TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9965/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Pastrengo n. Parte_1 C.F._1
22, Torino Italia presso lo studio dell'avv. GINO CARLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Serrano Controparte_1 C.F._2
n. 9, Torino presso lo studio dell'avv. MARESCOTTO RICCARDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 17/04/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e , Persona_3 Persona_4
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna, in Collegno (TO), Via Sua n.
5.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Collegno (TO), Via Susa n. 5, di comune proprietà tra le parti in quanto acquistata in costanza di convivenza, alla SI , Controparte_1
in qualità di genitore collocatario della prole minorenne, unitamente agli arredi ivi contenuti.
PRENDE ATTO che le parti continueranno a pagare le rate mensili del mutuo cointestato al 50% e così per € 250,00 ciascuno, acceso con la Banca BNL BNP Paribas nell'anno 2012 per l'acquisto della casa familiare e che avrà estinzione al 30.06.2040.
DISPONE modalità di visita padre-figli come segue: a fine settimana alternati dal venerdì, uscita da scuola e fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì con il pernottamento;
ad anni alterni le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dal Natale 2024 che i minori trascorreranno con la madre;
i minori, a prescindere dalla suddivisione dei periodi, trascorreranno comunque l'intera giornata del 24 dicembre con la madre e l'intera giornata del 25 dicembre con il padre;
ad anni alterni metà delle vacanze scolastiche pasquali ed in particolare, dal primo giorno delle vacanze scolastiche e fino alla sera del giorno di Pasqua, a partire dalla Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con il padre e dal
Lunedì dell'Angelo fino al termine delle vacanze scolastiche;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno ); in ogni altra circostanza laddove venga raggiunto accordo tra le parti;
i cosiddetti “ponti” infrasettimanali verranno accorpati ai fine settimana di spettanza di ciascun genitore.
DISPONE che i signori e provvedano alla cura, all'istruzione ed al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minori e;
in particolare, dispone che il signor Persona_3 Persona_4
corrisponda alla SI , fino al mese di giugno 2024, a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 250,00 (€ 1 25,00 per ciascun figlio), indicizzato, entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI;
a partire dal mese di luglio 2024 il signor che Controparte_1 Pt_1
corrisponda alla SI , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la CP_1 somma mensile di importo pari ad € 180,00 (€ 90,00 per ciascun figlio).
DISPONE la partecipazione del signor , nella misura del 50%, al pagamento delle spese Pt_1 accessorie così come indicate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 16.03.2016.
PRENDE ATTO che le parti si scambiano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per i figli minori e e per loro stessi fino al Persona_3 Persona_4
raggiungimento della maggiore età dei figli oggi minorenni.
PRENDE ATTO che entrambe le parti si danno comunicazione della variazione delle rispettive residenze fino al compimento della maggiore età dei figli minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9965/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Pastrengo n. Parte_1 C.F._1
22, Torino Italia presso lo studio dell'avv. GINO CARLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Serrano Controparte_1 C.F._2
n. 9, Torino presso lo studio dell'avv. MARESCOTTO RICCARDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 17/04/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e , Persona_3 Persona_4
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna, in Collegno (TO), Via Sua n.
5.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Collegno (TO), Via Susa n. 5, di comune proprietà tra le parti in quanto acquistata in costanza di convivenza, alla SI , Controparte_1
in qualità di genitore collocatario della prole minorenne, unitamente agli arredi ivi contenuti.
PRENDE ATTO che le parti continueranno a pagare le rate mensili del mutuo cointestato al 50% e così per € 250,00 ciascuno, acceso con la Banca BNL BNP Paribas nell'anno 2012 per l'acquisto della casa familiare e che avrà estinzione al 30.06.2040.
DISPONE modalità di visita padre-figli come segue: a fine settimana alternati dal venerdì, uscita da scuola e fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
infrasettimanalmente, il martedì ed il giovedì con il pernottamento;
ad anni alterni le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dal Natale 2024 che i minori trascorreranno con la madre;
i minori, a prescindere dalla suddivisione dei periodi, trascorreranno comunque l'intera giornata del 24 dicembre con la madre e l'intera giornata del 25 dicembre con il padre;
ad anni alterni metà delle vacanze scolastiche pasquali ed in particolare, dal primo giorno delle vacanze scolastiche e fino alla sera del giorno di Pasqua, a partire dalla Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con il padre e dal
Lunedì dell'Angelo fino al termine delle vacanze scolastiche;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno ); in ogni altra circostanza laddove venga raggiunto accordo tra le parti;
i cosiddetti “ponti” infrasettimanali verranno accorpati ai fine settimana di spettanza di ciascun genitore.
DISPONE che i signori e provvedano alla cura, all'istruzione ed al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minori e;
in particolare, dispone che il signor Persona_3 Persona_4
corrisponda alla SI , fino al mese di giugno 2024, a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 250,00 (€ 1 25,00 per ciascun figlio), indicizzato, entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI;
a partire dal mese di luglio 2024 il signor che Controparte_1 Pt_1
corrisponda alla SI , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la CP_1 somma mensile di importo pari ad € 180,00 (€ 90,00 per ciascun figlio).
DISPONE la partecipazione del signor , nella misura del 50%, al pagamento delle spese Pt_1 accessorie così come indicate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 16.03.2016.
PRENDE ATTO che le parti si scambiano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per i figli minori e e per loro stessi fino al Persona_3 Persona_4
raggiungimento della maggiore età dei figli oggi minorenni.
PRENDE ATTO che entrambe le parti si danno comunicazione della variazione delle rispettive residenze fino al compimento della maggiore età dei figli minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.