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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CANANZI FRANCESCO, Giudice
DI NZ FABIO, Relatore
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 669/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anacapri - Sede 80071 Anacapri NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8619/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 3033-2023 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5998/2025 depositato il
14/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente, proprietario di una abitazione in Anacapri di mq.254, impugnò l'avviso di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo l'illegittimità della tariffa Tari applicata e in subordine il difetto di motivazione, lamentando, in particolare, che il Regolamento
Tari del Comune di Anacapri preveda una disparità di trattamento tra i soggetti residenti e non residenti, in quanto per i residenti, il numero delle persone ai fini di imposta è quello presente nello stato di famiglia anagrafico, per i non residenti il calcolo della parte variabile della tariffa viene attribuito in relazione alla superficie occupata e dunque in base alla potenziale produzione di rifiuti da parte di occupanti dell'immobile indicato.
Si costituì il Comune di Anacapri che, ribadendo la fondatezza del proprio operato, chiese il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo sufficientemente notificato l'avviso, e ritenendo non sussistente alcuna irragionevole disparità tra soggetti residenti e non residenti.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito il Comune di Anacapri, deducendo l'infondatezza dell'appello, anche richiamando precedenti della Corte Tributaria di secondo grado della Campania favorevoli all'ente impositore e relativi al medesimo contribuente ma per altri anni di imposta.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non scalfiscono il percorso argomentativo del primo giudice, congruamente motivato e condivisibile nelle conclusioni.
In ordine alla lamentata disparità dei criteri di calcolo del tributo, il contribuente ha lamentato l'ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti residenti e non residenti in quanto soltanto i primi pagherebbero la tariffa in base all'effettiva composizione del proprio nucleo familiare mentre i secondi pagherebbero la tariffa sulla base delle superfici occupate in via del tutto ipotetica.
Il Collegio osserva che nella concreta fattispecie in esame si tratta di un immobile di metri quadrati 254 ed altro di metri quadrati 28; in base alla tabella comunale pubblicata anche sul sito dell'ente territoriale ed accessibile con gli strumenti di connessione a web risulta che vi è una parte fissa della tariffa e una parte variabile calcolata sul numero presuntivo dei componenti. Nel caso in esame il numero di componenti presunto è pari a sei (e non tredici come sostenuto dal contribuente), trattandosi di superficie superiore a metri quadrati 200. Per i nuclei familiari residenti viceversa la parte variabile della tariffa è calcolata in relazione agli effettivi residenti risultanti dall'anagrafe. L'ente territoriale con la delibera numero 43 del 30 luglio del 2021 ha approvato il piano tecnico economico finanziario per il servizio di igiene ambientale, che per l'anno 2021 prevede l'utilizzo del metodo normalizzato e contestualmente sulla base della stima complessiva del costo del servizio ha approvato le tariffe per l'anno 2021.
Il Collegio, non discostandosi dall'orientamento seguito da questa Corte in occasione di altri appelli del medesimo contribuente relativi ad altre annualità di imposta (sent. nn. 6969/18/2023; 4474/22/2023;
5335/01/2024; 3065/07/2024), ritiene che la distinzione tra residenti e non residenti prevista dalla regolamentazione comunale della Tari non sia né ingiustificata né irragionevole, e quindi non può essere censurata in questa sede. Infatti, la tariffa rifiuti del Comune di Anacapri è composta da due parti: una calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile e un'altra in base al numero di persone del nucleo familiare.
Per i residenti, il Comune può conoscere ogni anno il numero dei componenti della famiglia grazie ai dati anagrafici disponibili al 1° gennaio. Ma per i non residenti, il Comune non ha modo di sapere quante persone occupano effettivamente l'abitazione. Per questo motivo, viene ragionevolmente applicato un numero presunto di occupanti, stimato in base alla grandezza dell'immobile. Nel caso specifico, considerata una villa su tre piani di 254 mq, è ragionevole presumere una media di sei persone.
Non è neanche possibile stabilire una riduzione automatica della tariffa per i non residenti basandosi su un presunto uso limitato dell'immobile. Infatti, è noto che il clima mite dell'isola spinge molte persone a soggiornarvi tutto l'anno.
Quindi non è illogica e contraddittoria la soluzione adottata dall'amministrazione, secondo cui per i residenti, il numero è quello presente nello stato di famiglia anagrafico, mentre per i non residenti il calcolo della parte variabile della tariffa viene attribuito in relazione alla superficie occupata e dunque in base alla potenziale produzione di rifiuti da parte di occupanti dell'immobile indicato;
infatti solo nel caso di residenti, e non quello di non residenti, è possibile effettuare un calcolo verosimile dell'imposta, in quanto è pressoché fisso il numero dei soggetti residenti nella medesima abitazione. Non vi è alcuna violazione delle norme eurounitarie.
3. Con riguardo invece al motivo di appello relativo all'asserito vizio di motivazione, il Collegio osserva che la tari è un tributo in autoliquidazione, e le norme che ne regolano l'esazione stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento;
il comune ha solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo dovuto e della data utile di adempimento. Presupposto in positivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In ogni caso non ricorre difetto di motivazione quando il contribuente è stato posto in condizione di contestare nell'an e nel quantum la pretesa creditizia: nel caso in esame la motivazione e l'iter logico seguito dall'ufficio per l'emanazione dell'atto sono pienamente comprensibili, tanto che il ricorrente ha mostrato, con le argomentazioni difensive, di averne pienamente compreso il contenuto. In tal senso l'atto impugnato nel presente giudizio è munito di tutti gli elementi di fatto e di diritto in motivazione al fine di rendere dotto il contribuente delle ragioni della pretesa. Peraltro l'art. 62 della legge istitutiva pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
4. Dunque il Collegio respinge l'appello.
5. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CANANZI FRANCESCO, Giudice
DI NZ FABIO, Relatore
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 669/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anacapri - Sede 80071 Anacapri NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8619/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 3033-2023 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5998/2025 depositato il
14/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente, proprietario di una abitazione in Anacapri di mq.254, impugnò l'avviso di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo l'illegittimità della tariffa Tari applicata e in subordine il difetto di motivazione, lamentando, in particolare, che il Regolamento
Tari del Comune di Anacapri preveda una disparità di trattamento tra i soggetti residenti e non residenti, in quanto per i residenti, il numero delle persone ai fini di imposta è quello presente nello stato di famiglia anagrafico, per i non residenti il calcolo della parte variabile della tariffa viene attribuito in relazione alla superficie occupata e dunque in base alla potenziale produzione di rifiuti da parte di occupanti dell'immobile indicato.
Si costituì il Comune di Anacapri che, ribadendo la fondatezza del proprio operato, chiese il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo sufficientemente notificato l'avviso, e ritenendo non sussistente alcuna irragionevole disparità tra soggetti residenti e non residenti.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito il Comune di Anacapri, deducendo l'infondatezza dell'appello, anche richiamando precedenti della Corte Tributaria di secondo grado della Campania favorevoli all'ente impositore e relativi al medesimo contribuente ma per altri anni di imposta.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non scalfiscono il percorso argomentativo del primo giudice, congruamente motivato e condivisibile nelle conclusioni.
In ordine alla lamentata disparità dei criteri di calcolo del tributo, il contribuente ha lamentato l'ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti residenti e non residenti in quanto soltanto i primi pagherebbero la tariffa in base all'effettiva composizione del proprio nucleo familiare mentre i secondi pagherebbero la tariffa sulla base delle superfici occupate in via del tutto ipotetica.
Il Collegio osserva che nella concreta fattispecie in esame si tratta di un immobile di metri quadrati 254 ed altro di metri quadrati 28; in base alla tabella comunale pubblicata anche sul sito dell'ente territoriale ed accessibile con gli strumenti di connessione a web risulta che vi è una parte fissa della tariffa e una parte variabile calcolata sul numero presuntivo dei componenti. Nel caso in esame il numero di componenti presunto è pari a sei (e non tredici come sostenuto dal contribuente), trattandosi di superficie superiore a metri quadrati 200. Per i nuclei familiari residenti viceversa la parte variabile della tariffa è calcolata in relazione agli effettivi residenti risultanti dall'anagrafe. L'ente territoriale con la delibera numero 43 del 30 luglio del 2021 ha approvato il piano tecnico economico finanziario per il servizio di igiene ambientale, che per l'anno 2021 prevede l'utilizzo del metodo normalizzato e contestualmente sulla base della stima complessiva del costo del servizio ha approvato le tariffe per l'anno 2021.
Il Collegio, non discostandosi dall'orientamento seguito da questa Corte in occasione di altri appelli del medesimo contribuente relativi ad altre annualità di imposta (sent. nn. 6969/18/2023; 4474/22/2023;
5335/01/2024; 3065/07/2024), ritiene che la distinzione tra residenti e non residenti prevista dalla regolamentazione comunale della Tari non sia né ingiustificata né irragionevole, e quindi non può essere censurata in questa sede. Infatti, la tariffa rifiuti del Comune di Anacapri è composta da due parti: una calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile e un'altra in base al numero di persone del nucleo familiare.
Per i residenti, il Comune può conoscere ogni anno il numero dei componenti della famiglia grazie ai dati anagrafici disponibili al 1° gennaio. Ma per i non residenti, il Comune non ha modo di sapere quante persone occupano effettivamente l'abitazione. Per questo motivo, viene ragionevolmente applicato un numero presunto di occupanti, stimato in base alla grandezza dell'immobile. Nel caso specifico, considerata una villa su tre piani di 254 mq, è ragionevole presumere una media di sei persone.
Non è neanche possibile stabilire una riduzione automatica della tariffa per i non residenti basandosi su un presunto uso limitato dell'immobile. Infatti, è noto che il clima mite dell'isola spinge molte persone a soggiornarvi tutto l'anno.
Quindi non è illogica e contraddittoria la soluzione adottata dall'amministrazione, secondo cui per i residenti, il numero è quello presente nello stato di famiglia anagrafico, mentre per i non residenti il calcolo della parte variabile della tariffa viene attribuito in relazione alla superficie occupata e dunque in base alla potenziale produzione di rifiuti da parte di occupanti dell'immobile indicato;
infatti solo nel caso di residenti, e non quello di non residenti, è possibile effettuare un calcolo verosimile dell'imposta, in quanto è pressoché fisso il numero dei soggetti residenti nella medesima abitazione. Non vi è alcuna violazione delle norme eurounitarie.
3. Con riguardo invece al motivo di appello relativo all'asserito vizio di motivazione, il Collegio osserva che la tari è un tributo in autoliquidazione, e le norme che ne regolano l'esazione stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento;
il comune ha solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo dovuto e della data utile di adempimento. Presupposto in positivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In ogni caso non ricorre difetto di motivazione quando il contribuente è stato posto in condizione di contestare nell'an e nel quantum la pretesa creditizia: nel caso in esame la motivazione e l'iter logico seguito dall'ufficio per l'emanazione dell'atto sono pienamente comprensibili, tanto che il ricorrente ha mostrato, con le argomentazioni difensive, di averne pienamente compreso il contenuto. In tal senso l'atto impugnato nel presente giudizio è munito di tutti gli elementi di fatto e di diritto in motivazione al fine di rendere dotto il contribuente delle ragioni della pretesa. Peraltro l'art. 62 della legge istitutiva pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
4. Dunque il Collegio respinge l'appello.
5. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.