2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((inferiore allo 0,75 per cento)) del totale.
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in ((almeno quattro Paesi stranieri)) , con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.