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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3909/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
24/03/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra RAMPONI del Foro di Verona e dall'Avv. Erika CARPI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra RAMPONI del
Foro di Verona;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro FERRARI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , celebrato il 20/12/1997 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Villafranca di Verona (VR) (atto
1 n. 41 - parte II - serie A - anno 1997), ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non si rende necessaria la corresponsione di alcun contributo al mantenimento.
3) Dare atto che le figlie e sono Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
4) Dare atto che i coniugi hanno già regolato e definito consensualmente ogni altro rapporto patrimoniale intercorrente tra gli stessi e dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
5) Dare atto che entrambi i coniugi acconsentono reciprocamente all'eventuale espatrio ed autorizzano il rilascio e rinnovo dei documenti - passaporto o carta di identità.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 3909/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
24/03/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra RAMPONI del Foro di Verona e dall'Avv. Erika CARPI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra RAMPONI del
Foro di Verona;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro FERRARI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , celebrato il 20/12/1997 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Villafranca di Verona (VR) (atto
1 n. 41 - parte II - serie A - anno 1997), ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non si rende necessaria la corresponsione di alcun contributo al mantenimento.
3) Dare atto che le figlie e sono Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
4) Dare atto che i coniugi hanno già regolato e definito consensualmente ogni altro rapporto patrimoniale intercorrente tra gli stessi e dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
5) Dare atto che entrambi i coniugi acconsentono reciprocamente all'eventuale espatrio ed autorizzano il rilascio e rinnovo dei documenti - passaporto o carta di identità.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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