Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/1988, n. 293
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Sentenza 15 gennaio 1988

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Al fine dell'identificazione della speciale figura del lavoro a domicilio - che (nel regime della legge n. 877 del 1973, a differenza che nel precedente regime della legge n. 264 del 1958) non è escluso dall'iscrizione del lavoratore nell'albo delle imprese artigiane, ne' dalla circostanza che l'attività lavorativa sia prestata in favore di più imprenditori - è necessario che la prestazione lavorativa sia utilizzata dal datore di lavoro come energia lavorativa in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda, realizzandosi il vincolo di subordinazione tecnica nelle forme e con le modalità indicate dal secondo comma dell'art. 1 della citata legge del 1973; mentre sussiste un'ipotesi di lavoro autonomo ove sia identificabile una distinta organizzazione di mezzi produttivi ad opera dello stesso lavoratore sì da configurare una struttura di tipo imprenditoriale. ( V 4201/86, mass n 446979).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/1988, n. 293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 293
    Data del deposito : 15 gennaio 1988

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