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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
Paola Demaria Presidente relatore
Anna Castellino Giudice
Maria Vittoria Chiavazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18391/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Carmela NASELLO del Foro di IA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Luisa Bianchi del Foro di Torino;
parte attrice contro
(C.F. ), PA C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv.Anna Luisa CAIMMI del Foro di C.F._4
Milano con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: Email_1
parte convenuta
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art.127 ter nel termine del
18.11.2024:
Parte attrice con memoria di p.c. del 15.11.2024:
“insiste in tutto quanto dedotto, richiesto eccepito in atti e verbali di causa, istanze, note e rilievi alle relazioni di CTU grafologica e tecnico/ contabile, e così precisa le proprie conclusioni:
PIACCIA all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 06.05.2024, ammettere le prove orali già ammesse con ordinanze del 14.06.21 e 11.11.2021, nonchè la chiesta CTU medico-legale, al fine di accertare lo stato psico- fisico della de cuius al momento della redazione del testamento, tramite l'esame della documentazione medica in atti;
disporre il rinnovo della CTU grafologica, nulla ed erronea per i motivi dedotti nell'istanza ex art. 196 cpc del 04.05.23 e verbali, nominando nuovo CTU grafologo, e disporre il richiamo del CTU tecnico /contabile per i motivi già esposti in corso di causa, perché fornisca risposte esaustive ai rilievi attorei alla Relazione;
nel merito:1) dichiarare aperta la successione di deceduta in Persona_1
Torino il 31.01.2018; 2) ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia del Per_ testamento olografo di , pubblicato dal Notaio il 04.05.2018 Persona_1 rep. n. 128566 racc. n. 31920, reg.to a Torino il 08.05.2018 al n.9211, perchè apocrifo;
2a) in subordine, dichiararne l'annullabilità e/o l'inefficacia, perchè redatto da soggetto incapace di intendere e volere per le motivazioni dedotte in atti; 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare che la successione della venga devoluta secondo le norme della successione legittima per la quota ER di ¼ per ciascuno dei 4 figli;
3a) ovvero, in subordine, se si accertasse la validità del testamento olografo impugnato, ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto alla quota di legittima pari a 1/6 del patrimonio ereditario ( relictum più donatum);
4) dichiarare la nullità per simulazione della compravendita dell'atto Notaio in IA Per_3 del 22.06.2009 rep. 41178 racc. n. 15678, con cui al de cuius ha solo apparentemente venduto alla figlia il 50% della nuda proprietà dell'appartamento in IA, Via Messina n. Controparte_2
523, e del garage in via Policastro n. 21, meglio censiti in citazione, perchè la vendita dissimula una donazione diretta a favore della figlia ,per intestazione di beni a nome altrui con Controparte_2 pagamento del prezzo da parte del donante , nulla per difetto di forma, o dichiararla una donazione indiretta, (depauperamento del patrimonio della donante e corrispondente arricchimento ingiustificato di quello della donataria)che va comunque dichiarata nulla e/o inefficace, e lesiva della quota di legittima dell'attrice , e, per l'effetto, dichiarare che il 50% indiviso della piena proprietà dei due immobili del valore di circa € 170.000,00, ricade e va computato nella massa ereditaria;
4a) per l'effetto condannare a conferire alla massa ereditaria i due Controparte_2 beni immobili oggetto della donazione, oltre i frutti, o il relativo valore economico, fino al soddisfo interessi e rivalutazione;
5) ritenere e dichiarare che la de cuius era unica intestataria del c/c bancario e del dossier titoli presso Unicredit spa, nonché dei conti, libretti, depositi a risparmio,buoni etc. presso le Poste
Italiane SPA, meglio specificati in atti, fittiziamente cointestati, e che le relative somme in essi contenuti erano della de cuius e solo apparentemente cointestate ai figli CP
, e e che dette somme vanno computate nella
[...] PA Controparte_3 massa, condannando i donatari al conferimento alla massa, con interessi e rivalutazione;
5a)in subordine e salvo gravame rispetto al precedente capo, ove si ritenesse che la de cuius, nel cointestare detti conti, titoli, obbl. e depositi ha inteso donare le somme oggetto degli stessi ai figli convenuti, ritenere e dichiarare dette somme costituiscono donazioni indirette della de cuius ai cointestatari, odierni convenuti, con corrispondente arricchimento senza causa dei beneficiari, lesive della quota di legittima dell'attrice, e che pertanto che tutte le somme accreditate e comunque oggetto di detti conti, dossier titoli depositi e fondi etc. vanno computati nella massa ereditaria e i beneficiari vanno condannati a conferirli alla massa con interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione al soddisfo;
in subordine, dichiararle donazioni nulle per difetto di forma, non essendo di modico valore;
5b) in ogni caso , ritenere e dichiarare che tutte le somme accreditate e uscite dal conto Unicredit spa e dai rapporti Poste Italiane a mezzo bonifici, assegni, prelievi etc. a favore dei tre convenuti (o prelevate dagli stessi) e a favore della sorella a _2
, dal 2007 al 2018, pari a complessivi € 976.910,32, o nella diversa somma accertata in corso
[...] di causa, costituiscono donazioni dirette a favore degli stessi, nulle per difetto di forma, e lesive della quota di riserva dell'attrice;- ritenere e dichiarare che le suddette donazioni, rientrano e vanno computate nell'asse ereditario e i rispettivi donatari, i convenuti, in proprio e quali eredi di _2
, vanno condannati al conferimento alla massa delle rispettive somme, oltre interessi e
[...] rivalutazione dalle singole operazioni fino al soddisfo;
5c) in via subordinata e salvo gravame , ritenere e dichiarare che tutte le somme versate ai convenuti o prelevate dagli stessi dal Conto
Unicredit de quo e dai conti /libretti etc. presso Poste Italiane spa a favore dei convenuti anche n.q.,
pag. 2 di 22 pari a circa € 976.910,32, sono donazioni indirette lesive della quota di riserva dell'attrice, che costituiscono indebito arricchimento dei beneficiari, vanno computati nella massa , e condannare i convenuti a conferirli alla massa, con interessi e rivalutazione di legge dalle singole date al soddisfo;
6) in ulteriore subordine e salvo gravame, qualora si ritenesse l'effettiva e valida cointestazione dei conti e dei titoli suddetti, ritenere che rientrano in successione, e vanno computati nella massa 1/3 delle somme confluite nel Conto Unicredit, 1/3 dei titoli di stato liquidati su detto conto, e 1/2 delle somme di cui ai depositi, libetti e fondi etc. cointestati Poste Italiane spa per un importo pari a € 370.000,00;
7) ritenere e dichiarare che l'asse ereditario di è costituito dai beni immobili e Persona_1 mobili, come indicati in citazione, per un valore non inferiore a € 1.600.000,00, o nella maggiore o minor somma di giustizia:
8) ridurre, per il soddisfacimento della quota di riserva dell'attrice, proporzionalmente le disposizioni testamentarie della lesive della quota dell'attrice, nonché le donazioni Persona_1
a favore di , , , e della sorella ,pari a circa € PA CP CP_3 Parte_2
976.910,32, per somme,titoli , libretti etc.e obbligazioni ed € 170.000,00 valore degli immobili donati, nella misura che reintegra la quota di riserva dell'attrice dalla più recente alla più antica;
condannare i convenuti,in proprio e quali eredi di , al conferimento alla massa dei Parte_2 beni di cui sono stati beneficiati, oltre frutti interessi e rivalutazione;
9) disporre la formazione della massa ereditaria, calcolando il relictum e il donatum;
ritenere e dichiarare che il valore complessivo di detto patrimonio ammonti a circa un € 1.600.000,00, o della maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre i frutti maturati sugli immobili, interessi e rivalutazione, e interessi e rivalutazione delle somme; ritenere e dichiarare che Parte_1
ha diritto alla quota di legittima della massa ereditaria a ¼ della massa ereditaria e chiede
[...] di attribuirle ¼ della stessa, pari a circa € 400.000,00 o alla maggior o minor somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse la validità del testamento impugnato, ritenere e dichiarare che all'attrice, spetta 1/6 dell'asse ereditario e attribuirle in natura e/o per equivalente 1/6 dello stesso, pari a circa € 270.000,00 o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
10) ordinare ai convenuti il rendiconto dei beni ereditari in loro possesso;
11) disporre la divisione dei beni ereditari; 12) Porre a carico della massa le spese dell'accettazione con beneficio e dell'inventario per € 1.400,00,00 (vd. Fattura in atti ) anticipate dall'attrice, e condannare i convenuti a rimborsarle la rispettiva quota di ¼ciascuno; 13) Rigettare le domande dei convenuti infondate in fatto e in diritto, nonché le domande nuove, tardive e inammissibili, (in particolare nella III mem. ex art. 183 cpc del 05.03.2021).
14) Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di merito e cautelare ex art. 700 cpc., come da ordinanza del 05.01.24, nonché di CTU sia Grafologica che tecnico-contabile”.
Parte convenuta con memoria del 18.11.2024,
“Premessa la già eccepita e qui ribadita non accettazione del contraddittorio sulle domande nuove precisate oltre i termini di legge con memoria avversaria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. e su quelle eventualmente successivamente e tardivamente introdotte nel giudizio, previa ogni declaratoria del caso”, così precisa:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
1) Accertato e dichiarato, come statuito dalla CTU grafologica della dott.ssa depositata il Per_4
21 luglio 2022 che la scheda testamentaria a firma , pubblicata dal notaio dott.ssa Persona_1
in data 04 maggio 2018 (rep. 128566 racc.31920), nella sua interezza, testo, data, Persona_5 firma in calce e complessivamente tutta la manoscrittura di cui consiste, è riconducibile alla mano di
pag. 3 di 22 nata ad [...] il [...] e deceduta a Torino il 31/01/2018, ed è Persona_1 quindi da considerarsi genuina ed autografa, dichiarare che all'attrice spetta Parte_1 la sola quota di legittima in relazione alla successione della signora;
per l'effetto Persona_1 dichiarare che alla signora è dovuta una quota pari ad 1/6 (un sesto) del Parte_1 coacervo ereditario come accertato e determinato in corso di causa dalla CTU contabile depositata dal Dott. Geom. il 15 aprile 2023, dedotte tutte le spese sostenute dai convenuti nel Persona_6 tempo nell'interesse della de cuius nonché tutte le spese ereditarie, fra cui quelle per onoranze funebri, spese mediche e per la successione;
2) accertato il coacervo ereditario, attribuire all'attrice ex art. 720 c.c. la quota caduta in successione dei terreni siti in Acicastello (rectius Acicatena) contrada Porticazzo censiti al CT di detto comune al foglio 13, particella 66 di ha 0.30.12 e foglio 13, particella 546, di 6 are, 54 ca, RD 4,05M, determinando l'eventuale conguaglio. 3) Disporre, ad onere e spese dell'attrice, la Cancellazione della trascrizione gravante sulle unità immobiliari tutte, oggetto del presente giudizio ed ordinare, con esenzione di ogni responsabilità, al competente funzionario presso la conservatoria dei registri immobiliari di IA di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio di merito per dichiarazione di nullità, inefficacia del testamento e richiesta di devoluzione per legge della successione.
4) Respingere ogni altra richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste, ove occorrer possa, per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed in particolare per l'ammissione della prova testimoniale diretta sui capitoli che qui di seguito per comodità si riportano. 1 Vero che ha visitato la signora nel mese di gennaio 2018; Persona_1
2 Vero che la signora in occasione della visita era lucida ed orientata nel tempo e Persona_1 nello spazio;
Si indica a teste il dott. dr. con domicilio presso il suo studio in Torino Corso Giovanni Tes_1
Agnelli 56. 3 Vero che il valore di mercato dell'intero immobile costituito da terreno edificabile sito in ED, contrada SC BR censito al CT al foglio 26, part. 418 di H 0.05.80 è stato valutato pari ad
Euro 20.000,00.
4 Vero che il valore di mercato dell'appartamento posto al piano 4 dell'edificio in IA via
Grasso Finocchiaro n. 75, composto di vani 4,5 censito al CF di IA al foglio 16, mappale 253, sub. 40 di 71 mq è stato valutato pari ad Euro 62.000,00. Si indica a teste l'agente immobiliare, Sig. presso New Estates S.r.l. corrente in Testimone_2 via Etnea 306, IA.
5 Vero che la Signora accreditava periodicamente sui conti correnti della figlia Persona_1
importi di ammontare variabile al fine di creare la provvista per pagare le spese Controparte_2
e necessità quotidiane della madre.
6 Vero che la Signora in occasione delle visite alla madre a IA degli anni Controparte_2
2008-2018 provvedeva all'acquisto di medicinali, elettrodomestici, capi di vestiario e scarpe, nonché alla spesa presso negozi ed ipermercati per la Signora utilizzando le proprie carte di credito ER come da doc.ti che si rammostrano al teste. 7 Vero che la Signora provvedeva al pagamento dai propri conti correnti di tutte Controparte_2 le spese per le quali era necessario l'internet banking, quali a titolo esemplificativo, moduli F24, ICI, tasse rifiuti, come da doc. 32 e 33 che si rammostrano al teste.
8 Vero che la Signora in occasione delle sue visite a IA consegnava alla signora CP
soldi in contanti precedentemente prelevati presso il proprio istituto bancario in Milano ER come da documento che si rammostra al teste.
pag. 4 di 22 9 Vero che l'autovettura di marca Toyota AYGO targata DL904FD era in uso esclusivo a ER
negli anni dal 2007 al 2018.
[...]
Si indicano a testi la signora , nata a [...], il [...], ed ivi residente Testimone_3 in Via Case Sante 39, codice fiscale , ed il Sig. nato a [...]_4
LL (MN) il 27.08.1946 e residente in [...], Corso Indipendenza 23.
Si insiste inoltre per il rigetto, per il disconoscimento o per la declaratoria di inammissibilità e/o irrilevanza di tutte le istanze, comprese quelle istruttorie rubricate da controparte per i motivi indicati in atti e nei verbali di causa da parte dei convenuti o, in subordine, per l'ammissione a prova contraria come indicato in atti.
IN OGNI CASO Con condanna dell'attrice
• al rimborso ai convenuti delle spese delle due CTU, quella grafologica e quella contabile, così come anticipate pro quota dai convenuti:
• al pagamento dei costi per la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio;
• al rimborso di spese e compensi professionali, oltre ad I.V.A., C.P.A e rimborso forfetario spese generali 15% per il procedimento cautelare in corso di causa;
• al pagamento di spese e compensi professionali, oltre ad I.V.A., C.P.A e rimborso forfetario spese generali 15% dei legali nonché dei compensi dei CTP incaricati dai convenuti nel presente giudizio, ed alle successive occorrende:
• al pagamento dei danni ex art. 96, co. 3 cpc, atteso il comportamento illegittimo, dilatorio e defatigatorio posto in essere per tutta la durata del giudizio”.
Oggetto: riduzione e divisione ereditaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e svolgimento del processo.
In data 31.1.2018, (vedova e madre delle parti in causa) decedette in Torino Persona_1 lasciando testamento olografo datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal Notaio Per_5 con il quale revocava ogni precedente disposizione testamentaria e disponeva del proprio patrimonio, sia a titolo universale sia a titolo particolare, in favore delle parti convenute, come segue:
“-Lego a mio figlio la mia quota (50%) di proprietà dell'immobile sito in IA, Via CP_1 Grasso Finocchiaro 75…
-Lego a mia figlia la mia quota (50%) di proprietà del terreno edificabile sito nel comune CP_3 di ED.
-Lego a mia figlia il mio saldo di conto corrente, il mio credito per indennità (oltre interessi) CP spettante in dipendenza dell'esproprio subito con decreto Dir.Ufficio GE LE di IA del 29.09.2009 prot.n.025640, con la raccomandazione precisa, sostenute tutte le spese, di destinare tutte le somme residue ai fini che [ai fini che : ripetizione cancellata] ben conosce. CP CP
-Lego a mia figlia anche ogni altro mio eventuale diritto di credito vantato nei confronti di CP terzi (crediti verso INPS compresi) con la raccomandazione precisa di destinare le somme che dovessero essere recuperate, al netto delle spese sostenute, ai fini che ben conosce. CP
Per ogni altro mio bene nomino miei eredi universali, in parti uguali, , e CP_1 CP CP_3
e dispongo che sia riconosciuta a , la sola quota che la legge riserva agli eredi Parte_1 legittimari, ove dalla medesima reclamata”
Con atto del 10.4.2018 a ministero del notaio di IA, Persona_7 Parte_1
(di seguito, per brevità, ) accettò con beneficio d'inventario
[...] Parte_1
pag. 5 di 22 l'eredità della mamma. Avuta contezza dei beni relitti e inventariati, in data 14.10.2019 depositò domanda di mediazione nei confronti dei germani allegando la nullità per apocrifia della scheda testamentaria pubblicata e, in subordine, la sua annullabilità per incapacità della testatrice e lamentando, indipendentemente dal titolo regolatorio della successione, la sua totale pretermissione dall'eredità materna, il cui relictum, da lei ricostruito in €.1.600.000,00 con quota di riserva stimata in base a successione legittima valsente in €.400.000,00, sarebbe stato sotto stimato dalla circostanza (contestata) della cointestazione del conto corrente materno ai fratelli e e, CP CP_1 comunque, sarebbe stato intaccato da donazioni (di quote di immobile e di denaro) a favore di tutti i convenuti e della zia (sorella della mamma) o da indebite appropriazioni da parte dei Parte_2 germani.
La mediazione, alla quale i convenuti aderirono, si concluse in data 13.11.2019 con esito negativo avendo “parte istante dichiara[to] di prendere atto che le posizioni delle controparti…sono inconciliabili con la propria” e pur essendosi i convenuti dichiarati “disponibili ad aderire alla mediazione proprio prescindendo dalle posizioni formali come espresse negli atti introduttivi della mediazione”.
Ritenendo di essere stata lesa nei propri diritti successori, , con atto notificato Parte_1 in data 15.7.2019, citò in giudizio i convenuti formulando le domande in epigrafe trascritte.
Con comparsa del 19.12.2019, si costituirono in giudizio i convenuti per contestare gli assunti di parte attrice e chiedere, previa eventuale verificazione dell'autenticità e, comunque, declaratoria della genuinità del testamento olografo della de cuius, accertare la spettanza a della Parte_1 sola quota di legittima e, per l'effetto, dichiarare che alla stessa fosse dovuta una quota pari ad 1/6 della massa ereditaria;
attuare il reintegro della legittimaria pretermessa mediante attribuzione alla stessa, ex art. 720 cc, della la quota caduta in successione dei terreni siti in Acicastello Contrada Porticatazzo catastalmente censiti in detto Comune al f. 13, part. 546, are 6, determinando l'eventuale conguaglio.
All'udienza del 22.9.2020, il Giudice, su istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva istruita con ordini ex art.210 e 213 c.p.c., CTU grafologica, volta a verificare l'autenticità dell'autografia e della sottoscrizione del testamento olografo da parte della de cuius, e con CTU estimativo-contabile, volta a determinare il valore dell'asse ereditario e a ricostruire le movimentazioni bancarie del c/c Unicredit cointestato a , ed Persona_1 PA
dal 31.12.2017 al 31.1.2018. Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 6.5.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2024, constatato “il fallimento del (reiterato) tentativo di conciliazione tra le parti;
ritenuto che
non vi siano i presupposti per procedere al rinnovo della CTU grafologica (che appare coerente e motivata anche nella risposta alle osservazioni critiche di parte attrice) e alla chiamata del CTU contabile a chiarimenti (avendo anch'esso risposto, nei limiti delle proprie competenze tecniche, alle osservazioni delle parti e dovendosi risolvere le residue questioni, di natura giuridica, in sentenza); ritenuto altresì che, alla luce delle risultanze delle depositate consulenze tecniche d'ufficio, in particolare di quella contabile, siano venute meno la necessità e l'opportunità di procedere con le prove orali già ammesse con ordinanze del 14.6.2021 e, successivamente, del 11.11.2021; ritenuto, pertanto, che la causa sia esaurientemente istruita e sia, pertanto, matura per la decisione” fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per deposito di note di sole precisazioni delle conclusioni definitive.
pag. 6 di 22 Con ordinanza del 24.11.2024, il Giudice, pronunciando all'esito del deposito delle note scritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione.
Attesa la pacifica e integrale pretermissione di relativamente all'eredità Controparte_4 materna, occorrerà, preliminarmente, formare la massa dei beni relitti indicati da parte attrice (da valutare al momento dell'apertura della successione) per successivamente disporre la riunione fittizia
(relictum – debiti + donatum). Infine si procederà alla riduzione delle disposizioni lesive, secondo l'ordine dettato dagli artt. 553 ss. c.c.. e, dunque, operando prioritariamente sulle disposizioni testamentarie e, solo per il caso di loro insufficienza, sulle donazioni.
Il Collegio è, dunque, chiamato:
(a) a individuare il titolo che regola la successione di così da stabile la quota di Persona_1 riserva spettante all'attrice; (b) a ricostruire la massa ereditaria previa risoluzione delle questioni relative alla composizione dell'asse ereditario;
(c) a concretamente attuare le modalità di reintegrazione della legittimaria pretermessa;
(d) a regolare le spese di lite e di CTU.
(a)
Parte attrice ha impugnato il testamento olografo datato 21.01.2019, pubblicato in Torino dal Notaio ad istanza di , giusto verbale del 04.05.2018 rep. n. 128566 Persona_5 PA racc. n. 31920, assumendone l'apocrifia e/o la relativa stesura con “mano guidata” e, comunque, la nullità/inefficacia in quanto redatto da persona incapace di intendere e di volere.
Le domande attoree sul punto sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
1.Sulla autografia del testamento e sulla riferibilità dello stesso alla de cuius.
Contrariamente a quanto afferma parte attrice, deve ritenersi che il testamento impugnato sia riconducibile, nella sua interezza, alla mano di Persona_1
A tale conclusione, è giunto, in termini di certezza tecnica, la dr.ssa consulente Persona_8 incaricato dal Giudice.
Prima di addentrarsi nel merito delle indagini e delle risultanze peritali, occorre premettere che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio ma deve essere qualificato come “strumento istruttorio” al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche. La stessa, quindi, non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle parti;
con la conseguenza che, intanto alla stessa il Giudice può decidere di ricorrere in quanto le parti abbiano fornito, anche attraverso elementi indiziari, un principio di prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Così nel caso di specie nel quale i convenuti hanno prodotto una serie di documenti, ed in particolare alcune precedenti scritture di ultima volontà (si vedano docc. Da 10 a 17 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) provenienti da in grado di fornire un principio di prova Persona_1 della riferibilità a quest'ultima, sia in termini di grafia e manoscrittura sia in termini di contenuto, del testamento per cui è causa.
pag. 7 di 22 Ciò premesso, entrando nel merito delle indagini peritali, si rileva che il CTU ha così concluso: “la scheda testamentaria a firma ., nella sua interezza, testo, data, firma in calce e Persona_9 complessivamente tutta la manoscrittura di cui consiste, è riconducibile alla mano di
[...]
,….ed è quindi da considerarsi autografa;
- in base alla salienza dimostrativa degli ER elementi emersi, il giudizio di autografia del testamento in verifica viene espresso con il grado di giudizio di certezza tecnica;
- la convergenza espressiva di fattori gestuali e formali – costruttivi non avalla nessun'altra ipotesi esecutiva possibile. Valutate e risultate infondate: - l'esecuzione con mano aiutata o guidata, per naturalezza esecutiva e assenza degli indici quali: rafforzamento, prolungamento eccessivo verso il basso di alcune lettere, segmentazioni del tratto, ristagni d'inchiostro, lettere mal formate, collegamenti anomali e tratti contrastanti: il testamento consiste di stesura totalmente genuina e autonoma, il riscontro di significative corrispondenze costruttive e morfo-dinamiche tra testamento in verifica e firme di ammesse per confronti e che Persona_1 non hanno ricevuto contestazioni da parte attrice consentono di affermare la provenienza dell'intero testamento in verifica dalla mano di;
- l'imitazione lenta e pedissequa di forme Persona_1 note, per assenza di segni di incertezze esecutive;
- l'imitazione a mano libera di forme note da parte di terzi per il pieno riscontro coerente di caratteristiche dinamiche e costruttive di valore identificativo.”.
Per giungere a siffatte conclusioni, il CTU ha, tra l'altro, effettuato esami comparati tra la scheda testamentaria e le firme ammesse per confronti i quali hanno evidenziato “similarità decisive sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa, portando ad un giudizio di …riconducibilità del testamento …alla mano di .Le concordanze Persona_10 emergenti dal confronto tra il testamento oggetto di accertamento e le scritture autografe di
[...]
riguardano tutte le componenti espressive del grafismo…e, per quantità e specificità ER qualitativa, escludono ogni ipotesi di imitazione…non è nemmeno ammissibile l'ipotesi che il testamento sia frutto di una manifestazione grafica derivante da un processo di mano guidata in quanto il rigo è ben mantenuto e non si rilevano inefficienze o perdita di funzionalità riguardo l'organizzazione spaziale …” (si vedano pag. da 51 a 53 dell'elaborato peritale).
Da tali conclusioni, coerenti e motivate, non vi sono ragioni per discostarsi.
Del tutto prive di rilievo e di fondamento sono le contestazioni mosse alle indagini e all'elaborato peritali dall'attrice la quale, in corso di causa e, da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ha formulato istanza volta ad ottenere, ex art. 196 cpc, la sostituzione del consulente tecnico e la rinnovazione della CTU.
A sostegno della propria istanza, già respinta dal Giudice in corso di causa con ordinanza del 6.5.2024, l'attrice assume la nullità, sotto diversi profili, della CTU e la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 193 cpc.
In particolare, l'attrice sostiene, tra l'altro, la “nullità della CTU…per omessa chiusura delle operazioni peritali” e conseguente violazione del principio del contraddittorio.
La contestazione è del tutto pretestuosa.
In primo luogo, infatti, come si legge anche nelle puntuali repliche alle osservazioni di parte attrice (si veda pag. 88 dell'elaborato peritale), la CTU, con la pec in cui si legge testualmente “ai prossimi aggiornamenti con l'invio della bozza CTU entro il 21 giugno 2022”, comunicava, di fatto, la fine delle operazioni peritali.
In ogni caso, poi, ad abundantiam, si rileva che, quand'anche ricorresse l'ipotesi paventata dall'attrice – il che, si ribadisce, non è – l'omessa comunicazione della data di fine delle attività
pag. 8 di 22 peritali non si tradurrebbe in causa di nullità dell'intera consulenza, non avendo l'attrice subìto – né allegato di aver subito – un concreto ed effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Ugualmente infondata è la contestazione in ordine alla nullità della ctu per mancata applicazione del metodo grafologico, “scientificamente ed universalmente riconosciuto”.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in particolare nell'ambito della grafologia (la quale è, per antonomasia, una “non scienza”) non solo non esiste un unico metodo di indagine ma, tra i vari esistenti, non ne esiste uno astrattamente superiore o più attendibile dell'altro.
Conseguentemente, il CTU, avendo riguardo alle esigenze ed alle peculiarità del caso concreto, può legittimamente decidere di ricorrere ad un metodo piuttosto che ad un altro.
Così nel caso di specie.
In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità citata dai convenuti la quale, lungi dal sostenere che “l'utilizzo del metodo grafonomico o calligrafico è ormai superato e non atto a condurre a risultati certi”, afferma che la scelta del metodo d'indagine operata dal c.t.u. nello svolgimento dell'incarico può essere più o meno sindacabile, al pari di ogni singolo passaggio logico e tecnico, a patto che si dia contezza in termini specifici sia della critica mossa a livello scientifico, sia della rilevanza di una diversa metodica nel caso concreto, giacché anche una tecnica più risalente può condurre a risultati soddisfacenti in relazione all'oggetto indagato o al grado di certezza comunque raggiunto. L'esistenza di un metodo scientifico che nella letteratura di settore sia ritenuto più attendibile ed avanzato di un altro non basta, pertanto, a imporre al giudice di rinnovare le indagini tecniche svolte, ovvero di dissentire dalle conclusioni cui il c.t.u. sia pervenuto con l'impiego di una metodica meno aggiornata, l'uno e l'altro esito richiedendo la dimostrazione dell'inefficienza in concreto del criterio meno accreditato in astratto. (così, tra le altre, Cass. 2148/2014).
Del tutto infondato è, poi, l'assunto attoreo in ordine alla violazione da parte del CTU del dovere di diligenza di cui all'art. 193 cpc;
detta violazione, che sarebbe consistita nella mancanza di “risposte tecniche valide” alle critiche mosse dal CTP Dott. non è in alcun modo ravvisabile ER1 nell'operato del CTU il cui elaborato peritale appare, invece, coerente e motivato anche nella risposta alle osservazioni di parte attrice.
2.Sulla capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento.
Parte attrice chiede, in via di subordine, che il testamento per cui è causa venga dichiarato nullo e/o inefficace per incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione dello stesso. La domanda è interpretabile come annullabilità del testamento per incapacità naturale ai sensi del combinato disposto dell'art.591 comma 2 n.2 e 428 c.c.
La domanda è valutata infondata e viene respinta.
Ed infatti, parte attrice non ha minimamente dimostrato, nemmeno con elementi indiziari, i fatti posti a fondamento di tale domanda, non assolvendo, così, al proprio onere probatorio.
Né, d'altra parte, a tale carenza probatoria il Giudice poteva supplire facendo ricorso alla CTU medico legale posto che, non avendo parte attrice fornito nemmeno un principio di prova dei fatti e delle circostanze allegate, la stessa sarebbe stata meramente esplorativa.
Al riguardo si richiama quanto sopra detto sulla consulenza tecnica d'ufficio la quale, non costituendo mezzo di prova in senso tecnico, non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle parti e, pertanto, può essere dal Giudice legittimamente negata in assenza di elementi, quantomeno indiziari, già offerti dalle parti ed acquisiti.
pag. 9 di 22 Nonostante quanto appena esposto sia già idoneo a fondare il rigetto della domanda attorea, si rileva che la dedotta incapacità di intendere e di volere non solo non sia stata in alcun modo provata ma addirittura la documentazione versata in atti, anche dalla stessa parte attrice, porti a valutazioni del tutto opposte.
Dalla stessa, infatti, non solo non emerge alcun indizio in merito ad una eventuale incapacità o diminuita capacità di formazione ed estrinsecazione della volontà di ma, al Persona_1 contrario, risulta che la stessa fosse nel pieno delle sue capacità mentali e cognitive.
Ed infatti, proprio nel periodo indicato dall'attrice (dal 2016 al 2018) la de cuius risultava “eupnoica, orientata nel tempo e nello spazio” (si veda referto medico del 24 luglio 2017 sub doc. 18 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta).
Ad ulteriore conferma di ciò, i consensi informati per i trattamenti medici e terapeutici sottoscritti personalmente da e la dichiarazione resa dal di lei medico curante che, sentito Persona_1 come persona informata sui fatti dalla Procura della Repubblica di IA a seguito della denuncia presentata nei confronti dei convenuti, ha testualmente affermato che “la signora , Persona_1 fino a quando ho avuto modo di assisterla, se non ricordo male fino al mese di novembre/dicembre
2017 era in condizioni discrete, ragionava perfettamente e si muoveva in maniera autonoma ed era affetta solo da qualche dolore inerente la sua malattia” (si vedano docc. 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione e doc. 19 allegato all'atto di citazione).
E d'altra parte, la capacità di autodeterminarsi della de cuius al momento della redazione del testamento impugnato trova, altresì, conferma nella corrispondenza tra le disposizioni in esso contenute e la volontà espressa, inequivocabilmente, senza soluzione di continuità e senza mai cadere in ripensamenti, dalla de cuius anche in precedenti scritti.
Il testamento in esame, infatti, si colloca nella scia di una serie scritture di ultima volontà precedentemente redatte dalla de cuius, a partire dall'anno 1987 e revocati dall'ultimo in ordine di tempo, dai quali si evince il fermo e costante intento di escludere l'attrice dalla successione testamentaria (si vedano docc. 10,11,12,13 prodotti con la comparsa di costituzione).
L'assenza di repentini e/o radicali mutamenti di intenti e l'identità tra le volontà espresse nei citati scritti di ultima volontà, a partire dal 1987 sino al 2018, porta, ragionevolmente, a concludere che la de cuius, ora come allora, fosse pienamente in grado di comprendere il senso della proprie ultime volontà e di autodeterminarsi in ordine alle stesse.
3.Sulla quota riservata a . Parte_1
Accertato che il titolo che regola la successione è costituito dal testamento olografo redatto da in data 21.1.2019, la quota necessaria spettante a , che Persona_1 Parte_1 concorre con i tre fratelli convenuti, è, ai sensi dell'art.537 c.c., di 1/6 del patrimonio materno (1/4 di 2/3), da ricostruire, in base al disposto dell'art.556 c.c..
(b)
1.Sulla massa ereditaria di : allegazioni delle parti e criteri ricostruttivi. Persona_1 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che spetti a parte attrice in riduzione, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali sulla scorta delle quali ricostruire il relictum, eventualmente demandando la sua esatta valorizzazione a CTU estimativo-contabile. Con la precisazione che tale CTU, solo ove sia chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali, non avrà carattere esplorativo (cfr. da ultimo Cass. 14881/2024).
pag. 10 di 22 È incontestato che l'asse ereditario di fosse composto dai seguenti beni, risultanti Persona_1 dall'inventario del notaio e dalla denuncia di successione presentata il 24.12.2018 (cfr. Per_3 all.1 CTU):
- piena proprietà per la quota di 1/2 dell'appartamento sito in IA, Via Grasso Finocchiaro n. 75
(f. 16, p. 253, sub. 40), oggetto di legato a e dallo stesso alienato a terzi con PA rogito in data 11.2.2019 al prezzo di €.62.000,00 per l'intero (valore della quota stimata dal CTU
€.35.150,00);
- piena proprietà per la quota di 1/2 del terreno sito in ED, contrada Sciare BR (f. 26, p. 1877 già 418), oggetto di legato a , attualmente di proprietà della NPA Costruzioni Controparte_3 s.r.l, che ebbe ad acquistarlo con rogito in 7.6.2019 al prezzo di €.49.300,00 (valore della quota stimata dal CTU €.24.650,00);
- piena proprietà per la quota di 6/9 dei terreni siti in Aci Catena, contrada Porticatazzo (f. 13, p. 66 e f. 13, p. 546) dal CTU stimati valsenti in quota €.35.420,00;
- saldo del c/c presso Unicredit n. 21903/300591680 per la quota di 1/3 di €.234,24;
- credito verso GE LE di IA per esproprio di pubblica utilità dell'importo di € 4.375,79 (al netto della ritenuta d'acconto del 20%);
- debiti per complessivi €.19.161,83 (ricalcolati dal CTU in €.25.734,85).
Con il presente giudizio, l'attrice, nella resistenza dei convenuti, ha inteso implementare il relictum imputando alla massa:
§ il controvalore della compravendita del 50% della nuda proprietà dell'immobile in IA Via Messina 523 e del garage in Via Policastro n.21 intercorsa tra ed Persona_1 [...]
, oggetto del rogito a notaio in data 22.6.2009, in tesi, dissimulante donazione CP Per_3 nulla per difetto di forma (cfr. atto di citazione pp.13-15);
§§ l'intera consistenza dei titoli di Stato, obbligazioni MT, depositi postali, conto-corrente Unicredit con collegato conto titoli, in tesi fittiziamente cointestati a , Persona_1 PA ed (cfr.ivi pp.15-20); Controparte_2
§§§ alcune specifiche somme uscite dal c/c Unicredit a favore dei convenuti e di , Parte_2 qualificate come donazioni dirette, nulle per difetto di forma, o, in subordine, quali donazioni indirette (cfr.ivi pp.20-25).
Ha fondato le proprie allegazioni in ordine ai rapporti bancari (di cui ai punti §§ e §§§) sul presupposto della fittizietà della cointestazione del c/c Unicredit e comunque sulla riconducibilità a donazioni dirette o indirette di tutte le somma fuoriuscite dal predetto conto, in quanto tali da imputare alla massa ereditaria in sede di riunione fittizia.
Di contro, parte convenuta ha negato la natura di donazioni indirette dei prelievi assumendo l'esclusiva pertinenza ai convenuti delle relative somme di denaro o comunque la loro anticipazione nell'interesse della de cuius.
Ciò premesso, il Collegio ha provveduto alla ricostruzione della massa ereditaria morendo dismessa da in base alle allegazioni delle parti, come valorizzate e contabilmente riscontrate Persona_1 dalla condivisibile CTU estimativo-contabile a firma del dr. , che ha esaurientemente Per_6 risposto a tutte le osservazioni critiche poste dalle parti, dalle stesse tuzioristicamente reiterate in sede di memorie conclusionali.
Per chiarezza espositiva, merita anticipare che le implementazioni della massa proposte da parte attrice, sopra sintetizzate al punto 3, siano state valutate:
§ infondate, quanto alla pretesa simulazione del rogito notaio in data 22.6.2009; Per_3
§§ fondate, quanto alla fittizia cointestazione del c/c Unicredit n. 21903/300591680, unico rapporto bancario preso in considerazione in quanto sullo stesso sono confluiti, così da confondersi, i titoli in essere sul relativo deposito n.13591177, il saldo del c/c del Banco di Sicilia c/c n.321257 (istituto pag. 11 di 22 incorporato nel 2010 in ) e le attività in essere sui depositi delle Poste Italiane (cfr. Controparte_5
CTU p.68);
§§§ fondate, nei limiti riconosciuti dalla CTU, quanto a equiparazione a donazioni indirette delle uscite dal c/c a favore dei convenuti e dei terzi e risultate prive di giustificazione.
Nel dettaglio e seguendo l'ordine indicato, valga quanto segue.
(§) Sulla domanda di simulazione dell'atto di compravendita a rogito notaio del Per_3
22.6.2009.
Con atto di compravendita del 22.06.2009, a rogito dr. , notaio in IA, Persona_7
ebbe a vendere alla figlia la nuda proprietà della quota indivisa Persona_1 Controparte_2 del 50% dell'abitazione di IA Via Messina 523 e del box di Via Policastro 23 al prezzo dichiarato di €. 94.000,00.
Parte attrice inferisce la simulazione dell'atto, asseritamente dissimulante donazione nulla per difetto di forma, dal prezzo convenuto, considerato“irrisorio”, e dalla circostanza che lo stesso sarebbe stato solo “apparentemente pagato dall'acquirente”, la quale nei mesi precedenti e successivi avrebbe ricevuto dalla venditrice, con vari bonifici dal conto Unicredit a favore dei suoi conti personali, la provvista per l'acquisto.
Gli indici di simulazione dedotti dall'attrice sono insussistenti.
Quanto al valore di mercato della transazione, la stessa è risultata coerente con le quotazioni offerte dai borsini immobiliari e in linea con la media delle compravendite di immobili similari. Infatti, decurtato il costo di sanatoria delle irregolarità edilizie imputabili alla veranda e alla modifica delle aperture (€.8.000,00 circa), la quota del 50% di piena proprietà degli immobili è stata stimata valsente €.94.800,00. Se si tiene conto che la compravendita è relativa alla nuda proprietà, il prezzo dichiarato in atto appare del tutto congruo (cfr. CTU pp.53-65).
Parimenti infondata è l'allegazione relativa al mancato pagamento del prezzo.
L'esame contabile delle movimentazioni bancarie (cfr. CTU pp.109-110) ha evidenziato che
[...]
in data 6.3.2009 bonificò a sul conto Banco di Sicilia la somma di CP Persona_1
€.50.000,00 tratta dal suo conto personale in essere presso Banca popolare di Sondrio, Agenzia 6 Milano e in data 22/06/2009 versò alla stessa, sul medesimo conto Banco di Sicilia, assegno circolare dell'importo di €.44.000,00 tratto dal medesimo conto personale.
Il prezzo di compravendita fu, dunque, effettivamente versato da a favore della Controparte_2 mamma e non vi sono evidenze della creazione da parte della venditrice della provvista del tantundem a favore dell'acquirente.
L'unico versamento effettuato dalla de cuius a favore di prima del rogito è quello Controparte_2 di €. 25.000,00 in data 30/12/2008 con causale: “Regalo di Natale e restituzione parziale CP_1
”. Tutti gli altri accrediti di somme in favore di sul conto BANCO DI
[...] Controparte_2
SICILIA n. 321257 (poi UNICRED[...]) sono di molto tempo posteriori alla data del rogito del 22.06.2009 e comunque portati da causali parzialmente giustificate (cfr. tabella CTU
p.152).
La mancata corrispondenza tra gli importi -del prezzo e del bonifico- e la risalenza del bonifico di
€.25.000,00 a favore di a circa sei mesi precedenti la transazione portano ad Controparte_2 escludere pretesi collegamenti contabili tra le due operazioni e, dunque, la natura (parzialmente) compensativa del bonifico rispetto alla compravendita.
(§§) Sulla cointestazione fittizia c/c Unicredit n. 000300591680.
pag. 12 di 22 1.Preliminarmente occorre fare chiarezza, a termini di CTU, sui rapporti bancari facenti capo alla de cuius e sulla loro movimentazione.
Alla data del decesso (31.1.2018), risultava intestataria, con i figli Persona_1 [...]
e , del c/c Unicredit n. (nel quale dal 1.11.2008 era CP PA P.IVA_1 confluito il c/c n. 321257 presso il Banco di Sicilia, con i medesimi cointestatari) e del collegato deposito titoli n. 21001/13591177. Trattasi dell'unico conto corrente con collegato conto titoli riferibile alla de cuius. Alla data del 31.12.2017 (un mese prima del decesso di ), il c/c Unicredit n. Persona_1 000300591680 presentava un saldo di €.196.330,13 – ulteriormente implementato da due bonifici: rateo pensionistico di gennaio di €.2.958,59, poi stornato;
somma di €.2.563,00 versata da tal
[...]
- Tale disponibilità fu sostanzialmente azzerata al 31.1.2018 (data di apertura della Tes_4 successione) da bonifici e assegni a favore di per complessivi €.151.009,06 e di Controparte_2
per €.50.004,53 (cfr. tabella CTU p.83). PA
Infatti, alla data di apertura della successione, il saldo del c/c Unicredit n. 000300591680 ammontava a € 702,72 e sul conto titoli risultavano i titoli BTP 1 feb. 18 4,25% di € 15.000,00, con controvalore in € 15.731,10, accreditati sul c/c in data 1.2.2018 (giorno seguente al decesso). Inoltre, era titolare di due rapporti presso Poste Italiane: il deposito libretto n. Persona_1
22053933, cointestato con e il deposito libretto n. 2802828, cointestato con PA
. Risultavano anche vaglia tipo OT e buoni fruttiferi, tutti rimborsati sul c/c Controparte_3
Unicredit.
Non è contestato che i saldi di questi rapporti siano confluiti nel c/c Unicredit n. 000300591680.
In coerenza con le allegazioni delle parti, riscontrate dalla CTU, non si è quindi tenuto conto delle attività sui depositi delle poste Italiane in quanto tutte azzerate e confluite sul c/c Unicredit. Parimenti, non sono state considerate le movimentazioni del c/c, operate dai correntisti, estranee al decennio oggetto dell'esame contabile peritale non potendosi acclarare, in assenza della acquisizione degli estratti conto dell'intero periodo, che le somme documentalmente versate in entrata non siano state, a breve, stornate. In applicazione di questo ragionamento, non è stato considerato il bonifico in entrata di € 120.300,00 in data 23.07.2007 da parte di . Controparte_2 Quanto alle movimentazioni del c/c Unicredit nel decennio compreso tra l'1.1.2008 e l'1.2.2018, oggetto di CTU, la ricostruzione è avvenuta su base annuale (con consuntivo finale) procedendo ad imputare ciascuna somma al soggetto (correntista o terzo) autore e/o beneficiario della relativa entrata e/o uscita. I flussi in uscita sono stati poi verificati, quanto a loro utilizzo e destinazione, in base alla documentazione “giustificativa” prodotta dai convenuti. In sintesi e per quanto ora d'interesse, l'analisi contabile ha appurato che, nel periodo esaminato, la provvista del conto sia stata costantemente alimentata dagli accrediti relativi alla pensione della de cuius (per un totale di € 338.773,57), cui devono sommarsi i versamenti a lei imputabili per un ammontare complessivo di € 74.655,93 (cfr. CTU p. 105 della CTU). Sono, tuttavia, emersi anche accrediti da parte degli altri intestatari. In particolare, sono registrati, al netto dei giroconti, versamenti da per € Controparte_2 26.746,33 e da per € 21.649,68, riconducili per lo più a rimborsi di strumenti PA finanziari postali, che risultano, in assenza di prova contraria, cointestati (cfr. CTU pp.111-112).
Ciò detto, si rende necessario accertare l'effettiva titolarità del conto corrente. L'attrice, nella resistenza di parte convenuta, assume che la formale cointestazione del c/c Unicredit a
, ed sia fittizia essendo la provvista Persona_1 PA Controparte_2 versata per alimentarlo riferibile alla sola . ER
La tesi attorea viene validata dal Collegio.
La cointestazione di un conto corrente fa presumere la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e la contitolarità dell'oggetto del pag. 13 di 22 contratto (art. 1298, co. 2 c.c.). Tale presunzione juris tantum dà luogo all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata anche attraverso ulteriori presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. ex multis Cass. 28839/2008, 4496/2010, 18777/2015, 77/2018,
11375/2019). Prova idonea a superare la presunzione di comunione della provvista derivante dalla formale cointestazione del rapporto è sicuramente la documentazione contabile attestante l'esclusiva o assolutamente prevalente (come ritenuto da Cass.11375/2019) provenienza della provvista di denaro da uno solo dei correntisti (cfr. Cass.28839/2008 e segg. citate), con la precisazione che detta prova non sia assolta dalla imputazione a uno dei correntisti del materiale versamento della somma essendo invece necessaria la dimostrazione della sua esclusiva pertinenza al singolo contitolare (cfr.
Cass.27069/2022). L'applicazione dei prefati principi al rapporto in esame, i cui movimenti, rilevati dal CTU nel decennio, sono stati sopra sintetizzati, porta il Collegio a concludere che la cointestazione a
, ed del c/c Unicredit n. 21903/300591680 (unico Persona_1 CP_1 Controparte_2 rapporto bancario del quale la de cuius disponeva) fosse fittizia in quanto l'intera provvista è riferibile a e le sporadiche e modeste entrate imputabili ai figli correntisti sono Persona_1 risultate essere una partita di giro (cfr. operazioni effettuate da ) oppure il Controparte_2 controvalore della liquidazione dei titoli di Stato derivanti dall'eredità paterna (correttamente scomputato dal conteggio ai fini della riunione fittizia).
§§§ Sulle donazioni indirette di denaro. Assume l'attrice, che tutte le uscite dal c/c Unicredit siano imputabili a donazioni (dirette e indirette) a favore dei convenuti e di . Parte_2 Di contro, parte convenuta nega la natura di donazioni indirette dei prelievi per difetto dell'animus donandi e, comunque, li imputa a rimborsi di spese anticipate dai convenuti nell'interesse della mamma.
Ricorre pacificamente donazione indiretta ogni qualvolta la liberalità venga attuata non attraverso l'omonimo negozio tipico ma per il tramite di atto che, pur conservando la forma e la causa a esso propria, purtuttavia realizzi, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento del destinatario. In questo caso, l'intenzione di donare (l'animus donandi) deve essere inferita dalle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.20888/2019).
In quest'ottica, esclusa la ricorrenza di donazioni dirette per i due bonifici di €.25.000,00 ciascuno con causale “regalo” (cfr. tabella riassuntiva a p.112 CTU), siccome materialmente eseguiti da a suo favore, ritiene il Collegio che i flussi in uscita dal c/c Unicredit a favore dei Controparte_2 convenuti, ove non qualificabili come giroconti o rimborsi, integrino donazioni indirette di ER
.
[...]
La natura donativa di queste somme in uscita emerge, da un lato, dalla inequivoca volontà testamentaria di di favorire i figli, odierni convenuti, rispetto alla figlia, odierna Persona_1 attrice, dall'altro dall'assenza di comportamenti, riconducibili alla de cuius, dai quali si possa desumere una volontà diversa dall'arricchimento dei primi. ha, infatti, sempre Persona_1 consentito a tutti i convenuti di utilizzare liberamente e informalmente il conto corrente anche per soddisfare loro esigenze personali e professionali.
Confermativa di tale volontà della de cuius è la dotazione di all'utilizzo Controparte_2 dell'home banking, modalità con la quale sono state dalla stessa movimentate, nell'interesse di tutto il gruppo familiare facente capo ai convenuti, le maggiori somme di denaro fuoriuscite dal conto.
Depone in tal senso l'ingente numero delle operazioni in uscita e l'importanza degli importi prelevati e/o bonificati dai convenuti a loro favore (soprattutto da ) con causali, ora Controparte_2 espressamente indicative dell'animus donandi (cfr. bonifici in data 30.12.2008 di €.25.004,00 e in pag. 14 di 22 data 24.6.2013 di €.25.000,00), ora evocative di operazioni causalmente non giustificate (“prestito infruttifero”, “finanziamento infruttifero”; “giroconto”), che si prestano a dissimulare, in tutto o in parte, la loro natura a titolo gratuito (cfr. CTU tabella riassuntiva alle pp.112-113). Suggestivo dell'animus donandi in relazione a tutti i flussi in uscita non giustificati è poi la circostanza che la de cuius abbia, di fatto, esonerato i figli da qualsiasi rendicontazione dei movimenti avvenuti per oltre un decennio sul rapporto e non abbia mai mosso alcuna contestazione o manifestato in qualunque modo la volontà di vedersi rimborsate, in tutto o in parte, le somme prelevate.
Devono essere, quindi, comprese nelle operazioni di riunione fittizia, quali donazioni indirette, tutte le somme fuoriuscite a favore dei convenuti e di terzi, che, a termini di CTU, non costituiscono mera partita di giro e/o non trovano giustificazione contabile del loro utilizzo nell'interesse della de cuius.
In quest'ottica, sono state considerate mere partite di giro, contabilmente neutre, le uscite a favore di e operazioni di rimborso di transazioni personali, operate con denaro estraneo al conto Parte_2 corrente in esame, quelle relative alla c,d. vicenda di di seguito analizzate. Persona_12
Le transazioni di dare-avere tra le sorelle e risultano ascrivibili a ER Parte_2 movimentazioni paritarie e/o compensative e non costituiscono versamenti effettuati da ER
con spirito di liberalità verso la sorella (cfr. CTU p.106-108). Infatti, dalla documentazione
[...] esaminata, emerge un flusso in entrata sul c/c Unicredit riferibile a di €.149.000,00 Parte_2 (€.70.000,00 in unica soluzione+ €.59.000,00 in diverse soluzioni nel periodo 2012-2015) a fronte di uscite a favore di per complessivi €.151.400,00 (di cui uscite mensili di € 1.200,00 dal Parte_2 2008 al 2015, per un totale di € 91.080,00 a favore della struttura Cristo Re, ove la stessa era ricoverata, oltre due uscite nel 2009 per importi di € 20.000,00 e € 40.400,00).
Parimenti documentato è che , commercialista, nel periodo 2010-2013 abbia Controparte_2 anticipato, con uscite dai propri conti correnti personali (cfr. docc.77-78 di parte convenuta), imposte e tasse per complessivi €.57.920,13 a favore dei coniugi , suoi clienti, i quali Parte_3 ebbero a rimborsarla versando sul c/c Unicredit complessivi €.63.304,00 (cfr. CTU pp.92-94), somma questa correttamente imputata come personale e conteggiata a rimborso a Controparte_2
(cfr.schema riassuntivo CTU p.115).
Quanto alle anticipazioni di spesa allegate dai convenuti nell'interesse della mamma, tenuto conto che accreditava integralmente la propria pensione sul c/c Unicredit, non disponeva Persona_1 di altre fonti di reddito e rapporti bancari alternativi e prelevava a contanti importi insufficienti al proprio sostentamento (i prelievi effettuati nel decennio tra il 1.1.2008 e il 31.1.2018 sono pari all'incirca a € 8.100,00), sono state ritenute giustificate a termini di CTU le uscite di € 90.883,36 a favore di , di € 1.500,00 a favore di e di € 561,00 a favore Controparte_2 PA di . Controparte_3
Nel valutare le somme in uscita qualificabili quali anticipazioni di spesa sostenute dai convenuti nell'interesse della mamma, il Collegio si è attenuto ai condivisibili criteri di validazione adottati dal CTU, il quale, previa comparazione delle pezze giustificative versate in atti dai convenuti (ricevute, scontrini fiscali e semplici note informali dagli stessi manoscritte) con i movimenti in uscita ha ritenuto giustificate, in tutto o in parte (cfr. CTU pp.199-127 con specchietto riepilogativo a p.128):
-le spese per pagamento di imposte, tasse, utenze, prestazioni mediche, acquisto medicinali, generi alimentari e di abbigliamento, spese per ristoranti, alberghi, trasporti ecc. portate da documenti fiscali nominalmente riferibili alla de cuius e ai suoi immobili e coerenti con le abitudini e il tenore di vita della stessa;
in tale ottica, sono state escluse, a esempio, le spese effettuate da a Controparte_2
Milano per acquisto di generi alimentari (atteso che viveva a IA) e per Persona_1 abbigliamento e accessori di lusso presso boutique milanesi (non compatibili con il reddito da pensione di ); le spese per viaggi aerei Milano/IA portate da documenti di viaggio non ER intestati alla de cuius rientrando i periodici spostamenti di dalla propria residenza Controparte_2
pag. 15 di 22 milanese a quella catanese della mamma nelle visite ascrivibili ai doveri di solidarietà familiare;
le spese di acquisto di autovettura utilitaria (atteso che la de cuius utilizzava per gli spostamenti buoni prepagati del locale servizio taxi);
-le spese per assistenza domestica e personale portate da informali fogli riepilogativi redatti dai convenuti, nei limiti di quanto allegato e ritenuto verosimile in relazione alle condizioni di vita
(vedova abitante da sola in casa), di salute (anziana portatrice di plurime patologie con riconoscimento di invalidità civile ingravescente sino al punteggio massimo) e reddituali di ER ; in quest'ottica si è ritenuto presumibile che la de cuius necessitasse di aiuto di colf/badanti
[...] corrispondente a una spesa variabile tra €. 3.000,00 e 4.500,00 l'anno e, dunque, avesse sostenuto nel decennio la spesa complessiva di €.45.160,00, allegata dai convenuti.
In applicazione di questi principi, si è provveduto a rettificare le uscite a favore di ciascuno dei convenuti tenendo conto delle anticipazioni giustificate ed escludendo dal conteggio le operazioni considerate mere partite di giro o alimentate con denaro personale.
2.Sulle residue domande attoree di ricostruzione della massa ereditaria: quantificazione di arredi di pregio, gioielli;
rendiconto e frutti civili. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non sono stati individuati mobili antichi e gioielli morendo relitti da . Persona_1
Sul punto, è stato formulato specifico quesito al CTU, il quale non ha rinvenuto negli immobili visionati arredi di valore ma solo forniture contemporanee e funzionali (stimate complessivamente
€.4.000,00 e opportunamente espunti dal computo della massa: cfr. CTU pp.129-131), la cui Pt_4 appartenenza alla de cuius non risulta comunque provata. D'altra parte, la stessa attrice al termine dell'inventario notarile del 18.7.2018, appreso il mancato rinvenimento di beni mobili e gioielli di proprietà di , ebbe a dichiarare: “prendo atto di tale dichiarazione di inesistenza di Persona_1 beni mobili della de cuius nei detti quattro immobili e non la contesto”.
Quanto alla domanda di rendiconto “dei beni ereditari in loro [dei convenuti] possesso”, la stessa si è focalizzata, per volontà attorea, sui presunti frutti prodotti dagli immobili, che mai furono nel possesso di . Fu infatti l'attrice all'udienza del 19.10.2021 a richiedere e Parte_1 ottenere con ordinanza 11.11.2021 integrazione del quesito con cui venne, tra l'altro, richiesto al CTU di “quantificare- dalla data di apertura della successione ad oggi- i frutti prodotti dagli immobili facenti parte del compendio ereditario..”. La risposta del CTU al quesito proposto – e alle osservazioni del CTP attoreo dr. , che ER3 insiste per la quantificazione di frutti sugli immobili da calcolare, indipendentemente dalla presenza di contratti di locazione, sul valore locativo figurato -, non lascia spazio al recupero alla massa di pretesi frutti: “dalla documentazione fornita e versata in atti, non risultavano e non risultano contratti di locazione relativi alle unità immobiliari in oggetto. Pertanto, ai fini della quantificazione dei frutti maturati nel periodo compreso dalla data del decesso fino ad oggi, lo scrivente ha riferito che non vi sono stati canoni di locazione e dunque non vi sono canoni di locazione maturati da quantificare” (cfr. CTU p.162). Merita, inoltre, osservare che due dei tre immobili facenti parte della massa ereditaria furono alienati subito dopo l'apertura della successione (e, dunque, non avrebbero potuto essere locati e/o affittati) e l'immobile residuo (in Aci Catena Contrada Porticatazzo), per sua natura e caratteristiche, non si presta a fruttificazione. Consta, infatti, di due terreni collinari, incolti, non recintati e con discreta pendenza e con vocazione edilizia (a termini di P.R.G.C. ricadono in area destinata a edilizia residenziale stagionale con limitazioni derivanti da pericolosità geomorfologica e comprensione in zona sismica).
Per quanto riguarda la gestione del conto corrente Unicredit, si ritiene che i convenuti abbiano ottemperato all'obbligo di rendiconto assumendo in corso di causa precise difese circa la pag. 16 di 22 movimentazione del rapporto e producendo documentazione - analizzata dal CTU - in ordine alle uscite avvenute nel decennio 2008/2018.
3.Sulla riunione fittizia. All'esito dell'istruttoria esperita, la massa ereditaria di è così ricostruibile. Persona_1
-Immobili (cfr. tabella p.69 CTU di seguito riportata): €.95.220,00
con la precisazione che gli immobili di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono già stati alienati, mentre gli immobili di cui ai punti 3 e 4 sono caduti nella successione ereditaria di cui al presente giudizio per 6/9; i restanti 3/9 sono in attuale comproprietà, ad altro titolo, tra i convenuti per 1/9 ciascuno.
-Consistenze mobiliari: €.5.078,51 di cui:
-giacenza sul c/c unicredit €.702,72;
-valore del credito GE LE (legato a €.4.375,79. CP
-Donazioni indirette per complessivi €.476.021,39, così imputabili:
a €.408.820,96 (cfr. CTU p.115): Controparte_2
I flussi in uscita ammontano a €.587.446,29 e sono dettagliati dal CTU alle pp.112-113.
La tabella riepilogativa redatta dal CTU (p.115) è stata rettificata considerando tra le somme uscite dal c/c Unicredit a favore di , di cui al rigo primo della tabella, l'assegno circolare Controparte_2 di €.50.000,00 emesso in data 23.1.2018 e risultato privo di giustificazione (cfr. CTU p.152 ove il titolo è erroneamente datato 23.1.2008; la corretta datazione del titolo è evincibile dalla terz'ultima riga della tabella a p.153). Trattasi di una delle operazioni con le quali il c/c è stato rapidamente azzerato (“svuotato” lamenta a ragione l'attrice) nel mese successivo la morte di , Persona_1 come emerge dallo schema riepilogativo riportato alla p.103 della CTU.
Per l'effetto, la somma corretta da imputare a donazione indiretta a favore della convenuta è quella di
€.408.820,96, somma inferiore a €.462.000,00 indicata dall'attrice in atto di citazione (cfr. ivi p.22 rigo 6).
a €.42.950,32 (cfr. CTU p.116) PA
pag. 17 di 22 Il totale delle somme in uscita di €.66.100,00 è dettagliato dal CTU a p.193 della CTU. Rispetto alla prospettazione attorea (pp.20-21 atto di citazione), non sono state considerate le uscite antecedenti al
2008. Per il resto, le uscite sono state epurate dei versamenti effettuati (imputati a titoli personali rimborsati e confluiti sul c/c Unicredit) e delle spese riconosciute come anticipate.
A €.24.250,11 (cfr.CTU p.117) Controparte_3
Esclusi i movimenti in uscita antecedenti al 2008, l'unica uscita imputabile alla convenuta è il bonifico di €.50.000,00 effettuato in data 9.3.2009 da con provvista del c/c Controparte_2
Unicredit. Tale somma è risultata essere stata accredita sul conto su c/c intesa San Paolo intestato al marito di , . Controparte_3 Persona_14
La dazione di denaro è stata ritenuta donazione indiretta indipendentemente dalla sua effettiva fruizione da parte della destinataria in quanto è stata erogata, come si evince dalla causale del bonifico, ai fini dell'acquisto di un immobile poi effettivamente intestato alla parte, e non è stata fornita alcuna prova circa l'obbligo restitutorio da parte della beneficiata.
-Debiti della massa: €.25.734,85.
Sono dettagliati nella tabella della CTU a p.197. Ciò posto, l'applicazione dei criteri dettati dall'art.556 c.c. porta a così ricostruire e dettagliare tra quota di riserva e quota disponibile la massa ereditaria di : Persona_1
pag. 18 di 22 (c)
1.Sulla reintegrazione di nella quota di riserva. Parte_1
, legittimaria totalmente pretermessa, ha diritto di conseguire beni ereditari Parte_1 della massa materna del valore complessivo di €.91.764,17.
L'operazione di reintegrazione deve avvenire tenendo conto:
-dell'art.555 comma 2 c.c., a mente del quale “le donazioni non si riducono se non dopo avere esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”: tenuto conto che nel caso di specie il relictum ammonta a €.100.298,51 a fronte di lesione di €.91.764,17 non vengono intaccate le donazioni;
-dell'art.558 comma 1 c.c., secondo il quale “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari;
-dell'art.560 ultimo comma c.c., come univocamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale ove, come nel caso di specie, il valore dei beni legati (€.59.800,00) non ecceda la disponibile (€.183.528,00) “il legatario…legittimario può ritenere tutto l'immobile”; col che, preso atto che il valore dei beni legati (59.800) non eccede la disponibile (183.528), deve affermarsi che i legatari, anch'essi legittimari, abbiano facoltà di ritenere gli immobili in IA e ED compensando la germana legittimaria in denaro, facoltà che può considerarsi implicitamente e necessariamente esercitata dai convenuti mediante gli atti di alienazione degli predetti immobili.
Di contro, l'attrice legittimaria pretermessa può e deve essere reintegrata in natura con l'attribuzione della quota di 6/9 del bene caduto in successione (terreni in Porticatazzo del valore complessivo di
€.35.420,00) e dei mobili e crediti presenti nella massa (dell'importo di €.5.078,51) mentre per il residuo di €.51.265,66 verrà soddisfatta con la compensazione in denaro da parte dei legatari.
pag. 19 di 22 Infatti il diritto del legittimario pretermesso di conseguire i beni in natura, ove sussistenti nella massa ereditaria, costantemente affermato da Cass.22097/2015, 28196/2020, 39368/2021 e di recente ribadito da Cass.5978/2024, deve essere inteso - per il caso, qui ricorrente, in cui l'attore richiede la liquidazione in denaro e i convenuti non accedono a detta richiesta- anche a garanzia del legittimario che subisce la reintegrazione, il quale “non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura..” (cfr. ordinanza della
Cassazione da ultimo citata).
La compensazione deve avvenire proporzionalmente, per cui, applicando la lesione da reintegrare (51265,66) al totale del valore dei legati (59800) si ottiene la percentuale dell'85,73%, che, rapportata al valore dei due legati, porta ai seguenti importi (arrotondati)
.€.35150,00 x 85,73:100= €.30.134,00
.€.24650,00 x 85,73:100= €.21.132,00
In conclusione, la reintegrazione della lesione di €. 91.764,00 è ottenuta conseguendo l'intero relictum non ancora alienato (€.40.498), la somma di denaro di €.30.134 a carico di e di CP_1
€.21.132 a carico di . Trattasi di debito di valore necessitante di adeguamento, mediante CP_3 rivalutazione monetaria dal momento dell'apertura della successione al soddisfo.
Così esaurita la trattazione delle domande attoree di nullità e/o annullabilità del testamento, entrambe respinte, e di riduzione-reintegrazione della legittimaria nonchè di divisione ereditaria, entrambe accolte (la prima limitatamente alle domanda di riduzione del testamento) per quanto di ragione, merita precisare che la domanda giudiziale trascritta dall'attrice presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale di IA- Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1.8.2019 ai nn.32017/23504 debba essere cancellata limitatamente alle domande rigettate.
Tale domanda, con effetto di prenotazione dei diritti rivendicati nel presente giudizio, tra i quali rientrano le domande di simulazione, nullità, annullabilità, inefficacia del testamento, riduzione, per le quali l'art.2652 c.c. (precisate nel quadro D della relativa nota, ove non compare la domanda di divisione) consente la trascrizione, colpisce gli immobili in IA, ED e in Aci Catena, contrada
Porticatazzo, oggetto del presente giudizio. Ai sensi dell'art.2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda è dovuta per il caso di rigetto, ipotesi qui ricorrente per le domande di nullità, annullabilità, inefficacia del testamento e di simulazione;
non è dovuta per le altre domande. Tuttavia, con riferimento all'immobile in ED, oggetto d'interesse per i convenuti, la circostanza che la riduzione, attuata ai sensi dell'art.560 ultimo comma c.c., non abbia intaccato il diritto dominicale trasferito da ed a N.P.A. Costruzioni s.r.l. permette di CP_3 Controparte_2 considerare assolto da parte delle predette convenute l'obbligo di garanzia per evizione prestato, in sede di rogito, alla società acquirente e costruttrice, la quale, per sé e per i suoi aventi causa, può liberamente disporre dell'immobile nonostante l'attuale pendenza della -per loro inefficace e non pregiudizievole- domanda giudiziale. La trascrizione della domanda giudiziale attorea verrà a saldarsi con la presente sentenza, anch'essa soggetta a trascrizione, così da garantire la continuità delle trascrizioni nei futuri passaggi di proprietà dell'immobile.
(d)
Restano da regolare le spese di lite e di CTU.
Quanto alle prime, l'esito del giudizio è qualificabile in termini di reciproca soccombenza. Infatti le domande di impugnazione del testamento sono state respinte, mentre la residua domanda di riduzione
– con il corollario divisorio- è stata accolta in misura pari a circa un terzo delle originarie pretese attoree. Considerato, altresì, che la lesione patita dall'attrice era ampiamente compensata dalle pag. 20 di 22 adeguate offerte transattive reiteratamente formulate dai convenuti -fin dalla prima udienza- e sempre respinte dalla convenuta, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Passando alle consulenze tecniche licenziate in corso di causa, deve essere posta a integrale carico di parte attrice, soccombente in ordine a entrambe le domande di impugnazione del testamento, la CTU grafologica a firma della dr.ssa la CTU estimativo e contabile, funzionale CP_6 all'accertamento delle reciproche domande di ricostruzione della massa ereditaria, viene ripartita tra le parti in ragione di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.respinge le domande attoree di impugnativa per nullità, annullabilità, inefficacia del testamento olografo di datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal Notaio Persona_1 Per_5 e di simulazione dell'atto di compravendita a rogito notaio del 22.6.2009;
[...] Per_3
2.accerta e dichiara che la successione di , detta anche Persona_1 Persona_1
, ( ), nata ad [...] il [...] e deceduta a Torino il
[...] C.F._6
31.1.2018 è regolata da testamento olografo datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal
Notaio Persona_5
3.accerta e dichiara che nella successione di ( ) sono caduti Persona_1 C.F._6
i seguenti beni:
- piena proprietà per la quota di 1/2 dell'appartamento sito in IA, Via Grasso Finocchiaro n. 75
(f. 16, p. 253, sub. 40);
- piena proprietà per la quota di 1/2 del terreno sito in ED, contrada Sciare BR (f. 26, p. 1877 già 418);
- piena proprietà per la quota di 6/9 dei terreni siti in Aci Catena, contrada Porticatazzo (f. 13, p. 66 e f. 13, p. 546);
- saldo del c/c presso Unicredit n. 21903/300591680 di €.702,72;
-credito verso il GE LE di €.4.375,79;
4.accerta e dichiara che i debiti ereditari ammontano a complessivi €.25.734,85;
5.accerta e dichiara che il donatum ammonta a complessivi €.476.021,39, imputabili a
[...]
per €.408.820,96, a per €.42.950,32 e a CP PA Controparte_3 per €.24.250,11;
6. accerta e dichiara che il valore della massa dei beni da considerarsi ai fini della riunione fittizia ammonta a €.550.585,05;
7. accerta e dichiara che il valore della quota di legittima riservata a Parte_1
è di €.91.764,19;
[...]
8.riduce, in accoglimento della domanda attorea, le disposizioni di ultima volontà di ER
contenute nel testamento olografo datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal
[...] Notaio e, per l'effetto: Persona_5
-attribuisce a favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 contro ( ), nata ad [...] il [...] e deceduta a Persona_1 C.F._6
Torino il 31.1.2018, la quota di 6/9 dei terreni siti in Aci Catena, contrada Porticatazzo (f. 13, p. 66 e f. 13, p. 546) dando atto che i residui 3/9 di piena proprietà sono in capo a PA
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), per la quota di 1/9 Controparte_3 C.F._4 ciascuno;
pag. 21 di 22 -assegna a favore di (C.F. ) il saldo Parte_1 C.F._1 del c/c presso Unicredit n. 21903/300591680 di €.702,72 e il credito verso il GE LE di
€.4.375,79;
-condanna a pagare a la somma PA Parte_1 di €.30.134,00, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- condanna a pagare a Controparte_3 Parte_1
la somma di €.21.132,00, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia della presente sentenza
[...] al soddisfo;
9.rigetta la domanda attorea di riduzione delle donazioni;
10.dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
11.pone definitivamente a carico integrale di le spese della Parte_1
CTU grafologica, liquidate con separato provvedimento;
pone a carico di parte attrice e di parte convenuta, in ragione di ½ ciascuna, le spese di CTU estimativo-contabile, liquidate con separato provvedimento;
12.ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di IA -Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare, ai sensi dell'art.2668 comma 2 c.c., la trascrizione della domanda giudiziale in data 1.8.2019 ai nn.32017/23504 limitatamente alle domande di impugnativa del testamento, di simulazione e di riduzione delle donazioni.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
La Presidente est.
dott.ssa Paola Demaria
pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
Paola Demaria Presidente relatore
Anna Castellino Giudice
Maria Vittoria Chiavazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18391/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Carmela NASELLO del Foro di IA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Luisa Bianchi del Foro di Torino;
parte attrice contro
(C.F. ), PA C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv.Anna Luisa CAIMMI del Foro di C.F._4
Milano con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: Email_1
parte convenuta
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art.127 ter nel termine del
18.11.2024:
Parte attrice con memoria di p.c. del 15.11.2024:
“insiste in tutto quanto dedotto, richiesto eccepito in atti e verbali di causa, istanze, note e rilievi alle relazioni di CTU grafologica e tecnico/ contabile, e così precisa le proprie conclusioni:
PIACCIA all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 06.05.2024, ammettere le prove orali già ammesse con ordinanze del 14.06.21 e 11.11.2021, nonchè la chiesta CTU medico-legale, al fine di accertare lo stato psico- fisico della de cuius al momento della redazione del testamento, tramite l'esame della documentazione medica in atti;
disporre il rinnovo della CTU grafologica, nulla ed erronea per i motivi dedotti nell'istanza ex art. 196 cpc del 04.05.23 e verbali, nominando nuovo CTU grafologo, e disporre il richiamo del CTU tecnico /contabile per i motivi già esposti in corso di causa, perché fornisca risposte esaustive ai rilievi attorei alla Relazione;
nel merito:1) dichiarare aperta la successione di deceduta in Persona_1
Torino il 31.01.2018; 2) ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia del Per_ testamento olografo di , pubblicato dal Notaio il 04.05.2018 Persona_1 rep. n. 128566 racc. n. 31920, reg.to a Torino il 08.05.2018 al n.9211, perchè apocrifo;
2a) in subordine, dichiararne l'annullabilità e/o l'inefficacia, perchè redatto da soggetto incapace di intendere e volere per le motivazioni dedotte in atti; 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare che la successione della venga devoluta secondo le norme della successione legittima per la quota ER di ¼ per ciascuno dei 4 figli;
3a) ovvero, in subordine, se si accertasse la validità del testamento olografo impugnato, ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto alla quota di legittima pari a 1/6 del patrimonio ereditario ( relictum più donatum);
4) dichiarare la nullità per simulazione della compravendita dell'atto Notaio in IA Per_3 del 22.06.2009 rep. 41178 racc. n. 15678, con cui al de cuius ha solo apparentemente venduto alla figlia il 50% della nuda proprietà dell'appartamento in IA, Via Messina n. Controparte_2
523, e del garage in via Policastro n. 21, meglio censiti in citazione, perchè la vendita dissimula una donazione diretta a favore della figlia ,per intestazione di beni a nome altrui con Controparte_2 pagamento del prezzo da parte del donante , nulla per difetto di forma, o dichiararla una donazione indiretta, (depauperamento del patrimonio della donante e corrispondente arricchimento ingiustificato di quello della donataria)che va comunque dichiarata nulla e/o inefficace, e lesiva della quota di legittima dell'attrice , e, per l'effetto, dichiarare che il 50% indiviso della piena proprietà dei due immobili del valore di circa € 170.000,00, ricade e va computato nella massa ereditaria;
4a) per l'effetto condannare a conferire alla massa ereditaria i due Controparte_2 beni immobili oggetto della donazione, oltre i frutti, o il relativo valore economico, fino al soddisfo interessi e rivalutazione;
5) ritenere e dichiarare che la de cuius era unica intestataria del c/c bancario e del dossier titoli presso Unicredit spa, nonché dei conti, libretti, depositi a risparmio,buoni etc. presso le Poste
Italiane SPA, meglio specificati in atti, fittiziamente cointestati, e che le relative somme in essi contenuti erano della de cuius e solo apparentemente cointestate ai figli CP
, e e che dette somme vanno computate nella
[...] PA Controparte_3 massa, condannando i donatari al conferimento alla massa, con interessi e rivalutazione;
5a)in subordine e salvo gravame rispetto al precedente capo, ove si ritenesse che la de cuius, nel cointestare detti conti, titoli, obbl. e depositi ha inteso donare le somme oggetto degli stessi ai figli convenuti, ritenere e dichiarare dette somme costituiscono donazioni indirette della de cuius ai cointestatari, odierni convenuti, con corrispondente arricchimento senza causa dei beneficiari, lesive della quota di legittima dell'attrice, e che pertanto che tutte le somme accreditate e comunque oggetto di detti conti, dossier titoli depositi e fondi etc. vanno computati nella massa ereditaria e i beneficiari vanno condannati a conferirli alla massa con interessi e rivalutazione dalla data dell'apertura della successione al soddisfo;
in subordine, dichiararle donazioni nulle per difetto di forma, non essendo di modico valore;
5b) in ogni caso , ritenere e dichiarare che tutte le somme accreditate e uscite dal conto Unicredit spa e dai rapporti Poste Italiane a mezzo bonifici, assegni, prelievi etc. a favore dei tre convenuti (o prelevate dagli stessi) e a favore della sorella a _2
, dal 2007 al 2018, pari a complessivi € 976.910,32, o nella diversa somma accertata in corso
[...] di causa, costituiscono donazioni dirette a favore degli stessi, nulle per difetto di forma, e lesive della quota di riserva dell'attrice;- ritenere e dichiarare che le suddette donazioni, rientrano e vanno computate nell'asse ereditario e i rispettivi donatari, i convenuti, in proprio e quali eredi di _2
, vanno condannati al conferimento alla massa delle rispettive somme, oltre interessi e
[...] rivalutazione dalle singole operazioni fino al soddisfo;
5c) in via subordinata e salvo gravame , ritenere e dichiarare che tutte le somme versate ai convenuti o prelevate dagli stessi dal Conto
Unicredit de quo e dai conti /libretti etc. presso Poste Italiane spa a favore dei convenuti anche n.q.,
pag. 2 di 22 pari a circa € 976.910,32, sono donazioni indirette lesive della quota di riserva dell'attrice, che costituiscono indebito arricchimento dei beneficiari, vanno computati nella massa , e condannare i convenuti a conferirli alla massa, con interessi e rivalutazione di legge dalle singole date al soddisfo;
6) in ulteriore subordine e salvo gravame, qualora si ritenesse l'effettiva e valida cointestazione dei conti e dei titoli suddetti, ritenere che rientrano in successione, e vanno computati nella massa 1/3 delle somme confluite nel Conto Unicredit, 1/3 dei titoli di stato liquidati su detto conto, e 1/2 delle somme di cui ai depositi, libetti e fondi etc. cointestati Poste Italiane spa per un importo pari a € 370.000,00;
7) ritenere e dichiarare che l'asse ereditario di è costituito dai beni immobili e Persona_1 mobili, come indicati in citazione, per un valore non inferiore a € 1.600.000,00, o nella maggiore o minor somma di giustizia:
8) ridurre, per il soddisfacimento della quota di riserva dell'attrice, proporzionalmente le disposizioni testamentarie della lesive della quota dell'attrice, nonché le donazioni Persona_1
a favore di , , , e della sorella ,pari a circa € PA CP CP_3 Parte_2
976.910,32, per somme,titoli , libretti etc.e obbligazioni ed € 170.000,00 valore degli immobili donati, nella misura che reintegra la quota di riserva dell'attrice dalla più recente alla più antica;
condannare i convenuti,in proprio e quali eredi di , al conferimento alla massa dei Parte_2 beni di cui sono stati beneficiati, oltre frutti interessi e rivalutazione;
9) disporre la formazione della massa ereditaria, calcolando il relictum e il donatum;
ritenere e dichiarare che il valore complessivo di detto patrimonio ammonti a circa un € 1.600.000,00, o della maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, oltre i frutti maturati sugli immobili, interessi e rivalutazione, e interessi e rivalutazione delle somme; ritenere e dichiarare che Parte_1
ha diritto alla quota di legittima della massa ereditaria a ¼ della massa ereditaria e chiede
[...] di attribuirle ¼ della stessa, pari a circa € 400.000,00 o alla maggior o minor somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse la validità del testamento impugnato, ritenere e dichiarare che all'attrice, spetta 1/6 dell'asse ereditario e attribuirle in natura e/o per equivalente 1/6 dello stesso, pari a circa € 270.000,00 o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
10) ordinare ai convenuti il rendiconto dei beni ereditari in loro possesso;
11) disporre la divisione dei beni ereditari; 12) Porre a carico della massa le spese dell'accettazione con beneficio e dell'inventario per € 1.400,00,00 (vd. Fattura in atti ) anticipate dall'attrice, e condannare i convenuti a rimborsarle la rispettiva quota di ¼ciascuno; 13) Rigettare le domande dei convenuti infondate in fatto e in diritto, nonché le domande nuove, tardive e inammissibili, (in particolare nella III mem. ex art. 183 cpc del 05.03.2021).
14) Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di merito e cautelare ex art. 700 cpc., come da ordinanza del 05.01.24, nonché di CTU sia Grafologica che tecnico-contabile”.
Parte convenuta con memoria del 18.11.2024,
“Premessa la già eccepita e qui ribadita non accettazione del contraddittorio sulle domande nuove precisate oltre i termini di legge con memoria avversaria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. e su quelle eventualmente successivamente e tardivamente introdotte nel giudizio, previa ogni declaratoria del caso”, così precisa:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
1) Accertato e dichiarato, come statuito dalla CTU grafologica della dott.ssa depositata il Per_4
21 luglio 2022 che la scheda testamentaria a firma , pubblicata dal notaio dott.ssa Persona_1
in data 04 maggio 2018 (rep. 128566 racc.31920), nella sua interezza, testo, data, Persona_5 firma in calce e complessivamente tutta la manoscrittura di cui consiste, è riconducibile alla mano di
pag. 3 di 22 nata ad [...] il [...] e deceduta a Torino il 31/01/2018, ed è Persona_1 quindi da considerarsi genuina ed autografa, dichiarare che all'attrice spetta Parte_1 la sola quota di legittima in relazione alla successione della signora;
per l'effetto Persona_1 dichiarare che alla signora è dovuta una quota pari ad 1/6 (un sesto) del Parte_1 coacervo ereditario come accertato e determinato in corso di causa dalla CTU contabile depositata dal Dott. Geom. il 15 aprile 2023, dedotte tutte le spese sostenute dai convenuti nel Persona_6 tempo nell'interesse della de cuius nonché tutte le spese ereditarie, fra cui quelle per onoranze funebri, spese mediche e per la successione;
2) accertato il coacervo ereditario, attribuire all'attrice ex art. 720 c.c. la quota caduta in successione dei terreni siti in Acicastello (rectius Acicatena) contrada Porticazzo censiti al CT di detto comune al foglio 13, particella 66 di ha 0.30.12 e foglio 13, particella 546, di 6 are, 54 ca, RD 4,05M, determinando l'eventuale conguaglio. 3) Disporre, ad onere e spese dell'attrice, la Cancellazione della trascrizione gravante sulle unità immobiliari tutte, oggetto del presente giudizio ed ordinare, con esenzione di ogni responsabilità, al competente funzionario presso la conservatoria dei registri immobiliari di IA di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio di merito per dichiarazione di nullità, inefficacia del testamento e richiesta di devoluzione per legge della successione.
4) Respingere ogni altra richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste, ove occorrer possa, per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed in particolare per l'ammissione della prova testimoniale diretta sui capitoli che qui di seguito per comodità si riportano. 1 Vero che ha visitato la signora nel mese di gennaio 2018; Persona_1
2 Vero che la signora in occasione della visita era lucida ed orientata nel tempo e Persona_1 nello spazio;
Si indica a teste il dott. dr. con domicilio presso il suo studio in Torino Corso Giovanni Tes_1
Agnelli 56. 3 Vero che il valore di mercato dell'intero immobile costituito da terreno edificabile sito in ED, contrada SC BR censito al CT al foglio 26, part. 418 di H 0.05.80 è stato valutato pari ad
Euro 20.000,00.
4 Vero che il valore di mercato dell'appartamento posto al piano 4 dell'edificio in IA via
Grasso Finocchiaro n. 75, composto di vani 4,5 censito al CF di IA al foglio 16, mappale 253, sub. 40 di 71 mq è stato valutato pari ad Euro 62.000,00. Si indica a teste l'agente immobiliare, Sig. presso New Estates S.r.l. corrente in Testimone_2 via Etnea 306, IA.
5 Vero che la Signora accreditava periodicamente sui conti correnti della figlia Persona_1
importi di ammontare variabile al fine di creare la provvista per pagare le spese Controparte_2
e necessità quotidiane della madre.
6 Vero che la Signora in occasione delle visite alla madre a IA degli anni Controparte_2
2008-2018 provvedeva all'acquisto di medicinali, elettrodomestici, capi di vestiario e scarpe, nonché alla spesa presso negozi ed ipermercati per la Signora utilizzando le proprie carte di credito ER come da doc.ti che si rammostrano al teste. 7 Vero che la Signora provvedeva al pagamento dai propri conti correnti di tutte Controparte_2 le spese per le quali era necessario l'internet banking, quali a titolo esemplificativo, moduli F24, ICI, tasse rifiuti, come da doc. 32 e 33 che si rammostrano al teste.
8 Vero che la Signora in occasione delle sue visite a IA consegnava alla signora CP
soldi in contanti precedentemente prelevati presso il proprio istituto bancario in Milano ER come da documento che si rammostra al teste.
pag. 4 di 22 9 Vero che l'autovettura di marca Toyota AYGO targata DL904FD era in uso esclusivo a ER
negli anni dal 2007 al 2018.
[...]
Si indicano a testi la signora , nata a [...], il [...], ed ivi residente Testimone_3 in Via Case Sante 39, codice fiscale , ed il Sig. nato a [...]_4
LL (MN) il 27.08.1946 e residente in [...], Corso Indipendenza 23.
Si insiste inoltre per il rigetto, per il disconoscimento o per la declaratoria di inammissibilità e/o irrilevanza di tutte le istanze, comprese quelle istruttorie rubricate da controparte per i motivi indicati in atti e nei verbali di causa da parte dei convenuti o, in subordine, per l'ammissione a prova contraria come indicato in atti.
IN OGNI CASO Con condanna dell'attrice
• al rimborso ai convenuti delle spese delle due CTU, quella grafologica e quella contabile, così come anticipate pro quota dai convenuti:
• al pagamento dei costi per la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio;
• al rimborso di spese e compensi professionali, oltre ad I.V.A., C.P.A e rimborso forfetario spese generali 15% per il procedimento cautelare in corso di causa;
• al pagamento di spese e compensi professionali, oltre ad I.V.A., C.P.A e rimborso forfetario spese generali 15% dei legali nonché dei compensi dei CTP incaricati dai convenuti nel presente giudizio, ed alle successive occorrende:
• al pagamento dei danni ex art. 96, co. 3 cpc, atteso il comportamento illegittimo, dilatorio e defatigatorio posto in essere per tutta la durata del giudizio”.
Oggetto: riduzione e divisione ereditaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e svolgimento del processo.
In data 31.1.2018, (vedova e madre delle parti in causa) decedette in Torino Persona_1 lasciando testamento olografo datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal Notaio Per_5 con il quale revocava ogni precedente disposizione testamentaria e disponeva del proprio patrimonio, sia a titolo universale sia a titolo particolare, in favore delle parti convenute, come segue:
“-Lego a mio figlio la mia quota (50%) di proprietà dell'immobile sito in IA, Via CP_1 Grasso Finocchiaro 75…
-Lego a mia figlia la mia quota (50%) di proprietà del terreno edificabile sito nel comune CP_3 di ED.
-Lego a mia figlia il mio saldo di conto corrente, il mio credito per indennità (oltre interessi) CP spettante in dipendenza dell'esproprio subito con decreto Dir.Ufficio GE LE di IA del 29.09.2009 prot.n.025640, con la raccomandazione precisa, sostenute tutte le spese, di destinare tutte le somme residue ai fini che [ai fini che : ripetizione cancellata] ben conosce. CP CP
-Lego a mia figlia anche ogni altro mio eventuale diritto di credito vantato nei confronti di CP terzi (crediti verso INPS compresi) con la raccomandazione precisa di destinare le somme che dovessero essere recuperate, al netto delle spese sostenute, ai fini che ben conosce. CP
Per ogni altro mio bene nomino miei eredi universali, in parti uguali, , e CP_1 CP CP_3
e dispongo che sia riconosciuta a , la sola quota che la legge riserva agli eredi Parte_1 legittimari, ove dalla medesima reclamata”
Con atto del 10.4.2018 a ministero del notaio di IA, Persona_7 Parte_1
(di seguito, per brevità, ) accettò con beneficio d'inventario
[...] Parte_1
pag. 5 di 22 l'eredità della mamma. Avuta contezza dei beni relitti e inventariati, in data 14.10.2019 depositò domanda di mediazione nei confronti dei germani allegando la nullità per apocrifia della scheda testamentaria pubblicata e, in subordine, la sua annullabilità per incapacità della testatrice e lamentando, indipendentemente dal titolo regolatorio della successione, la sua totale pretermissione dall'eredità materna, il cui relictum, da lei ricostruito in €.1.600.000,00 con quota di riserva stimata in base a successione legittima valsente in €.400.000,00, sarebbe stato sotto stimato dalla circostanza (contestata) della cointestazione del conto corrente materno ai fratelli e e, CP CP_1 comunque, sarebbe stato intaccato da donazioni (di quote di immobile e di denaro) a favore di tutti i convenuti e della zia (sorella della mamma) o da indebite appropriazioni da parte dei Parte_2 germani.
La mediazione, alla quale i convenuti aderirono, si concluse in data 13.11.2019 con esito negativo avendo “parte istante dichiara[to] di prendere atto che le posizioni delle controparti…sono inconciliabili con la propria” e pur essendosi i convenuti dichiarati “disponibili ad aderire alla mediazione proprio prescindendo dalle posizioni formali come espresse negli atti introduttivi della mediazione”.
Ritenendo di essere stata lesa nei propri diritti successori, , con atto notificato Parte_1 in data 15.7.2019, citò in giudizio i convenuti formulando le domande in epigrafe trascritte.
Con comparsa del 19.12.2019, si costituirono in giudizio i convenuti per contestare gli assunti di parte attrice e chiedere, previa eventuale verificazione dell'autenticità e, comunque, declaratoria della genuinità del testamento olografo della de cuius, accertare la spettanza a della Parte_1 sola quota di legittima e, per l'effetto, dichiarare che alla stessa fosse dovuta una quota pari ad 1/6 della massa ereditaria;
attuare il reintegro della legittimaria pretermessa mediante attribuzione alla stessa, ex art. 720 cc, della la quota caduta in successione dei terreni siti in Acicastello Contrada Porticatazzo catastalmente censiti in detto Comune al f. 13, part. 546, are 6, determinando l'eventuale conguaglio.
All'udienza del 22.9.2020, il Giudice, su istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 cpc per il deposito di memorie istruttorie.
La causa veniva istruita con ordini ex art.210 e 213 c.p.c., CTU grafologica, volta a verificare l'autenticità dell'autografia e della sottoscrizione del testamento olografo da parte della de cuius, e con CTU estimativo-contabile, volta a determinare il valore dell'asse ereditario e a ricostruire le movimentazioni bancarie del c/c Unicredit cointestato a , ed Persona_1 PA
dal 31.12.2017 al 31.1.2018. Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 6.5.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2024, constatato “il fallimento del (reiterato) tentativo di conciliazione tra le parti;
ritenuto che
non vi siano i presupposti per procedere al rinnovo della CTU grafologica (che appare coerente e motivata anche nella risposta alle osservazioni critiche di parte attrice) e alla chiamata del CTU contabile a chiarimenti (avendo anch'esso risposto, nei limiti delle proprie competenze tecniche, alle osservazioni delle parti e dovendosi risolvere le residue questioni, di natura giuridica, in sentenza); ritenuto altresì che, alla luce delle risultanze delle depositate consulenze tecniche d'ufficio, in particolare di quella contabile, siano venute meno la necessità e l'opportunità di procedere con le prove orali già ammesse con ordinanze del 14.6.2021 e, successivamente, del 11.11.2021; ritenuto, pertanto, che la causa sia esaurientemente istruita e sia, pertanto, matura per la decisione” fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per deposito di note di sole precisazioni delle conclusioni definitive.
pag. 6 di 22 Con ordinanza del 24.11.2024, il Giudice, pronunciando all'esito del deposito delle note scritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione.
Attesa la pacifica e integrale pretermissione di relativamente all'eredità Controparte_4 materna, occorrerà, preliminarmente, formare la massa dei beni relitti indicati da parte attrice (da valutare al momento dell'apertura della successione) per successivamente disporre la riunione fittizia
(relictum – debiti + donatum). Infine si procederà alla riduzione delle disposizioni lesive, secondo l'ordine dettato dagli artt. 553 ss. c.c.. e, dunque, operando prioritariamente sulle disposizioni testamentarie e, solo per il caso di loro insufficienza, sulle donazioni.
Il Collegio è, dunque, chiamato:
(a) a individuare il titolo che regola la successione di così da stabile la quota di Persona_1 riserva spettante all'attrice; (b) a ricostruire la massa ereditaria previa risoluzione delle questioni relative alla composizione dell'asse ereditario;
(c) a concretamente attuare le modalità di reintegrazione della legittimaria pretermessa;
(d) a regolare le spese di lite e di CTU.
(a)
Parte attrice ha impugnato il testamento olografo datato 21.01.2019, pubblicato in Torino dal Notaio ad istanza di , giusto verbale del 04.05.2018 rep. n. 128566 Persona_5 PA racc. n. 31920, assumendone l'apocrifia e/o la relativa stesura con “mano guidata” e, comunque, la nullità/inefficacia in quanto redatto da persona incapace di intendere e di volere.
Le domande attoree sul punto sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
1.Sulla autografia del testamento e sulla riferibilità dello stesso alla de cuius.
Contrariamente a quanto afferma parte attrice, deve ritenersi che il testamento impugnato sia riconducibile, nella sua interezza, alla mano di Persona_1
A tale conclusione, è giunto, in termini di certezza tecnica, la dr.ssa consulente Persona_8 incaricato dal Giudice.
Prima di addentrarsi nel merito delle indagini e delle risultanze peritali, occorre premettere che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio ma deve essere qualificato come “strumento istruttorio” al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche. La stessa, quindi, non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle parti;
con la conseguenza che, intanto alla stessa il Giudice può decidere di ricorrere in quanto le parti abbiano fornito, anche attraverso elementi indiziari, un principio di prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Così nel caso di specie nel quale i convenuti hanno prodotto una serie di documenti, ed in particolare alcune precedenti scritture di ultima volontà (si vedano docc. Da 10 a 17 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) provenienti da in grado di fornire un principio di prova Persona_1 della riferibilità a quest'ultima, sia in termini di grafia e manoscrittura sia in termini di contenuto, del testamento per cui è causa.
pag. 7 di 22 Ciò premesso, entrando nel merito delle indagini peritali, si rileva che il CTU ha così concluso: “la scheda testamentaria a firma ., nella sua interezza, testo, data, firma in calce e Persona_9 complessivamente tutta la manoscrittura di cui consiste, è riconducibile alla mano di
[...]
,….ed è quindi da considerarsi autografa;
- in base alla salienza dimostrativa degli ER elementi emersi, il giudizio di autografia del testamento in verifica viene espresso con il grado di giudizio di certezza tecnica;
- la convergenza espressiva di fattori gestuali e formali – costruttivi non avalla nessun'altra ipotesi esecutiva possibile. Valutate e risultate infondate: - l'esecuzione con mano aiutata o guidata, per naturalezza esecutiva e assenza degli indici quali: rafforzamento, prolungamento eccessivo verso il basso di alcune lettere, segmentazioni del tratto, ristagni d'inchiostro, lettere mal formate, collegamenti anomali e tratti contrastanti: il testamento consiste di stesura totalmente genuina e autonoma, il riscontro di significative corrispondenze costruttive e morfo-dinamiche tra testamento in verifica e firme di ammesse per confronti e che Persona_1 non hanno ricevuto contestazioni da parte attrice consentono di affermare la provenienza dell'intero testamento in verifica dalla mano di;
- l'imitazione lenta e pedissequa di forme Persona_1 note, per assenza di segni di incertezze esecutive;
- l'imitazione a mano libera di forme note da parte di terzi per il pieno riscontro coerente di caratteristiche dinamiche e costruttive di valore identificativo.”.
Per giungere a siffatte conclusioni, il CTU ha, tra l'altro, effettuato esami comparati tra la scheda testamentaria e le firme ammesse per confronti i quali hanno evidenziato “similarità decisive sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa, portando ad un giudizio di …riconducibilità del testamento …alla mano di .Le concordanze Persona_10 emergenti dal confronto tra il testamento oggetto di accertamento e le scritture autografe di
[...]
riguardano tutte le componenti espressive del grafismo…e, per quantità e specificità ER qualitativa, escludono ogni ipotesi di imitazione…non è nemmeno ammissibile l'ipotesi che il testamento sia frutto di una manifestazione grafica derivante da un processo di mano guidata in quanto il rigo è ben mantenuto e non si rilevano inefficienze o perdita di funzionalità riguardo l'organizzazione spaziale …” (si vedano pag. da 51 a 53 dell'elaborato peritale).
Da tali conclusioni, coerenti e motivate, non vi sono ragioni per discostarsi.
Del tutto prive di rilievo e di fondamento sono le contestazioni mosse alle indagini e all'elaborato peritali dall'attrice la quale, in corso di causa e, da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ha formulato istanza volta ad ottenere, ex art. 196 cpc, la sostituzione del consulente tecnico e la rinnovazione della CTU.
A sostegno della propria istanza, già respinta dal Giudice in corso di causa con ordinanza del 6.5.2024, l'attrice assume la nullità, sotto diversi profili, della CTU e la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 193 cpc.
In particolare, l'attrice sostiene, tra l'altro, la “nullità della CTU…per omessa chiusura delle operazioni peritali” e conseguente violazione del principio del contraddittorio.
La contestazione è del tutto pretestuosa.
In primo luogo, infatti, come si legge anche nelle puntuali repliche alle osservazioni di parte attrice (si veda pag. 88 dell'elaborato peritale), la CTU, con la pec in cui si legge testualmente “ai prossimi aggiornamenti con l'invio della bozza CTU entro il 21 giugno 2022”, comunicava, di fatto, la fine delle operazioni peritali.
In ogni caso, poi, ad abundantiam, si rileva che, quand'anche ricorresse l'ipotesi paventata dall'attrice – il che, si ribadisce, non è – l'omessa comunicazione della data di fine delle attività
pag. 8 di 22 peritali non si tradurrebbe in causa di nullità dell'intera consulenza, non avendo l'attrice subìto – né allegato di aver subito – un concreto ed effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Ugualmente infondata è la contestazione in ordine alla nullità della ctu per mancata applicazione del metodo grafologico, “scientificamente ed universalmente riconosciuto”.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in particolare nell'ambito della grafologia (la quale è, per antonomasia, una “non scienza”) non solo non esiste un unico metodo di indagine ma, tra i vari esistenti, non ne esiste uno astrattamente superiore o più attendibile dell'altro.
Conseguentemente, il CTU, avendo riguardo alle esigenze ed alle peculiarità del caso concreto, può legittimamente decidere di ricorrere ad un metodo piuttosto che ad un altro.
Così nel caso di specie.
In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità citata dai convenuti la quale, lungi dal sostenere che “l'utilizzo del metodo grafonomico o calligrafico è ormai superato e non atto a condurre a risultati certi”, afferma che la scelta del metodo d'indagine operata dal c.t.u. nello svolgimento dell'incarico può essere più o meno sindacabile, al pari di ogni singolo passaggio logico e tecnico, a patto che si dia contezza in termini specifici sia della critica mossa a livello scientifico, sia della rilevanza di una diversa metodica nel caso concreto, giacché anche una tecnica più risalente può condurre a risultati soddisfacenti in relazione all'oggetto indagato o al grado di certezza comunque raggiunto. L'esistenza di un metodo scientifico che nella letteratura di settore sia ritenuto più attendibile ed avanzato di un altro non basta, pertanto, a imporre al giudice di rinnovare le indagini tecniche svolte, ovvero di dissentire dalle conclusioni cui il c.t.u. sia pervenuto con l'impiego di una metodica meno aggiornata, l'uno e l'altro esito richiedendo la dimostrazione dell'inefficienza in concreto del criterio meno accreditato in astratto. (così, tra le altre, Cass. 2148/2014).
Del tutto infondato è, poi, l'assunto attoreo in ordine alla violazione da parte del CTU del dovere di diligenza di cui all'art. 193 cpc;
detta violazione, che sarebbe consistita nella mancanza di “risposte tecniche valide” alle critiche mosse dal CTP Dott. non è in alcun modo ravvisabile ER1 nell'operato del CTU il cui elaborato peritale appare, invece, coerente e motivato anche nella risposta alle osservazioni di parte attrice.
2.Sulla capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento.
Parte attrice chiede, in via di subordine, che il testamento per cui è causa venga dichiarato nullo e/o inefficace per incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione dello stesso. La domanda è interpretabile come annullabilità del testamento per incapacità naturale ai sensi del combinato disposto dell'art.591 comma 2 n.2 e 428 c.c.
La domanda è valutata infondata e viene respinta.
Ed infatti, parte attrice non ha minimamente dimostrato, nemmeno con elementi indiziari, i fatti posti a fondamento di tale domanda, non assolvendo, così, al proprio onere probatorio.
Né, d'altra parte, a tale carenza probatoria il Giudice poteva supplire facendo ricorso alla CTU medico legale posto che, non avendo parte attrice fornito nemmeno un principio di prova dei fatti e delle circostanze allegate, la stessa sarebbe stata meramente esplorativa.
Al riguardo si richiama quanto sopra detto sulla consulenza tecnica d'ufficio la quale, non costituendo mezzo di prova in senso tecnico, non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle parti e, pertanto, può essere dal Giudice legittimamente negata in assenza di elementi, quantomeno indiziari, già offerti dalle parti ed acquisiti.
pag. 9 di 22 Nonostante quanto appena esposto sia già idoneo a fondare il rigetto della domanda attorea, si rileva che la dedotta incapacità di intendere e di volere non solo non sia stata in alcun modo provata ma addirittura la documentazione versata in atti, anche dalla stessa parte attrice, porti a valutazioni del tutto opposte.
Dalla stessa, infatti, non solo non emerge alcun indizio in merito ad una eventuale incapacità o diminuita capacità di formazione ed estrinsecazione della volontà di ma, al Persona_1 contrario, risulta che la stessa fosse nel pieno delle sue capacità mentali e cognitive.
Ed infatti, proprio nel periodo indicato dall'attrice (dal 2016 al 2018) la de cuius risultava “eupnoica, orientata nel tempo e nello spazio” (si veda referto medico del 24 luglio 2017 sub doc. 18 di parte attrice e doc. 7 di parte convenuta).
Ad ulteriore conferma di ciò, i consensi informati per i trattamenti medici e terapeutici sottoscritti personalmente da e la dichiarazione resa dal di lei medico curante che, sentito Persona_1 come persona informata sui fatti dalla Procura della Repubblica di IA a seguito della denuncia presentata nei confronti dei convenuti, ha testualmente affermato che “la signora , Persona_1 fino a quando ho avuto modo di assisterla, se non ricordo male fino al mese di novembre/dicembre
2017 era in condizioni discrete, ragionava perfettamente e si muoveva in maniera autonoma ed era affetta solo da qualche dolore inerente la sua malattia” (si vedano docc. 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione e doc. 19 allegato all'atto di citazione).
E d'altra parte, la capacità di autodeterminarsi della de cuius al momento della redazione del testamento impugnato trova, altresì, conferma nella corrispondenza tra le disposizioni in esso contenute e la volontà espressa, inequivocabilmente, senza soluzione di continuità e senza mai cadere in ripensamenti, dalla de cuius anche in precedenti scritti.
Il testamento in esame, infatti, si colloca nella scia di una serie scritture di ultima volontà precedentemente redatte dalla de cuius, a partire dall'anno 1987 e revocati dall'ultimo in ordine di tempo, dai quali si evince il fermo e costante intento di escludere l'attrice dalla successione testamentaria (si vedano docc. 10,11,12,13 prodotti con la comparsa di costituzione).
L'assenza di repentini e/o radicali mutamenti di intenti e l'identità tra le volontà espresse nei citati scritti di ultima volontà, a partire dal 1987 sino al 2018, porta, ragionevolmente, a concludere che la de cuius, ora come allora, fosse pienamente in grado di comprendere il senso della proprie ultime volontà e di autodeterminarsi in ordine alle stesse.
3.Sulla quota riservata a . Parte_1
Accertato che il titolo che regola la successione è costituito dal testamento olografo redatto da in data 21.1.2019, la quota necessaria spettante a , che Persona_1 Parte_1 concorre con i tre fratelli convenuti, è, ai sensi dell'art.537 c.c., di 1/6 del patrimonio materno (1/4 di 2/3), da ricostruire, in base al disposto dell'art.556 c.c..
(b)
1.Sulla massa ereditaria di : allegazioni delle parti e criteri ricostruttivi. Persona_1 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che spetti a parte attrice in riduzione, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali sulla scorta delle quali ricostruire il relictum, eventualmente demandando la sua esatta valorizzazione a CTU estimativo-contabile. Con la precisazione che tale CTU, solo ove sia chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali, non avrà carattere esplorativo (cfr. da ultimo Cass. 14881/2024).
pag. 10 di 22 È incontestato che l'asse ereditario di fosse composto dai seguenti beni, risultanti Persona_1 dall'inventario del notaio e dalla denuncia di successione presentata il 24.12.2018 (cfr. Per_3 all.1 CTU):
- piena proprietà per la quota di 1/2 dell'appartamento sito in IA, Via Grasso Finocchiaro n. 75
(f. 16, p. 253, sub. 40), oggetto di legato a e dallo stesso alienato a terzi con PA rogito in data 11.2.2019 al prezzo di €.62.000,00 per l'intero (valore della quota stimata dal CTU
€.35.150,00);
- piena proprietà per la quota di 1/2 del terreno sito in ED, contrada Sciare BR (f. 26, p. 1877 già 418), oggetto di legato a , attualmente di proprietà della NPA Costruzioni Controparte_3 s.r.l, che ebbe ad acquistarlo con rogito in 7.6.2019 al prezzo di €.49.300,00 (valore della quota stimata dal CTU €.24.650,00);
- piena proprietà per la quota di 6/9 dei terreni siti in Aci Catena, contrada Porticatazzo (f. 13, p. 66 e f. 13, p. 546) dal CTU stimati valsenti in quota €.35.420,00;
- saldo del c/c presso Unicredit n. 21903/300591680 per la quota di 1/3 di €.234,24;
- credito verso GE LE di IA per esproprio di pubblica utilità dell'importo di € 4.375,79 (al netto della ritenuta d'acconto del 20%);
- debiti per complessivi €.19.161,83 (ricalcolati dal CTU in €.25.734,85).
Con il presente giudizio, l'attrice, nella resistenza dei convenuti, ha inteso implementare il relictum imputando alla massa:
§ il controvalore della compravendita del 50% della nuda proprietà dell'immobile in IA Via Messina 523 e del garage in Via Policastro n.21 intercorsa tra ed Persona_1 [...]
, oggetto del rogito a notaio in data 22.6.2009, in tesi, dissimulante donazione CP Per_3 nulla per difetto di forma (cfr. atto di citazione pp.13-15);
§§ l'intera consistenza dei titoli di Stato, obbligazioni MT, depositi postali, conto-corrente Unicredit con collegato conto titoli, in tesi fittiziamente cointestati a , Persona_1 PA ed (cfr.ivi pp.15-20); Controparte_2
§§§ alcune specifiche somme uscite dal c/c Unicredit a favore dei convenuti e di , Parte_2 qualificate come donazioni dirette, nulle per difetto di forma, o, in subordine, quali donazioni indirette (cfr.ivi pp.20-25).
Ha fondato le proprie allegazioni in ordine ai rapporti bancari (di cui ai punti §§ e §§§) sul presupposto della fittizietà della cointestazione del c/c Unicredit e comunque sulla riconducibilità a donazioni dirette o indirette di tutte le somma fuoriuscite dal predetto conto, in quanto tali da imputare alla massa ereditaria in sede di riunione fittizia.
Di contro, parte convenuta ha negato la natura di donazioni indirette dei prelievi assumendo l'esclusiva pertinenza ai convenuti delle relative somme di denaro o comunque la loro anticipazione nell'interesse della de cuius.
Ciò premesso, il Collegio ha provveduto alla ricostruzione della massa ereditaria morendo dismessa da in base alle allegazioni delle parti, come valorizzate e contabilmente riscontrate Persona_1 dalla condivisibile CTU estimativo-contabile a firma del dr. , che ha esaurientemente Per_6 risposto a tutte le osservazioni critiche poste dalle parti, dalle stesse tuzioristicamente reiterate in sede di memorie conclusionali.
Per chiarezza espositiva, merita anticipare che le implementazioni della massa proposte da parte attrice, sopra sintetizzate al punto 3, siano state valutate:
§ infondate, quanto alla pretesa simulazione del rogito notaio in data 22.6.2009; Per_3
§§ fondate, quanto alla fittizia cointestazione del c/c Unicredit n. 21903/300591680, unico rapporto bancario preso in considerazione in quanto sullo stesso sono confluiti, così da confondersi, i titoli in essere sul relativo deposito n.13591177, il saldo del c/c del Banco di Sicilia c/c n.321257 (istituto pag. 11 di 22 incorporato nel 2010 in ) e le attività in essere sui depositi delle Poste Italiane (cfr. Controparte_5
CTU p.68);
§§§ fondate, nei limiti riconosciuti dalla CTU, quanto a equiparazione a donazioni indirette delle uscite dal c/c a favore dei convenuti e dei terzi e risultate prive di giustificazione.
Nel dettaglio e seguendo l'ordine indicato, valga quanto segue.
(§) Sulla domanda di simulazione dell'atto di compravendita a rogito notaio del Per_3
22.6.2009.
Con atto di compravendita del 22.06.2009, a rogito dr. , notaio in IA, Persona_7
ebbe a vendere alla figlia la nuda proprietà della quota indivisa Persona_1 Controparte_2 del 50% dell'abitazione di IA Via Messina 523 e del box di Via Policastro 23 al prezzo dichiarato di €. 94.000,00.
Parte attrice inferisce la simulazione dell'atto, asseritamente dissimulante donazione nulla per difetto di forma, dal prezzo convenuto, considerato“irrisorio”, e dalla circostanza che lo stesso sarebbe stato solo “apparentemente pagato dall'acquirente”, la quale nei mesi precedenti e successivi avrebbe ricevuto dalla venditrice, con vari bonifici dal conto Unicredit a favore dei suoi conti personali, la provvista per l'acquisto.
Gli indici di simulazione dedotti dall'attrice sono insussistenti.
Quanto al valore di mercato della transazione, la stessa è risultata coerente con le quotazioni offerte dai borsini immobiliari e in linea con la media delle compravendite di immobili similari. Infatti, decurtato il costo di sanatoria delle irregolarità edilizie imputabili alla veranda e alla modifica delle aperture (€.8.000,00 circa), la quota del 50% di piena proprietà degli immobili è stata stimata valsente €.94.800,00. Se si tiene conto che la compravendita è relativa alla nuda proprietà, il prezzo dichiarato in atto appare del tutto congruo (cfr. CTU pp.53-65).
Parimenti infondata è l'allegazione relativa al mancato pagamento del prezzo.
L'esame contabile delle movimentazioni bancarie (cfr. CTU pp.109-110) ha evidenziato che
[...]
in data 6.3.2009 bonificò a sul conto Banco di Sicilia la somma di CP Persona_1
€.50.000,00 tratta dal suo conto personale in essere presso Banca popolare di Sondrio, Agenzia 6 Milano e in data 22/06/2009 versò alla stessa, sul medesimo conto Banco di Sicilia, assegno circolare dell'importo di €.44.000,00 tratto dal medesimo conto personale.
Il prezzo di compravendita fu, dunque, effettivamente versato da a favore della Controparte_2 mamma e non vi sono evidenze della creazione da parte della venditrice della provvista del tantundem a favore dell'acquirente.
L'unico versamento effettuato dalla de cuius a favore di prima del rogito è quello Controparte_2 di €. 25.000,00 in data 30/12/2008 con causale: “Regalo di Natale e restituzione parziale CP_1
”. Tutti gli altri accrediti di somme in favore di sul conto BANCO DI
[...] Controparte_2
SICILIA n. 321257 (poi UNICRED[...]) sono di molto tempo posteriori alla data del rogito del 22.06.2009 e comunque portati da causali parzialmente giustificate (cfr. tabella CTU
p.152).
La mancata corrispondenza tra gli importi -del prezzo e del bonifico- e la risalenza del bonifico di
€.25.000,00 a favore di a circa sei mesi precedenti la transazione portano ad Controparte_2 escludere pretesi collegamenti contabili tra le due operazioni e, dunque, la natura (parzialmente) compensativa del bonifico rispetto alla compravendita.
(§§) Sulla cointestazione fittizia c/c Unicredit n. 000300591680.
pag. 12 di 22 1.Preliminarmente occorre fare chiarezza, a termini di CTU, sui rapporti bancari facenti capo alla de cuius e sulla loro movimentazione.
Alla data del decesso (31.1.2018), risultava intestataria, con i figli Persona_1 [...]
e , del c/c Unicredit n. (nel quale dal 1.11.2008 era CP PA P.IVA_1 confluito il c/c n. 321257 presso il Banco di Sicilia, con i medesimi cointestatari) e del collegato deposito titoli n. 21001/13591177. Trattasi dell'unico conto corrente con collegato conto titoli riferibile alla de cuius. Alla data del 31.12.2017 (un mese prima del decesso di ), il c/c Unicredit n. Persona_1 000300591680 presentava un saldo di €.196.330,13 – ulteriormente implementato da due bonifici: rateo pensionistico di gennaio di €.2.958,59, poi stornato;
somma di €.2.563,00 versata da tal
[...]
- Tale disponibilità fu sostanzialmente azzerata al 31.1.2018 (data di apertura della Tes_4 successione) da bonifici e assegni a favore di per complessivi €.151.009,06 e di Controparte_2
per €.50.004,53 (cfr. tabella CTU p.83). PA
Infatti, alla data di apertura della successione, il saldo del c/c Unicredit n. 000300591680 ammontava a € 702,72 e sul conto titoli risultavano i titoli BTP 1 feb. 18 4,25% di € 15.000,00, con controvalore in € 15.731,10, accreditati sul c/c in data 1.2.2018 (giorno seguente al decesso). Inoltre, era titolare di due rapporti presso Poste Italiane: il deposito libretto n. Persona_1
22053933, cointestato con e il deposito libretto n. 2802828, cointestato con PA
. Risultavano anche vaglia tipo OT e buoni fruttiferi, tutti rimborsati sul c/c Controparte_3
Unicredit.
Non è contestato che i saldi di questi rapporti siano confluiti nel c/c Unicredit n. 000300591680.
In coerenza con le allegazioni delle parti, riscontrate dalla CTU, non si è quindi tenuto conto delle attività sui depositi delle poste Italiane in quanto tutte azzerate e confluite sul c/c Unicredit. Parimenti, non sono state considerate le movimentazioni del c/c, operate dai correntisti, estranee al decennio oggetto dell'esame contabile peritale non potendosi acclarare, in assenza della acquisizione degli estratti conto dell'intero periodo, che le somme documentalmente versate in entrata non siano state, a breve, stornate. In applicazione di questo ragionamento, non è stato considerato il bonifico in entrata di € 120.300,00 in data 23.07.2007 da parte di . Controparte_2 Quanto alle movimentazioni del c/c Unicredit nel decennio compreso tra l'1.1.2008 e l'1.2.2018, oggetto di CTU, la ricostruzione è avvenuta su base annuale (con consuntivo finale) procedendo ad imputare ciascuna somma al soggetto (correntista o terzo) autore e/o beneficiario della relativa entrata e/o uscita. I flussi in uscita sono stati poi verificati, quanto a loro utilizzo e destinazione, in base alla documentazione “giustificativa” prodotta dai convenuti. In sintesi e per quanto ora d'interesse, l'analisi contabile ha appurato che, nel periodo esaminato, la provvista del conto sia stata costantemente alimentata dagli accrediti relativi alla pensione della de cuius (per un totale di € 338.773,57), cui devono sommarsi i versamenti a lei imputabili per un ammontare complessivo di € 74.655,93 (cfr. CTU p. 105 della CTU). Sono, tuttavia, emersi anche accrediti da parte degli altri intestatari. In particolare, sono registrati, al netto dei giroconti, versamenti da per € Controparte_2 26.746,33 e da per € 21.649,68, riconducili per lo più a rimborsi di strumenti PA finanziari postali, che risultano, in assenza di prova contraria, cointestati (cfr. CTU pp.111-112).
Ciò detto, si rende necessario accertare l'effettiva titolarità del conto corrente. L'attrice, nella resistenza di parte convenuta, assume che la formale cointestazione del c/c Unicredit a
, ed sia fittizia essendo la provvista Persona_1 PA Controparte_2 versata per alimentarlo riferibile alla sola . ER
La tesi attorea viene validata dal Collegio.
La cointestazione di un conto corrente fa presumere la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e la contitolarità dell'oggetto del pag. 13 di 22 contratto (art. 1298, co. 2 c.c.). Tale presunzione juris tantum dà luogo all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata anche attraverso ulteriori presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. ex multis Cass. 28839/2008, 4496/2010, 18777/2015, 77/2018,
11375/2019). Prova idonea a superare la presunzione di comunione della provvista derivante dalla formale cointestazione del rapporto è sicuramente la documentazione contabile attestante l'esclusiva o assolutamente prevalente (come ritenuto da Cass.11375/2019) provenienza della provvista di denaro da uno solo dei correntisti (cfr. Cass.28839/2008 e segg. citate), con la precisazione che detta prova non sia assolta dalla imputazione a uno dei correntisti del materiale versamento della somma essendo invece necessaria la dimostrazione della sua esclusiva pertinenza al singolo contitolare (cfr.
Cass.27069/2022). L'applicazione dei prefati principi al rapporto in esame, i cui movimenti, rilevati dal CTU nel decennio, sono stati sopra sintetizzati, porta il Collegio a concludere che la cointestazione a
, ed del c/c Unicredit n. 21903/300591680 (unico Persona_1 CP_1 Controparte_2 rapporto bancario del quale la de cuius disponeva) fosse fittizia in quanto l'intera provvista è riferibile a e le sporadiche e modeste entrate imputabili ai figli correntisti sono Persona_1 risultate essere una partita di giro (cfr. operazioni effettuate da ) oppure il Controparte_2 controvalore della liquidazione dei titoli di Stato derivanti dall'eredità paterna (correttamente scomputato dal conteggio ai fini della riunione fittizia).
§§§ Sulle donazioni indirette di denaro. Assume l'attrice, che tutte le uscite dal c/c Unicredit siano imputabili a donazioni (dirette e indirette) a favore dei convenuti e di . Parte_2 Di contro, parte convenuta nega la natura di donazioni indirette dei prelievi per difetto dell'animus donandi e, comunque, li imputa a rimborsi di spese anticipate dai convenuti nell'interesse della mamma.
Ricorre pacificamente donazione indiretta ogni qualvolta la liberalità venga attuata non attraverso l'omonimo negozio tipico ma per il tramite di atto che, pur conservando la forma e la causa a esso propria, purtuttavia realizzi, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento del destinatario. In questo caso, l'intenzione di donare (l'animus donandi) deve essere inferita dalle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.20888/2019).
In quest'ottica, esclusa la ricorrenza di donazioni dirette per i due bonifici di €.25.000,00 ciascuno con causale “regalo” (cfr. tabella riassuntiva a p.112 CTU), siccome materialmente eseguiti da a suo favore, ritiene il Collegio che i flussi in uscita dal c/c Unicredit a favore dei Controparte_2 convenuti, ove non qualificabili come giroconti o rimborsi, integrino donazioni indirette di ER
.
[...]
La natura donativa di queste somme in uscita emerge, da un lato, dalla inequivoca volontà testamentaria di di favorire i figli, odierni convenuti, rispetto alla figlia, odierna Persona_1 attrice, dall'altro dall'assenza di comportamenti, riconducibili alla de cuius, dai quali si possa desumere una volontà diversa dall'arricchimento dei primi. ha, infatti, sempre Persona_1 consentito a tutti i convenuti di utilizzare liberamente e informalmente il conto corrente anche per soddisfare loro esigenze personali e professionali.
Confermativa di tale volontà della de cuius è la dotazione di all'utilizzo Controparte_2 dell'home banking, modalità con la quale sono state dalla stessa movimentate, nell'interesse di tutto il gruppo familiare facente capo ai convenuti, le maggiori somme di denaro fuoriuscite dal conto.
Depone in tal senso l'ingente numero delle operazioni in uscita e l'importanza degli importi prelevati e/o bonificati dai convenuti a loro favore (soprattutto da ) con causali, ora Controparte_2 espressamente indicative dell'animus donandi (cfr. bonifici in data 30.12.2008 di €.25.004,00 e in pag. 14 di 22 data 24.6.2013 di €.25.000,00), ora evocative di operazioni causalmente non giustificate (“prestito infruttifero”, “finanziamento infruttifero”; “giroconto”), che si prestano a dissimulare, in tutto o in parte, la loro natura a titolo gratuito (cfr. CTU tabella riassuntiva alle pp.112-113). Suggestivo dell'animus donandi in relazione a tutti i flussi in uscita non giustificati è poi la circostanza che la de cuius abbia, di fatto, esonerato i figli da qualsiasi rendicontazione dei movimenti avvenuti per oltre un decennio sul rapporto e non abbia mai mosso alcuna contestazione o manifestato in qualunque modo la volontà di vedersi rimborsate, in tutto o in parte, le somme prelevate.
Devono essere, quindi, comprese nelle operazioni di riunione fittizia, quali donazioni indirette, tutte le somme fuoriuscite a favore dei convenuti e di terzi, che, a termini di CTU, non costituiscono mera partita di giro e/o non trovano giustificazione contabile del loro utilizzo nell'interesse della de cuius.
In quest'ottica, sono state considerate mere partite di giro, contabilmente neutre, le uscite a favore di e operazioni di rimborso di transazioni personali, operate con denaro estraneo al conto Parte_2 corrente in esame, quelle relative alla c,d. vicenda di di seguito analizzate. Persona_12
Le transazioni di dare-avere tra le sorelle e risultano ascrivibili a ER Parte_2 movimentazioni paritarie e/o compensative e non costituiscono versamenti effettuati da ER
con spirito di liberalità verso la sorella (cfr. CTU p.106-108). Infatti, dalla documentazione
[...] esaminata, emerge un flusso in entrata sul c/c Unicredit riferibile a di €.149.000,00 Parte_2 (€.70.000,00 in unica soluzione+ €.59.000,00 in diverse soluzioni nel periodo 2012-2015) a fronte di uscite a favore di per complessivi €.151.400,00 (di cui uscite mensili di € 1.200,00 dal Parte_2 2008 al 2015, per un totale di € 91.080,00 a favore della struttura Cristo Re, ove la stessa era ricoverata, oltre due uscite nel 2009 per importi di € 20.000,00 e € 40.400,00).
Parimenti documentato è che , commercialista, nel periodo 2010-2013 abbia Controparte_2 anticipato, con uscite dai propri conti correnti personali (cfr. docc.77-78 di parte convenuta), imposte e tasse per complessivi €.57.920,13 a favore dei coniugi , suoi clienti, i quali Parte_3 ebbero a rimborsarla versando sul c/c Unicredit complessivi €.63.304,00 (cfr. CTU pp.92-94), somma questa correttamente imputata come personale e conteggiata a rimborso a Controparte_2
(cfr.schema riassuntivo CTU p.115).
Quanto alle anticipazioni di spesa allegate dai convenuti nell'interesse della mamma, tenuto conto che accreditava integralmente la propria pensione sul c/c Unicredit, non disponeva Persona_1 di altre fonti di reddito e rapporti bancari alternativi e prelevava a contanti importi insufficienti al proprio sostentamento (i prelievi effettuati nel decennio tra il 1.1.2008 e il 31.1.2018 sono pari all'incirca a € 8.100,00), sono state ritenute giustificate a termini di CTU le uscite di € 90.883,36 a favore di , di € 1.500,00 a favore di e di € 561,00 a favore Controparte_2 PA di . Controparte_3
Nel valutare le somme in uscita qualificabili quali anticipazioni di spesa sostenute dai convenuti nell'interesse della mamma, il Collegio si è attenuto ai condivisibili criteri di validazione adottati dal CTU, il quale, previa comparazione delle pezze giustificative versate in atti dai convenuti (ricevute, scontrini fiscali e semplici note informali dagli stessi manoscritte) con i movimenti in uscita ha ritenuto giustificate, in tutto o in parte (cfr. CTU pp.199-127 con specchietto riepilogativo a p.128):
-le spese per pagamento di imposte, tasse, utenze, prestazioni mediche, acquisto medicinali, generi alimentari e di abbigliamento, spese per ristoranti, alberghi, trasporti ecc. portate da documenti fiscali nominalmente riferibili alla de cuius e ai suoi immobili e coerenti con le abitudini e il tenore di vita della stessa;
in tale ottica, sono state escluse, a esempio, le spese effettuate da a Controparte_2
Milano per acquisto di generi alimentari (atteso che viveva a IA) e per Persona_1 abbigliamento e accessori di lusso presso boutique milanesi (non compatibili con il reddito da pensione di ); le spese per viaggi aerei Milano/IA portate da documenti di viaggio non ER intestati alla de cuius rientrando i periodici spostamenti di dalla propria residenza Controparte_2
pag. 15 di 22 milanese a quella catanese della mamma nelle visite ascrivibili ai doveri di solidarietà familiare;
le spese di acquisto di autovettura utilitaria (atteso che la de cuius utilizzava per gli spostamenti buoni prepagati del locale servizio taxi);
-le spese per assistenza domestica e personale portate da informali fogli riepilogativi redatti dai convenuti, nei limiti di quanto allegato e ritenuto verosimile in relazione alle condizioni di vita
(vedova abitante da sola in casa), di salute (anziana portatrice di plurime patologie con riconoscimento di invalidità civile ingravescente sino al punteggio massimo) e reddituali di ER ; in quest'ottica si è ritenuto presumibile che la de cuius necessitasse di aiuto di colf/badanti
[...] corrispondente a una spesa variabile tra €. 3.000,00 e 4.500,00 l'anno e, dunque, avesse sostenuto nel decennio la spesa complessiva di €.45.160,00, allegata dai convenuti.
In applicazione di questi principi, si è provveduto a rettificare le uscite a favore di ciascuno dei convenuti tenendo conto delle anticipazioni giustificate ed escludendo dal conteggio le operazioni considerate mere partite di giro o alimentate con denaro personale.
2.Sulle residue domande attoree di ricostruzione della massa ereditaria: quantificazione di arredi di pregio, gioielli;
rendiconto e frutti civili. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non sono stati individuati mobili antichi e gioielli morendo relitti da . Persona_1
Sul punto, è stato formulato specifico quesito al CTU, il quale non ha rinvenuto negli immobili visionati arredi di valore ma solo forniture contemporanee e funzionali (stimate complessivamente
€.4.000,00 e opportunamente espunti dal computo della massa: cfr. CTU pp.129-131), la cui Pt_4 appartenenza alla de cuius non risulta comunque provata. D'altra parte, la stessa attrice al termine dell'inventario notarile del 18.7.2018, appreso il mancato rinvenimento di beni mobili e gioielli di proprietà di , ebbe a dichiarare: “prendo atto di tale dichiarazione di inesistenza di Persona_1 beni mobili della de cuius nei detti quattro immobili e non la contesto”.
Quanto alla domanda di rendiconto “dei beni ereditari in loro [dei convenuti] possesso”, la stessa si è focalizzata, per volontà attorea, sui presunti frutti prodotti dagli immobili, che mai furono nel possesso di . Fu infatti l'attrice all'udienza del 19.10.2021 a richiedere e Parte_1 ottenere con ordinanza 11.11.2021 integrazione del quesito con cui venne, tra l'altro, richiesto al CTU di “quantificare- dalla data di apertura della successione ad oggi- i frutti prodotti dagli immobili facenti parte del compendio ereditario..”. La risposta del CTU al quesito proposto – e alle osservazioni del CTP attoreo dr. , che ER3 insiste per la quantificazione di frutti sugli immobili da calcolare, indipendentemente dalla presenza di contratti di locazione, sul valore locativo figurato -, non lascia spazio al recupero alla massa di pretesi frutti: “dalla documentazione fornita e versata in atti, non risultavano e non risultano contratti di locazione relativi alle unità immobiliari in oggetto. Pertanto, ai fini della quantificazione dei frutti maturati nel periodo compreso dalla data del decesso fino ad oggi, lo scrivente ha riferito che non vi sono stati canoni di locazione e dunque non vi sono canoni di locazione maturati da quantificare” (cfr. CTU p.162). Merita, inoltre, osservare che due dei tre immobili facenti parte della massa ereditaria furono alienati subito dopo l'apertura della successione (e, dunque, non avrebbero potuto essere locati e/o affittati) e l'immobile residuo (in Aci Catena Contrada Porticatazzo), per sua natura e caratteristiche, non si presta a fruttificazione. Consta, infatti, di due terreni collinari, incolti, non recintati e con discreta pendenza e con vocazione edilizia (a termini di P.R.G.C. ricadono in area destinata a edilizia residenziale stagionale con limitazioni derivanti da pericolosità geomorfologica e comprensione in zona sismica).
Per quanto riguarda la gestione del conto corrente Unicredit, si ritiene che i convenuti abbiano ottemperato all'obbligo di rendiconto assumendo in corso di causa precise difese circa la pag. 16 di 22 movimentazione del rapporto e producendo documentazione - analizzata dal CTU - in ordine alle uscite avvenute nel decennio 2008/2018.
3.Sulla riunione fittizia. All'esito dell'istruttoria esperita, la massa ereditaria di è così ricostruibile. Persona_1
-Immobili (cfr. tabella p.69 CTU di seguito riportata): €.95.220,00
con la precisazione che gli immobili di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono già stati alienati, mentre gli immobili di cui ai punti 3 e 4 sono caduti nella successione ereditaria di cui al presente giudizio per 6/9; i restanti 3/9 sono in attuale comproprietà, ad altro titolo, tra i convenuti per 1/9 ciascuno.
-Consistenze mobiliari: €.5.078,51 di cui:
-giacenza sul c/c unicredit €.702,72;
-valore del credito GE LE (legato a €.4.375,79. CP
-Donazioni indirette per complessivi €.476.021,39, così imputabili:
a €.408.820,96 (cfr. CTU p.115): Controparte_2
I flussi in uscita ammontano a €.587.446,29 e sono dettagliati dal CTU alle pp.112-113.
La tabella riepilogativa redatta dal CTU (p.115) è stata rettificata considerando tra le somme uscite dal c/c Unicredit a favore di , di cui al rigo primo della tabella, l'assegno circolare Controparte_2 di €.50.000,00 emesso in data 23.1.2018 e risultato privo di giustificazione (cfr. CTU p.152 ove il titolo è erroneamente datato 23.1.2008; la corretta datazione del titolo è evincibile dalla terz'ultima riga della tabella a p.153). Trattasi di una delle operazioni con le quali il c/c è stato rapidamente azzerato (“svuotato” lamenta a ragione l'attrice) nel mese successivo la morte di , Persona_1 come emerge dallo schema riepilogativo riportato alla p.103 della CTU.
Per l'effetto, la somma corretta da imputare a donazione indiretta a favore della convenuta è quella di
€.408.820,96, somma inferiore a €.462.000,00 indicata dall'attrice in atto di citazione (cfr. ivi p.22 rigo 6).
a €.42.950,32 (cfr. CTU p.116) PA
pag. 17 di 22 Il totale delle somme in uscita di €.66.100,00 è dettagliato dal CTU a p.193 della CTU. Rispetto alla prospettazione attorea (pp.20-21 atto di citazione), non sono state considerate le uscite antecedenti al
2008. Per il resto, le uscite sono state epurate dei versamenti effettuati (imputati a titoli personali rimborsati e confluiti sul c/c Unicredit) e delle spese riconosciute come anticipate.
A €.24.250,11 (cfr.CTU p.117) Controparte_3
Esclusi i movimenti in uscita antecedenti al 2008, l'unica uscita imputabile alla convenuta è il bonifico di €.50.000,00 effettuato in data 9.3.2009 da con provvista del c/c Controparte_2
Unicredit. Tale somma è risultata essere stata accredita sul conto su c/c intesa San Paolo intestato al marito di , . Controparte_3 Persona_14
La dazione di denaro è stata ritenuta donazione indiretta indipendentemente dalla sua effettiva fruizione da parte della destinataria in quanto è stata erogata, come si evince dalla causale del bonifico, ai fini dell'acquisto di un immobile poi effettivamente intestato alla parte, e non è stata fornita alcuna prova circa l'obbligo restitutorio da parte della beneficiata.
-Debiti della massa: €.25.734,85.
Sono dettagliati nella tabella della CTU a p.197. Ciò posto, l'applicazione dei criteri dettati dall'art.556 c.c. porta a così ricostruire e dettagliare tra quota di riserva e quota disponibile la massa ereditaria di : Persona_1
pag. 18 di 22 (c)
1.Sulla reintegrazione di nella quota di riserva. Parte_1
, legittimaria totalmente pretermessa, ha diritto di conseguire beni ereditari Parte_1 della massa materna del valore complessivo di €.91.764,17.
L'operazione di reintegrazione deve avvenire tenendo conto:
-dell'art.555 comma 2 c.c., a mente del quale “le donazioni non si riducono se non dopo avere esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”: tenuto conto che nel caso di specie il relictum ammonta a €.100.298,51 a fronte di lesione di €.91.764,17 non vengono intaccate le donazioni;
-dell'art.558 comma 1 c.c., secondo il quale “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari;
-dell'art.560 ultimo comma c.c., come univocamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale ove, come nel caso di specie, il valore dei beni legati (€.59.800,00) non ecceda la disponibile (€.183.528,00) “il legatario…legittimario può ritenere tutto l'immobile”; col che, preso atto che il valore dei beni legati (59.800) non eccede la disponibile (183.528), deve affermarsi che i legatari, anch'essi legittimari, abbiano facoltà di ritenere gli immobili in IA e ED compensando la germana legittimaria in denaro, facoltà che può considerarsi implicitamente e necessariamente esercitata dai convenuti mediante gli atti di alienazione degli predetti immobili.
Di contro, l'attrice legittimaria pretermessa può e deve essere reintegrata in natura con l'attribuzione della quota di 6/9 del bene caduto in successione (terreni in Porticatazzo del valore complessivo di
€.35.420,00) e dei mobili e crediti presenti nella massa (dell'importo di €.5.078,51) mentre per il residuo di €.51.265,66 verrà soddisfatta con la compensazione in denaro da parte dei legatari.
pag. 19 di 22 Infatti il diritto del legittimario pretermesso di conseguire i beni in natura, ove sussistenti nella massa ereditaria, costantemente affermato da Cass.22097/2015, 28196/2020, 39368/2021 e di recente ribadito da Cass.5978/2024, deve essere inteso - per il caso, qui ricorrente, in cui l'attore richiede la liquidazione in denaro e i convenuti non accedono a detta richiesta- anche a garanzia del legittimario che subisce la reintegrazione, il quale “non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura..” (cfr. ordinanza della
Cassazione da ultimo citata).
La compensazione deve avvenire proporzionalmente, per cui, applicando la lesione da reintegrare (51265,66) al totale del valore dei legati (59800) si ottiene la percentuale dell'85,73%, che, rapportata al valore dei due legati, porta ai seguenti importi (arrotondati)
.€.35150,00 x 85,73:100= €.30.134,00
.€.24650,00 x 85,73:100= €.21.132,00
In conclusione, la reintegrazione della lesione di €. 91.764,00 è ottenuta conseguendo l'intero relictum non ancora alienato (€.40.498), la somma di denaro di €.30.134 a carico di e di CP_1
€.21.132 a carico di . Trattasi di debito di valore necessitante di adeguamento, mediante CP_3 rivalutazione monetaria dal momento dell'apertura della successione al soddisfo.
Così esaurita la trattazione delle domande attoree di nullità e/o annullabilità del testamento, entrambe respinte, e di riduzione-reintegrazione della legittimaria nonchè di divisione ereditaria, entrambe accolte (la prima limitatamente alle domanda di riduzione del testamento) per quanto di ragione, merita precisare che la domanda giudiziale trascritta dall'attrice presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale di IA- Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1.8.2019 ai nn.32017/23504 debba essere cancellata limitatamente alle domande rigettate.
Tale domanda, con effetto di prenotazione dei diritti rivendicati nel presente giudizio, tra i quali rientrano le domande di simulazione, nullità, annullabilità, inefficacia del testamento, riduzione, per le quali l'art.2652 c.c. (precisate nel quadro D della relativa nota, ove non compare la domanda di divisione) consente la trascrizione, colpisce gli immobili in IA, ED e in Aci Catena, contrada
Porticatazzo, oggetto del presente giudizio. Ai sensi dell'art.2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda è dovuta per il caso di rigetto, ipotesi qui ricorrente per le domande di nullità, annullabilità, inefficacia del testamento e di simulazione;
non è dovuta per le altre domande. Tuttavia, con riferimento all'immobile in ED, oggetto d'interesse per i convenuti, la circostanza che la riduzione, attuata ai sensi dell'art.560 ultimo comma c.c., non abbia intaccato il diritto dominicale trasferito da ed a N.P.A. Costruzioni s.r.l. permette di CP_3 Controparte_2 considerare assolto da parte delle predette convenute l'obbligo di garanzia per evizione prestato, in sede di rogito, alla società acquirente e costruttrice, la quale, per sé e per i suoi aventi causa, può liberamente disporre dell'immobile nonostante l'attuale pendenza della -per loro inefficace e non pregiudizievole- domanda giudiziale. La trascrizione della domanda giudiziale attorea verrà a saldarsi con la presente sentenza, anch'essa soggetta a trascrizione, così da garantire la continuità delle trascrizioni nei futuri passaggi di proprietà dell'immobile.
(d)
Restano da regolare le spese di lite e di CTU.
Quanto alle prime, l'esito del giudizio è qualificabile in termini di reciproca soccombenza. Infatti le domande di impugnazione del testamento sono state respinte, mentre la residua domanda di riduzione
– con il corollario divisorio- è stata accolta in misura pari a circa un terzo delle originarie pretese attoree. Considerato, altresì, che la lesione patita dall'attrice era ampiamente compensata dalle pag. 20 di 22 adeguate offerte transattive reiteratamente formulate dai convenuti -fin dalla prima udienza- e sempre respinte dalla convenuta, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Passando alle consulenze tecniche licenziate in corso di causa, deve essere posta a integrale carico di parte attrice, soccombente in ordine a entrambe le domande di impugnazione del testamento, la CTU grafologica a firma della dr.ssa la CTU estimativo e contabile, funzionale CP_6 all'accertamento delle reciproche domande di ricostruzione della massa ereditaria, viene ripartita tra le parti in ragione di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.respinge le domande attoree di impugnativa per nullità, annullabilità, inefficacia del testamento olografo di datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal Notaio Persona_1 Per_5 e di simulazione dell'atto di compravendita a rogito notaio del 22.6.2009;
[...] Per_3
2.accerta e dichiara che la successione di , detta anche Persona_1 Persona_1
, ( ), nata ad [...] il [...] e deceduta a Torino il
[...] C.F._6
31.1.2018 è regolata da testamento olografo datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal
Notaio Persona_5
3.accerta e dichiara che nella successione di ( ) sono caduti Persona_1 C.F._6
i seguenti beni:
- piena proprietà per la quota di 1/2 dell'appartamento sito in IA, Via Grasso Finocchiaro n. 75
(f. 16, p. 253, sub. 40);
- piena proprietà per la quota di 1/2 del terreno sito in ED, contrada Sciare BR (f. 26, p. 1877 già 418);
- piena proprietà per la quota di 6/9 dei terreni siti in Aci Catena, contrada Porticatazzo (f. 13, p. 66 e f. 13, p. 546);
- saldo del c/c presso Unicredit n. 21903/300591680 di €.702,72;
-credito verso il GE LE di €.4.375,79;
4.accerta e dichiara che i debiti ereditari ammontano a complessivi €.25.734,85;
5.accerta e dichiara che il donatum ammonta a complessivi €.476.021,39, imputabili a
[...]
per €.408.820,96, a per €.42.950,32 e a CP PA Controparte_3 per €.24.250,11;
6. accerta e dichiara che il valore della massa dei beni da considerarsi ai fini della riunione fittizia ammonta a €.550.585,05;
7. accerta e dichiara che il valore della quota di legittima riservata a Parte_1
è di €.91.764,19;
[...]
8.riduce, in accoglimento della domanda attorea, le disposizioni di ultima volontà di ER
contenute nel testamento olografo datato 21.1.2019, pubblicato con verbale 4.5.2018 dal
[...] Notaio e, per l'effetto: Persona_5
-attribuisce a favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 contro ( ), nata ad [...] il [...] e deceduta a Persona_1 C.F._6
Torino il 31.1.2018, la quota di 6/9 dei terreni siti in Aci Catena, contrada Porticatazzo (f. 13, p. 66 e f. 13, p. 546) dando atto che i residui 3/9 di piena proprietà sono in capo a PA
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), per la quota di 1/9 Controparte_3 C.F._4 ciascuno;
pag. 21 di 22 -assegna a favore di (C.F. ) il saldo Parte_1 C.F._1 del c/c presso Unicredit n. 21903/300591680 di €.702,72 e il credito verso il GE LE di
€.4.375,79;
-condanna a pagare a la somma PA Parte_1 di €.30.134,00, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- condanna a pagare a Controparte_3 Parte_1
la somma di €.21.132,00, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia della presente sentenza
[...] al soddisfo;
9.rigetta la domanda attorea di riduzione delle donazioni;
10.dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
11.pone definitivamente a carico integrale di le spese della Parte_1
CTU grafologica, liquidate con separato provvedimento;
pone a carico di parte attrice e di parte convenuta, in ragione di ½ ciascuna, le spese di CTU estimativo-contabile, liquidate con separato provvedimento;
12.ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di IA -Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare, ai sensi dell'art.2668 comma 2 c.c., la trascrizione della domanda giudiziale in data 1.8.2019 ai nn.32017/23504 limitatamente alle domande di impugnativa del testamento, di simulazione e di riduzione delle donazioni.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
La Presidente est.
dott.ssa Paola Demaria
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