Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11876 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11876/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5449 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91 del 1992 (n. -OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data -OMISSIS-.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del -OMISSIS- ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, in quanto gravato dalla seguente vicenda penale:
-OMISSIS- Ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- per violazione di cui agli artt. 81, 640 C.P. ( truffa continuata ).
III. – Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia in quanto asseritamente affetto dai vizi di
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, per carenza, erroneità e illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti.
La ricorrente rimprovera alla p.a. di essersi limitata a richiamare l’unico elemento negativo emerso, consistente in un procedimento penale, in relazione al quale l’odierna ricorrente ha beneficiato della sospensione del processo per messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis c.p., la quale si è conclusa con esito positivo, con conseguente estinzione del reato.
II. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti amministrativi emessi dalla stessa amministrazione nell’esercizio del medesimo potere e per disparità di trattamento.
IV. - Il Ministero dell’interno, costituitosi in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare
VI. – All’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, svolta in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. – Si controverte in ordine alla correttezza della determinazione del Ministero dell’interno di rifiutare la concessione della cittadinanza per residenza, a causa di un pregiudizio di carattere penale emerso sul conto della richiedente, gravata da un procedimento penale per il reato di truffa continuato ex artt. 81 e 640 codice penale commesso dal -OMISSIS-, sospeso in ragione della disposta messa alla prova con ordinanza del -OMISSIS- dell’autorità giudiziaria competente.
La ricorrente segnatamente rimprovera alla p.a. di aver dato rilevanza nella formulazione del giudizio prognostico di idoneità all’acquisizione dello status ad un procedimento penale che è rimasto senza esiti, vista la dichiarazione di estinzione con sentenza del -OMISSIS-, a seguito della conclusione con esito positivo della messa alla prova.
III. – Ad avviso del Collegio la tesi ricorsuale non coglie nel segno, in quanto sembra non tenere conto che, come concordemente affermato dalla giurisprudenza e puntualmente evidenziato nelle premesse motivazioni dell’impugnato decreto di diniego, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, risultanze fattuali oggetto della vicenda penale a prescindere dagli esiti processuali. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Al riguardo, basti evidenziare che, a differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incidendo sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo, sottende una valutazione di opportunità caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e di ciascuno degli elementi acquisiti al procedimento.
Peraltro, l’amplissima discrezionalità che connota il potere de quo limita l’ambito di cognizione del Giudice amministrativo entro i confini del cd. “sindacato debole” e, quindi, verso un controllo sull’operato della P.A. di natura estrinseca e formale, ove rilevanza assorbente assumono, singolarmente e/o congiuntamente, elementi quali la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione l'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Orbene nel caso che ci occupa la ricorrente ha posto in essere plurime condotte in continuazione integranti gli estremi del reato di truffa in quanto, in qualità di gestori di fatto di -OMISSIS-, con artifici e raggiri ha tratto un ingiusto profitto nella vendita di -OMISSIS- ai danni di molteplici clienti. La condotta ha assunto significatività anche per il tempus commissi delicti , ricadendo la stessa nel c.d. “periodo di osservazione”, che rileva ai fini della valutazione dell’acquisizione dei requisiti per la cittadinanza, incluso quello dell’irreprensibilità della condotta e si fa coincidere con il decennio precedente il momento della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992 (Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
Invero, il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità (cfr. Tar Lazio, V bis, n. 10636/2024 cit.).
A ciò si aggiunga, seguendo l’ormai consolidata giurisprudenza in materia (vedi, in tal senso, già in tempo risalente Cons. Stato, n. 3907/2008, TAR Lazio, II quater, n. 292/2010), che il valore sintomatico che è tanto maggiore quanto più il fatto riprovevole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”]; e, nel caso che ci occupa, la condotta in contestazione, in quanto posta in essere -OMISSIS-, risale ad appena due anni prima della domanda, presentata -OMISSIS-.
IV. – In questa prospettiva, il Collegio, operando entro i limiti di un sindacato formale ed estrinseco, ritiene che il giudizio dell’Amministrazione, che ha valutato il “fatto storico”, quale “ indice sintomatico di inaffidabilità e non compiuta integrazione desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale ” non appare illegittimo e rende il provvedimento immune dai vizi, dedotti con il primo motivo di ricorso, di carenza, erroneità e illogicità della motivazione, eccesso di potere per errore per carenza di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, a prescindere dall’asserita intervenuta estinzione del reato a seguito della conclusione con esito positivo della messa alla prova.
In effetti, nel caso della concessione della cittadinanza, visto che si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ): la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
In altri termini, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione ha il dovere di condurre una delicata valutazione discrezionale in ordine all’effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società per cui l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “ proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza ” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51). Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (nelle premesse motivazionali si evidenzia con puntualità la necessità che sussistano “ prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ”).
V. - Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In ogni caso, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VI. – Quanto alla presunta disparità di trattamento rispetto ad altre decisioni della p.a. fondate sul medesimo presupposto, è appena il caso di evidenziare che se fosse vero quanto affermato dall’istante, molto probabilmente dovrebbe ipotizzarsi l’illegittimità del predetto decreto e, come è ben noto, a fronte di provvedimenti illegittimi assunti da chi versi nella medesima situazione di altri gli stessi non possono essere invocati a fondamento di vizi incentrati sulla disparità di trattamento poiché la singola illegittimità non può giustificarne altre (cfr. Cons Stato Sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4867 in cui si legge testualmente “ La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che: “In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione” (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124) ”.
VII. - Le considerazioni che precedono impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere il provvedimento impugnato immune dalle censure formulate dalla parte.
VIII. – Sussistono giustificate ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.