TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/05/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2025 R.G. promossa da
(avv. ANNA RIBOLA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 6 maggio 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, non coniugate fra loro, sono genitori di (nata il [...]), Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
La ricorrente, in precedenza onerata del versamento di un assegno per la figlia, che viveva col padre, ha chiesto, a fronte del mutamento della residenza della ragazza, di revocare tale assegno e di porne uno di pari importo a carico del resistente, rimasto contumace.
Come risulta dalla dichiarazione resa dalla figlia e prodotta dalla ricorrente quale doc. 17,
abita colla madre da novembre 2024, con la conseguenza che l'obbligazione di Persona_1
versamento dell'assegno gravante sulla ricorrente va revocata, con effetti dal deposito del ricorso
(non è possibile una ulteriore retrodatazione della revoca).
Al contempo, con la medesima decorrenza va onerato il padre di un assegno di pari importo, che egli, amministratore e socio unico di due società (Trento s.r.l. e Macchi s.r.l.), può senz'altro sostenere.
L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre, quale genitore convivente con la figlia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Non può essere stabilita, in questa sede, alcuna condanna del resistente alla restituzione degli assegni percepiti dopo il trasferimento della figlia dalla madre. La questione andrà sollevata in autonomo processo.
In ragione della mancata opposizione del convenuto e del non completo accoglimento delle istanze attoree, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligazione della ricorrente di versare al resistente un assegno periodico per il mantenimento della figlia;
2. pone, con la medesima decorrenza, a carico del resistente, l'obbligazione di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico per il mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3. dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla ricorrente;
4. dichiara inammissibile la domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente;
5. dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2025 R.G. promossa da
(avv. ANNA RIBOLA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 6 maggio 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, non coniugate fra loro, sono genitori di (nata il [...]), Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
La ricorrente, in precedenza onerata del versamento di un assegno per la figlia, che viveva col padre, ha chiesto, a fronte del mutamento della residenza della ragazza, di revocare tale assegno e di porne uno di pari importo a carico del resistente, rimasto contumace.
Come risulta dalla dichiarazione resa dalla figlia e prodotta dalla ricorrente quale doc. 17,
abita colla madre da novembre 2024, con la conseguenza che l'obbligazione di Persona_1
versamento dell'assegno gravante sulla ricorrente va revocata, con effetti dal deposito del ricorso
(non è possibile una ulteriore retrodatazione della revoca).
Al contempo, con la medesima decorrenza va onerato il padre di un assegno di pari importo, che egli, amministratore e socio unico di due società (Trento s.r.l. e Macchi s.r.l.), può senz'altro sostenere.
L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre, quale genitore convivente con la figlia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Non può essere stabilita, in questa sede, alcuna condanna del resistente alla restituzione degli assegni percepiti dopo il trasferimento della figlia dalla madre. La questione andrà sollevata in autonomo processo.
In ragione della mancata opposizione del convenuto e del non completo accoglimento delle istanze attoree, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligazione della ricorrente di versare al resistente un assegno periodico per il mantenimento della figlia;
2. pone, con la medesima decorrenza, a carico del resistente, l'obbligazione di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico per il mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3. dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla ricorrente;
4. dichiara inammissibile la domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente;
5. dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3