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12 maggio 2001
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1 gennaio 2015
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1 gennaio 2016
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30 marzo 2019
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Art. 16. (Commissariamento e scioglimento) 1. In caso di gravi irregolarita' amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attivita' di cui all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((inferiore allo 0,75 per cento)) del totale.
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in ((almeno quattro Paesi stranieri)) , con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((inferiore allo 0,75 per cento)) del totale.
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in ((almeno quattro Paesi stranieri)) , con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.
Commentari • 3
- 1. Legge di Stabilità 2016, commi 501-999Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2015 · 1.2848744
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 6007Provvedimento: […] [...] , ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, e successive modifiche e integrazioni. […]Leggi di più...
- par condicio creditorum·
- art. 16 legge n. 152/2001·
- improcedibilità azione legale·
- scioglimento patronato·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- art. 151 D.Lgs. n. 14/2019·
- compensazione spese legali