Decreto cautelare 28 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2024, proposto da IN SI, nella qualità di legale rappresentante dell’ASD “Felici nella Zampa”, rappresentata e difesa dall'avvocato Giada Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Montelepre (Comando Polizia Municipale di Montelepre), nella persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nas di Palermo, in persona del Comandante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- l’Asp di Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Uo di Partinico, in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituita in giudizio.
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 7 del 10 maggio 2024, emessa dal Comune di Montelepre e notificata in data 15.05.2024, ed avente ad oggetto “ ispezione, constatazione e blocco immediato ai sensi dell’art. 15, comma 3 , lettera A del D.lgs. 134 del 2022 in combinato disposto degli artt. 137 e 138 del Reg. (UE) 625 del 2017 operato presso l’allevamento di cani abusivo adibito a custodia e detenzione di cani non di propria proprietà, in quanto privo di registrazione, ubicato in Montelepre in C.da Suvarelli snc, di cui è titolare la Sig.ra IN SI, nata a [...] in data [...] residente in C.da Suvarelli snc ”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Nas Palermo;
Visto il decreto cautelare n. 247 del 28.5.2024 con il quale è stata accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica, avanzata interinalmente da parte ricorrente, nei limiti della sospensione dell’obbligo di trasferimento dei cani;
Vista l’ordinanza cautelare n. 302 del 20.6.2024 con la quale è stata accolta la domanda, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nei limiti della sospensione dell’obbligo di trasferimento dei cani e anche ai fini di un riesame da parte dell’amministrazione comunale;
Vista l’ordinanza collegiale n.3086 dell’8.11.2024 con la quale è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sulla possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’ordinanza comunale n. 10 del 17.7.2024, prot. n. 10035 del 18.7.2024, prodotta agli atti del giudizio il 25.7.2024;
Vista l’ordinanza collegiale n. 40 del 7.1.2025 con la quale sono stati chiesti al Comune intimato documentati chiarimenti in ordine alle modalità della eventuale comunicazione alla parte ricorrente dell’ordinanza n. 10 del 17.7.2024;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, quale Presidente di un’associazione che si occupa di benessere canino, è insorta avverso l’ordinanza sindacale, meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune ha ordinato il blocco immediato della sua attività di “ allevamento di cani abusivo, in quanto privo di registrazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 134/2022 ”. In particolare, i Carabinieri del N.A.S., in data 29.4.2024, hanno effettuato un sopralluogo nel quale hanno dovuto riscontrare che la ricorrente, negli spazi adibiti all’attività della sua associazione, teneva 22 cani dei quali sono 20 registrati con microchip, due privi di identificazione, questi ultimi trovati dal veterinario in stato di malnutrizione e cattiva salute (cfr. verbale del 29.4.2024 allegato 2 al ricorso).
2. Il provvedimento impugnato è contestato nella sua legittimità per i due motivi che seguono.
2.1. “ Insussistenza dei presupposti di legge e di fatto - manifesta irragionevolezza – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – eccesso di potere per sviamento – violazione di legge ”.
2.2. “ Violazione dei principi dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza- vizio di eccesso di potere per sproporzione - violazione del benessere animale e dell’art. 9 III comma della Costituzione ”.
3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Non si è costituita in giudizio nemmeno l’Asp di Palermo, intimata come controinteressata. Si è costituito in giudizio il Comando dei Carabinieri NAS con una prima memoria di mera forma.
4. Successivamente all’ordinanza cautelare che ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata nei limiti della sospensione dell’obbligo di trasferimento dei cani e anche ai fini di un riesame da parte della p.a., il Comune di Montelepre ha depositato agli atti l’ordinanza sindacale n. 10 del 17.7.2024. Con tale determinazione è stato “ ribadito l’ordine di chiusura già disposto con ordinanza sindacale n. 7 del 10.5.2024 fino al regolare ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il legittimo svolgimento delle attività indicate in narrativa ”, in base ai medesimi argomenti già spesi con la prima ordinanza e ad ulteriori accertamenti. In particolare, l’Associazione della ricorrente, qualificata dalla p.a. come gestrice di un “ canile abusivo ”, non ha presentato allo S.U.A.P. la segnalazione certificata di inizio attività, non ha acquisito l’autorizzazione unica ambientale di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. N. 59/2013, il nulla osta di cui all’art.8, commi 4 e 6, della legge n. 447/1995 per le emissioni sonore causate della struttura (comunicazione rientrante nell’AUA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013),e nemmeno l’autorizzazione sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 15/2022 richiesta per la gestione e l’accoglienza di cani in numero superiore a 10.
5. All’udienza pubblica del 7 novembre 2024, in presenza della sola parte resistente, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che in sede di decisione saranno valutati eventuali profili di improcedibilità in ragione della mancata impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 10 del 17.7.2024, demandando la comunicazione del medesimo avviso a parte ricorrente all’adozione di ordinanza collegiale n. 86/2024.
6. Con la memoria del 18.11.2024 parte ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordinanza sindacale n. 10 del 17.7.2024 e, pertanto, si è opposta a una pronuncia di improcedibilità.
7. Con una memoria del 22.4.2025 parte resistente ha sollevato le seguenti eccezioni. Pregiudizialmente ha sostenuto la propria estromissione dal giudizio e preliminarmente ha sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a fronte dell’adozione della nuova l’ordinanza sindacale n. 10 del 17.7.2024.
8. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Pregiudizialmente, il Collegio accoglie il rilievo della difesa erariale relativo alla carenza di legittimazione passiva dei Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nas di Palermo. Nel dipanarsi della vicenda il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nas di Palermo è intervenuto nella redazione di atti o conduzione di accertamenti endoprocedimentali i cui effetti non possono dirsi autonomamente lesivi della sfera giuridica della destinataria e, peraltro, non sono stati oggetto di impugnazione, pertanto questa p.a. è priva di legittimazione passiva.
10. Preliminarmente, e ad assorbimento di ogni altra questione di rito e di merito, il Collegio rileva la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente nella memoria del 22.4.2025, già oggetto di osservazione rilevata d’ufficio dal Collegio con l’ordinanza n. 3086/2024. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 302 del 20.6.2024 con la quale è stata parzialmente accolta la domanda cautelare ai fini di un riesame della vicenda da parte della p.a., il Comune ha adottato una nuova ordinanza dai contenuti analoghi a quella impugnata in questa sede. Tale ordinanza sindacale, n. 10 del 17.7.2024, è stata depositata agli atti del presente giudizio dal Comune in data 25.7.2024 ed è stata impugnata nel separato giudizio R.G. n. 448/2025 da parte ricorrente.
Il citato ricorso ha avuto esito nella sentenza del T.a.r. di Palermo, sez. II, n. 1085 del 19.5.2025 nella quale è stata dichiarata la sua irricevibilità.
Il contenuto dell’ordinanza n. 10 del 17.7.2024 rende chiaro che gli effetti dell’ordinanza gravata nel presente giudizio sono stati superati e, pertanto, deve affermarsi la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione nel merito.
11. Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e le spese di giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite. Nessuna statuizione è dovuta per il Comune e l’ASP non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nas di Palermo, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO