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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6779/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giosafatte Mezzina;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l e ne ha chiesto la condanna, previo accertamento della CP_1 sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8 L. 257/92, al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla citata legge, con la consequenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto.
L eccepisce l'intervenuta decadenza ex art. 47, comma 5, CP_1
D.L. 269/2003, conv. in L.326/2003 nonché la prescrizione del diritto del lavoratore alla rivalutazione contributiva.
Merita accoglimento la eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 5, D.L. 269/2003, conv. in L.326/2003.
Detto comma prevede: “
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui
è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Il decreto ivi citato è il D.M. 27.10.2004, che ha fissato al
15.6.2005 il termine ultimo per la proposizione all'Inail delle domande relative ai benefici contributivi per il rischio di esposizione all'amianto.
Il ricorrente non ha allegato alcun atto da cui risulti la proposizione della domanda amministrativa all'Inail nei termini sopra indicati.
Ebbene, in assenza di prova, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c. non ha luogo la condanna alle spese in danno del ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6779/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giosafatte Mezzina;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l e ne ha chiesto la condanna, previo accertamento della CP_1 sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8 L. 257/92, al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla citata legge, con la consequenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto.
L eccepisce l'intervenuta decadenza ex art. 47, comma 5, CP_1
D.L. 269/2003, conv. in L.326/2003 nonché la prescrizione del diritto del lavoratore alla rivalutazione contributiva.
Merita accoglimento la eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 5, D.L. 269/2003, conv. in L.326/2003.
Detto comma prevede: “
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui
è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Il decreto ivi citato è il D.M. 27.10.2004, che ha fissato al
15.6.2005 il termine ultimo per la proposizione all'Inail delle domande relative ai benefici contributivi per il rischio di esposizione all'amianto.
Il ricorrente non ha allegato alcun atto da cui risulti la proposizione della domanda amministrativa all'Inail nei termini sopra indicati.
Ebbene, in assenza di prova, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c. non ha luogo la condanna alle spese in danno del ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile