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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12934/2024 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Giovanni Porzio n° 4 isola C7, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
Antonio Giordano e Barbara De Liso, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al
Viale Annibale Maria di Francia n° 9 – 80131;
APPELLANTE
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentate, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 OP Ovest (codice fiscale ) domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avvocato Matteo Maria Fiorentino P.IVA_1 in Napoli alla Via Partenope n. 1, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il adiva il Giudice di Pace di Napoli chiedendo la condanna di Controparte_2 [...]
– proprietaria di una unità immobiliare ricadente nell'Isola C/ del Centro Direzionale - CP_1 al pagamento di quanto dovuto a titolo di oneri partecipativi al - discendenti dai bilanci CP_2 consuntivi dall'anno 2014 all'anno 2021 - per un totale di Euro 1.672,54, oltre accessori. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 3934/2024, qui oggetto di impugnazione, condannava al pagamento in favore del dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_2
1.672,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed interessi dal 2013 al 2021 al saldo;
nonché al pagamento, in favore dell'istante , delle spese di lite, liquidate in euro 1.900,00, di cui euro CP_2
125,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 1 di 3 Ha proposto appello avverso la predetta sentenza , evidenziando in particolare Controparte_1 che l'intervenuta decisione del Consiglio di Stato (n. 1165/2015), che ha dichiarato l'obbligo in capo al di farsi carico delle infrastrutture pubbliche fino a quel momento gestite dal Controparte_3
ha reso priva di titolo l'attività posta in essere dal medesimo. Controparte_2 CP_2 Lamenta altresì l'errata qualificazione giuridica del operata nella sentenza impugnata. CP_2
Evidenzia altresì che con sentenza del 6 Marzo 2024 questo Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del al 31 Dicembre 2019 e che tanto rendeva illegittima la pretesa. CP_2
Deduce infine l'appellante, rappresentando tale circostanza anche all'udienza del 13 Maggio 2025, di aver già effettuato pagamento un pagamento parziale di quanto richiesto, per l'importo di euro
1.319,17. Chiede pertanto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese. Controparte_2 La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 13 Maggio 2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi e successivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza oggetto di gravame.
In via prioritaria va rilevato che la parte appellante si limita a dedurre di avere corrisposto, per la causale di cui è causa, in favore del GE.SE.CE.DI., l'importo di euro 1.319,17, ma senza dar CP_2 prova alcuna di quanto affermato (fin all'ultima udienza del 13 Maggio 2025, tardivamente, parte appellante chiede termine per depositare prova del pagamento); lo stesso di contro ha dato CP_2 atto di aver effettuato controlli contabili, senza aver rinvenuto riscontro di quanto affermato dalla controparte.
Per quanto riguarda la contestata esistenza del vincolo consortile, va osservato che tale vincolo si acquista (cfr., in tal senso, tra le tante, Tribunale di Napoli, n. 2061/2016) in modo automatico unitamente all'acquisto del diritto di proprietà su di un bene ricadente nel comprensorio del , CP_2 che va qualificato nella specie dei consorzi di urbanizzazione, disciplinati secondo le disposizioni previste negli statuti e negli atti costitutivi (e, sussidiariamente, dalle previsioni dettate in materia di associazioni non riconosciute – cfr. Cass. sentenza n. 9568 del 13 Aprile 2017); statuto che prevedeva nella specie, espressamente (art. 2), che il aveva ad oggetto le attività di manutenzione e CP_2 gestione delle opere di urbanizzazione, di pulizia e di custodia e di tutela in generale delle aree del Centro Direzionale;
e sullo base dello Statuto, legittimamente, il ha fatto domanda di CP_2 condanna agli oneri consortili, producendo le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dell'Assemblea dei consorziati, con i relativi riparti operati sulla base dello statuto e delle tabelle millesimali (quantificazione nei cui confronti nessuna specifica contestazione è stata mossa).
Quanto inoltre alla questione dell'incidenza del giudicato amministrativo richiamato dall'appellante - Consiglio di Stato (n. 1165/2015) -, che ha dichiarato l'obbligo in capo al di farsi Controparte_3 carico delle infrastrutture pubbliche fino a quel momento gestite dal ciò non Controparte_2 esclude che, anche all'esito di quel contenzioso, il abbia continuato a svolgere, secondo CP_2 quanto di sua specifica competenza, servizi in favore dei consociati, in forza delle previsioni statutarie. Invero, anche in seguito alla presa in carico di alcune funzioni da parte del il è CP_3 CP_2 rimasto sempre tenuto, sulla base dello statuto, allo svolgimento dei servizi di sua competenza, ulteriori rispetto a quelli dovuti dal (si veda l'art 2, lett. a e b dello Statuto del ); tanto è vero CP_3 CP_2 che il ha espressamente dichiarato di aver limitato le sue pretese a quelle corrispondenti ai CP_2 servizi di sua competenza, effettivamente svolti.
pagina 2 di 3 Quanto infine all'ulteriore richiamo di parte appellante alla sentenza (Tribunale di Napoli, sentenza del 6 Marzo 2024, nel giudizio 36574/2019) con la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, è stata dichiarata l'inesistenza del dal 31 Dicembre 2019, va detto in primo luogo – a parte ogni CP_2 considerazione sull'effettivo contenuto di tale statuizione (parte appellata contesta quanto dedotto dall'appellante in ordine all'effetto estintivo sull'ente) - che la stessa non risulta passata in giudicato (il peraltro ha deliberato una proroga della durata del ); ferme tali decisive CP_2 CP_2 considerazioni, va evidenziato comunque che gli oneri richiesti all'appellante riguardano le annualità dal 2013 al 2021 e che il , anche in seguito a quella sentenza ha continuato a svolger servizi CP_2 secondo le previsioni statutarie.
Per tutte le argomentazioni che precedono l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
L'esito di questo grado di giudizio impone la condanna dell'appellante al Controparte_1 rimborso delle spese in favore del appellato, come liquidate in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 27 Maggio 2025
Il Giudice dott. Francesco Paolo Feo
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