CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr. Simone Salcerini - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 129 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
Parte_2
Avv.ti Elia Francesco, Adorisio Salvatore e Daniela De Salvatore
a p p e l l a n t e
c o n t r o
CP_1
Avv. Stefania Di Cato
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara la parte appellante esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr. Simone Salcerini - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 129 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
Parte_2
Avv.ti Elia Francesco, Adorisio Salvatore e Daniela De Salvatore
a p p e l l a n t e
c o n t r o
CP_1
Avv. Stefania Di Cato
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara la parte appellante esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale