alla controparte per le vie brevi (telefono).
1.3 In corso di causa, la aveva concluso una transazione con Pt_1 CP_4 nuova proprietaria del fondo e legale rappresentante di , che aveva preso in CP_2 gestione il bar, sicché aveva rinunciato alle domande 1) e 3), insistendo solo per la 2
(“condannare i convenuti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 92
e 96 c.p.c. per mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi nell'importo di € 1.000 per la parte.”), che il giudice ha rigettato, osservando:
1.3.a alla causa, in quanto iniziata prima del 28.2.2023, non si applicava l'art. 12 bis del
D. Lgs 28/2010 (“1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedi- mento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di pagina 4 di 11 procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente de-terminata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.), in quanto introdotto dal D. Lgs 149/2022; l'unica disposizione applicabile ratione temporis e avente attinenza col tema era l'art. 8, che però non prevedeva alcuna condanna al pagamento di somme per chi non partecipi alla mediazione;
1.3.b Cronos «[…] ha allegato di aver più volte interloquito con l'attrice informandola telefonicamente di aver ceduto l'attività dell'esercizio commerciale che oggi ci occupa sin dal
2019 […]» (pag. 8), sicché la sua mancata partecipazione era pure giustificata.
1.3.c In difetto di soccombenza, la domanda ex art. 96 c.p.c. era infondata.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
Contr
. (di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso Controparte_1 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “In via preliminare si chiede la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.:”
L'appellante, sotto questo titolo, esordisce chiedendo la sospensiva per manifesta fondatezza dell'appello e per gravissimo e irreparabile danno (correlato alle sue precarie condizioni di salute) e individua così le ragioni del decidere: «[…] la condanna al pagamento delle spese legali si basava sulla pretesa possibilità da parte del Giudice di poter rilevare
d'ufficio del difetto di legittimazione passiva e sul fatto che la parte convenuta di primo grado non fossi legittimata ad agire nel momento dell'introduzione del giudizio. […]»
(appello, pag. 10).
Indi, sostiene che la difesa di (quella, cioè, di non essere legittimata) era una CP difesa che atteneva al merito e configurava una eccezione che, da un lato, non poteva essere sollevata (perché la costituzione era tardiva), dall'altro doveva essere dimostrata da (è CP invocata l'autorità di Cass. SSUU civ. 2951/2016).
2.2 “
2. Il comportamento silente tenuto dalla controparte legittimata passivamente nel pagina 5 di 11 momento dell'introduzione della causa ed anche nel corso della lite –violazione dell'art. 88
c.p.c. :”
Si duole, ulteriormente, l'appellante che il Tribunale abbia ritenuto vera la mera affermazione avversaria dei contatti telefonici prima della causa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la carenza di procura alle liti;
e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 17.4.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa viene decisa oggi dopo discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisaste dinanzi all'Istruttore in prima udienza.
***
L'appello, proposto da difensore munito di regolare procura, è, se non inammissibile, manifestamente infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. L'eccezione di difetto di procura, sollevata dall'appellata, è infondata.
È in atti procura alle liti del 28.11.2023 a firma di , autenticata dall'Avv. Parte_1
Mariangeli.
L'appellata eccepisce che manchino i dati del mandante (comparsa di costituzione in appello, pag. 11: «[…] chi ha rilasciato la procura??? Quanto è nato? dove è residente??? pagina 6 di 11 […]»), ma la doglianza è senza fondamento, perché il nome e cognome della appellante, sopra la sua firma, è debitamente dattiloscritto;
e, per il resto, la autenticazione del difensore e la compiuta identificazione della nell'atto di impugnazione sono sufficienti. Pt_1
Né può condividersi che la procura non abbia riferimento al presente giudizio, tenuto conto della stretta correlazione di data fra il suo rilascio (28.11.2023) e la notifica della citazione, avvenuta in forma digitale e telematica.
6. Si potrebbe predicare l'inammissibilità dell'impugnazione per la mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi sulle quali poggia la sentenza.
6.1 Il Tribunale, schematicamente, ha svolto il seguente ragionamento:
(a) le domande sopra indicate ai nn. 1 e 3 erano rinunciate;
(b) l'unica rimasta era la 2, da rigettare perché non si applicava l'art. 12 bis del D Lgs
28/2010;
(c) l'assenza di era comunque giustificata perché non era lei legittimata e aveva CP telefonato prima;
(d) per il 96 mancava la soccombenza.
6.2 L'appello, a ben vedere, censura solo l'argomento sub c), ma non contesta né di avere rinunciato alle domande 1 e 3 (col che rendendo del tutto privo di rilievo quanto la parte appellante deduce in relazione alla soccombenza virtuale), né che l'art. 12 bis D. Lgs 28/2010 non si applichi, né che per applicare l'art. 96 c.p.c. occorra la soccombenza.
Se anche, dunque, si accogliessero le doglianze avanzate con riferimento alla giustificazione concessa a sulla base di una previa comunicazione telefonica della sua CP carente legittimazione (o titolarità passiva), la pronuncia parrebbe reggersi sugli autonomi capi non censurati.
7. Si consideri, tuttavia, che, al di là delle formule usate dalla , la sentenza sia Pt_1 stata validamente impugnata: le critiche sono manifestamente infondate.
7.1 Il primo motivo va disatteso.
pagina 7 di 11 È vero che la difesa sollevata da tardivamente costituita, non atteneva alla CP legittimazione, ma alla titolarità passiva del rapporto: mentre la prima, che è una condizione dell'azione, si valuta sulla base delle prospettazioni dell'attore, la seconda attiene invece al merito, così che, in effetti, era, sulla base della domanda contro di lei diretta, la giusta CP parte passiva del processo;
e, contestando d'essere l'obbligata, rendeva controversa una questione di merito.
Va però recisamente rifiutato che si trattasse di una eccezione inammissibile, perché tardivamente sollevata;
e che essa dovesse essere dimostrata da sul punto, almeno ad CP avviso del collegio, l'appellante travisa l'insegnamento del precedente di legittimità invocato
(SSUU 2951/2016).
7.1.a La convenuta, dinanzi alla deduzione attorea che era responsabile CP
(dell'apposizione della tenda e del correlato danno) perché gestiva il bar, oppose che non era vero che lo gestisse, in quanto aveva già dismesso quel ruolo prima dell'acquisto da parte della
. Pt_1
Si tratta, quindi, di una mera difesa (di merito).
L'appellante, forse, presuppone che, siccome ha allegato un fatto nuovo (i.e., la CP sua cessione della gestione nel 2019), ergo si tratti di una eccezione, ma non si può concordare, perché il preteso fatto nuovo non è un fatto che estingue o modifica il diritto dedotto;
ma un fatto che sorregge la mera negazione di un fatto costitutivo avversario
(insomma un fatto secondario addotto a prova di una mera difesa).
Tanto è vero che si sarebbe potuta limitare, per spiegare la identica difesa, a CP negare di essere il gestore del bar all'epoca dei fatti, onerando la di dimostrare il Pt_1 contrario assunto che fondava la sua domanda. Sicché, l'avere Cronos dedotto, in aggiunta
(alla mera negazione d'essere responsabile), che aveva cessato la gestione nel 2019, non implica la proposizione di una eccezione, ma, più semplicemente, una specificazione della propria difesa (i.e.: non sono responsabile, perché nel 2020, epoca del fatto, da un anno non gestivo più il bar), nel pieno rispetto dell'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa in modo chiaro e preciso.
7.1.b È appena il caso di aggiungere che, quand'anche si volesse configurare la posizione di in termini di eccezione, si tratterebbe indiscutibilmente di una eccezione in senso CP lato, la quale, dunque, poteva senz'altro essere proposta dalla parte convenuta anche con una costituzione tardiva;
e, inoltre, avrebbe potuto essere rilevata di ufficio dal giudice. pagina 8 di 11 7.2 Anche il secondo motivo va respinto.
7.2.a In realtà, il Tribunale non s'è limitato, come pare presupporre l'appellante, a considerare vera una circostanza meramente affermata da (quella di avere informato CP telefonicamente la della cessata gestione del bar nel 2019). Pt_1
Il primo giudice, al contrario, ha messo in luce una serie di elementi che, anche ad avviso della Corte, deponevano in tal senso:
(-) l'incertezza che, sul punto, connotava la stessa posizione dell'attrice: «[…] (cfr. quanto espressamente affermato in atto di citazione “la Controparte_1
ha e/o aveva, in gestione il Bar posizionato al piano inferiore rispetto all'abitazione della
[...] odierna parte attrice”) […]» (sent., pag. 9, sottolineatura di chi scrive);
(-) la transazione effettuata con la (sia sulla domanda ripristinatoria, sia su quella CP_4 risarcitoria) lasciava intendere che in effetti chi poteva disporre di quei diritti era e non CP_4
CP
7.2.b intende produrre in appello, per la prima volta, alcuni documenti (docc. Pt_1
V e VI) che, a suo avviso, dimostrerebbero che nel 2019 si limitò a subaffittare il bar;
CP chiede, inoltre, un ordine di esibizione verso l'appellata per il “deposito del contratto di locazione intercorso tra la stessa e la avente la probabile data 21.06.2019”. Controparte_2
Tuttavia, a tacere che il danno, a quel punto, sarebbe stato ascrivibile pur sempre al subconduttore e non a deve il collegio rigettare l'istanza istruttoria d'ammissione del CP nuovo compendio di prova.
L'appellante, infatti, fonda la pretesa istruttoria sul concetto di prova indispensabile; correlandola alla natura del giudizio d'appello come revisio prioris instantiae.
Il collegio, premesso di non comprendere in qual senso la affermata natura del giudizio d'appello potrebbe sorreggere la richiesta qui avanzata, rileva che l'art. 345 co. 1^ c.p.c. vigente (come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 54 D.L. 83/2012, convertito in L.
134/2012) e applicabile (la causa è iniziata nel 2022) ammette la acquisizione di nuove prove solo nel caso in cui esse non siano state dedotte in prime cure per causa non imputabile alla parte.
Il tema della prova indispensabile, per contro, riguardava formulazione dell'art. 345
c.p.c. antevigente.
pagina 9 di 11 Non emergono ragioni sufficienti per ritenere che il compendio probatorio nuovo non fosse deducibile in primo grado, apparendo evidente che la tardività dipende da inerzia difensiva della parte.
7.3 Infine, alla luce di quanto sin qui argomentato, è del tutto fuori luogo la denunciata violazione dell'art. 88 c.p.c.-
Premesso che, come già motivato, sussistono sufficienti elementi presuntivi per affermare che la era stata informata da sta di fatto che, in ogni caso, il mero Pt_1 CP silenzio serbato dalla controparte su elementi costituitivi che l'attore ha l'onere di verificare prima di agire in giudizio non può certo integrare una violazione della norma indicata.
8. L'appellante, secondo soccombenza, deve rimborsare alla controparte le spese processuali del grado.
Esse, vista la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa da commisurarsi in relazione alle somme in contestazione in appello (scaglione sino a € 5.200,00).
La fase cautelare, per la quale ingiustificatamente l'appellata chiede una liquidazione autonoma (con riconoscimento delle fasi 1, 2 e 4), è invece, in quanto incidentale a quella di merito e consistente in attività di trattazione, da ricomprendersi nell'unica liquidazione, ricompresa nella fase 3.
Quanto alla trasferta, la nota spese, che funge da limite della domanda di rimborso, espone esclusivamente, nella misura di € 300,00, le spese, che, d'altra parte, non essendo documentate, non sono ripetibili (artt. 11 e 27 D.M. citato).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 992,00 fase 3 ed € 851,00 fase 4, in tutto €
2.915,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pagina 10 di 11 1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Contr avverso la sentenza n. 562/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, e pubblicata il 07/11/2023, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 2.915,00 per
[...] compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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