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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ai fini del CP_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Cutro alla Piazza Mercato n. 8 presso lo studio dell'avv. Olivo Domenico (C.F. , PEC: , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2 Email_1 in calce al ricorso;
e
, nata a [...], il [...], C.F. , ed ai fini del Controparte_2 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Crotone (KR)alla Via XXV aprile n. 180/B presso lo studio dell'avv. Giuseppe Malena (C.F. , PEC: C.F._4 Email_2 Email_3 [...] Emai_
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 10.08.2024 CP_1
e esponevano:
[...] Controparte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.07.1995 nel Comune Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 110, anno 1995, P. II, Serie A;
- che dall'unione nascevano i figli e , entrambi maggiorenni;
Persona_1 Persona_2
- che il figlio è economicamente autosufficiente, mentre è iscritta all'università ed il Per_1 Per_2 padre contribuisce al suo mantenimento, facendosi carico di tutte le spese universitarie di vitto e alloggio della stessa;
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile e che da circa 10 anni i coniugi vivono di fatto separati in appartamenti diversi;
-che con sentenza non definitiva del 04.11.2024, il Tribunale di Crotone pronunciava la loro separa- zione consensuale.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Crotone alla Via Giovanni Paolo II unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli, ivi Controparte_2 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosuffi- cienza economica.
3. il sig. verserà direttamente alla figlia tramite accredito in c/c, entro CP_1 Persona_2 e non oltre il giorno cinque di ogni mese la somma di € 100,00, assegno che sarà aggiornato auto- maticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omolo- gazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 4/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
4/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro ge- nitore.
5. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni ulteriore questione economica tra gli stessi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. Entrambi i ricorrenti dichiarano di avere già provveduto alla separazione dei beni come da atto che si allega.”
Con sentenza non definitiva del 04.11.2024, il Giudice relatore pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza del 04.11.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecu- zione del giudizio, avendo le parti proposto domande cumulative ex art. 473 bis 49 co. 1 e bis 51
c.p.c.; l'udienza veniva fissata alla data del 23.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 21.04.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconci- liare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 28.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere ac- colta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data 10.08.2024, le parti hanno depositato ricorso con domande cumulative di separazione e divor- zio, ex art. 473 bis 49 co. 1 e bis 51 c.p.c.; la prima udienza con il giudice relatore si è svolta in data
22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 04.11.2024 il Tribunale di Crotone ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione consensuale tra i coniugi.
Con ordinanza del 04.11.2024, la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata fissata alla data del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, essendo decorsi sei mesi dalla data della prima udienza dinnanzi al Giudice Relatore.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, le spese devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 866/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Controparte_2
01.07.1995, nel Comune Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 110, anno 1995, P. II, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del di- spositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 14.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ai fini del CP_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Cutro alla Piazza Mercato n. 8 presso lo studio dell'avv. Olivo Domenico (C.F. , PEC: , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2 Email_1 in calce al ricorso;
e
, nata a [...], il [...], C.F. , ed ai fini del Controparte_2 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Crotone (KR)alla Via XXV aprile n. 180/B presso lo studio dell'avv. Giuseppe Malena (C.F. , PEC: C.F._4 Email_2 Email_3 [...] Emai_
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 10.08.2024 CP_1
e esponevano:
[...] Controparte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.07.1995 nel Comune Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 110, anno 1995, P. II, Serie A;
- che dall'unione nascevano i figli e , entrambi maggiorenni;
Persona_1 Persona_2
- che il figlio è economicamente autosufficiente, mentre è iscritta all'università ed il Per_1 Per_2 padre contribuisce al suo mantenimento, facendosi carico di tutte le spese universitarie di vitto e alloggio della stessa;
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile e che da circa 10 anni i coniugi vivono di fatto separati in appartamenti diversi;
-che con sentenza non definitiva del 04.11.2024, il Tribunale di Crotone pronunciava la loro separa- zione consensuale.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Crotone alla Via Giovanni Paolo II unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli, ivi Controparte_2 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosuffi- cienza economica.
3. il sig. verserà direttamente alla figlia tramite accredito in c/c, entro CP_1 Persona_2 e non oltre il giorno cinque di ogni mese la somma di € 100,00, assegno che sarà aggiornato auto- maticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omolo- gazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 4/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
4/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro ge- nitore.
5. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni ulteriore questione economica tra gli stessi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. Entrambi i ricorrenti dichiarano di avere già provveduto alla separazione dei beni come da atto che si allega.”
Con sentenza non definitiva del 04.11.2024, il Giudice relatore pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza del 04.11.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecu- zione del giudizio, avendo le parti proposto domande cumulative ex art. 473 bis 49 co. 1 e bis 51
c.p.c.; l'udienza veniva fissata alla data del 23.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 21.04.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconci- liare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 28.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere ac- colta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data 10.08.2024, le parti hanno depositato ricorso con domande cumulative di separazione e divor- zio, ex art. 473 bis 49 co. 1 e bis 51 c.p.c.; la prima udienza con il giudice relatore si è svolta in data
22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 04.11.2024 il Tribunale di Crotone ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione consensuale tra i coniugi.
Con ordinanza del 04.11.2024, la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata fissata alla data del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, essendo decorsi sei mesi dalla data della prima udienza dinnanzi al Giudice Relatore.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, le spese devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 866/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Controparte_2
01.07.1995, nel Comune Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 110, anno 1995, P. II, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del di- spositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 14.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli