Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
342/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di ruolo 342/2024 per separazione giudiziale formulato ai sensi dell'art. 473 bis 12 da:
(C.F. nata il [...] a [...] – MKD) Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa, giusta delega allegata al presente atto, dall'Avv. Erika Franceschetti del Foro di Pesaro, C.F.: , con studio C.F._2
in Fano –Via Bartolagi da Fano n. 24, tel. 0721/415524 – fax 0721/415524 – pec presso la quale elegge domicilio Email_1
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...]
4, c.f. , elettivamente domiciliato in Corridonia via Lorenzo Lotto, rappresentato e C.F._3
difeso, giusto atto di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata, iscritto al n. 524, codice fiscale , e-mail C.F._4 Email_2
pec fax 0733434663, con studio in Corridonia Via Lorenzo Email_3
1
e con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica che ha apposto il visto
-INTERVENTORE EX LEGE_
e con l'intervento avv.to Enrico ALESSANDRINI con studio a Porto Recanati (MC) via Biagetti n. 1
- CURATORE SPECIALE DELLA MINORE -
avente ad oggetto la domanda separazione giudiziale nonché di affido e di mantenimento della minore nata a [...] il [...] figlia della coppia coniugata. Persona_1
all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 17 ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni: quanto alla ricorrente e al resistente:
“i coniugi chiedono che sia pronunciata la loro separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati nel loro reciproco rispetto.
verserà alla moglie , quale contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_2
minore, la somma mensile di euro 380.00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Inoltre contribuirà nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie per le Controparte_1
quali le parti si riportano al protocollo elaborato dal Tribunale di Macerata. quindi si Parte_2
farà carico delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 40%.
4. L'assegno unico verrà percepito interamente da . Parte_2
5. Spese di lite compensate.
Per quanto non previsto in queste condizioni i coniugi si riportano alle attuali disposizioni del Tribunale
Minorile”.
quanto al curatore speciale della minore:
“Il sottoscritto Avv. Enrico Alessandrini, in qualità di Curatore speciale della minore , Persona_1
nata a [...] il [...], già costituitosi nel procedimento in
2 oggetto, espone quanto segue:
Con provvedimento del 28.01.2025 questo Ecc.mo Giudice fissava udienza del 06.02.2025 (sostituita da note scritte) per la precisazione delle conclusioni.
In data 06.02.2025 il Sig. e la Sig.ra tramite i loro legali, Controparte_1 Parte_2
depositavano conclusioni congiunte.
Tutto ciò premesso lo scrivente Curatore speciale della minore esprime parere Persona_1
favorevole rispetto alle suddette conclusioni congiunte presentate dalle parti, riguardanti i rapporti di tipo economico”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_2
deducendo 1) di avere contratto matrimonio civile con quest'ultimo a Serbinovo Controparte_1
(Macedonia del Nord) in data 17 agosto 2009 nel corso del quale era nata, in data 13 settembre 2013, la figlia;
2) di avere fissato la loro residenza a Corridonia, via Fausti Bonifazio n. 4; 3) che, a Per_1
seguito di condotte di maltrattamento perpetrate da nei confronti della stessa, alla Controparte_1
presenza della figlia minore, il Tribunale per i Minorenni delle Marche, su ricorso del pubblico ministero, aveva radicato un procedimento a tutela della minore (VG 623/2019) nel corso del quale, con decreto del 18 luglio 2023, aveva disposto: l'affido della minore all'ente con collocamento della medesima in una struttura, con facoltà per la madre di seguirla, incontri protetti tra il padre e la minore, secretazione, nei confronti del padre della minore, della struttura ospitante madre e figlia
(cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche cronologico 2611/2023 del 18 luglio 2023); 4) che, stante le condotte di maltrattamento perpetrate, era volontà della ricorrente ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge e di regolamentazione dell'affidamento nonché del mantenimento, per sé, ma anche per la minore alla regolamentazione dei tempi di permanenza di quest'ultima con ciascun genitore. Chiedeva infine, previa conferma in via provvisoria dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, di dichiarare la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale nonché la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 38 disp. att c.c., così come statuito dalla legge 206/2022, rispetto al procedimento radicato innanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche.
3 Si costituiva in giudizio contestando le condotte di maltrattamento riferite Controparte_1
dalla ricorrente e, dalle quali, era scaturita l'emissione del decreto del 18 luglio 2023 da parte del
Tribunale per i Minorenni. Chiedeva, quindi, il ripristino degli incontri con la minore e si opponeva alla domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.
Va pronunciata la separazione dei coniugi stante la domanda congiunta dei medesimi.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, prende atto il collegio che nessuna delle parti ha formulato istanze in merito ad essa mentre, quanto al mantenimento della coniuge, va parimenti preso atto che l'iniziale domanda di corresponsione dell'importo di € 450,00 non è più stata reiterata dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto, invece, all'affido della minore, ritiene il collegio che esso vada regolato da questo
Tribunale spettando al Tribunale per i Minorenni, in ragione del radicamento del giudizio in data anteriore al 30.6.2022, di statuire in ordine alle domande- verosimilmente di affido della minore all'ente, di sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale nonché di collocamento della minore in protezione – formulate in quella sede, ai sensi dell'art. 330 c.c., dal
Procuratore della Repubblica per i Minorenni.
Ritiene il collegio che esso vada disposto, in via esclusiva, in favore della madre stante l'attuale collocamento della minore in una struttura unitamente a quest'ultima.
Non va dichiarata, invece, la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale stante la rinuncia, implicita, della relativa domanda da parte della ricorrente.
Da ritenersi congruo, infine, l'importo di € 380.00, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, fissato dalle parti, a titolo di mantenimento della minore, nelle conclusioni congiunte del 6 febbraio 2025 oltre alla ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 60%, a carico del padre, e del 40% a carico della madre.
Esse vanno individuate come da Protocollo siglato tra il Tribunale di Macerata e il consiglio dell'ordine di Macerata, così come chiesto dalle parti, e come di seguito riportate: sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con
4 specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
5 L'assegno unico, invece, verrà percepito dalla madre quale genitore che ha l'affidamento in via esclusiva della minore.
Quanto al diritto di visita del padre nei confronti della minore, stante sempre il collocamento di quest'ultima in una struttura nonché della richiesta delle parti di confermare quanto statuito dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche, ritiene il collegio che esso vada regolato disponendo incontri protetti tra il medesimo e la minore, per altro già in corso (cfr. comparsa di costituzione del curatore speciale del 25.6.2024) con cadenza da rimettere al Servizio Sociale e del Comune di Corridonia e consultorio AST di Macerata che hanno già effettuato la presa in carico.
Quanto alle spese di giudizio ritiene infine il collegio che esse vadano compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti. tutto ciò premesso
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nel giudizio
342/2024, così provvede:
1) pronuncia la separazione di e di i quali hanno contratto Parte_2 Controparte_1
matrimonio civile a Serbinovo (Macedonia del Nord) in data 17 agosto 2009;
2) affida la minore , nata a Macerata in data [...], in [...] Persona_1
esclusiva alla madre;
Parte_2
3) conferma le disposizioni del Tribunale per i Minorenni delle Marche di cui al decreto cronologico 2611/2023 del 18.7.2023 quanto al collocamento della minore, unitamente alla madre, presso la struttura individuata in esito allo stesso;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre dell'importo di €
380,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat;
5) pone le spese straordinarie, così come indicate nella parte motiva, nella misura del 40% a carico della madre e nella misura del 60% a carico del padre;
6) l'assegno unico di mantenimento verrà percepito per intero dalla madre;
7) dispone incontri protetti tra padre e minore rimettendo al servizio sociale del Comune di
Corridonia e al consultorio AST di Macerata per quanto attiene alla relativa calendarizzazione;
8) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni di legge.
6 così deciso a Macerata, in data 17 aprile 2025
il giudice est.
(Anna Wegher)
il Presidente
(Paolo Vadalà) si comunichi: alle parti al curatore speciale al Tribunale per i Minorenni delle Marche (vs rif. 623/2019) al servizio sociale del Comune di Corridonia al consultorio AST di Macerata
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