Ordinanza cautelare 10 aprile 2015
Sentenza 30 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 30/07/2021, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 00992/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2015, proposto da
NI ES S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Sorrentino in Mestre, via Fradeletto;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza n. 1 del 15/01/2015 emessa dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino Buon Albergo, notificata al ricorrente in data 20/01/2015;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio connesso e consequenziale ivi compresa la comunicazione Prot. n. 3609 del 14/02/2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino Buon Albergo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Martino Buon Albergo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2015, la ditta NI Escavazioni srl impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, l’Ordinanza n. 1 del 15.1.2015 emessa dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino Buon Albergo - nonché gli atti presupposti tra cui la comunicazione Prot. n. 3609 del 14.2.2015 del medesimo Responsabile del Settore Tecnico – con la quale l’Amministrazione aveva ordinato: 1) l’accesso all’area –su cui insiste l’impianto gestito dalla ricorrente -, già acquisita al patrimonio comunale con ordinanza n. 8/128 del 17.12.2013, “ è consentito alla TT NI Escavazioni srl esclusivamente per provvedere all’attuazione degli interventi descritti nella presente ordinanza come indicati nella <Relazione tecnica e di progetto relativa allo smantellamento dell’impianto di trattamento inerti e contestuale trattamento in cantiere dei rifiuti ivi presenti e dei rifiuti prodotti dalla riqualificazione ambientale del lotto> presentata dalla TT NI Escavazioni srl in data 30.12.2013 ”; 2) l’attuazione del cronoprogramma di esecuzione degli interventi nei tempi e modi indicati nell’ordinanza medesima.
In punto di fatto, la ricorrente, premesso di essere gestore di un impianto di recupero rifiuti sito in località Guainetta – S. Martino Buon Albergo, esponeva quanto segue:
-che, a seguito di controlli, la Provincia di Verona emetteva diffida n. 204 del 15.1.2007 alla corretta gestione dell’impianto e avviava il procedimento per il divieto di prosecuzione attività;
-che in data 17.4.2007, la Provincia di Verona emetteva determinazione 2200/07 di divieto di prosecuzione attività dell’impianto e che, a seguito di detto provvedimento, il Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo emetteva ordinanza n. 97 del 25.6.2007 con cui si intimava alla ricorrente e alla società proprietaria dell’area l’eliminazione dei rifiuti ivi presenti;
-che, dopo aver presentato in data 24.6.2013 l’aggiornamento del piano di smaltimento, la ricorrente presentava, in data 30.12.2013, la “Relazione tecnica e di progetto relativa allo smantellamento dell’impianto di trattamento inerti e contestuale trattamento in cantiere dei rifiuti ivi presenti e dei rifiuti prodotti dalla riqualificazione ambientale del lotto”, comprendente un cronoprogramma per la realizzazione di tutti gli interventi;
-che con l’impugnata ordinanza n. 1/2015, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, rilevato che nulla ostava alla immediata attuazione di quanto previsto nella Relazione Tecnica del 30.12.2013, ordinava a carico della ricorrente una serie di operazioni –da effettuarsi entro date precise –necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi;
-che con successiva comunicazione del 14.2.2015, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune ribadiva che l’intera area avrebbe dovuto essere ripristinata entro 20 mesi dalla notifica dell’ordinanza.
Tanto premesso, la ditta NI ES formulava le seguenti censure: “ 1) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 107 e 141 del D.Lgs n. 267/2000 ”; trattandosi di ordinanza ripristinatoria, la competenza ad assumere l’atto sarebbe stata del Sindaco e non del Dirigente; “ 2 Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità dell’atto. Eccesso di potere nelle seguenti figure sintomatiche: travisamento ed erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà tra più atti ”; sarebbe erroneo quanto indicato nel provvedimento in ordine all’avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni per dare avvio agli interventi così da rispettare i termini del cronoprogramma stabilito dal Comune, atteso che mancherebbe il nulla osta per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto mobile ex art. 208, comma 15 del D.Lgs n. 152/2006, già richiesto alla Provincia di Verona ma i cui tempi di rilascio sarebbero incompatibili con il cronoprogramma; i termini indicati nell’ordinanza sarebbero troppo restrittivi e non conformi a quanto indicato nella Relazione Tecnica del 30.12.2013 e a quanto prescritto dagli enti interessati, in particolare dalla Commissione VIA; non sarebbe legittimo consentire l’accesso solo per attuare gli interventi previsti nell’ordinanza, dovendosi permettere di poter svolgere l’attività fino alla chiusura del sito.
Resisteva in giudizio il Comune di San Martino Buon Albergo, il quale contestava le censure avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 132, assunta alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2015, era respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica: in particolare, l’Amministrazione comunale ha precisato che, a seguito di sopralluogo (verbale del 7.5.2015) era stata disposta la chiusura dell’area, facendo cessare l’uso temporaneo concesso alla Società ricorrente “ visto il verbale di sopralluogo in data 31.3.2015 in cui si rileva che la TT NI non ha ottemperato alla prima fase del cronoprogramma dell’ordinanza dirigenziale n. 1/15 ”, provvedimento non impugnato dalla ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso; solo successivamente alla totale ripresa di disponibilità dell’area, il responsabile del Settore Ecologia del Comune, eseguiti gli accertamenti del caso, ha emesso l’ordinanza n. 79 del 13.7.2018 con la quale ha imposto l’attivazione della procedura di caratterizzazione e bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, con ciò dimostrandosi anche l’infondatezza nel merito del ricorso; la ditta ricorrente, ribadita la valenza ambientale con portata ripristinatoria dell’atto impugnato, come tale viziato per incompetenza, ha evidenziato la procedibilità del ricorso, sussistendo interesse sostanziale all’accoglimento del medesimo, atteso che la ricorrente, a seguito dell’annullamento dell’atto gravato che ha paralizzato in maniera illegittima l’attività recuperatoria e per anni impedito l’uso dell’area, intende promuovere l’azione risarcitoria con conseguente chiara e pacifica utilità concreta.
Alla Pubblica Udienza del 18 aprile 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto in questa sede strettamente rileva, va precisato che con ordinanza n. 8 del 17.12.2013 –R.G. n. 128, il Comune di San Martino Buon Albergo, in relazione al procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi contestato alla ricorrente e alla ditta proprietaria dell’area, individuava definitivamente, nei termini di cui alla allegata planimetria, l’area oggetto di intervento abusivo e interessata dall’acquisizione al patrimonio comunale, a seguito dell’inadempimento all’ordinanza di demolizione n. 164/2006, disponendo, altresì, la trascrizione del provvedimento nei competenti registri immobiliari.
In data 30.12.2013, la società ricorrente, a seguito dei provvedimenti medio tempore assunti dagli enti coinvolti in relazione al piano di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti presenti nell’impianto, presentava istanza di screening di Via producendo Relazione Tecnica e di Progetto relativa allo “smantellamento dell’impianto di trattamento inerti e contestuale trattamento in cantiere dei rifiuti ivi presenti e dei rifiuti prodotti dalla riqualificazione ambientale del lotto”, con cui prospettava il compimento dei lavori di trattamento dei rifiuti e di riqualificazione dell’area entro il termine di 20 mesi, con scadenza entro febbraio 2016.
In seguito a nuove verifiche eseguite nell’area in questione, il Comune adottava l’ordinanza qui gravata con cui si consentiva alla ditta ricorrente l’accesso all’area in questione unicamente per provvedere all’attuazione degli interventi (ivi descritti) come indicati nella Relazione Tecnica e di Progetto presentata dalla ditta ricorrente il 30.12.2013, interventi scanditi dal cronoprogramma riportato nell’ordinanza medesima, in coerenza con le tempistiche previste nella suddetta Relazione Tecnica.
Alla luce di tali premesse, le censure formulate in ricorso -che possono essere esaminate congiuntamente essendo connesse– non possono trovare accoglimento.
Invero, l’ordinanza impugnata, in considerazione del contenuto sopra ricordato, non costituisce provvedimento ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con la conseguente infondatezza della doglianza relativa alla asserita incompetenza in ordine alla sua adozione. Il provvedimento impugnato, infatti, si limita a consentire alla ditta ricorrente l’accesso all’area –altrimenti precluso – al solo fine di porre in essere le attività che la stessa si era impegnata ad effettuare in base alla Relazione Tecnica dalla medesima presentata in data 30.12.2013, in considerazione e in conseguenza degli atti (tra cui l’ordine imposto dal Sindaco con provvedimento n. 97/2007) già adottati dagli enti coinvolti nel procedimento inerente il piano di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti presenti nell’impianto.
In relazione al provvedimento impugnato, pertanto, non c’è margine per individuare la competenza sindacale rivendicata dalla ricorrente.
Parimenti infondato è il denunciato vizio di eccesso di potere relativamente al cronoprogramma riportato nell’atto impugnato. In relazione a tale aspetto, infatti, il provvedimento qui gravato ha la sola finalità di dettare la sequenza temporale delle attività che la ricorrente si era impegnata a svolgere a seguito della presentazione del piano di smaltimento, sequenza temporale che è coerente con quanto indicato nella Relazione predisposta per conto della stessa ricorrente. Né può essere condivisa la doglianza relativa alla limitazione dell’accesso alla sola attività di attuazione degli interventi individuati nell’ordinanza comunale, atteso che l’attività esercitata dalla ditta ricorrente era stata da tempo inibita, per cui l’esercizio di tale attività non avrebbe potuto, ovviamente, essere (nuovamente) concessa dall’Amministrazione comunale.
Sotto distinto profilo, appare poi evidente che il mancato rilascio di autorizzazioni necessarie per il compimento della previste attività non possa essere portato a detrimento della ditta che tale attività è chiamata a svolgere.
Peraltro, l’Amministrazione comunale, con le memorie difensive da ultimo depositate, ha evidenziato che, alla luce del mancato rispetto del cronoprogramma, con provvedimento del dirigente dell’Area Tecnica del Comune, è stata disposta la chiusura dell’area, facendo cessare l’uso temporaneo concesso alla Società ricorrente con il provvedimento in questa sede impugnato (cfr. verbale 7.5.2015, depositato dalla parte resistente), in tal modo evidenziando ulteriormente l’effettivo “contenuto” dell’ordinanza qui gravata.
L’adozione e la mancata impugnazione del provvedimento di chiusura dell’area in questione determina, effettivamente, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento gravato (che, invece, ne aveva consentito l’accesso nei termini ivi precisati), salva la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ove -come affermato dalla parte ricorrente in relazione al mancato utilizzo dell’area – sussistano interessi ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, del CPA.
Pur volendo prescindere dal rilievo che l’attività esercitata dalla ditta ricorrente era stata inibita nell’area in questioni (con gli atti ricordati nelle premesse) ben prima dell’adozione del provvedimento qui impugnato, l’infondatezza dei motivi di ricorso come sopra precisata, determina il rigetto anche di tale domanda.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio suggerisce di integralmente compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO