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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 402/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela MASTRO Presidente relatore
Silvia CODIPOTI Giudice
Luca BORDIN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2022 promossa da
), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Faenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
nei confronti di
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Avv. , Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Giacomo D'Attorre e dall'Avv.
Manrico Ciafrè, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: Querela di falso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il (d'ora innanzi Controparte_1 semplicemente ”), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Onorevole Tribunale di Teramo, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa e con qualunque statuizione:
a) Comunicare all'ufficio del Pubblico Ministero competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma;
b) ordinare al convenuto il deposito dell'originale dell'avviso Controparte_1 di ricevimento dell'atto giudiziario (citazione introduttiva del giudizio di primo grado) n.
78775240828-4 e/o comunque adottare ogni provvedimento di pratica e di legge in conformità di quanto disposto dagli artt. 223 e 224 c.p.c.;
c) nel merito ed in accoglimento della querela di falso, accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario (citazione introduttiva del giudizio di primo grado) n.
78775240828-4 e, comunque, dichiarare la non conformità al vero del suddetto avviso di ricevimento laddove rappresenta il tentativo di consegna del plico al destinatario e riporta la dicitura del rifiuto da parte del destinatario di sottoscrivere il registro di consegna, dichiarando lo stesso avviso di ricevimento privo di ogni valore probatorio e senza effetto;
d) adottare ogni consequenziale provvedimento di pratica e di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c.”
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come segue.
Il aveva convenuto, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, l'odierno attore CP_1 congiuntamente a e al fine di Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5 ottenere la revoca di una serie di atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli per le ragioni dei creditori.
Il procedimento incardinato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno si era svolto nella contumacia di ed era stato definito con sentenza di integrale accoglimento n. 785/2020, notificata ex Parte_1 art. 140 c.p.c. presso la residenza dell'odierno attore.
Avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, ha proposto Parte_1 impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Ancona al fine di ottenere l'accertamento della nullità del procedimento di primo grado e della sentenza emessa all'esito, per inesistenza della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, assumendo la falsità dell'avviso di ricevimento del 18.4.2019 n. 78775240828 - 4 , nella parte in cui riporta la dicitura del rifiuto da parte del destinatario di ricevere il plico e di sottoscrivere il registro di consegna.
2 Tribunale di Teramo
Nell'ambito del giudizio di impugnazione, ha proposto querela di falso avverso Parte_1
l'avviso di ricevimento del 18.4.2019 n. 78775240828 – 4.
Con provvedimento nel 17.11.2021, la Corte di Appello di Ancona ha così statuito: “rilevato che (…) risultano, dunque, integrati gli elementi richiesti dagli artt. 221 e 222 cpc ai fini dell'ammissibilità della querela;
che il documento impugnato deve ritenersi certamente rilevante ai fini del presente giudizio di appello attenendo all'integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado, per cui la querela va autorizzata;
ritenuto che
la provvisoria esecutività del capo condannatorio della gravata sentenza riguardante le sole spese di lite si risolverebbe, in ipotesi di accoglimento dell'appello per effetto di una pronuncia resa in violazione del contraddittorio, in una forma di ingiustizia che consente di per sé di ritenere configurabili entrambi i requisiti richiesti ai fini della sospensione ex art. 283
c.p.c.; che va, inoltre, disposta la sospensione del presente giudizio a norma dell'art. 355 c.p.c. e fissato un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere il giudizio di falso dinanzi al tribunale territorialmente competente da individuarsi in base ai criteri di collegamento di cui agli artt.
18 e 19 c.p.c. (Cass. 10361/2020);
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c. sospende la provvisoria esecutività della gravata sentenza;
Visto l'art. 355 c.p.c. sospende il presente giudizio e fissa il termine perentorio di mesi tre entro il quale le parti dovranno riassumere il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di
Teramo”.
ha quindi riassunto il giudizio di querela di falso dinanzi all'intestato Tribunale. Parte_1
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha dedotto di non aver mai rifiutato di ricevere il plico contente la citazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né di essersi mai rifiutato di sottoscrivere il registro di consegna, assumendo la falsità dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario n. 78775240828 – 4; a dimostrazione di quanto affermato il querelante ha prodotto in atti le comunicazioni con cui sostanzialmente ammettevano l'errore e quindi la falsità del CP_6 documento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituto il in data 8.7.2022, CP_1 contestando recisamente quanto sostenuto da parte attrice, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia rigettare la domanda proposta dal Sig. e confermare la Parte_1 veridicità di quanto riportato nell'avviso di ricevimento n. 78775240828-4 del 16 aprile 2019. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” A sostegno delle proprie ragioni il ha CP_1 evidenziato l'inidoneità della documentazione prodotta dal a dimostrare la falsità della Pt_1 notifica impugnata.
Così instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione, all'udienza del 24.1.2024, del teste in qualità di portalettere incaricata di eseguire la notifica di cui si contesta la Testimone_1 veridicità in questa sede.
3 Tribunale di Teramo
All'esito dell'udienza del 24.6.2024 – svoltasi nelle modalità ex art. 127 ter c.p.c. – con ordinanza del 26.6.2024 comunicata ai procuratori delle parti il 3.7.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone con concessione dei termini ex all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la relata costituisce atto pubblico munito di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario, nei confronti del quale è stata effettuata la notifica e che ha sottoscritto la relata, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 2700 c.c. e art. 4 co. 3 l. n. 890/2012.
Sul punto si richiama una pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 co. 4 l. n. 890/2012 il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente potale ai sensi dell'art. 1 della legge 890 cit. gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art.
2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso(…)” (Cass. Civ., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24852).
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cassazione Civile sezione II,
11/05/2022 n.14973).
In quest'ottica, è stato affermato che uno strumento processuale teso a rimuovere la pubblica fede da un documento può essere adottato solo nel caso in cui sia effettivamente corroborato da un adeguato riscontro probatorio.
4 Tribunale di Teramo
L'art. 221 c.p.c. impone, pertanto, al querelante di indicare fin dal primo atto introduttivo l'oggetto della querela e le prove che intende proporre a dimostrazione della dedotta falsità, al fine di consentire al giudice di merito di compiere la valutazione preliminare di ammissibilità.
Nel caso di specie l'attore querelante, in ottemperanza al dettato codicistico, sin dal suo atto introduttivo, ha depositato in atti le e-mail di riscontro ai reclami dallo stesso proposti. Dalle richiamate
e-mail, ricevute dall'assistenza clienti di , si evincerebbe la natura mendace delle CP_6 dichiarazioni rese del portalettere nella ricevuta di notifica dal momento che lo stesso ente fornitore del servizio postale ha ammesso il mancato tentativo di consegna.
Nello specifico, con comunicazione a mezzo mail, in data 11.11.2019, in risposta al reclamo presentato da il servizio Assistenza Clienti di comunicava l'errore nel Parte_1 CP_6 rinvio della ricevuta al mittente (doc. 2), errore confermato anche nella successiva comunicazione mail del 26.2.2021, in cui l'Assistenza Clienti di ha specificatamente dichiarato che: “Da CP_6 quanto risulta agli atti è emerso che l'Atto Giudiziario, che doveva essere regolarmente consegnato al destinatario, è stato erroneamente rinviato al mittente senza tentativo di consegna” (cfr. doc. n. 3).
Tale documentazione è stata ampiamente contestata dal nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, evidenziandone la natura di “mere comunicazioni trasmesse a mezzo mail dal servizio di assistenza clienti di . Tali comunicazioni, che tra l'altro risultano avere un CP_6 contenuto del tutto diverso l'una dall'altra (laddove nella prima si parla di atto 'rifiutato' e nella seconda di '…atto rinviato al mittente senza tentativo di consegna'), non provengono da una posta elettronica certificata e per tali ragioni non rivestono alcun valore probatorio”.
A tal riguardo, deve in primo luogo affermarsi che nessuna contraddizione è ravvisabile nel contenuto dei citati messaggi di posta elettronica prodotti dall'attore: in entrambi i casi si dà atto di un errore avvenuto nel procedimento notificatorio che avrebbe impedito l'effettiva consegna del plico al destinatario.
Ad ogni buon conto, a fronte delle contestazioni mosse dal , il ha CP_1 Pt_1 successivamente – prima dello scadere delle preclusioni istruttorie – depositato in atti mail inviata a mezzo posta elettronica certificata dall'Assistenza clienti retail di (cfr. produzione del CP_6
5.9.2022), datata 8.3.2022, in cui, in risposta al reclamo n. 8007557681 inoltrato a mezzo Pec, l'ente gestore del servizio postale ha confermato di essere incorso in errore, nei seguenti termini:
“Gentile Cliente, con riferimento alla Sua segnalazione del 24/01/2022, relativa all'Atto Giudiziario nr 787752408284 del 17/04/2019 con la quale lamenta l'errato rinvio al mittente dell'Atto
Giudiziario, come già risposto nel precedente ticket 8005444861, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. Al riguardo, desideriamo informarla che per il plico in questione si è verificato un errore operativo in fase di lavorazione. Da quanto risulta agli atti di ufficio è emerso che l'Atto Giudiziario, che doveva essere regolarmente consegnato al destinatario, è stato erroneamente rinviato al mittente senza tentativo di consegna.” (cfr. doc. n. 11).
5 Tribunale di Teramo
Tale comunicazione, depositata in formato eml e proveniente dall'indirizzo pec senz'altro riferibile a ( , come facilmente si può evincere dalla consultazione del CP_6 Email_1 sito online, assume una valenza probatoria significativa ai fini della decisione: a differenza della posta elettronica ordinaria che, se non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non
è idonea a provare la effettiva ricezione della diffida, non essendo strumento che conferisce certezza alla comunicazione, la PEC invece genera un codice univoco registrato, con marce temporali, dal provider che, ai sensi di legge (art. 16 bis, d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2 del 2009; artt. 6 e 8, d.lg. n.
82 del 2005; d.P.R. n. 68 del 2005), produce gli effetti di una vera a propria raccomandata (ovviamente solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata).
A fronte di tale produzione documentale, non sembra potersi dubitare della ricostruzione dei fatti operata dal querelante, che afferma di non aver mai ricevuto il plico contenente la notifica dell'atto di citazione nel giudizio poi celebratosi dinanzi al Tribunale di Ascoli: appaiono invero inconsistenti, a questo punto, le contestazioni ancora reiterate dal negli scritti conclusivi, secondo cui CP_1
“Anche tale ultimo documento, depositato in giudizio da parte attrice in data 5 settembre 2022, nonostante trattasi di una comunicazione proveniente da una posta elettronica certificata, non ha natura di atto pubblico e non ha un diverso/maggiore valore probatorio rispetto alle altre comunicazioni, poiché anch'essa non riporta alcuna sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio da cui proviene”: sebbene la pec in discussione indubbiamente non abbia natura di atto pubblico, non se ne può negare la forte pregnanza probatoria nella prospettiva dell'affermazione della falsità del documento impugnato. La mancata sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio è poco rilevante, non essendo comunque revocabile in dubbio la provenienza della comunicazione dall'ufficio reclami di . CP_6
Del resto, la dipendente di che si è materialmente occupata della notifica in CP_6 questione, , è stata sentita all'udienza del 24.1.2024, e ha reso dichiarazioni Testimone_1 molto vaghe sul punto, affermando di non ricordare l'episodio, e sul capitolo 4 articolato da parte attrice (Vero che non ha rifiutato di ricevere il plico, né di sottoscrivere il registro di Parte_1 consegna?) ha risposto “non ricordo”; parimenti, sul capitolo 5 (Vero che il plico è stato erroneamente rinviato al mittente senza tentativo di consegna?) ha risposto “non ricordo”. La testimone, pur portatrice di un evidente interesse all'affermazione della correttezza del proprio operato, non ha in alcun modo confermato quanto attestato nella documentazione impugnata, con specifico riguardo al rifiuto del di ricevere il plico e sottoscrivere il registro di consegna, pur dichiarando, al Pt_1 contempo, di conoscere di vista l'interessato.
All'esito dell'istruttoria svolta - pertanto – appare evidente che l'attore non è mai stato destinatario della notifica dell'atto giudiziario con il quale veniva citato a comparire innanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno, ragion per cui, la dicitura “mancata consegna del plico al domicilio per rifiuto del
6 Tribunale di Teramo
destinatario” con relativo contrassegno sulle voci “del plico” e “di firmare il registro di consegna”, presenti sull'avviso di consegna, risultano essere affette da evidente falsità.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento della querela di falso proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (controversia di valore indeterminabile e di media complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g.
402/2022, così provvede:
- ACCOGLIE la querela di falso proposta da , per l'effetto, Parte_1 dichiara la falsità della dichiarazione resa nell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario n. 78775240828-4 del 18.4.2019;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 226 co. 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., che la
Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale custodito nella Cancelleria della Corte d'Appello di Ancona o, in difetto, su copia autentica del documento di cui sopra;
- FISSA il termine di tre mesi entro il quale le parti dovranno riassumere il processo dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona;
- CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di che si liquidano in euro 10.860,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, ed € 545,00 per spese vive.
Si comunichi anche al Pubblico Ministero in sede.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela MASTRO Presidente relatore
Silvia CODIPOTI Giudice
Luca BORDIN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2022 promossa da
), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Faenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
nei confronti di
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Avv. , Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Giacomo D'Attorre e dall'Avv.
Manrico Ciafrè, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: Querela di falso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il (d'ora innanzi Controparte_1 semplicemente ”), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Onorevole Tribunale di Teramo, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa e con qualunque statuizione:
a) Comunicare all'ufficio del Pubblico Ministero competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma;
b) ordinare al convenuto il deposito dell'originale dell'avviso Controparte_1 di ricevimento dell'atto giudiziario (citazione introduttiva del giudizio di primo grado) n.
78775240828-4 e/o comunque adottare ogni provvedimento di pratica e di legge in conformità di quanto disposto dagli artt. 223 e 224 c.p.c.;
c) nel merito ed in accoglimento della querela di falso, accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario (citazione introduttiva del giudizio di primo grado) n.
78775240828-4 e, comunque, dichiarare la non conformità al vero del suddetto avviso di ricevimento laddove rappresenta il tentativo di consegna del plico al destinatario e riporta la dicitura del rifiuto da parte del destinatario di sottoscrivere il registro di consegna, dichiarando lo stesso avviso di ricevimento privo di ogni valore probatorio e senza effetto;
d) adottare ogni consequenziale provvedimento di pratica e di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c.”
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come segue.
Il aveva convenuto, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, l'odierno attore CP_1 congiuntamente a e al fine di Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5 ottenere la revoca di una serie di atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli per le ragioni dei creditori.
Il procedimento incardinato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno si era svolto nella contumacia di ed era stato definito con sentenza di integrale accoglimento n. 785/2020, notificata ex Parte_1 art. 140 c.p.c. presso la residenza dell'odierno attore.
Avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, ha proposto Parte_1 impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Ancona al fine di ottenere l'accertamento della nullità del procedimento di primo grado e della sentenza emessa all'esito, per inesistenza della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, assumendo la falsità dell'avviso di ricevimento del 18.4.2019 n. 78775240828 - 4 , nella parte in cui riporta la dicitura del rifiuto da parte del destinatario di ricevere il plico e di sottoscrivere il registro di consegna.
2 Tribunale di Teramo
Nell'ambito del giudizio di impugnazione, ha proposto querela di falso avverso Parte_1
l'avviso di ricevimento del 18.4.2019 n. 78775240828 – 4.
Con provvedimento nel 17.11.2021, la Corte di Appello di Ancona ha così statuito: “rilevato che (…) risultano, dunque, integrati gli elementi richiesti dagli artt. 221 e 222 cpc ai fini dell'ammissibilità della querela;
che il documento impugnato deve ritenersi certamente rilevante ai fini del presente giudizio di appello attenendo all'integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado, per cui la querela va autorizzata;
ritenuto che
la provvisoria esecutività del capo condannatorio della gravata sentenza riguardante le sole spese di lite si risolverebbe, in ipotesi di accoglimento dell'appello per effetto di una pronuncia resa in violazione del contraddittorio, in una forma di ingiustizia che consente di per sé di ritenere configurabili entrambi i requisiti richiesti ai fini della sospensione ex art. 283
c.p.c.; che va, inoltre, disposta la sospensione del presente giudizio a norma dell'art. 355 c.p.c. e fissato un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere il giudizio di falso dinanzi al tribunale territorialmente competente da individuarsi in base ai criteri di collegamento di cui agli artt.
18 e 19 c.p.c. (Cass. 10361/2020);
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c. sospende la provvisoria esecutività della gravata sentenza;
Visto l'art. 355 c.p.c. sospende il presente giudizio e fissa il termine perentorio di mesi tre entro il quale le parti dovranno riassumere il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di
Teramo”.
ha quindi riassunto il giudizio di querela di falso dinanzi all'intestato Tribunale. Parte_1
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha dedotto di non aver mai rifiutato di ricevere il plico contente la citazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né di essersi mai rifiutato di sottoscrivere il registro di consegna, assumendo la falsità dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario n. 78775240828 – 4; a dimostrazione di quanto affermato il querelante ha prodotto in atti le comunicazioni con cui sostanzialmente ammettevano l'errore e quindi la falsità del CP_6 documento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituto il in data 8.7.2022, CP_1 contestando recisamente quanto sostenuto da parte attrice, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia rigettare la domanda proposta dal Sig. e confermare la Parte_1 veridicità di quanto riportato nell'avviso di ricevimento n. 78775240828-4 del 16 aprile 2019. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” A sostegno delle proprie ragioni il ha CP_1 evidenziato l'inidoneità della documentazione prodotta dal a dimostrare la falsità della Pt_1 notifica impugnata.
Così instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione, all'udienza del 24.1.2024, del teste in qualità di portalettere incaricata di eseguire la notifica di cui si contesta la Testimone_1 veridicità in questa sede.
3 Tribunale di Teramo
All'esito dell'udienza del 24.6.2024 – svoltasi nelle modalità ex art. 127 ter c.p.c. – con ordinanza del 26.6.2024 comunicata ai procuratori delle parti il 3.7.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone con concessione dei termini ex all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la relata costituisce atto pubblico munito di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario, nei confronti del quale è stata effettuata la notifica e che ha sottoscritto la relata, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 2700 c.c. e art. 4 co. 3 l. n. 890/2012.
Sul punto si richiama una pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 co. 4 l. n. 890/2012 il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente potale ai sensi dell'art. 1 della legge 890 cit. gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art.
2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso(…)” (Cass. Civ., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24852).
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cassazione Civile sezione II,
11/05/2022 n.14973).
In quest'ottica, è stato affermato che uno strumento processuale teso a rimuovere la pubblica fede da un documento può essere adottato solo nel caso in cui sia effettivamente corroborato da un adeguato riscontro probatorio.
4 Tribunale di Teramo
L'art. 221 c.p.c. impone, pertanto, al querelante di indicare fin dal primo atto introduttivo l'oggetto della querela e le prove che intende proporre a dimostrazione della dedotta falsità, al fine di consentire al giudice di merito di compiere la valutazione preliminare di ammissibilità.
Nel caso di specie l'attore querelante, in ottemperanza al dettato codicistico, sin dal suo atto introduttivo, ha depositato in atti le e-mail di riscontro ai reclami dallo stesso proposti. Dalle richiamate
e-mail, ricevute dall'assistenza clienti di , si evincerebbe la natura mendace delle CP_6 dichiarazioni rese del portalettere nella ricevuta di notifica dal momento che lo stesso ente fornitore del servizio postale ha ammesso il mancato tentativo di consegna.
Nello specifico, con comunicazione a mezzo mail, in data 11.11.2019, in risposta al reclamo presentato da il servizio Assistenza Clienti di comunicava l'errore nel Parte_1 CP_6 rinvio della ricevuta al mittente (doc. 2), errore confermato anche nella successiva comunicazione mail del 26.2.2021, in cui l'Assistenza Clienti di ha specificatamente dichiarato che: “Da CP_6 quanto risulta agli atti è emerso che l'Atto Giudiziario, che doveva essere regolarmente consegnato al destinatario, è stato erroneamente rinviato al mittente senza tentativo di consegna” (cfr. doc. n. 3).
Tale documentazione è stata ampiamente contestata dal nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, evidenziandone la natura di “mere comunicazioni trasmesse a mezzo mail dal servizio di assistenza clienti di . Tali comunicazioni, che tra l'altro risultano avere un CP_6 contenuto del tutto diverso l'una dall'altra (laddove nella prima si parla di atto 'rifiutato' e nella seconda di '…atto rinviato al mittente senza tentativo di consegna'), non provengono da una posta elettronica certificata e per tali ragioni non rivestono alcun valore probatorio”.
A tal riguardo, deve in primo luogo affermarsi che nessuna contraddizione è ravvisabile nel contenuto dei citati messaggi di posta elettronica prodotti dall'attore: in entrambi i casi si dà atto di un errore avvenuto nel procedimento notificatorio che avrebbe impedito l'effettiva consegna del plico al destinatario.
Ad ogni buon conto, a fronte delle contestazioni mosse dal , il ha CP_1 Pt_1 successivamente – prima dello scadere delle preclusioni istruttorie – depositato in atti mail inviata a mezzo posta elettronica certificata dall'Assistenza clienti retail di (cfr. produzione del CP_6
5.9.2022), datata 8.3.2022, in cui, in risposta al reclamo n. 8007557681 inoltrato a mezzo Pec, l'ente gestore del servizio postale ha confermato di essere incorso in errore, nei seguenti termini:
“Gentile Cliente, con riferimento alla Sua segnalazione del 24/01/2022, relativa all'Atto Giudiziario nr 787752408284 del 17/04/2019 con la quale lamenta l'errato rinvio al mittente dell'Atto
Giudiziario, come già risposto nel precedente ticket 8005444861, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. Al riguardo, desideriamo informarla che per il plico in questione si è verificato un errore operativo in fase di lavorazione. Da quanto risulta agli atti di ufficio è emerso che l'Atto Giudiziario, che doveva essere regolarmente consegnato al destinatario, è stato erroneamente rinviato al mittente senza tentativo di consegna.” (cfr. doc. n. 11).
5 Tribunale di Teramo
Tale comunicazione, depositata in formato eml e proveniente dall'indirizzo pec senz'altro riferibile a ( , come facilmente si può evincere dalla consultazione del CP_6 Email_1 sito online, assume una valenza probatoria significativa ai fini della decisione: a differenza della posta elettronica ordinaria che, se non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non
è idonea a provare la effettiva ricezione della diffida, non essendo strumento che conferisce certezza alla comunicazione, la PEC invece genera un codice univoco registrato, con marce temporali, dal provider che, ai sensi di legge (art. 16 bis, d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2 del 2009; artt. 6 e 8, d.lg. n.
82 del 2005; d.P.R. n. 68 del 2005), produce gli effetti di una vera a propria raccomandata (ovviamente solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata).
A fronte di tale produzione documentale, non sembra potersi dubitare della ricostruzione dei fatti operata dal querelante, che afferma di non aver mai ricevuto il plico contenente la notifica dell'atto di citazione nel giudizio poi celebratosi dinanzi al Tribunale di Ascoli: appaiono invero inconsistenti, a questo punto, le contestazioni ancora reiterate dal negli scritti conclusivi, secondo cui CP_1
“Anche tale ultimo documento, depositato in giudizio da parte attrice in data 5 settembre 2022, nonostante trattasi di una comunicazione proveniente da una posta elettronica certificata, non ha natura di atto pubblico e non ha un diverso/maggiore valore probatorio rispetto alle altre comunicazioni, poiché anch'essa non riporta alcuna sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio da cui proviene”: sebbene la pec in discussione indubbiamente non abbia natura di atto pubblico, non se ne può negare la forte pregnanza probatoria nella prospettiva dell'affermazione della falsità del documento impugnato. La mancata sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio è poco rilevante, non essendo comunque revocabile in dubbio la provenienza della comunicazione dall'ufficio reclami di . CP_6
Del resto, la dipendente di che si è materialmente occupata della notifica in CP_6 questione, , è stata sentita all'udienza del 24.1.2024, e ha reso dichiarazioni Testimone_1 molto vaghe sul punto, affermando di non ricordare l'episodio, e sul capitolo 4 articolato da parte attrice (Vero che non ha rifiutato di ricevere il plico, né di sottoscrivere il registro di Parte_1 consegna?) ha risposto “non ricordo”; parimenti, sul capitolo 5 (Vero che il plico è stato erroneamente rinviato al mittente senza tentativo di consegna?) ha risposto “non ricordo”. La testimone, pur portatrice di un evidente interesse all'affermazione della correttezza del proprio operato, non ha in alcun modo confermato quanto attestato nella documentazione impugnata, con specifico riguardo al rifiuto del di ricevere il plico e sottoscrivere il registro di consegna, pur dichiarando, al Pt_1 contempo, di conoscere di vista l'interessato.
All'esito dell'istruttoria svolta - pertanto – appare evidente che l'attore non è mai stato destinatario della notifica dell'atto giudiziario con il quale veniva citato a comparire innanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno, ragion per cui, la dicitura “mancata consegna del plico al domicilio per rifiuto del
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destinatario” con relativo contrassegno sulle voci “del plico” e “di firmare il registro di consegna”, presenti sull'avviso di consegna, risultano essere affette da evidente falsità.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento della querela di falso proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (controversia di valore indeterminabile e di media complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g.
402/2022, così provvede:
- ACCOGLIE la querela di falso proposta da , per l'effetto, Parte_1 dichiara la falsità della dichiarazione resa nell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario n. 78775240828-4 del 18.4.2019;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 226 co. 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., che la
Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale custodito nella Cancelleria della Corte d'Appello di Ancona o, in difetto, su copia autentica del documento di cui sopra;
- FISSA il termine di tre mesi entro il quale le parti dovranno riassumere il processo dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona;
- CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di che si liquidano in euro 10.860,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, ed € 545,00 per spese vive.
Si comunichi anche al Pubblico Ministero in sede.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
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