Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2024, proposto da
MA GH, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Morello, Jacopo Gherardini Manzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RM e Piacenza, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di RM, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA CC, HI LM, EN AL NA, OL OR RU, Camparini S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio Palazzo Tarasconi, non costituito in giudizio;
GC Farini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Aloia, Fulvio Villa, Luca Pietra, Michele Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fulvio Villa in RM, Strada Petrarca n. 8;
per l'annullamento
- del decreto n. 396 del 9 aprile 2024 del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, con cui è stata ordinata la reintegrazione del bene immobile di proprietà;
- del provvedimento prot. n. 10684 del 17.10.2023 con cui la Soprintendenza ha avviato il procedimento sanzionatorio ex art. 160 del D. Lgs. n. 42/2004;
- del provvedimento prot. n. 18-P del 2.1.2024 con cui la Soprintendenza ha controdedotto alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento sanzionatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RM e Piacenza, di IA CC, di HI LM, di EN AL NA, di OL OR RU, di Camparini S.r.l., di Ministero della Cultura e di GC Farini S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa OL Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente, con il ricorso depositato in giudizio l’11 ottobre 2024, per trasposizione dalla sede straordinaria, ha chiesto l’annullamento i) del decreto n. 396 del 9 aprile 2024 del Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio III del Ministero della Cultura, comunicato con lettera della locale Soprintendenza del 12 aprile 2024 (doc. 1), con cui è stata ordinata la reintegrazione del bene immobile di proprietà, tramite la eliminazione dell’impianto di climatizzazione a pompa di calore, posato in una porzione del solaio, ii) del provvedimento prot. n. 10684 del 17 ottobre 2023 con cui la Soprintendenza ha avviato il procedimento sanzionatorio ex art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 (doc. 2) e iii) del provvedimento prot. n. 18-P del 2 gennaio 2024 (doc. 4) con cui la Soprintendenza ha controdedotto alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento sanzionatorio (doc. 3).
I soggetti AL NA EN, RU OL OR, CC IA, LM HI e la società Camparini S.r.l. si sono costituiti in giudizio il 18 ottobre 2024 ed hanno depositato in data 31 ottobre 2024 memoria difensiva per la decisione cautelare.
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RM e Piacenza, costituitisi in giudizio il 25 ottobre 2024, hanno depositato memoria difensiva il 31 ottobre 2024.
Con memoria del 31 ottobre 2024 parte ricorrente, ribadite le proprie eccezioni e le deduzioni nel merito, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La società GC Farini S.r.l., costituitasi in giudizio il 31 ottobre 2024, ha depositato memoria difensiva l’1 novembre 2024.
Con ordinanza n. 167 del 7 novembre 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente “ Considerato che oggetto di contestazione è la sanzione ripristinatoria/rimotiva comminata al Sig. GH a seguito della mancanza di autorizzazione della Soprintendenza all’installazione dell’impianto termico “provvisorio” servente la singola proprietà del ricorrente in immobile vincolato; Rilevato che l’esponente, allo stato degli atti, vive e lavora nel Palazzo – circostanza non contestata dalle altre parti – lamentando l’attuale impossibilità di dismissione dell’impianto singolo con allacciamento all’impianto termico condominiale per la asserita inidoneità di quest’ultimo alla copertura termica della sua abitazione/studio professionale; Considerato che appare necessario, tra i contrapposti interessi, privilegiare rebus sic stantibus l’uso dell’impianto singolo al solo fine di sopperire alle esigenze contingenti in considerazione dell’approssimarsi del periodo invernale, determinando ciò la solo ulteriore breve permanenza di una situazione già da tempo in essere, e così riservare alla più adeguata sede di merito l’approfondimento delle questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia; Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare in ragione del solo periculum in mora fissando la pubblica udienza per la discussione del merito al 12 marzo 2025 ”.
I “condomini” AL NA EN, RU OL OR, CC IA, LM HI, società Camparini S.r.l. hanno depositato memoria difensiva il 6 febbraio 2025 e replica il 17 febbraio 2025.
La ditta GC Farini S.r.l. ha depositato in giudizio memoria difensiva il 6 febbraio 2025 e replica il 18 febbraio 2025.
Il ricorrente ha depositato in giudizio memoria finale il 7 febbraio 2025.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’immobile denominato “Palazzo Tarasconi”, sito RM in Strada Luigi Carlo Farini n. 37, individuato catastalmente al foglio 32 mappale 138 del Comune di RM, è stato dichiarato di “interesse particolarmente importante” ai sensi della Legge n. 1089/1939 con D.M del 18 febbraio1966 e conseguentemente soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RM e Piacenza, con nota impugnata prot. SABAP-PR/10684 del 17 ottobre 2023 (doc. n. 1 Amministrazione), effettuato il sopralluogo e valutato che le osservazioni pervenute “ [..] non accertino la regolarità dell’intervento ed il relativo deturpamento del bene nelle zone di installazione e passaggio degli impianti in argomento, verificato altresì che il condominio, ad eccezione delle unità di proprietà dell’ing. GH, risulta complessivamente collegato agli impianti di condizionamento e raffrescamento condominiali, […] Considerato che i lavori non autorizzati consistono in: impianto di climatizzazione a pompa di calore collocato al piano secondo di Palazzo Tarasconi, in spazi comuni del palazzo ed internamente all’edificio, in spazi individuati al N.C.E.U. del Comune di RM al Fg.32 mappale 138 sub. 132, le opere includono le linee di alimentazione elettriche ed allacci meccanici che si sviluppano anche al piano primo ed ammezzato dell’immobile, in spazi comuni, sino a raggiungere ed alimentare l’unità immobiliare di proprietà del condomino in indirizzo Sig. GH MA incluso il passaggio delle tubazioni in varchi appositamente aperti nelle murature storiche […]”, comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004, al sig. GH MA e allo Studio Geom. Pietro Missorini Amministratore del condominio, per “ la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di tutti gli impianti illecitamente messi in opera e la risarcitura delle brecce murarie ”, opere eseguite in assenza di autorizzazione.
A seguito delle osservazioni difensive (doc n. 2 Amministrazione) con le quali l’interessato ascriveva l’installazione dell’impianto – asseritamente temporaneo – alla ditta Farini, la Soprintendenza, con nota prot. 18 del 2 gennaio 2024 (doc. n. 3), rispondeva puntualizzando che: “ Preso atto che l’impianto e le relative opere di alimentazione ed allaccio sono state realizzate nel luglio del 2017, si acquisisce che le stesse non sono mai state oggetto di autorizzazione da parte di questa Soprintendenza, né con Ns. autorizzazione Prot. 7482 del 10 ottobre 2013 che con Autorizzazione Prot 2864 del 30 settembre 2016 e seguenti autorizzazioni, pertanto i lavori risultano non autorizzati ex art.21 c.4 del D.Lgs.42/2004 smi. In merito alla motivazione che i lavori in oggetto hanno caratteri di “installazione temporanea, provvisoria e totalmente reversibile “, questa non risolve e non ottempera la necessaria autorizzazione ai lavori da acquisirsi ex art. 21 c.4 del D.Lgs 42/2004 smi, il cui testo, per maggior chiarezza, si riporta: “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.” Si comprende che le opere e lavori per l’installazione della pompa di calore acqua-aria, con relative linee di alimentazione ed allaccio, dovevano essere oggetto di richiesta di autorizzazione ai lavori ai sensi dell’art.21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 smi, e che pertanto si configurano quali opere e lavori non autorizzati. Orbene, valutando la presunta temporaneità e provvisorietà delle opere, che comunque non ne determina la legittimità, si rileva che le stesse permangono da più di sei anni e mezzo, escludendone il carattere temporaneo e provvisorio. Il concetto addotto di reversibilità così come, si aggiunge, di distinguibilità dell’intervento, costituiscono acquisizioni fondamentali della moderna riflessione sul restauro, includenti in sé anche l’antico criterio del minimo intervento, ma sono da intendersi quali corollari del restauro inteso quale “ipotesi critica” sull’opera, non caratteri da addurre a giustificazione di interventi che nulla hanno di attinenza con il restauro e con il metodo critico ad esso sotteso, men che meno possono addursi a legittimazione di opere in assenza di autorizzazione dell’organo di tutela. La messa in opera della pompa di calore, oltre che compromettere l’uso degli spazi distributivi nei quali è collocata, di fatto rendendoli spazi tecnici, (si veda a tal proposito la mancata posa di porzioni di pavimento e la rimozione di infissi per permettere il raffrescamento degli ambienti a vantaggio del raffrescamento per il corretto funzionamento dell’impianto) ha comportato importanti forometrie e scassi nella muratura storica, con perdita irreversibile del dato materico, opere murarie esclusivamente funzionali al passaggio del sistema di adduzione e distribuzione all’impianto. Occorre altresì rilevare che il passaggio delle tubazioni impedisce l’uso, al piano inferiore rispetto all’impianto, di spazi funzionali all’ accesso ad una unità immobiliare attualmente abitata, dato il passaggio di tubazioni che ne inibiscono l’accessibilità. La sostenuta assenza di conformità dell’impianto di climatizzazione del palazzo, che serve le restanti unità dell’intero immobile, non giustifica la realizzazione di opere senza preventiva autorizzazione ai lavori, opere che devono essere oggetto di specifica istanza da presentarsi a questi Uffici per il seguito di competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004 smi. Infine, le opere non possono ritenersi a nessun titolo provvisionali o provvisorie di cantiere in quanto impianti con sistemi di adduzione, alimentazione ed allaccio che incidono in modo rilevante sul bene culturale, così come le opere murarie a questi afferenti ”.
In data 4 marzo 2024 l’ing. MA GH chiedeva, per chiudere il procedimento, che il Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 160, quarto comma, del D.Lgs. n. 42/2004, determinasse la somma per la diminuzione di valore che il bene in questione avrebbe subito, mantenendo in opera l’impianto termico funzionale alla sua unità abitativa (doc. n. 4, acquisito al prot. DG-ABAP n. 7901 del 4 marzo 2024).
La Direzione generale ABAP, acquisita la documentazione pervenuta dalla Soprintendenza ABAP per le province di RM e Piacenza con la nota prot. SABAP-PR n. 3513 del 29 marzo 2024 (doc. n. 5 Amministrazione), condividendo i motivi che avevano indotto l’Ufficio territoriale ad avviare il procedimento ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 e valutate le osservazioni pervenute dal ricorrente e le controdeduzioni esposte dalla Soprintendenza ABAP, emetteva il provvedimento impugnato n. 396 del 9 aprile 2024 (doc. n. 6) per il ripristino dello stato dei luoghi in carico al proprietario Ing. MA GH.
La difesa attorea eccepisce in primis che i “condomini” ora costituitisi in giudizio in dichiarata veste di controinteressati non avevano titolo a formulare l’opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, in quanto il ricorso straordinario era stato notificato al Ministero della Cultura, alla locale Soprintendenza, al Condominio di Palazzo Tarasconi e al Comune di RM, soggetti che nel termine di sessanta giorni di legge non avevano proposto opposizione che, invece, è stata formulata dai predetti soggetti tutti dichiaratisi proprietari di appartamenti in Palazzo Tarasconi e anche dalla ditta Farini, a sua volta dichiaratasi “condomino” ma anche “controinteressato sostanziale” per il fatto che l’Ing. GH le aveva rivolto “gran parte delle critiche relative all’attività di realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile”: i “condomini”, ad avviso della difesa attorea, non sarebbero controinteressati ma avrebbero solo un interesse di mero fatto alla tutela dei propri immobili, interesse che non sarebbe idoneo all’opposizione in quanto l’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 ha limitato la richiesta di trasposizione del ricorso straordinario ai controinteressati, dal momento che la attuale disposizione ha sostituito la norma che in precedenza faceva riferimento, più ampiamente, ai soggetti interessati (TAR Campania, Napoli, IV, 10.3.2008 n. 1179). In particolare, sostiene parte attrice, i singoli condomini non potrebbero giuridicamente surrogarsi all’inerte Condominio, che aveva assunto la qualità di controinteressato intimato.
Sul punto il Collegio ritiene condivisibile la difesa dei “condomini” laddove precisa che il condominio non ha soggettività giuridica (Cassazione civile, SS.UU. n. 19663/14) e che i proprietari delle parti comuni danneggiate dal ricorrente sono i singoli proprietari delle proprietà esclusive partecipanti al condominio, sicché “ l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore (cfr, anche argomentando a contrario, Cass. 29748/17; n. 1208 del 18/01/2017; n. 26557 del 09/11/2017, Rv. 646073; n. 22856/17; n. 4436/2017; n. 16562 del 06/08/2015; 10679/15) ” (citando Cass. civ., SS.UU., 18 aprile 2019, n. 10934).
Pertanto, non essendo contestata la qualità di “condomino” in capo ai singoli proprietari opponenti, l’eccezione attorea risulta infondata e va respinta, ben potendo essere loro riconosciuto il ruolo di “controinteressati”, alla luce del tradizionale orientamento della giurisprudenza secondo cui il condominio è sfornito di soggettività giuridica e rappresenta un mero “ente di gestione”, di talché la proprietà delle parti comuni non appartiene al condominio in quanto ente ma pur sempre ai singoli condomini, che hanno l’interesse ad agire o a resistere, e quindi la facoltà di affiancarsi all’amministratore per far valere in sede processuale le ragioni del condominio, ogniqualvolta la contesa involga la consistenza dei beni comuni.
La GC Farini S.r.l., premesso un inquadramento generale sulla qualifica di controinteressato sostanziale e precisato che essa riveste tale figura sia alla luce di quanto emerge dagli atti procedimentali sia in quanto proprietaria di parte dell’immobile, osserva che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 C.p.a., da un lato, il ricorso straordinario doveva essere direttamente notificato alla società, mentre, dall’altro, la partecipazione della stessa nel presente giudizio si presenta legittima.
I vari condomini costituiti in giudizio e la stessa società Farini eccepiscono la mancata notifica del ricorso straordinario anche alla controinteressata società Farini; eccepiscono, ancora, la tardività del ricorso straordinario perché già l’atto di avvio del procedimento della Soprintendenza ordinava la “rimessa in pristino dello stato dei luoghi” con provvedimento lesivo e non impugnato nei termini di legge, rendendo intempestiva l’instaurazione del contenzioso e inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del provvedimento successivo. Inoltre, il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile perché rivolto a contestare la misura ripristinatoria quando il ricorrente stesso si era impegnato in sede assembleare condominiale alla rimozione dell’impianto. I controinteressati eccepiscono, infine, la genericità delle censure del ricorrente.
Considerato che il ricorso è complessivamente infondato, si ritiene di poter prescindere dall’esame delle riferite ulteriori eccezioni.
Quale premessa di fatto rilevante ai fini del decidere, parte ricorrente evidenzia che, come emerge dal verbale di una riunione tra tecnici del 7 febbraio 2019 (doc. 7 ricorrente) sottoscritto dal Sig. GH, l’impianto condominiale era stato dall’impresa mal riprogettato, per cui erano sorti notevoli problemi tecnici e divergenze tra i progettisti conseguendone l’impossibilità dell’allacciamento all’impianto comune del primo e secondo piano a servizio del ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso “ Violazione degli artt. 21 e 160 del D. Lgs n. 42/2004. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, e per violazione del principio di proporzionalità ”, parte ricorrente lamenta che l’impianto termico servente il suo appartamento non si possa ritenere un’opera necessitante dell’autorizzazione soprintendentizia ex art. 21 D.lgs. n. 42/2004 in quanto risulta essere “ provvisorio e transitorio in attesa che l’impianto geotermico comune sia reso idoneo a sopportare anche le esigenze di riscaldamento e raffreddamento dell’immobile di proprietà GH ”.
L’Amministrazione controdeduce che l’impianto è stato realizzato nel 2017 e da allora non è stato più dismesso, nonostante la possibilità per il ricorrente di collegarsi all’impianto condominiale già dal 2019; l’installazione, perciò, viola le disposizioni a tutela del bene vincolato comportando ciò, inderogabilmente, l’applicazione della disposizione di chiusura dell’art. 21 del D.lgs. n. 42/2004 rubricato “ Interventi soggetti ad autorizzazione ”, che subordina “ l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali ” al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Soprintendente, a prescindere dalla loro classificazione e rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. Sottolinea l’Avvocatura dello Stato che, nel caso di specie, l’immobile è stato oggetto di una pluralità di interventi che hanno dato vita ad un manufatto ingombrante, localizzato all’interno del palazzo vincolato e posto in un corridoio del sottotetto; di conseguenza, la asserita temporaneità dell’impianto non vale a determinare l’illegittimità del decreto impugnato.
I controinteressati condomini controdeducono che l’impianto non è provvisorio in quanto esistente dal 2017 e che l’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede l’autorizzazione per “ l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere ”.
La società Farini controdeduce che, con verbale d’assemblea dell’8 marzo 2022, il Condominio Palazzo Tarasconi, su proposta e con votazione favorevole dell’ing. GH, deliberava (punto 6) la definitiva messa in funzione dell’impianto condominiale, con dismissione degli impianti provvisori individuali (doc. n. 4 Farini), palesando ciò la non temporaneità dell’impianto GH a fronte della piena funzionalità di quello condominiale (doc. n. 6 Farini).
Il Collegio rileva che dal verbale di una riunione tra tecnici del 7 febbraio 2019 (doc. 7 ricorrente), sottoscritto dal Sig. GH, emerge chiaramente che il ricorrente ha dotato le due unità immobiliari di sua proprietà dell’impianto de quo già dal 2017, impianto diverso da quello condominiale ritenuto inidoneo. Pertanto, il preteso carattere di provvisorietà dello stesso, rispetto alla data di avvio del procedimento di cui è causa (prot. SABAP-PR 10684 del 17 ottobre 2023), non può che essere ininfluente, a fronte della effettiva presenza dell’impianto nell’immobile vincolato; e l’eventuale responsabilità di terzi, reclamata da parte attrice, quanto alla perdurante impossibilità di allaccio all’impianto condominiale è questione che esula dal presente giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso “ Violazione degli artt. 21 e 160 del D.lgs n. 42/2004. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e per violazione del principio di proporzionalità ” il ricorrente deduce che, ove la Soprintendenza avesse autorizzato l’impianto termico condominiale (con i relativi interventi di forometrie), il provvedimento ex art. 160 del D.lgs. n. 42/2004 risulterebbe discriminatorio e sproporzionato nei confronti del ricorrente, in quanto l’unico appartamento a non essere abitabile “verrebbe ingiustamente ad essere quello di proprietà GH.”
L’Amministrazione controdeduce che, come emerge dagli atti della Soprintendenza, i progetti presentati all’Ufficio territoriale nel corso dei lavori di restauro del palazzo e le relazioni a tali progetti riportavano gli schemi dell’impianto geotermico condominiale e tali progetti sono stati regolarmente autorizzati. Al contrario, evidenzia l’Avvocatura dello Stato, a proposito dell’impianto elettrico e termico “temporaneo” del Sig. GH, nella relazione di consulenza su “Impianti tecnici e Prevenzione Incendi, Pratiche VVF”, redatta dallo Studio King e citata anche da parte ricorrente, si legge che: “ l’impianto elettrico, così come l’impianto termico (ancorché quest’ultimo possa essere stato installato come “provvisorio”), devono essere dotati di opportuni ed obbligatori progetti, nonché di Dichiarazioni di Conformità, allo stato non presenti ”, per cui, sottolinea parte resistente, l’illiceità dell’impianto autonomo viene riscontrata anche in quella sede, costatando l’assenza totale di un progetto e la conseguente impossibilità di un’autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza.
I controinteressati condomini controdeducono che la censura è generica perché non solo il ricorrente non dice se l’opera sia autorizzata, ma deduce di non sapere se ed in che misura qualsivoglia impianto lo sia.
La ditta Farini controinteressata controdeduce che il ricorrente non ha mai richiesto alcuna autorizzazione all’installazione della pompa di calore.
Il Collegio rileva che, come emerge dal citato verbale del 7 febbraio 2019 nonché dal verbale dell’assemblea condominiale dell’8 marzo 2022 (“ L'Ing. GH chiede la parola e dopo aver spiegato la storia del suo impianto preesistente alla realizzazione dell'impianto condominiale… ”), l’impianto servente la proprietà GH è diverso da quello condominiale non potendone così invocare e mutuare la richiesta autorizzazione e ciò consente di addivenire a due osservazioni: la prima risiede nel fatto che il ricorrente non ha prodotto alcuna richiesta di autorizzazione alla installazione così conclamando l’abusività del proprio impianto, la seconda risiede nella constatazione che circa il diverso impianto condominiale parte ricorrente non contesta la legittimità della relativa autorizzazione soprintendentizia, bensì, la idoneità tecnica dell’impianto stesso a servire all’uso.
Pertanto, nel caso di specie l’ipotesi discriminatoria è priva degli elementi di comparazione in quanto la situazione ritenuta discriminata (impianto del GH) è palesemente abusiva, mentre la seconda (impianto condominiale) è legittima (e censurata solo nella sua idoneità tecnica) in quanto autorizzata, come confermato dall’Amministrazione; inoltre, il potere amministrativo sanzionatorio si configura in senso vincolato, escludendo in radice il presupposto discriminatorio.
Il terzo motivo di ricorso “ Violazione degli artt. 21 e 160 del d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e per violazione del principio di proporzionalità. Sviamento di potere ” è rivolto a lamentare che il Ministero della Cultura avrebbe potuto esercitare il proprio potere sanzionatorio ex art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 solo in presenza di un danno permanente al bene culturale e che nel caso di specie “ la reintegrazione del bene al momento dell’allaccio all’impianto comune è in re ipsa, poiché né il GH né il Condominio avranno alcun interesse a mantenere un buco (peraltro non visibile all’esterno) di venti centimetri, nonché delle linee di alimentazione che corrono negli spazi comuni del Palazzo ”. Ulteriormente, parte ricorrente deduce lo sviamento di potere laddove la Soprintendenza ha sanzionato il ricorrente per l’impianto di riscaldamento ma non gli ulteriori profili illiceità che il ricorrente evidenzia nell’esposto presentato alla Soprintendenza.
L’Amministrazione controdeduce, condivisibilmente, che per l’applicazione dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 non è necessario che il danno subito dal bene culturale sia permanente, in quanto è sufficiente, come nel caso di specie, che la violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dal Codice dei Beni culturali (con riferimento alla necessaria autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004) abbia comportato un semplice deterioramento, a seguito del quale il Ministero ha l’obbligo di ordinare le necessarie opere di reintegrazione per ripristinare e tutelare l’interesse culturale del bene.
I controinteressati condomini controdeducono in fatto che non corrisponde al vero che l’impianto non sia visibile e sia collocato in un sottotetto: il grande impianto occupa un corridoio comune di accesso ad alcune abitazioni dei controinteressati, attraversa spazi vincolati, buca murature, preclude l’accesso alle scale condominiali ed è visibile dagli spazi comuni. La difesa dei controinteressati aggiunge che, dato il grave surriscaldamento causato dal posizionamento di un motore di tali dimensioni in uno spazio chiuso, il ricorrente deve aprire le finestre degli spazi comuni, causando l’ingresso di animali che degradano e danneggiano ulteriormente il bene vincolato; inoltre, ad avviso dei controinteressati, il comportamento del ricorrente è contraddittorio perché da un lato sostiene di non avere interesse all’impianto che riconosce di voler rimuovere e ritiene che la misura ripristinatoria sia inutile perché non soddisferebbe lo scopo di ristabilimento dello status quo ante , mentre dall’altro lato riconosce che la riduzione in pristino soddisferà l’esigenza voluta dal Ministero ma afferma che tanto avverrà quando egli potrà collegarsi all’impianto condominiale.
La società Farini controdeduce che le Amministrazioni sono state costrette ad assumere i provvedimenti contestati dall’Ing. GH, anche a tutela dell’immagine e dell’integrità architettonica e stilistica del palazzo richiamando l’orientamento giurisprudenziale (Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 7 maggio 2021, n. 406) secondo cui “ la discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione e all'accertamento di fatti e, nell'effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, l'Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione la quale, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione ”.
Il Collegio osserva che l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 prevede che “ Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente ...”; inoltre, il successivo art. 160 ( Ordine di reintegrazione ) stabilisce che “ 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione (...) 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa ”: come emerge chiaramente dalla lettura delle norme surriferite ed invocate da parte attrice, la richiesta di autorizzazione è necessaria per “ l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali ” e, in caso di danno conseguente a violazione degli obblighi di protezione e conservazione, è prevista la reintegrazione, sostituibile con sanzione pecuniaria solo a fronte della riscontrata impossibilità dell’attività rimotiva. La Parte Seconda del Codice, richiamata dalla rubrica del Capo I (“Sanzioni relative alla Parte Seconda”) del Titolo I della Parte Quarta (Capo I nel quale è contenuto l’art. 160 in esame), disciplina i “Beni culturali”, prevedendo nel Titolo I e, in particolare, nel Capo III (“Protezione e conservazione”), Sezione I (“Misure di protezione”), proprio l’art. 21 che, come visto, al comma 4 prescrive l’autorizzazione per qualunque intervento, quale quello del caso concreto.
Quindi, la misura ripristinatoria adottata ex art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 non è, come preteso da parte attrice, prevista esclusivamente nell’ipotesi di danno permanente, bensì, è prevista, per quanto attiene al caso di specie, ogniqualvolta si determini una pregiudizievole alterazione del bene protetto conseguente a violazione dell’obbligo di richiesta di autorizzazione: nella fattispecie non si discute della permanenza del danno, bensì, della irregolare e nociva variazione dello stato dell’immobile vincolato cagionata dalla mancata autorizzazione dell’intervento, ipotesi pienamente rientrante nell’esaminato art. 160.
Non si rileva, infine, il lamentato vizio dell’eccesso di potere laddove, come emerge chiaramente dalle osservazioni presentate dall’ufficio ministeriale periferico, la Soprintendenza “ ha riscontrato gli esposti presentati da parte ricorrente, dapprima richiedendo elementi dalla Soprintendenza alle parti coinvolte e dopo verificando tramite sopralluoghi e verifica delle autorizzazioni rilasciate, la piena conformità dei lavori eseguiti all’interno del palazzo; e finanche trasmettendo alla Procura della Repubblica gli atti relativi ai lavori non autorizzati ”.
Con il quarto motivo di ricorso “ Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, e per difetto d’istruttoria ” parte ricorrente lamenta che nell’istruttoria la Soprintendenza non avrebbe accertato né l’autore dell’impianto transitorio (la GC Farini) e nemmeno il proprietario del bene da reintegrare (il condominio), stante la collocazione degli interventi effettuati in spazi comuni del palazzo.
L’Amministrazione controdeduce che il provvedimento impugnato individua correttamente il Sig. GH come l’attuale responsabile dell’impianto, poiché lo stesso è servente il suo appartamento.
I controinteressati condomini controdeducono che il ricorrente si è prima impegnato e poi opposto alla rimozione dell’impianto e non ha ottemperato all’ordine già emesso in tal senso dalla Soprintendenza in data 17 ottobre 2023. Inoltre, il ricorrente produce un verbale in cui riconosce di aver installato in proprio l’impianto, a servizio delle unità GH, e quindi il provvedimento correttamente individua il destinatario, in quanto l’ordine di ripristino deve e può essere emesso nei confronti del soggetto che ha il potere di riparare all’illecito, che nel caso di specie non è costituito dall’impianto condominiale bensì da quello destinato a servire esclusivamente le unità GH, di proprietà del ricorrente e non del Condominio.
Il Collegio osserva che, come emerge dal citato verbale del 7 febbraio 2019 sottoscritto dal ricorrente, l’impianto servente la proprietà GH è stato “ installato dal GH in attesa del completamento dell’impianto geotermico comune ”, dichiarazione confermata anche nel citato verbale assembleare dell’8 marzo 2022. Oltre a ciò, nella nota soprintendentizia di trasmissione del provvedimento impugnato (decreto n. 396 del 9 aprile 2024) si legge chiaramente “ Proprietà: Sig. MA GH Str. Luigi Carlo Farini,37 43121-RM (PR) ”, facendo poi riferimento il provvedimento ministeriale alla proprietà dell’impianto oggetto del procedimento sanzionatorio in tutti i “considerato” nonché nel dispositivo finale; ulteriormente, il provvedimento ministeriale riporta l’ iter accertativo dell’autore dell’illecito, Sig. GH, iniziato con la richiesta di “ ulteriori informazioni in merito alla proprietà degli impianti installati e dei lavori eseguiti in assenza di preventiva autorizzazione ” da parte della Soprintendenza all’amministratore del Condominio il quale ha indicato i dati relativi alla proprietà del condomino Sig. GH MA, che a sua volta ha inviato alla Soprintendenza “ una relazione chiarendo i motivi che hanno portato alla temporanea installazione di detto impianto ” ed ha presenziato al sopralluogo del funzionario incaricato della verifica di quanto segnalato (laddove sono stati appurati lavori non autorizzati e lesivi dell’immobile tutelato: “ in spazi comuni del palazzo è stato collocato un impianto di climatizzazione a pompa di calore posato in una porzione di solaio lasciata priva di pavimentazione, con finitura al grezzo; le linee di alimentazione elettriche e gli allacci meccanici dell’impianto si sviluppano al piano terra, primo ed ammezzato dell’immobile, corrono a vista ed in spazi comuni del palazzo, sino a raggiungere ed alimentare l’impianto e l’unità immobiliare di proprietà del Sig. GH MA; le linee di alimentazione di cui al punto precedente corrono prevalentemente a vista ed in scassi praticati nelle murature storiche, scassi realizzati esclusivamente per il passaggio delle suddette linee di alimentazione ed adduzione ”). Sempre nel provvedimento ministeriale in esame si dà atto che “ in data 4/03/2024 l’ing. MA GH, assistito dall’avv. Antonio Morello chiede, con richiesta di chiusura del procedimento con la determinazione della somma per la (presunta) diminuzione di valore che la cosa in questione avrebbe subito mantenendo in opera l’impianto termico funzionale all’unità abitativa dell’Ing. GH, acquisito al prot. SABAP- PR n. 2387 del 4/03/2024 ”.
Emerge, dunque, chiaramente dai fatti riportati nel provvedimento che l’illecito consiste nella realizzazione di un impianto servente la proprietà GH, installato dal ricorrente occupando anche spazi comuni del palazzo; risulta, altresì, chiaro che la parziale presenza dell’impianto negli spazi condominiali è stata ascritta alla condotta del ricorrente, che ha riconosciuto di esserne l’autore.
Pertanto, può definirsi acclarata l’inconsistenza del rilievo attoreo sulla mancata individuazione formale e sostanziale del destinatario del provvedimento sanzionatorio, in quanto l’Amministrazione ha individuato correttamente il responsabile dell’illecito nel proprietario dell’immobile servito dall’impianto abusivo, soggetto destinatario dell’ordine di rimozione in quanto autore dell’installazione dell’impianto stesso; il destinatario della misura ripristinatoria è, infatti, l’autore dell’illecito ai sensi dell’art. 160, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 (“ Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione ”).
Il quinto motivo di ricorso: “ Violazione dell’art. 21 del d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto ” è rivolto a sostenere che, poiché la Soprintendenza ha autorizzato l’impianto condominiale, è da intendersi implicitamente autorizzato anche l’impianto GH, e ciò in quanto non è ammissibile che il progetto di un palazzo restaurato non preveda il riscaldamento ed il raffreddamento per uno solo degli immobili che ne fanno parte.
L’Amministrazione controdeduce che l’impianto transitorio del signor GH necessitava, al tempo della sua costruzione, di un apposito progetto autorizzato dalla Soprintendenza, del tutto assente; pertanto, sono stati autorizzati i lavori per l’impianto condominiale, che non comprendevano gli interventi dell’impianto qui controverso, risultando questi ultimi a tutti gli effetti privi della preventiva autorizzazione e lesivi dell’interesse culturale del bene.
I controinteressati condomini controdeducono che il quinto motivo dimostra l’inammissibilità dell’intero ricorso, giacché il ricorrente non invoca un’autorizzazione, ma sostiene di non sapere se esista una qualsiasi parte di impianto che sia autorizzata.
Il Collegio rileva che, come emerge dal citato verbale del 7 febbraio 2019 sottoscritto dal ricorrente, l’impianto servente la proprietà GH è stato “ installato dal GH in attesa del completamento dell’impianto geotermico comune ” (dichiarazione confermata anche nel citato verbale assembleare dell’8 marzo 2022), ciò confermando la piena autonomia tra impianto condominiale e quello oggetto della controversia; di conseguenza, risulta confermato quanto dedotto dall’Amministrazione sulla assenza di autorizzazione per l’impianto de quo , perché lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver installato l’impianto antecedentemente e in attesa del completamento di quello diverso condominiale.
Con il sesto motivo di ricorso “ Eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di proporzionalità. Violazione dell’art. 160 del d. lgs. n. 42/2024 ” parte ricorrente sostiene che le forometrie praticate non sono di per sé lesive della culturalità del bene laddove non sia dimostrata e motivata la possibilità di evitarle con interventi di minore invasività.
Sul punto l’Amministrazione controdeduce che occorre considerare la natura e la portata della sanzione amministrativa prevista dall’art. 160, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 che prevede: “ Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione ” palesando la natura ripristinatoria della disposizione, funzionale all’eliminazione della situazione antigiuridica e volta primariamente ad ottenere la soddisfazione dell’interesse pubblico leso attraverso la restaurazione della legalità materiale pregiudicata.
I controinteressati condomini controdeducono che il motivo è inammissibile e infondato, anche in astratto, ove pone a confronto opere autorizzate (condominiali) e non autorizzate (impianto GH), rilevando esclusivamente che le modifiche al bene culturale per cui si discute non sono state preventivamente autorizzate.
Il Collegio, richiamata l’analisi testuale surriferita dell’art. 160 in esame, ribadisce che la disposizione è chiara nel prevedere, in assenza di autorizzazione e in presenza di danno al bene protetto, la misura ripristinatoria e solo eccezionalmente la sanzione pecuniaria, sicché tertium non datur .
La giurisprudenza del Consiglio di Stato avverte sul punto che “ Il combinato disposto delle norme contenute negli articoli 160 e 21 del d.lgs. n. 42 del 2004 induce a ritenere che la reintegrazione a cura e spese del responsabile dell’abuso debba essere disposta quando la violazione, vale a dire il difetto dell’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4, dello stesso codice dei beni culturali. abbia prodotto un danno per il bene tutelato ” e precisa, in particolare, che comunque l’accertamento sulla sussistenza del danno al bene culturale deve essere in concreto compiuto, militando in tal senso la prassi applicativa dell’art. 160 e dovendosi distinguere a tal fine tra i « “lavori non autorizzati che non hanno arrecato danno al bene”, i quali non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 160 del codice, fermi restando gli obblighi di comunicazione conseguenti alla commissione dell’illecito, e i “lavori non autorizzati che hanno arrecato danno al bene culturale”, che ricadono nell’ambito dell’art. 160 del d.lgs. n. 42 del 2004 » (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 450 del 22 gennaio 2025).
Nel caso di specie, nella nota soprintendentizia datata 2 gennaio 2024 (doc n. 4 ricorrente) si individua a seguito di sopralluogo il seguente apprezzamento tecnico discrezionale dell’impatto dell’intervento de quo sul bene culturale vincolato: “ Il concetto addotto di reversibilità così come, si aggiunge, di distinguibilità dell’intervento, costituiscono acquisizioni fondamentali della moderna riflessione sul restauro, includenti in sé anche l’antico criterio del minimo intervento, ma sono da intendersi quali corollari del restauro inteso quale “ipotesi critica” sull’opera, non caratteri da addurre a giustificazione di interventi che nulla hanno di attinenza con il restauro e con il metodo critico ad esso sotteso, men che meno possono addursi a legittimazione di opere in assenza di autorizzazione dell’organo di tutela. La messa in opera della pompa di calore, oltre che compromettere l’uso degli spazi distributivi nei quali è collocata, di fatto rendendoli spazi tecnici, (si veda a tal proposito la mancata posa di porzioni di pavimento e la rimozione di infissi per permettere il raffrescamento degli ambienti a vantaggio del raffrescamento per il corretto funzionamento dell’impianto) ha comportato importanti forometrie e scassi nella muratura storica, con perdita irreversibile del dato materico, opere murarie esclusivamente funzionali al passaggio del sistema di adduzione e distribuzione all’impianto ”.
Nella nota prot. 3513 del 29 marzo 2024 (doc n. 5 Avvocatura dello Stato), con la quale la competente Soprintendenza ABAP per le province di RM e Piacenza ha trasmesso alla Direzione generale le proprie controdeduzioni e l’intero fascicolo istruttorio, espressamente richiamata e condivisa nel provvedimento finale impugnato, si legge che “ Complessivamente quanto rilevato ai punti precedenti ” (ossia che: “ in spazi comuni del palazzo è stato collocato un impianto di climatizzazione a pompa di calore posato in una porzione di solaio lasciata priva di pavimentazione, con finitura al grezzo; Le linee di alimentazione elettriche e gli allacci meccanici dell’impianto si sviluppano al piano terra, primo ed ammezzato dell’immobile, corrono a vista ed in spazi comuni del palazzo, sino a raggiungere ed alimentare l’impianto e l’unità immobiliare di proprietà del Sig. GH MA; Le linee di alimentazione di cui al punto precedente corrono prevalentemente a vista ed in scassi praticati nelle murature storiche, scassi realizzati esclusivamente per il passaggio delle suddette linee di alimentazione ed adduzione ”) “ risulta non autorizzato da questa Soprintendenza, l’illecito rilevato lede il decoro e complessivamente il bene culturale, da cui è stato avviato il procedimento sanzionatorio ”, richiamando le considerazioni formulate nella suddetta nota del 2 gennaio 2024, sulla quale parte ricorrente ha avuto modo di controdedurre in sede endoprocedimentale con osservazioni che la Soprintendenza ha espressamente ritenuto non accoglibili per la rilevata non compatibilità delle opere con la tutela gravante sul complesso immobiliare.
Pertanto, l’Amministrazione, come richiesto dall’orientamento giurisprudenziale surriferito, non solo ha rilevato l’assenza della richiesta autorizzazione ma ha anche circostanziato, con considerazioni tecnico discrezionali formulate all’esito dell’apprezzamento della situazione di fatto anche a seguito di sopralluogo, il danno occorso al bene culturale, sia in relazione alla rimozione del dato materico sia in riferimento alla consistenza delle opere che “coinvolgono anche parti strutturali dell’immobile” (elemento considerato ai fini della tempistica dell’attività rimotiva) rispetto al metodo di restauro.
Di conseguenza, le deduzioni formulate in sede giudiziale nonché endoprocedimentale (sulla consistenza minima della rimozione del dato materico e della rimovibilità dell’opera) appaiono insufficienti a contestare la lesività della culturalità del bene, così come circostanziata dall’Amministrazione in punto di impatto sulla struttura e di metodo di restauro; né, del resto, alla luce degli analitici e convincenti rilievi dell’Autorità competente, emergono elementi che possano far ritenere manifestamente illogico l’apprezzamento tecnico discrezionale compiuto dall’Amministrazione.
Il settimo motivo di ricorso “ Violazione dell’art. 160 del d. lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ” è rivolto a rappresentare che i lavori eseguiti per l’installazione dell’impianto non ledono la culturalità del bene.
L’Amministrazione ha controdedotto che si tratta di motivo inammissibile perché invade la discrezionalità tecnica amministrativa: l’unica Autorità preposta alla tutela e alla conservazione dei beni culturali è il Ministero della cultura, a cui spetta autorizzare, tramite i propri uffici periferici, tutti i tipi di interventi, opere e lavori di qualsiasi genere che insistono su un bene tutelato e valutare preventivamente gli eventuali danni che il bene potrebbe subire. L’Avvocatura, pertanto, sottolinea che le considerazioni di parte ricorrente (alla quale non competono le valutazioni predette) con cui si sostiene aprioristicamente l’assenza del danno data la reversibilità dell’intervento e la posizione dell’impianto non hanno neppure alcun fondamento fattuale, tant’è che, come già evidenziato dalla Soprintendenza, l’impianto così come costruito lede palesemente il decoro dell’immobile e del palazzo storico essendo “… quello della visibilità (sub specie di percepibilità) è requisito che semmai connota i beni paesaggistici, ma certo non anche i beni culturali, i quali ben possono essere sottoposti a regime vincolistico a prescindere dalla percezione pubblica che se ne possa avere dall'esterno ” (con riferimento a Cons. Stato, sez. VI, n. 1942/2015).
I controinteressati condomini controdeducono che l’impianto GH non è irrilevante rispetto al bene da tutelare perché, diversamente da quanto avversamente dedotto, l’imponente pompa di calore non è collocata in un sottotetto, ma in un corridoio comune di accesso alle proprietà esclusive e le altrettanto consistenti tubazioni attraversano corridoi, cavedi, murature e spazi visibili, pregiudicando il decoro del Palazzo storico.
In considerazione della sussumibilità della doglianza di cui al settimo motivo in quelle dedotte nel sesto, si rinvia alle considerazioni già formulate sul corretto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione in merito alla lesione della culturalità del bene.
L’ottavo e ultimo motivo di ricorso “ Violazione dell’art. 160 del d. lgs. n. 42/2004 e degli artt. 3 e 10 bis della l. 241/1990 ” censura il mancato riscontro nel provvedimento impugnato alla richiesta avanzata dal sig. GH di applicazione dell’art. 160, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, circa la determinazione di una somma pari alla diminuzione di valore della cosa, con riferimento alla perdita irreversibile del dato materico dovuta alle forometrie non autorizzate della muratura storica.
L’Amministrazione controdeduce che il danno al bene consiste proprio nella presenza della pompa non autorizzata risultando, quindi, pienamente applicabile il primo comma dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 e non il quarto: richiama l’Avvocatura l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ l’art. 160 d.lgs. 42/04 non rimette all’ente tutorio una scelta discrezionale circa la misura da adottare in presenza di interventi abusivi, prevedendo esclusivamente il ripristino del bene, sostituibile con una sanzione pecuniaria solo qualora “la reintegrazione non sia possibile” (quarto comma) e non anche quando questa sia onerosa rispetto al vantaggio ottenibile ” (T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 2318/2023). La resistente stigmatizza che la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria risulta contraddittoria, non solo con la situazione fattuale, ma anche con le stesse affermazioni di parte ricorrente circa la reversibilità dell’installazione dell’impianto.
I controinteressati condomini controdeducono alle censure evidenziando la contraddittorietà della difesa attorea laddove sostiene che, oltre all’ordine di reintegrazione, il Ministero avrebbe dovuto irrogare una sanzione per l’impossibilità di completo ripristino, apparendo, invece, evidente che la rimozione dei motori, degli impianti e delle tubazioni sia possibile, sicché a tale rimozione nessuna obiezione viene opposta.
Il Collegio, richiamata la proferita analisi testuale dell’art. 160 citato nonché le considerazioni già argomentate, ritiene che la tesi attorea non sia condivisibile già alla semplice lettura della norma che contempla la sanzione pecuniaria esclusivamente in caso di impossibilità della «reintegrazione», eventualità che sarebbe ascrivibile alla irreversibile perdita del dato materico murario storico, secondo parte attrice (che peraltro sostiene la provvisorietà e rimovibilità dell’opera), e che, comunque, non è stata ravvisata dall’Amministrazione competente a seguito di sopralluogo tecnico.
Il gravato provvedimento, infatti, determina l’obbligo a carico del ricorrente “ di eseguire le opere necessarie per la reintegrazione dello stato originale del bene con l’eliminazione delle opere abusive individuate nelle premesse non compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dell’immobile tutelato, previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 ”; pertanto, la reintegrazione, secondo l’apprezzamento dell’Amministrazione, è possibile con la rimozione dell’impianto che va realizzata in seguito ad apposita autorizzazione.
Inoltre, sulla consistenza del precetto di cui all’art. 160, comma 1 e comma 4, del D.lgs. n. 42 del 2004, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione n. 1744 del 28 febbraio 2025 ha chiarito che va “ considerato che l’effetto ordinario della violazione è l’ordine di reintegrazione, mentre, solo quando questa non sia possibile, può essere adottata una misura sanzionatoria pecuniaria. Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali dispone eventualmente la misura sanzionatoria pecuniaria, non già la misura ripristinatoria che costituisce un atto vincolato e dovuto all’esito dell’accertamento della violazione posta in essere ”.
Pertanto, stante la possibilità della reintegrazione tramite rimozione dell’impianto, anche riconosciuta ed invocata dal ricorrente, risulta che l’Amministrazione abbia correttamente individuato la dovuta misura ripristinatoria, in ossequio alla ratio legis , risultando inconferente e recessiva la irreversibilità della perdita del dato materico che, per assurgere, come preteso da parte ricorrente, a presupposto della applicazione della sanzione pecuniaria avrebbe dovuto assorbire l’impossibilità di procedere alla reintegrazione, eventualità che nel caso di specie non si è verificata perché la rimozione è possibile.
Per le ragioni esposte, quindi, tutti i motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti.
Le spese di lite in considerazione della peculiarità della vicenda possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di RM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO