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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1039 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO CRISTINA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GRAVINA DI CATANIA (CT) il
10/08/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a [...] il [...], ed Per_1 Per_2
nata a [...] il [...]; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati liberi entrambi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
il sig. è già domiciliato in luogo diverso dalla casa coniugale già da alcuni CP_1
anni; 2) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con frequentazione paterna, compatibilmente con le esigenze della ragazza, secondo accordo tra i coniugi e in difetto di accordo secondo il seguente schema: mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 18.00 e due fine settimana alternati al mese, dalla domenica mattina alle ore 10.00 sino alle ore 21.00. Nel periodo natalizio, il padre terrà con sé la figlia cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti anche ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
nel periodo pasquale, tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive, da concordare con la madre ogni anno, entro giorno 1 del mese di giugno;
3) il sig. si impegna a CP_1
versare mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia l'importo di € 200,00 e s'impegna a versare direttamente alla figlia maggiorenne Per_2
€ 200,00 a titolo di mantenimento. Tali somme verranno rivalutate annualmente, con Per_1
riferimento all'aumento del costo della vita, secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie concordate, o quelle imprevedibili che si renderanno necessarie per le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
a titolo esemplificativo, si dovranno considerare spese straordinarie quelle indicate tali secondo le linee guida del
Consiglio Nazionale Forense (CNF). 5) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Pt_1
unitamente ai beni e suppellettili che ne costituiscono gli arredi, la quale continuerà
[...]
ad abitarla con le figlie e 6) il sig. si impegna, altresì, al Per_2 Per_1 CP_1
pagamento diretto al locatore del canone di locazione relativo all'immobile che costituisce la casa coniugale sita in Messina Via Pietro Castelli n. 216 ammontanti ad € 500,00 mensili ed al pagamento delle relative spese condominiali;
7) l'assegno unico INPS verrà percepito al
100% dalla sig.ra da destinare alle esigenze delle figlie;
8) i coniugi si prestano Parte_1 reciprocamente l'assenso per il rilascio della documentazione per l'espatrio per sé e per le figlie”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GRAVINA DI CATANIA (CT) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/08/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte
1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1039 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO CRISTINA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GRAVINA DI CATANIA (CT) il
10/08/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a [...] il [...], ed Per_1 Per_2
nata a [...] il [...]; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati liberi entrambi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
il sig. è già domiciliato in luogo diverso dalla casa coniugale già da alcuni CP_1
anni; 2) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con frequentazione paterna, compatibilmente con le esigenze della ragazza, secondo accordo tra i coniugi e in difetto di accordo secondo il seguente schema: mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 18.00 e due fine settimana alternati al mese, dalla domenica mattina alle ore 10.00 sino alle ore 21.00. Nel periodo natalizio, il padre terrà con sé la figlia cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti anche ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
nel periodo pasquale, tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive, da concordare con la madre ogni anno, entro giorno 1 del mese di giugno;
3) il sig. si impegna a CP_1
versare mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia l'importo di € 200,00 e s'impegna a versare direttamente alla figlia maggiorenne Per_2
€ 200,00 a titolo di mantenimento. Tali somme verranno rivalutate annualmente, con Per_1
riferimento all'aumento del costo della vita, secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie concordate, o quelle imprevedibili che si renderanno necessarie per le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
a titolo esemplificativo, si dovranno considerare spese straordinarie quelle indicate tali secondo le linee guida del
Consiglio Nazionale Forense (CNF). 5) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Pt_1
unitamente ai beni e suppellettili che ne costituiscono gli arredi, la quale continuerà
[...]
ad abitarla con le figlie e 6) il sig. si impegna, altresì, al Per_2 Per_1 CP_1
pagamento diretto al locatore del canone di locazione relativo all'immobile che costituisce la casa coniugale sita in Messina Via Pietro Castelli n. 216 ammontanti ad € 500,00 mensili ed al pagamento delle relative spese condominiali;
7) l'assegno unico INPS verrà percepito al
100% dalla sig.ra da destinare alle esigenze delle figlie;
8) i coniugi si prestano Parte_1 reciprocamente l'assenso per il rilascio della documentazione per l'espatrio per sé e per le figlie”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GRAVINA DI CATANIA (CT) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/08/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte
1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.