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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Ivana Acacia Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63/2020 R.G. e vertente tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), tutti nella qualità di eredi di , con l'avv. C.F._6 Persona_1
Vincenzo Luly (CF – pec: C.F._7
, Email_1
-appellanti- nei confronti di
, in persona della Commissione Controparte_1 Controparte_2
, l.r.p.t., di seguito anche solo “ , con gli Avv. Antonio Cutugno
[...] CP_3 (CF – pec: e Giovanni Mollica (CF – pec: Email_2
Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1105/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 19.11.2019, emessa a definizione del proc. n. 1316/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 19.03.2025).
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il Tribunale Persona_1
di Locri, al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità del in Controparte_1
relazione all'incidente occorso all'attore in data 28.11.2014, e la condanna dello stesso al pagamento di somma pari a € 20.000,00 per invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea parziale, invalidità permanente, danno biologico e danno morale.
Con comparsa del 13.11.2017 si costituiva in tale giudizio il , il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, di dichiarare il concorso dell'attore nella causazione del sinistro.
In data 22.10.2018 si costituivano in giudizio, con intervento volontario, gli eredi di parte attrice, nelle more deceduta.
All'esito di tale giudizio, istruito mediante prova testimoniale e CTU, veniva emessa la sentenza qui gravata (n. 1105/2019), con la quale il primo giudicante così disponeva: - accoglie la domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per
l'effetto, condanna il convenuto in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle odierne parti attrici, nella loro qualità di eredi di , a titolo di risarcimento del danno non Persona_1
patrimoniale, della somma complessiva di € 20.000,00, nella misura di € 3.333,33 a ciascuno dei figli , Controparte_4 Parte_2 Parte_3
, , ed , oltre interessi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
ponderati al tasso del 2% da calcolarsi, sulla predetta somma, dalla data dell'illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna l'anzidetto convenuto soccombente alla rifusione delle spese processuali di controparte che liquida in complessive € 4.090,00, di cui € 3.800,00 per compensi ed € 290,00 per esborsi documentati, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della anzidetta parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi di chiedendo la Persona_1
riforma della sentenza appellata.
In particolare, deducevano l'errata interpretazione ed applicazione della formula
“maggiore o minore somma che riterrà equa o giusta” e/o altra equivalente utilizzata dagli appellanti in primo grado;
lamentavano altresì l'errata quantificazione del danno biologico da parte del giudice di prime cure sulla scorta delle risultanze della consulenza disposta che aveva indicato, quanto al danno non patrimoniale, un range tra il 15-18 % poi erroneamente liquidato dal giudice di primo grado nel misura del 15% senza adeguata e logica motivazione.
Evidenziavano, infine, l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva negato la condanna ex art. 96 c.p.c. del nonostante la sua mancata adesione alla CP_1
procedura di negoziazione assistita.
Con comparsa del 20.01.2021 si costituiva il contestando le avverse CP_1
prospettazioni ed eccependo l'infondatezza del gravame. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo l'accertamento dell'assenza di responsabilità del per il CP_1
sinistro avvenuto, a suo dire, esclusivamente per la condotta imprudente del danneggiato idonea ad assurgere a fortuito e ad interrompere il nesso causale.
Successivamente con le note del 22.01.21 il dichiarava di aver erroneamente CP_1
fatto riferimento all'appello incidentale, volendo esclusivamente resistere all'appello proposto. Insisteva nel rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento collegiale del 10.02.2021 veniva disposto il rinvio della causa d'appello per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, con provvedimento collegiale del 18.03.2025 il giudizio di gravame veniva definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato.
Parte appellante lamenta, con il primo motivo di appello, l'errata interpretazione ed applicazione della formula “maggiore o minore somma che riterrà equa e giusta” utilizzata dalla parte.
In particolare, il Giudice di prime cure ha quantificato il danno biologico, per la lesione dell'integrità fisico-psichica di , all'esito della CTU, in una somma Persona_1
pari ad € 36.818,00 (Sent. pag. 16). Tuttavia, parte attrice aveva, in origine, formulato la domanda di condanna della controparte per somma pari ad € 20.000,00. Pertanto, il
Giudice di prime cure accoglieva la domanda di parte attrice limitatamente all'importo richiesto, evidenziando che la formula “maggiore o minore somma che riterrà equa e giusta” utilizzata dall'attore andava qualificata nel caso di specie, formula di stile, sicchè l'eventuale condanna al pagamento di un importo superiore da parte dell'autorità giudiziaria avrebbe determinato un vizio di ultrapetizione della sentenza
(cfr. Sentenza pag. 18-19).
Sul punto, parte appellante deduceva che “Il C.T.U., nella sua relazione, lungi dal monetizzare la lesione riportata dal Rag. , ha, semplicemente, individuato un Per_1
range probabilistico – variabile tra il 15% ed il 18% - di percentuale del danno biologico” (Atto d'appello pag. 6). In particolare, nella CTU è dato leggere che non essendo a conoscenza della precisa obiettività clinica del periziando (essendo nelle more deceduto), non è stata formulata una valutazione percentuale fissa, ma un range variabile nella misura del 15 – 18% (cfr. CTU pag.9).
Il motivo di gravame non merita accoglimento. Deve, difatti, evidenziarsi che
“La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica
d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.” (Cass. Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024)
Nel caso di specie, in sede di note conclusive, in primo grado, l'odierno appellante pur richiamando le risultanze peritali e affermando la correttezza della quantificazione dei postumi invalidanti riconosciuti dal CTU nella misura del 18%, ha concluso come segue: “si insiste, pertanto, nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, riportate nella premessa delle presenti note e da ritenersi, tutte, in questa sede, ribadite e trascritte”.
In proposito ritiene l'odierno collegio giudicante che, contrariamente a quanto contestato dagli appellanti, all'esito della ctu risultasse sufficientemente determinata la misura del danno non patrimoniale subito, considerato che il ctu indicava una preciso range del 15-18% di danno risarcibile e che già con la soglia più bassa del range indicato dal consulente, ovvero quella del 15% senza operare alcuna personalizzazione, risultava liquidabile un danno pari ad euro 36818,00, di molto superiore all'importo di euro 20.000,00 richiesto in citazione.
A dispetto di ciò, parte appellante non procedeva ad una nuova stima quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, ma anzi insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Non coglie neppure nel segno il riferimento operato da parte appellante alla pronuncia della Cassazione n. 22330.17 che fa riferimento al danno da perdita del rapporto parentale per decesso della vittima in cui l'incertezza residua fino alla sentenza, in quanto dall'istruttoria posso emergere solo parametri ma non quantificazioni;
infatti l'istruttoria consente di individuare ed accertare i fatti rilevanti ai fini della
“aestimatio” del danno (intensità dei legami, aspettativa di vita etc), ma non fornisce anche specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica volta a consentire al giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza vincoli limitativi.
Al rigetto del primo motivo di appello segue l'assorbimento del secondo motivo di appello, non potendo liquidare una somma maggiore di quella già liquidata dal giudice di prime cure, applicando il valore più basso del range indicato dal ctu.
3. Parte appellante ha, altresì, chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte relativa al rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in ragione della mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita da parte del CP_1
Sul punto si osserva che ai sensi dell'art. 4 del dl.132.14 convertito in Legge n. 162.14 in caso di mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita il giudice può tenerne conto ai fini della condanna ex art 96 c.c.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che, come già statuito dal giudice di prime cure, non merita accoglimento alcuna domanda ex art. 96 c.p.c.; e infatti la mera soccombenza della parte convenuta e la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, in assenza di comportamenti processuali, tali da integrare una condotta di abuso del processo per finalità diverse da quelle tipiche dello stesso, non si reputano sufficienti per integrare la lite temeraria fatta valere, non ravvisandosi i presupposti soggettivi della stessa nel caso in esame.
4. Nulla sull'appello incidentale di parte appellata avendo il rinunciato allo CP_1
stesso con le note del 22.01.21. In ogni caso lo stesso andava qualificato come tardivo e quindi inammissibile, essendosi il costituito soltanto in data 20.01.21 ed essendo stata la prima CP_1
udienza celebrata in data 28.01.21.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo quanto al valore della controversia alla differenza tra quanto ottenuto in primo grado e quanto richiesto in appello (euro 50,000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
63/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1105/2019 del
Tribunale di Locri, pubblicata in data 19.11.2019, emessa a definizione del proc. n.
1316/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di parte appellata, liquidate in euro 4996,00 oltre spese generali e altri accessori di legge.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio del 20.06.2025.
La Cons. rel. ed est.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente dott.ssa Patrizia Morabito