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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1945 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1945 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
IN MI ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) Parte_2 C.F._3
v. URBIN MI (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 3.09.2011, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i gemelli e , maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e, in data 9.01.2010, a Montecchio Emilia (RE), la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Montescudo- Monte Colombo (RN), via Ca' Pazzaglia n. 27, con gli arredi ivi contenuti, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla stessa Parte_1
come pure gli arredi e e il IG. ha già asportato tutti i suoi effetti personali;
Parte_2
3) i figli gemelli (c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), nati il 26/02/2006 oggi di anni 19 e ( c.f. C.F._6 Parte_5
), nata il [...], oggi di anni 15, tutti ancora studenti, resteranno collocati C.F._7
presso la madre nella casa coniugale ove hanno sempre vissuto;
4) a definizione degli obblighi di mantenimento della prole e dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono le seguenti condizioni:
a) mantenimento ordinario e straordinario dei figli e assegno unico universale.
Il IG. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, si obbliga a Parte_2
versare la somma di € 1.300,00 mensili, di cui € 400,00 per , 400,00 per ed € 500,00 Per_2 Per_1
per in via anticipata entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025, a mezzo Per_3
bonifico bancario sul conto corrente della moglie, somma rivalutabile Istat, oltre al riconoscimento a favore della madre, collocataria dei figli, all'integrale importo dell'assegno unico universale a sostegno delle famiglie per i figli a carico e al riconoscimento a favore esclusivo della madre di ogni eventuale incentivo, emolumento, borsa di studio o di ogni altro “bonus” riconosciuto dallo
Stato o dagli enti preposti per detto titolo.
Si dà atto che il sig. ha già provveduto a comunicare la modifica del beneficiario Parte_2
dell'assegno unico universale presso l'INPS, e la IG.ra , riceve l'importo dall'INPS Parte_1
direttamente.
Si dà atto che fino al mese di gennaio 2025 i coniugi hanno lasciato la gestione economica della famiglia come effettuata fino alla decisione di separarsi.
I genitori si obbligano a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Rimini (protocollo Tribunale di Bologna) che dichiarano di aver accettato e sottoscritto, con obbligo di rimborso al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla rendicontazione.
Si dà atto che le spese straordinarie già concordate ( v. piano genitoriale) sono già assunte dai genitori al 50% b) frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario Tenuto conto dell'età dei figli della coppia e dei buoni rapporti intercorrenti fra i genitori, il padre potrà frequentare i figli ogni venerdì sera dalle 20.30, anche rimanendo con loro presso la casa coniugale, fino al rientro a casa della madre, la quale lascerà per alcune ore la predetta abitazione per consentire momenti esclusivi con i tre figli al genitore non collocatario.
Inoltre il padre potrà trascorrere con i figli le festività natalizie, tenendoli con sé per una settimana,
e le festività pasquali, nonché trascorrerà con loro quindici giorni durante le ferie estive, concordando con i figli e con la madre i giorni ed i periodi di volta in volta.
Il padre potrà altresì trascorrere anche eventuali periodi o giornate con i figli, previo accordo assunto di volta in volta nel rispetto delle preminenti esigenze della prole ed in particolare della figlia ad oggi ancora minorenne. Per_3
c) definizione questioni economiche e patrimoniali
A titolo di definizione delle questioni economiche pregresse il IG. si accolla e si Parte_2
obbliga ad estinguere i seguenti debiti contratti dai coniugi in via solidale in costanza di matrimonio: • COMPASS BANCA Spa– scadente ad aprile 2030- rateo mensile €489,00;
• cadente a maggio 2026– rateo mensile € 335,00: Controparte_1
• già stato estinto con il pagamento dell'ultima rata del 5 febbraio 2025. CP_2
Il sig. dichiara di impegnarsi a trasferire l'addebito dei ratei sopra elencati sul suo Parte_2
conto personale e a richiedere l'accollo dei suddetti debiti a suo nome alle società creditrici, liberando la moglie da ogni obbligazione. In caso di mancata accettazione da parte dei creditori di procedere ad accollo liberatorio dichiara di manlevare dalle obbligazioni di Parte_1
pagamento nei confronti di Compass Banca spa, nonché nei confronti dei Controparte_1
rispettivi aventi causa, a tutti gli effetti di legge.
In alternativa i coniugi potranno utilizzare il conto cointestato accesso presso la Controparte_3
( n. 14 83882) al solo fine di continuare a pagare i ratei suddetti come avvenuto fino ad oggi. La sig.ra resterà gravata in via esclusiva del pagamento dei ratei relativi al mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto della casa di sua proprietà, ovvero della casa coniugale, mutuo contratto con
INPS scadente nell'anno 2043, la cui rata mensile ammonta ad € 640,00, oltre a rimanere obbligata in via esclusiva al pagamento delle rate per l'acquisto della vettura pari ad €195,00 mensili, finanziamento che scadrà nell'anno 2028 e al pagamento della restituzione del prestito IBL Banca ottenuto con la cessione del quinto, che scadrà a luglio del 2028, rateo mensile di € 265,00.
La IG.ra provvederà a sostenere le spese condominiali (circa € 500/600) all'anno, Tari Parte_1
e utenze domestiche.
L'addebito del rateo dell'acquisto dell'auto contratto con FIDITALIA spa è già stato trasferito dalla sig.ra sul conto corrente a lei intestato in via esclusiva. Parte_1 Resteranno altresì a carico esclusivo della IG.ra le spese necessarie per il cane Parte_1
Kira, acquistato per la figlia Per_3
Il sig. si impegna, in caso di difficoltà della moglie, ad aiutare comunque la stessa Parte_2
a far fronte alle necessità dei figli
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e ai fini della verifica delle rispettive capacità economiche sono allegate le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i ricorrenti.
6) le parti dichiarano che le spese della presente causa saranno sostenute integralmente dal sig.
. Parte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte I Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1945 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
IN MI ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) Parte_2 C.F._3
v. URBIN MI (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 3.09.2011, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i gemelli e , maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e, in data 9.01.2010, a Montecchio Emilia (RE), la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Montescudo- Monte Colombo (RN), via Ca' Pazzaglia n. 27, con gli arredi ivi contenuti, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla stessa Parte_1
come pure gli arredi e e il IG. ha già asportato tutti i suoi effetti personali;
Parte_2
3) i figli gemelli (c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), nati il 26/02/2006 oggi di anni 19 e ( c.f. C.F._6 Parte_5
), nata il [...], oggi di anni 15, tutti ancora studenti, resteranno collocati C.F._7
presso la madre nella casa coniugale ove hanno sempre vissuto;
4) a definizione degli obblighi di mantenimento della prole e dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono le seguenti condizioni:
a) mantenimento ordinario e straordinario dei figli e assegno unico universale.
Il IG. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, si obbliga a Parte_2
versare la somma di € 1.300,00 mensili, di cui € 400,00 per , 400,00 per ed € 500,00 Per_2 Per_1
per in via anticipata entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025, a mezzo Per_3
bonifico bancario sul conto corrente della moglie, somma rivalutabile Istat, oltre al riconoscimento a favore della madre, collocataria dei figli, all'integrale importo dell'assegno unico universale a sostegno delle famiglie per i figli a carico e al riconoscimento a favore esclusivo della madre di ogni eventuale incentivo, emolumento, borsa di studio o di ogni altro “bonus” riconosciuto dallo
Stato o dagli enti preposti per detto titolo.
Si dà atto che il sig. ha già provveduto a comunicare la modifica del beneficiario Parte_2
dell'assegno unico universale presso l'INPS, e la IG.ra , riceve l'importo dall'INPS Parte_1
direttamente.
Si dà atto che fino al mese di gennaio 2025 i coniugi hanno lasciato la gestione economica della famiglia come effettuata fino alla decisione di separarsi.
I genitori si obbligano a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Rimini (protocollo Tribunale di Bologna) che dichiarano di aver accettato e sottoscritto, con obbligo di rimborso al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla rendicontazione.
Si dà atto che le spese straordinarie già concordate ( v. piano genitoriale) sono già assunte dai genitori al 50% b) frequentazione e permanenza dei figli con il genitore non collocatario Tenuto conto dell'età dei figli della coppia e dei buoni rapporti intercorrenti fra i genitori, il padre potrà frequentare i figli ogni venerdì sera dalle 20.30, anche rimanendo con loro presso la casa coniugale, fino al rientro a casa della madre, la quale lascerà per alcune ore la predetta abitazione per consentire momenti esclusivi con i tre figli al genitore non collocatario.
Inoltre il padre potrà trascorrere con i figli le festività natalizie, tenendoli con sé per una settimana,
e le festività pasquali, nonché trascorrerà con loro quindici giorni durante le ferie estive, concordando con i figli e con la madre i giorni ed i periodi di volta in volta.
Il padre potrà altresì trascorrere anche eventuali periodi o giornate con i figli, previo accordo assunto di volta in volta nel rispetto delle preminenti esigenze della prole ed in particolare della figlia ad oggi ancora minorenne. Per_3
c) definizione questioni economiche e patrimoniali
A titolo di definizione delle questioni economiche pregresse il IG. si accolla e si Parte_2
obbliga ad estinguere i seguenti debiti contratti dai coniugi in via solidale in costanza di matrimonio: • COMPASS BANCA Spa– scadente ad aprile 2030- rateo mensile €489,00;
• cadente a maggio 2026– rateo mensile € 335,00: Controparte_1
• già stato estinto con il pagamento dell'ultima rata del 5 febbraio 2025. CP_2
Il sig. dichiara di impegnarsi a trasferire l'addebito dei ratei sopra elencati sul suo Parte_2
conto personale e a richiedere l'accollo dei suddetti debiti a suo nome alle società creditrici, liberando la moglie da ogni obbligazione. In caso di mancata accettazione da parte dei creditori di procedere ad accollo liberatorio dichiara di manlevare dalle obbligazioni di Parte_1
pagamento nei confronti di Compass Banca spa, nonché nei confronti dei Controparte_1
rispettivi aventi causa, a tutti gli effetti di legge.
In alternativa i coniugi potranno utilizzare il conto cointestato accesso presso la Controparte_3
( n. 14 83882) al solo fine di continuare a pagare i ratei suddetti come avvenuto fino ad oggi. La sig.ra resterà gravata in via esclusiva del pagamento dei ratei relativi al mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto della casa di sua proprietà, ovvero della casa coniugale, mutuo contratto con
INPS scadente nell'anno 2043, la cui rata mensile ammonta ad € 640,00, oltre a rimanere obbligata in via esclusiva al pagamento delle rate per l'acquisto della vettura pari ad €195,00 mensili, finanziamento che scadrà nell'anno 2028 e al pagamento della restituzione del prestito IBL Banca ottenuto con la cessione del quinto, che scadrà a luglio del 2028, rateo mensile di € 265,00.
La IG.ra provvederà a sostenere le spese condominiali (circa € 500/600) all'anno, Tari Parte_1
e utenze domestiche.
L'addebito del rateo dell'acquisto dell'auto contratto con FIDITALIA spa è già stato trasferito dalla sig.ra sul conto corrente a lei intestato in via esclusiva. Parte_1 Resteranno altresì a carico esclusivo della IG.ra le spese necessarie per il cane Parte_1
Kira, acquistato per la figlia Per_3
Il sig. si impegna, in caso di difficoltà della moglie, ad aiutare comunque la stessa Parte_2
a far fronte alle necessità dei figli
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e ai fini della verifica delle rispettive capacità economiche sono allegate le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i ricorrenti.
6) le parti dichiarano che le spese della presente causa saranno sostenute integralmente dal sig.
. Parte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte I Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi