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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5327 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del luglio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
e , entrambe rappresentate e difese dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Giuseppe Calcagnini ed Enrico Francesca, come da procura in atti;
-attrici-
E
, rappresentato e difeso dall' avv. to Francesco Mancini come da procura in Controparte_1 atti;
-convenuto-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Porcaro come da procura in atti CP_2
-terzo chiamato in causa-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2 luglio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di eredi RI del loro padre , agivano in giudizio nei confronti di Persona_1 CP_1
al fine di far accertare e dichiarare la lesione del proprio diritto alla legittima sul patrimonio
[...] ereditario paterno nonché per la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius Per_1
in favore dell'erede testamentario e il reintegro delle rispettive quote di
[...] Controparte_1 legittima loro spettanti.
Le attrici deducevano che:
1 -in data 11.12.2018 decedeva il padre;
Persona_1
-che la famiglia del de cuius era composta dalla moglie (successivamente deceduta Persona_2 in data 04.09.2021) e dai figli , e;
CP_2 Parte_1 Pt_2
-che in data 04.11.2019, dinanzi al Notaio Avv. veniva data lettura del Persona_3 testamento pubblico, avente data 28.11.2013, con il quale il de cuius aveva disposto dei propri beni immobili attribuendo la qualità di eredi ai figli , e nonché CP_2 Parte_1 Parte_2 al NI , Controparte_1
-che, alla moglie , invece, veniva attribuito con testamento un legato di usufrutto in Persona_2 sostituzione di legittima su tutti i beni immobili del de cuius. Alla moglie erano lasciati in eredità i beni mobili e il denaro;
-che, in particolare, il de cuius disponeva attribuzioni testamentarie a titolo universale anche in favore del NI le quali, a loro avviso, erano lesive della quota di legittima Controparte_1 spettante ad esse RIe;
-che quando era in vita, il de cuius , con atto pubblico del 28.11.2013 (stesso Persona_1 giorno di redazione del testamento) aveva donato un immobile del valore di euro 70.000,00 in favore di altro NI, tale . Persona_1
Tanto premesso le attrici sostenevano che i lasciti testamentari in loro favore erano di valore nettamente inferiore alle quote di legittima loro spettanti, ai sensi dell'art. 542 c.c., e agivano in giudizio per sentir accertare che le disposizioni testamentarie in favore del convenuto
[...] erano lesive delle loro quote di legittima e chiedevano di dichiararne l'inefficacia parziale CP_1 nonchè, ricostruita la massa ereditaria (previa riunione fittizia del relictum+donatum), il reintegro di tali quote mediante la riduzione delle suddette disposizioni testamentarie.
Le attrici, a sostegno della propria domanda, allegavano una relazione tecnica di parte (a firma dell'arch. . Persona_4
Le attrice, sulla base delle risultanze della perizia di parte, asserivano che l'asse ereditario sul quale calcolare la riserva ex art. 536 c.c. era pari ad euro 440.690,00 di cui euro 370.690,00 ( relictum) ed euro 70.000,00 (donatum); che, ai sensi dell'art. 542 c.c., la quota di riserva è pari a ¾ dell'asse ereditario di cui ¼ al coniuge , ½ ai figli e il restante ¼ è quota disponibile;
che, pertanto, alla luce del valore complessivo dell'asse ereditario pari ad euro 440.690,00 al coniuge spettava un importo pari ad euro 110.172,50 e ai figli una quota pari ad euro 220.345,00 (di cui 73.448,33 pro capite) residuando 40.172,50 euro di cui il de cuius avrebbe potuto legittimamente disporre.
Alla luce delle risultanze della perizia tecnica di parte, le attrici deducevano che i lasciti testamentari in loro favore erano inferiori al valore delle quote di legittima loro spettanti ex lege,
2 mentre i beni immobili attribuiti con testamento a favore del NI avevano un Controparte_1 valore di euro 297.324,80.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava l'avverso dedotto Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda delle attrici.
Il convenuto contestava, preliminarmente, la stima dell'asse ereditario indicata dalle attrici nell'atto di citazione e deduceva che il valore dei beni ricevuti per testamento dalle controparti era superiore a quello da loro indicato.
Il convenuto inoltre, sosteneva che alle disposizioni testamentarie in favore delle Controparte_1 attrici dovesse aggiungersi quanto queste ultime avevano già ricevuto in vita dal de cuius, a titolo di donazione, con somme di denaro e beni in natura
In merito il convenuto deduceva di essersi sempre prodigato per i propri nonni, con lui conviventi, assicurando a questi una esistenza dignitosa, contrariamente alle attrici che, invece, avevano sempre mostrato disinteresse nei confronti dei propri genitori i quali, nonostante ciò, per circa quarant'anni, avevano fornito loro mezzi di sostentamento con donazioni di denaro e prodotti agricoli (olio, carne e vino).
Il convenuto, inoltre, deduceva di aver provveduto, dal 2013 in poi (prima del decesso del de cuius), ad eseguire a proprie spese una ristrutturazione dei beni immobili ricevuti in eredità, siti nel
Comune di Campoli Monte Taburno (BN) e specificamente sugli immobili identificati in catasto al foglio 9, part. 499, Sub. 1, part. 501, Sub. 1 ed, inoltre, che sulla p.lla 499 sub 2, suo padre CP_2
(figlio del de cuius) aveva costruito una stalla per il ricovero degli animali e lui,
[...] successivamente, vi aveva apportato sostanziali miglioramenti.
Tanto premesso il convenuto asseriva di vantare un credito sulla massa ereditaria in forza dell'aumento di valore apportato ai beni ereditari per effetto delle migliorie che, sulla base di una relazione tecnica di parte a firma dell'ing. avevano incrementato il valore del relictum per Per_5
€ 152.882,40.
Il convenuto in riconvenzionale chiedeva che, nel calcolo del valore del relictum e della quota ad esso attribuita, doveva tenersi conto delle migliorie da egli apportate ai beni ereditari.
Nella comparsa di costituzione il convenuto deduceva altresì:
-che la nonna , con atto per Notar del 27.05.21, aveva Persona_2 Persona_6 rinunziato al legato in sostituzione di legittima attribuitole dal proprio coniuge con Persona_1 il testamento del 28.11.2013 e si era riservata la facoltà di chiedere la legittima a lei spettante sul patrimonio ereditario del defunto marito;
3 -che la nonna , con atto di ultima volontà del 07.07.21, lo aveva nominato suo erede Persona_2 universale, riconoscendogli il diritto di intraprendere e proseguire gli atti e le azioni per il conseguimento della quota di legittima ad ella spettante sul patrimonio ereditario del defunto marito.
In forza delle suindicate disposizioni testamentarie della nonna, il convenuto Controparte_1 affermava di avere interesse ad agire per conseguire la quota di legittima spettante a Per_2
(moglie del de cuius ) e, pertanto, proponeva domanda riconvenzionale
[...] Persona_1 per ottenere la quota di legittima spettante a sul patrimonio del de cuius (pari ad ¼ Persona_2 del patrimonio ereditario di ai sensi dell'art. 542 c.c.) e l'attribuzione di tale quota Persona_1 in proprio favore, quale erede universale della nonna.
Per tale ragione il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_2
, erede RIo di , ai fini dell'integrità del contraddittorio rispetto alle
[...] Persona_1 proprie domanda riconvenzionali.
Il Giudice istruttore accoglieva l'istanza del convenuto ed autorizzava la chiamata in causa del terzo
. CP_2
Il terzo si costituiva in giudizio e: CP_2
- contestava la domanda riconvenzionale di accertamento del credito nei confronti della massa ereditaria avanzata dal convenuto per l'aumento di valore dei beni e per le spese Controparte_1 sostenute per le migliorie dei beni ereditari;
-sosteneva che le disposizioni testamentarie del de cuius erano lesive della quota di legittima a lui spettante sull'eredità paterna e, proponendo domanda riconvenzionale, ne chiedeva la riduzione e il reintegro della propria quota;
-proponeva altresì domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito di cui egli affermava di essere titolare per l'importo di € 119.479,12 a carico della massa ereditaria per aver effettuato, prima dell'apertura della successione e a proprie spese, lavori di ristrutturazione e di ampliamento di alcuni fabbricati caduti in successione, specificamente lavori di un fabbricato per civile abitazione, sito nel comune di Campoli M.T. alla c.da Carrara identificato catastalmente al foglio 9 particella n. 498, autorizzati con Permesso di Costruire n. 12 del 27/12/2016, e lavori di realizzazione di una stalla per l'allevamento di bovini, identificata catastalmente al foglio 9 comune di Campoli M.T. p.lla 499 sub 3.
sosteneva, inoltre, che ai crediti innanzi indicati dovevano essere aggiunte le spese CP_2 da lui sostenute a seguito della morte del genitore e precisamente: € 1.200,00 per la pubblicazione
4 del testamento di;
€ 5.144,87 per le spese di registrazione della dichiarazione di Persona_1
Successione per un importo complessivo di € 6.344,87.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. veniva disposta una CTU.
Al CTU era affidato l'incarico di stimare il patrimonio del de cuius, previa riunione fittizia del relictum e del donatum, ed accertare se la disposizione testamentaria del de cuius in favore del convenuto avesse superato il valore della quota disponibile e leso le quote di Controparte_1 riserva spettante alle attrici e al terzo chiamato (figli ed eredi RI del de CP_2 cuius), previa imputazione dei beni a loro attribuiti per testamento.
Al CTU era affidato anche l'incarico di stimare il valore delle migliorie eseguite dal convenuto e dal terzo chiamato sugli immobili oggetto della controversia. Controparte_1 CP_2
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 02.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di riduzione
La domanda di riduzione avanzata in citazione è fondata.
Alla data della morte di , deceduto in data 11.12.2018, suoi RI ex art. 537 Persona_1
c.c. erano i tre figli , e e la moglie . Parte_1 Pt_2 CP_2 Persona_2
Ai sensi dell'art. 542 c.c. avendo il de cuius più figli, la quota disponibile dell'eredità di
[...]
era pari ad ¼ del suo patrimonio, ¼ era riservato alla moglie ed ½ era riservato ai suoi tre Per_1 figli, tutti viventi alla data della morte del padre.
A norma dell'art 542 c.c. la quota di ½ del patrimonio ereditario riservata i figli del de cuius si divide in parti uguali tra tutti i figli.
Ai sensi dell'art. 556 c.c., ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote di legittima spettanti ai RI, deve procedersi alla riunione fittizia dei beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detratti i debiti, con i beni di cui il de cuius ha disposto a titolo di donazione
Ciò premesso, il Tribunale evidenzia che le donazioni che il convenuto assume essere state effettuate dal de cuius in favore delle attrici, mediante elargizioni di somme di Persona_1 denaro e beni alimentari, non sono state in alcun modo provate né sono quantificabili.
Pertanto, ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., deve essere considerata solo la donazione disposta dal de cuius in favore di altro NI con atto pubblico per Persona_1
Notaio del 28.11.2013. Per_3
Dai documenti prodotti in giudizio si evince che, alla data dell'apertura della successione
(11.12.2018) - come da documentazione versata in atti – i beni che costituivano la massa ereditaria
5 (Relictum + Donatum) sono quelli siti nei comuni di Campoli del Monte Taburno (BN) e di
EL (BN), precisamente indicati dal CTU nella sua relazione.
Sulla base della stima effettuata dal CTU, il valore dell'asse ereditario all'epoca dell'apertura della successione ammontava a € 432.000,00, di cui euro 367.700,00 costituisce il relictum ed euro
64.300 costituisce il donatum.
Si osserva che le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni alla stima del valore dei beni effettuata dal CTU.
Ne consegue che la quota di legittima spettante agli figli RI, pari ad ½ del patrimonio, al tempo dell'apertura della successione aveva un valore di euro 216.000,00.
Pertanto, a ciascuno dei figli spettava una quota di legittima del valore di € 72.000,00.
La quota di legittima spettante alla moglie, pari ad ¼ dell'asse ereditario, era del valore di €
108.000,00.
La quota disponibile, pari ad ¼ dell'asse ereditario, aveva un valore di € 108.000,00.
Il de cuius , con testamento, ha istituito eredi i tre figli e il NI Persona_1 Controparte_1 attribuendo loro beni immobili, specificamente individuati, il cui valore è stato stimato dal CTU come segue:
-il valore dei beni immobili lasciati al figlio è pari ad euro 47.760,00 CP_2
-il valore dei beni immobili lasciati alla figlia è pari ad euro 20.900,00 Parte_1
-il valore dei beni lasciati alla figlia è pari ad euro 22.400,00 Pt_2
-il valore dei beni lasciati al NI è pari ad euro 276.650,00. Controparte_1
Il valore dell'immobile donato in vita al NI è pari ad euro 64.300,00. Persona_1
Considerato che la quota disponibile era pari ad € 108.000,00 e che la donazione in favore dell'altro NI ha un valore di € 64.300,00, ne consegue che la quota disponibile residua di Persona_1 cui il de cuius poteva disporre liberamente con testamento aveva un valore di € 43.700,00.
Alla luce di tali risultanze, è evidente che il lascito testamentario a titolo universale in favore del NI a cui sono stati attributi immobili per un valore di euro 267.650,00, ha un Controparte_1 valore che eccede il valore della quota residua della disponibile (pari ad € 43.700,00), ed è quindi lesiva delle quote di legittima spettanti ai figli , (attrici) e Parte_1 Pt_2 CP_2
(terzo chiamato in causa) i quali, come evidenziato, hanno ricevuto per testamento beni immobili per un valore inferiore alla quota di legittima loro spettante di € 72.000,00.
Il CTU ha determinato come segue il valore in denaro dell'ulteriore quota di eredità, spettante a ciascuno dei figli, occorrente per la reintegra delle singole quote di legittima:
A) Lesione della quota di legittima spettante al figlio : 24.240,00 euro CP_2
6 B) Lesione della quota di legittima spettante alla figlia : 51.100,00 euro Parte_1
C) Lesione della quota di legittima spettante alla figlia : 49.600,00 euro. Pt_2
Orbene, accertata la lesione della quota di legittima subita da RI , Parte_1
e per i predetti importi, deve affermarsi che i RI lesi Parte_2 CP_2 vantano diritti di comproprietà sugli immobili oggetto della disposizione testamentaria a titolo universale in favore del convenuto Controparte_1
In merito il Tribunale osserva che, quando la lesione del RIo è causata da legati o donazioni di beni immobili, l'esercizio dell'azione di riduzione non incide sulla delazione ereditaria ma rende parzialmente o totalmente inefficace il lascito testamentario o la donazione, in modo da integrare il contenuto della quota già delata al RIo ed in caso di inefficacia parziale si crea sul bene immobile oggetto di riduzione una situazione di comunione tra RIo e legatario o donatario, che si scioglie separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente ex art. 560 comma 1° cod. civ.
Questa norma non si applica, invece, all'ipotesi in cui la riduzione per lesione di legittima riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale.
In tale ipotesi lo stato di comunione ereditaria che si crea, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, fra l'erede beneficiario della disposizione lesiva ed il RIo completamente pretermesso dal testatore o leso parzialmente (come nel caso di specie) -in quanto i RI lesi sono stati chiamati all'eredità per testamento in una quota tale da non garantire loro il conseguimento della legittima ed ottengono, con la riduzione, la devoluzione di una ulteriore quota di eredità che, sommata a quella nella quale essi sono già chiamati, permette loro di conseguire per intero la riserva - può sciogliersi solo attraverso l'esperimento dell'azione di divisione ereditaria sull'intero patrimonio della persona defunta (cfr. Corte di Appello di Venezia n. 2962/2018)
Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni di riduzione e di divisione deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione nè che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione.
Conseguentemente il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, se la domanda di divisione non è stata proposta, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun RIo, divenuto erede necessario
(cfr. Cassazione civile sentenza n. 24755/2015 richiamata dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 2561/2023).
7 Orbene le attrici e il terzo chiamato hanno agito per essere reintegrati nelle quota di CP_2 legittima a loro spettanti, ma non hanno esercitato l'azione di divisione ereditaria, che è autonoma e distinta rispetto all'azione di riduzione per cui, nell'accogliere la domanda di riduzione, il Tribunale in tale sede deve limitarsi a dichiarare quali sono i beni ereditari e qual è la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta al RIo che ha agito in giudizio, quale erede necessario.
Posto che è stato accertato che, per effetto della disposizione testamentaria in favore del convenuto le attrici e il terzo chiamato in causa , quali eredi necessari, hanno Controparte_1 CP_2 subito una lesione della quota di legittima loro spettante, deve affermarsi che questi ultimi vantano dei diritti di comproprietà su beni immobili attribuiti con testamento al convenuto (gli immobili siti in Campoli del Monte Taburno indicati dal CTU a pagina 42 della relazione).
L'ulteriore quota astratta, spettante a ciascuno degli eredi necessari lesi, che sommata al valore dei beni già loro attribuiti con testamento, permette loro di conseguire per intero la quota di riserva è la seguente:
NI (a cui sono stati attribuiti beni immobili per € 47.760,00) vanta diritti di Per_1 comproprietà sugli immobili assegnati per testamento a per una quota astratta del Controparte_1 valore di € 24.240,00.
(a cui sono stati attribuiti beni immobili per € 20.900,00) vanta diritti di Parte_1 comproprietà sugli immobili assegnati per testamento a per una quota astratta del Controparte_1 valore di € 51.100,00.
IO (a cui sono stati attribuiti beni immobili per € 22.400,00) vanta diritti di Per_1 comproprietà sugli immobili assegnati per testamento a per una quota astratta del Controparte_1 valore di € 49.600,00.
Sulla domanda riconvenzionale esperita da di accertamento del credito sulla Controparte_1 massa ereditaria
Il convenuto deduce di essere creditore sulla massa ereditaria per le migliorie apportate agli immobili caduti in successione per un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, di €
122.305,92.
In merito si osserva che le migliorie apportate dall'erede al bene ereditario, prima dell'apertura della successione, per il principio dell'accessione, vengono a fare parte del bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene (effettuata nel caso in esame al tempo dell'apertura della successione).
8 Tali migliorie hanno, quindi, accresciuto il valore del patrimonio ereditario e, pertanto, hanno inciso anche sulla stima del valore delle quote di legittima spettanti ai tre figli del de cuius.
Senza dubbio, per tali migliorie sorge in capo a colui che le ha sostenute un credito verso il de cuius per ottenerne il rimborso. Dopo l'apertura della successione il credito per il rimborso delle migliorie può essere fatto valere nei confronti degli eredi, ognuno in proporzione alla sua quota ereditaria.
Ciò premesso, la domanda di rimborso avanzata a tale titolo da è parzialmente Controparte_1 fondata.
Alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto sono state allegate n.17 fatture intestate a riscontrate ed approvate dal collaudo tecnico amministrativo eseguito dal Controparte_1 dipartimento della Regione Campania, a conclusione della pratica PSR avente ad oggetto “Lavori di
Manutenzione Straordinaria ai locali pertinenziali adibiti a stalla ed annessi accessori, siti alla
c.da Carrara del Comune di Campoli del Monte Taburno - Rif. SCIA prot. n. 2273 del 12.09.2013 -
PSR Campania 2007-2013 - Misura 121 ( ), per il complessivo Parte_3 importo di € 122.305,92 (cfr. pag. n. 44 della relazione del CTU ing. ). Per_7
Il CTU ha evidenziato che, dalla documentazione acquisita, emerge che, a fronte di un importo complessivo dell'intervento approvato dalla Regione, pari ad € 205.683,01 (comprendente, non soltanto i costi delle opere edili e degli impianti inerenti alla ristrutturazione delle pertinenze agricole oggetto di lite ma anche altre spese per l'acquisto di macchine, attrezzature e sistemi per il risparmio idrico ed energetico dei comparti Vitivinicolo e Orticolo) è stata erogata a
[...]
a fondo perduto, una somma all'incirca pari al 50% pari ad € 103.136,26. CP_1
Dell'intero contributo a fondo perduto di € 103.136,26 soltanto l'importo di € 60.264,75 è relativo all'intervento di ristrutturazione delle pertinenze agricole costituenti parte dell'asse ereditario, cioè alle migliorie sui beni caduti in successione.
Come eccepito dalle attrici, tale circostanza è rilevante in quanto a spetta, a titolo Controparte_1 di rimborso delle spese per le migliorie, solo quanto da lui effettivamente sborsato.
Pertanto, dal complessivo importo di € 122.305,92, pari al totale delle 17 fatture intestate a
[...] relative ai lavori di manutenzione straordinaria ai locali adibiti a stalla, deve essere CP_1 detratto l'importo di € 60.264,75 erogato a fondo perduto al convenuto, cosicchè l'importo che è stato effettivamente sborsato da per le migliorie apportate ad alcuni dei beni del Controparte_1 patrimonio ereditario ammonta ad € 62.041,17 ( € 122.305,92-€ 60.264,75).
Tutti gli eredi rispondono di tale debito nei confronti di Controparte_1
Ogni erede ne risponde in proporzione al valore percentuale della propria quota sui beni caduti in successione (relictum).
9 Posto che anche è stato istituito erede dal de cuius con testamento, ne consegue Controparte_1 che il debito al rimborso delle migliorie grava anche sulla quota ereditaria dello stesso convenuto, in proporzione al valore percentuale di tale quota.
Orbene, il Tribunale ha provveduto al calcolo della quota percentuale in proporzione alla quale ciascun erede è debitore verso a titolo di rimborso del costo delle migliorie. Controparte_1
ne risponde per la quota del 12,98% (€ 47.760,00 quota di immobili attribuiti CP_2 all'erede: il relictum di € 367.700,00=0,1298x100) ne risponde per la quota del 5,68% (€ 20.900,00 quota di immobili Parte_1 attribuiti all'erede: il relictum di € 367.700,00= 0,05683x100) .
ne risponde per la quota del 6,090% ( € 22.400,00 quota di immobili attribuiti Parte_2 all'erede: il relictum di € 367.700,00=0,0609x100).
La restante quota rimane a carico di Controparte_1
Applicando tali percentuali sull'importo di € 62.041,17, che è il costo delle migliorie gravanti sugli eredi, ne consegue che:
è debitore del convenuto per l'importo di € 8.052,94 (€ 62.041,17x 12,98%) CP_2
è debitore del convenuto per l'importo di € 3.523,93 (€ 62.041,17x 5,68%) Parte_1
è debitore del convenuto per l'importo di € 3.778,30 (€62.041,17x 6,090%). Parte_2
In conclusione, le attrici e il terzo chiamato in causa vanno condannati al pagamento delle suddette somme in favore del convenuto, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Sulla domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto la Controparte_1 ricostituzione della quota di legittima spettante a Persona_2
Si osserva in proposito che la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto è qualificabile come azione di riduzione ex art. 557 c.c.
L'art. 557 c.c. dispone che “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai RI [536 c.c.] e dai loro eredi o aventi causa.
Nel caso di specie, , moglie ed erede necessaria del de cuius, destinataria di un Persona_1 legato di usufrutto in sostituzione di legittima su tutti i beni immobili del defunto marito, rinunciava al legato con atto del 27 maggio 2021 dinanzi al notaio Persona_6
Nell'atto di rinuncia precisava di riservarsi “la facoltà di chiedere, in ossequio a Persona_2 quanto previsto dal disposto dell'art.551 cod.civ., la quota di legittima spettantele per legge sul patrimonio ereditario del proprio defunto coniuge signor ”. Persona_1
Successivamente all'atto di rinuncia, con testamento pubblico ricevuto dal Notaio Persona_2
in data 07.07.2021 (Repertorio n. 3212/2329), dopo aver precisato di aver Persona_8
10 rinunciato al legato in sostituzione di legittima di cui era stata destinataria con disposizione testamentaria del marito , nominava quale suo unico erede universale di tutti i suoi Persona_1 beni mobili ed immobili, presente e futuri, il NI (odierno convenuto) al quale Controparte_1 attribuiva il “diritto a intraprendere e proseguire - ove decedessi prima – gli atti e le azioni per il conseguimento della quota di legittima sulla eredità del mio defunto marito ”. Persona_1
Pertanto, nel presente giudizio nella veste di erede universale della nonna Controparte_1 Per_2
ha esperito un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuis
[...] [...]
al fine ottenere la reintegra della quota di legittima spettante per legge a Per_1 Persona_2 moglie di , sull'eredità del defunto marito. Persona_1
Tale domanda è ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 551 c.c., se a un RIo è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Come detto in precedenza, RIa del marito, aveva rinunziato al legato in Persona_2 sostituzione di legittima disposto in suo favore dal marito.
Pertanto, nel presente giudizio quale erede della nonna agisce Controparte_1 Persona_2 per l'attribuzione di tale quota.
Sulla base delle risultanze della CTU, la quota di legittima spettante a quale Persona_2 coniuge di , era pari ad un ¼ del patrimonio costituito dal relictum+donatum per Persona_1 un valore di € 108.000,00.
E' evidente che a ledere la quota di legittima spettante a è stata la disposizione Persona_2 testamentaria a favore del NI (del valore di € 276.650,00 molto superiore alla Controparte_1 quota disponibile) e non le disposizioni testamentarie in favore dei figli del testatore (attrici e terzo chiamato in causa) i quali, come si è detto in precedenza, hanno ricevuto per testamento beni immobili di valore inferiore alla quota di legittima a ciascuno spettante.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti delle Controparte_1 attrici e del terzo chiamato in causa per l'attribuzione della quota di legittima spettante a Per_2
sull'eredità del marito, non merita accoglimento.
[...]
E' stato, infatti, accertato che nella quota di immobili attribuiti del nonno con Persona_1 testamento a favore del NI per il rilevante importo di € 276.650,00 è già Controparte_1 compreso quanto sarebbe spettato a titolo di legittima alla RIa (pari ad € Persona_2
108.000,00)
Sulla domanda riconvenzionale esperita da di accertamento del credito vantato CP_2 sulla massa ereditaria per l'aumento di valore e le spese sostenute per le migliorie dei beni ereditari.
11 Si osserva che la domanda riconvenzionale esperita da è infondata in quanto il CP_2 diritto di credito dallo stesso vantato sulla massa ereditario in parte si è prescritto ed in parte non risulta supportato da alcuna prova.
In primo luogo, si osserva che lo stesso ha dedotto di aver realizzato a sue spese dei CP_2 lavori di ristrutturazione e di ampliamento di alcuni fabbricati caduti in successione nonché di avervi apportato delle migliorie, antecedentemente all'apertura della successione.
Le fatture allegate da all'atto di costituzione in giudizio e aventi ad oggetto i lavori CP_2 eseguiti per la ristrutturazione della stalla, precisamente: la Fattura n. 27 del 15/11/2000 emessa dall'impresa edile “Errico Gerardo” di Euro 23.452,54; la Fattura n. 6 del 16/10/2000 emessa dall'impresa “Elettroitalia s.a.s. Di Di OI EP di Euro 1.467,65°, la Fattura n. 2 del
25/12/2000 emessa “dall'Ing. di Euro 1.960,98; la Fattura n. 5 del 05/05/2001 Persona_9 emessa dallo“Studio Tecnico Associato Linea Tre” di Euro 103,29, risalgono tutte agli anni 2000 e
2001, dunque ben anteriori al decesso del de cuius.
Le attrici con la I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. hanno eccepito la prescrizione del credito vantato da al rimborso di tali spese. CP_2
L'eccezione è fondata atteso che tale diritto, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, poteva essere esercitato da già nei confronti del de cuius, sin dal momento in cui erano CP_2 stati eseguiti ed ultimati i lavori, nonché effettuati i relativi pagamenti.
Pertanto, nell'anno 2011, ben prima del decesso del de cuius , tale credito vantato Persona_1 da si era estinto per decorrenza della prescrizione decennale. CP_2
In tale decennio non è stata esperita alcuna azione giudiziale da nei confronti del de CP_2 cuius né risultano posti in essere atti interruttivi.
Pertanto, il credito vantato da risultava già prescritto alla data della morte del de CP_2 cuius (11.12.2018) con la conseguenza che lo stesso non può essere fatto valere oggi sulla massa ereditaria.
Quanto al credito fondato sulle fatture n. 95 del 2017, n. 113 del 2017 e n. 118 del 2017 si osserva che tali documenti fiscali sono stati emessi dalla “Sannio Manutenzioni s.r.l.” nei confronti di e non di . Persona_1 CP_2
Non risulta nemmeno provato che il pagamento delle suddette fatture sia stato eseguito da CP_2
.
[...]
Anche le fatture n. 08 bis-19 e 09-19 emesse dalla ditta F.lli Zotti s.r.l. e Tekno Impianti di LL
ET CO del 14.10.2019 non sono intestate a bensì a CP_2 Controparte_1
12 In ordine ai costi che deduce di aver sostenuto per la realizzazione dei lavori di CP_2 finitura esterni ed interni del fabbricato residenziale sito in Campoli del Monte Taburno - fg. 9 p.lla
498 si osserva che l'importo di euro 42.435,69 non trova riscontro probatorio in alcuna fattura o documento di pagamento.
La domanda va quindi respinta.
Sulle spese processuali
In considerazione della reciproca soccombenza le spese processuali devono essere compensate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti ciascuno in proporzione al valore della propria quota ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate con atto di citazione notificato in data 15.12.2021 da
[...]
e nei confronti di e sulle domande Parte_1 Parte_2 Controparte_1 riconvenzionali avanzate dal convenuto e dal terzo chiamato in causa Controparte_1 CP_2
, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-accoglie la domanda avanzate dalle attrici e dal terzo chiamato in causa di riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore di Persona_1 [...] di cui al testamento pubblico del 28.11.2013, pubblicato con verbale per Notaio CP_1 Per_3
in data 4.11.2019, e per l'effetto accerta e dichiara che, a titolo di reintegra della quota di
[...] legittima, le attrici e il terzo chiamato vantano diritti di comproprietà sugli immobili assegnati dal de cuius ( con testamento pubblico per Notaio del 28.11.2013) a Persona_1 Persona_3
per le seguenti quote: Controparte_1
1) vanta diritti di comproprietà sugli immobili assegnati per testamento a CP_2 [...] per una quota astratta del valore di € 24.240,00. CP_1
2) vanta diritti di comproprietà sugli immobili assegnati per testamento a Parte_1 per una quota astratta del valore di € 51.100,00. Controparte_1
3) vanta diritti di comproprietà sugli immobili assegnati per testamento a Parte_2 [...] per una quota astratta del valore di € 49.600,00; CP_1
-in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto:
1) condanna al pagamento in favore del convenuto dell'importo CP_2 Controparte_1 di € 8.052,94, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 3.523,93, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
13 3) condanna al pagamento in favore del convenuto dell'importo di Parte_2 Controparte_1
€ 3.778,92, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti delle controparti per l'attribuzione della quota di riserva spettante a sull'eredità del de cuius Persona_2 [...]
; Per_1
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da di condanna delle controparti al CP_2 pagamento delle migliorie;
-compensa le spese;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti ciascuno in proporzione alla propria quota.
Benevento, 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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