CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4642/2019 (a cui è riunito il n. 4744/2019 r.g.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4269/2019 R.G.A.C. (a cui è riunito il n. 4744/2019 r.g.), avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 12-2-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
NEL PROCEDIMENTO N. 4744/2019 R. G.
TRA
con sede in Capodrise (Ce), alla Piazza Parte_1
Aldo Moro, 3, cod. fisc. , p. iva in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.
Avv. Andrea Amatucci ( – PEC: CodiceFiscale_1
- Fax Avv. Andrea Amatucci 081 5523953) Email_1 presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 156
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
DI , c.f. , con Controparte_1 P.IVA_3 sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n. 73, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Alessandro Lipani, c.f.
, il quale indica, ai fini delle comunicazioni C.F._2 inerenti il presente procedimento, il fax 0815525278 e la PEC e con il quale è elett.te Email_2 dom.to in Napoli alla piazza Carità n. 32
CONVENUTA
NEL PROCEDIMENTO N. 4269/2019 R. G..
TRA
, c.f. , con Parte_2 P.IVA_3 sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n. 73, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Alessandro Lipani, c.f.
, il quale indica, ai fini delle comunicazioni C.F._2 inerenti il presente procedimento, il fax 0815525278 e la PEC
e con il quale è elett.te Email_2 dom.to in Napoli alla piazza Carità n. 32
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
con sede in Capodrise (Ce), alla Piazza Parte_1
Aldo Moro, 3, cod. fisc. , p. iva in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.
Avv. Andrea Amatucci ( – PEC: CodiceFiscale_1
- Fax Avv. Andrea Amatucci 081 5523953) Email_1 presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 156
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2003 il Parte_1
, premesso: di aver affidato alla l'esecuzione
[...] Parte_2 dei lavori di sistemazione stradale del centro storico e che il relativo contratto era stato stipulato in data 13.1.2000; che erano seguite due perizie di variante con delibera giuntale n. 93/2000 e determina dirigenziale n. 3 del 9.1.2001; che subito dopo l'ultimazione dei lavori erano emersi difetti dell'opera, consistenti in fenomeni di instabilità dei conci lapidei costituenti il manto stradale, di guisa che la pavimentazione si era sconnessa in più punti con completo distacco delle lastre di basalto e rottura di alcuna di esse;
che la causa era da attribuirsi al sottofondo della pavimentazione, privo di consistenza e non uniforme, soffice per mancanza di legante ed immerso d'acqua per l'errata sigillatura dei giunti che avrebbe dovuto essere effettuata mediante bitume liquido;
concludeva per la condanna del convenuto “al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla difformità e vizi dell'opera appaltata addebitabili all'impresa esecutrice, da determinarsi in E. 250.000 o maggior somma …”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, fra l'altro, Parte_2
l'avvenuta decadenza della garanzia di cui all'art. 1667, comma 2°,
c.c. per omessa denunzia dei pretesi vizi nel termine di legge e chiedendo comunque il rigetto della domanda, per essere stati i lavori eseguiti a regola d'arte, nei rispetto del progetto e degli atti contrattuali e conformemente alle disposizioni della D.L., tant'è vero che era stato emesso senza alcun addebito il certificato di regolare esecuzione.
Veniva espletata C.T.U. nonché prova testimoniale.
All'esito del procedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, con sentenza n. 453/2011, depositata il 4.11.2011, così decideva: “condanna la al Parte_2 pagamento, in favore del , della somma di € Parte_1
94.202,25, oltre interessi legali dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo”.
Con atto notificato in data 24.7.2010 la proponeva Parte_2 appello avverso la detta decisione, censurando la medesima per non aver accertato la tardività della denunzia dei pretesi vizi, essendovi prova che gli stessi erano immediatamente conosciuti, o almeno conoscibili, dalla stazione appaltante, giacché la mancanza della sigillatura con bitume costituiva, a tutto voler concedere, un vizio rilevabile icto oculi ed in ogni caso per la dirimente circostanza che, poiché i lavori erano stati ultimati e consegnati in data
14.3.2002 e la denunzia del presunto vizio era del 7.6.2002,
l'Amministrazione non aveva fornito la prova, su di essa incombente, di averli denunziati nel termine di sessanta giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667 c.c.
Con la sentenza n. 1411 del 28.3.2017 la Corte di Appello di
Napoli accoglieva il gravame, respingendo la domanda proposta dal
, che l'Amministrazione non aveva fornito la Parte_1 prova, su di essa gravante, di aver rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1667 c.c., mediante la dimostrazione dell'esatto momento in cui i pretesi vizi sono divenuti rilevabili.
Avverso la detta decisione il ha proposto Parte_1 ricorso in Cassazione.
All'esito, la S.C., con ordinanza n. 16935 del 25.6.2019, ha così disposto: “la corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d'appello di Napoli, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
La con atto di citazione notificato in data 22- Parte_2
29.10.2019 ha riassunto il giudizio a seguito della detta ordinanza
(giudizio n. 4642/2019), chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, nella persona del G.U. dr. Roberto Notaro,
n. 453/2011 depositata il 4.11.2011, respingere le domande proposte dal nei confronti della Parte_1 Parte_2 perché infondate in fatto e in diritto, se del caso accogliendo l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c.; in via del tutto subordinata, sempre in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata riducendo, per le ragioni esposte,
l'importo del risarcimento in conseguenza del fatto del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre
IVA e CPA con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Riassumeva il giudizio anche il con l'atto Parte_1 introduttivo del procedimento n.r.g. 4744/2019, nell'ambito del quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1. accertata la responsabilità della in persona del l.r.p.t., Parte_2 condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla difformità e vizi dell'opera appaltata addebitabili all'impresa esecutrice, da determinarsi in € 250.000 o maggiore o minore somma;
2. condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché́ delle spese e competenze del giudizio di Cassazione e del doppio grado di giudizio”.
I procedimenti sono stati riuniti con provvedimento del 28 aprile
2021 e poi rinviati per la precisazione delle conclusioni per la udienza del 12-2-2025 e poi riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente della facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso,
c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, Co in altri termini, del giudizio rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. Cass. n. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Nel caso di specie, con la suindicata sentenza la Corte di cassazione ha evidenziato un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili in relazione alla data di emersione del vizio denunziato e alla medesima denunzia sporta dal Pt_1
Dunque, questa Corte deve procedere ad riesaminare la originaria domanda risarcitoria proposta dal sotto il Parte_1 profilo, innanzitutto, della accertamento della eventuale prova da parte di quest'ultimo della tempestività della denunzia ex art. 1667
c.c. dei vizi riscontrati nell' ”opera” eseguita dalla società attrice.
In punto di diritto si rileva al riguardo che (cfr. Cassazione n.
19146/2013) “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Nel caso di specie, risulta incontestato fra le parti e documentato che, a seguito della ultimazione dei lavori di ripristino, resisi necessari per la immediata contestazione di sconnessioni stradali, era stato emesso senza addebito il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che quindi la parte appellata aveva acquisito la disponibilità fisica e giuridica dell'opera in data 14-3-2002.
Pertanto, deve ritenersi che per i vizi emersi dopo tale data il committente sia gravato dell'onere della prova di Pt_1 tempestiva denuncia entro il termine di 60 giorni dei vizi ex art. 1667 c.c.
In generale, deve ritenersi che la prova della tempestività del compimento di un atto previsto dalla legge a pena di decadenza entro un dato termine debba essere fornita in modo preciso, puntale e rigoroso e non sulla base di mere supposizioni e presunzioni, in modo da consentire al giudice di accertare la precisa tempestività cronologica o meno dello stesso.
Nel caso di specie, si rileva che il non ha allegato una data Pt_1 precisa della scoperta del vizio, avendo soltanto allegato che la sua insorgenza si sarebbe verificata dopo “circa un mese” (dalle dette ultimazione e consegna dell'opera) e che il testimone ha dichiarato in modo non preciso che i difetti si erano palesati dopo “circa un mesetto”.
Tuttavia, la suddetta dichiarazione del teste non consente a questa
Corte di ritenere che sia stata fornita con tranquillizzante certezza la prova della tempestività della denunzia ex art. 1667 c.c., in quanto l'espressione meramente colloquiale di “mesetto” indica generalmente un mese scarso, cioè meno di un mese, valutato in modo approssimativo e non si può escludere con certezza, anche perché, peraltro, il preciso lasso temporale da attribuire al significato della detta espressione potrebbe anche variare in base ad una valutazione soggettiva del dichiarante, che dalla data
(incontestata) della ultimazione e consegna dei lavori (14-3-2002) siano decorsi meno di 30 giorni ed eventualmente anche 23 giorni, per cui in tale ipotesi la denunzia del 7-6-2022 sarebbe intempestiva.
Comunque, in un senso o nell'altro si tratta soltanto di supposizioni, per cui deve ritenersi che il non abbia fornito la prova della Pt_1 tempestività della denunzia e x art. 1667 c.c.
Ne deriva che la domanda risarcitoria ex art. 1667 e 1668 c.c. proposta dal medesimo deve essere dichiarata inammissibile per sua decadenza, per difetto di prova della tempestività della denunzia ex art. 1667 c.c.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulle distinte citazioni in riassunzione reciprocamente notificate e proposte dal e da Parte_1 [...]
a seguito della ordinanza della Parte_2
Suprema Corte n. 16935 del 25.6.2019 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1411 del
28.3.2017 e quindi sulla originaria domanda risarcitoria proposta dal
, così provvede: Parte_1
• rigetta la domanda;
• condanna il in persona del l.r.p.t. a Parte_1 rifondere in favore della le Parte_2 spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio, che si liquidano: per il giudizio di primo grado nella somma di euro 7.100,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro 668,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro 27,00 per spese vive e in quella di euro 3.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio nella somma di 786,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 21-5-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 4642/2019 (a cui è riunito il n. 4744/2019 r.g.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4269/2019 R.G.A.C. (a cui è riunito il n. 4744/2019 r.g.), avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 12-2-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
NEL PROCEDIMENTO N. 4744/2019 R. G.
TRA
con sede in Capodrise (Ce), alla Piazza Parte_1
Aldo Moro, 3, cod. fisc. , p. iva in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.
Avv. Andrea Amatucci ( – PEC: CodiceFiscale_1
- Fax Avv. Andrea Amatucci 081 5523953) Email_1 presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 156
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
DI , c.f. , con Controparte_1 P.IVA_3 sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n. 73, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Alessandro Lipani, c.f.
, il quale indica, ai fini delle comunicazioni C.F._2 inerenti il presente procedimento, il fax 0815525278 e la PEC e con il quale è elett.te Email_2 dom.to in Napoli alla piazza Carità n. 32
CONVENUTA
NEL PROCEDIMENTO N. 4269/2019 R. G..
TRA
, c.f. , con Parte_2 P.IVA_3 sede in Quarto (NA) alla via Crocillo n. 73, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Alessandro Lipani, c.f.
, il quale indica, ai fini delle comunicazioni C.F._2 inerenti il presente procedimento, il fax 0815525278 e la PEC
e con il quale è elett.te Email_2 dom.to in Napoli alla piazza Carità n. 32
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
con sede in Capodrise (Ce), alla Piazza Parte_1
Aldo Moro, 3, cod. fisc. , p. iva in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.
Avv. Andrea Amatucci ( – PEC: CodiceFiscale_1
- Fax Avv. Andrea Amatucci 081 5523953) Email_1 presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 156
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2003 il Parte_1
, premesso: di aver affidato alla l'esecuzione
[...] Parte_2 dei lavori di sistemazione stradale del centro storico e che il relativo contratto era stato stipulato in data 13.1.2000; che erano seguite due perizie di variante con delibera giuntale n. 93/2000 e determina dirigenziale n. 3 del 9.1.2001; che subito dopo l'ultimazione dei lavori erano emersi difetti dell'opera, consistenti in fenomeni di instabilità dei conci lapidei costituenti il manto stradale, di guisa che la pavimentazione si era sconnessa in più punti con completo distacco delle lastre di basalto e rottura di alcuna di esse;
che la causa era da attribuirsi al sottofondo della pavimentazione, privo di consistenza e non uniforme, soffice per mancanza di legante ed immerso d'acqua per l'errata sigillatura dei giunti che avrebbe dovuto essere effettuata mediante bitume liquido;
concludeva per la condanna del convenuto “al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla difformità e vizi dell'opera appaltata addebitabili all'impresa esecutrice, da determinarsi in E. 250.000 o maggior somma …”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, fra l'altro, Parte_2
l'avvenuta decadenza della garanzia di cui all'art. 1667, comma 2°,
c.c. per omessa denunzia dei pretesi vizi nel termine di legge e chiedendo comunque il rigetto della domanda, per essere stati i lavori eseguiti a regola d'arte, nei rispetto del progetto e degli atti contrattuali e conformemente alle disposizioni della D.L., tant'è vero che era stato emesso senza alcun addebito il certificato di regolare esecuzione.
Veniva espletata C.T.U. nonché prova testimoniale.
All'esito del procedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, con sentenza n. 453/2011, depositata il 4.11.2011, così decideva: “condanna la al Parte_2 pagamento, in favore del , della somma di € Parte_1
94.202,25, oltre interessi legali dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo”.
Con atto notificato in data 24.7.2010 la proponeva Parte_2 appello avverso la detta decisione, censurando la medesima per non aver accertato la tardività della denunzia dei pretesi vizi, essendovi prova che gli stessi erano immediatamente conosciuti, o almeno conoscibili, dalla stazione appaltante, giacché la mancanza della sigillatura con bitume costituiva, a tutto voler concedere, un vizio rilevabile icto oculi ed in ogni caso per la dirimente circostanza che, poiché i lavori erano stati ultimati e consegnati in data
14.3.2002 e la denunzia del presunto vizio era del 7.6.2002,
l'Amministrazione non aveva fornito la prova, su di essa incombente, di averli denunziati nel termine di sessanta giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667 c.c.
Con la sentenza n. 1411 del 28.3.2017 la Corte di Appello di
Napoli accoglieva il gravame, respingendo la domanda proposta dal
, che l'Amministrazione non aveva fornito la Parte_1 prova, su di essa gravante, di aver rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1667 c.c., mediante la dimostrazione dell'esatto momento in cui i pretesi vizi sono divenuti rilevabili.
Avverso la detta decisione il ha proposto Parte_1 ricorso in Cassazione.
All'esito, la S.C., con ordinanza n. 16935 del 25.6.2019, ha così disposto: “la corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d'appello di Napoli, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
La con atto di citazione notificato in data 22- Parte_2
29.10.2019 ha riassunto il giudizio a seguito della detta ordinanza
(giudizio n. 4642/2019), chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, nella persona del G.U. dr. Roberto Notaro,
n. 453/2011 depositata il 4.11.2011, respingere le domande proposte dal nei confronti della Parte_1 Parte_2 perché infondate in fatto e in diritto, se del caso accogliendo l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c.; in via del tutto subordinata, sempre in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata riducendo, per le ragioni esposte,
l'importo del risarcimento in conseguenza del fatto del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre
IVA e CPA con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Riassumeva il giudizio anche il con l'atto Parte_1 introduttivo del procedimento n.r.g. 4744/2019, nell'ambito del quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1. accertata la responsabilità della in persona del l.r.p.t., Parte_2 condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla difformità e vizi dell'opera appaltata addebitabili all'impresa esecutrice, da determinarsi in € 250.000 o maggiore o minore somma;
2. condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché́ delle spese e competenze del giudizio di Cassazione e del doppio grado di giudizio”.
I procedimenti sono stati riuniti con provvedimento del 28 aprile
2021 e poi rinviati per la precisazione delle conclusioni per la udienza del 12-2-2025 e poi riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente della facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso,
c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, Co in altri termini, del giudizio rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. Cass. n. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Nel caso di specie, con la suindicata sentenza la Corte di cassazione ha evidenziato un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili in relazione alla data di emersione del vizio denunziato e alla medesima denunzia sporta dal Pt_1
Dunque, questa Corte deve procedere ad riesaminare la originaria domanda risarcitoria proposta dal sotto il Parte_1 profilo, innanzitutto, della accertamento della eventuale prova da parte di quest'ultimo della tempestività della denunzia ex art. 1667
c.c. dei vizi riscontrati nell' ”opera” eseguita dalla società attrice.
In punto di diritto si rileva al riguardo che (cfr. Cassazione n.
19146/2013) “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Nel caso di specie, risulta incontestato fra le parti e documentato che, a seguito della ultimazione dei lavori di ripristino, resisi necessari per la immediata contestazione di sconnessioni stradali, era stato emesso senza addebito il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che quindi la parte appellata aveva acquisito la disponibilità fisica e giuridica dell'opera in data 14-3-2002.
Pertanto, deve ritenersi che per i vizi emersi dopo tale data il committente sia gravato dell'onere della prova di Pt_1 tempestiva denuncia entro il termine di 60 giorni dei vizi ex art. 1667 c.c.
In generale, deve ritenersi che la prova della tempestività del compimento di un atto previsto dalla legge a pena di decadenza entro un dato termine debba essere fornita in modo preciso, puntale e rigoroso e non sulla base di mere supposizioni e presunzioni, in modo da consentire al giudice di accertare la precisa tempestività cronologica o meno dello stesso.
Nel caso di specie, si rileva che il non ha allegato una data Pt_1 precisa della scoperta del vizio, avendo soltanto allegato che la sua insorgenza si sarebbe verificata dopo “circa un mese” (dalle dette ultimazione e consegna dell'opera) e che il testimone ha dichiarato in modo non preciso che i difetti si erano palesati dopo “circa un mesetto”.
Tuttavia, la suddetta dichiarazione del teste non consente a questa
Corte di ritenere che sia stata fornita con tranquillizzante certezza la prova della tempestività della denunzia ex art. 1667 c.c., in quanto l'espressione meramente colloquiale di “mesetto” indica generalmente un mese scarso, cioè meno di un mese, valutato in modo approssimativo e non si può escludere con certezza, anche perché, peraltro, il preciso lasso temporale da attribuire al significato della detta espressione potrebbe anche variare in base ad una valutazione soggettiva del dichiarante, che dalla data
(incontestata) della ultimazione e consegna dei lavori (14-3-2002) siano decorsi meno di 30 giorni ed eventualmente anche 23 giorni, per cui in tale ipotesi la denunzia del 7-6-2022 sarebbe intempestiva.
Comunque, in un senso o nell'altro si tratta soltanto di supposizioni, per cui deve ritenersi che il non abbia fornito la prova della Pt_1 tempestività della denunzia e x art. 1667 c.c.
Ne deriva che la domanda risarcitoria ex art. 1667 e 1668 c.c. proposta dal medesimo deve essere dichiarata inammissibile per sua decadenza, per difetto di prova della tempestività della denunzia ex art. 1667 c.c.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulle distinte citazioni in riassunzione reciprocamente notificate e proposte dal e da Parte_1 [...]
a seguito della ordinanza della Parte_2
Suprema Corte n. 16935 del 25.6.2019 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1411 del
28.3.2017 e quindi sulla originaria domanda risarcitoria proposta dal
, così provvede: Parte_1
• rigetta la domanda;
• condanna il in persona del l.r.p.t. a Parte_1 rifondere in favore della le Parte_2 spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio, che si liquidano: per il giudizio di primo grado nella somma di euro 7.100,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro 668,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro 27,00 per spese vive e in quella di euro 3.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio nella somma di 786,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 21-5-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)