Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 690/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 690/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DIANA COSTANTINO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. DIANA COSTANTINO presso il cui studio sito in VIA P. BORSELLINO 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 04.03.2023 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a Reggio Emilia in [...] [...]
Preliminarmente, occorre dare atto consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Il IG. trasferirà la propria residenza, a Reggio Emilia in via Cagliari 10, CP_1 entro e non oltre 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, con l'impegno che detto trasferimento venga effettuato il prima possibile per permettere alla IG.ra di godere ed usufruire in maniera esclusiva dell'abitazione sita in Via Parte_2 Adua 68;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali esercitano la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione preferenziale della stessa minore presso l'abitazione della madre, sita a Reggio Emilia in Via Adua n.68. Tale abitazione famigliare sarà assegnata alla IG.ra che vi vivrà con la figlia;
Parte_2
3) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati dalla domenica mattina alle ore 9 sino al lunedì alle ore 21. La figlia rimarrà con il padre anche ogni martedì e giovedì dalle ore 19.30 fino al mattino successivo alle ore 9. Quando sarà il week end di spettanza della madre, la minore starà con il padre il sabato sera dalle ore 19:30 alla domenica mattina ore 9. Il genitore con cui la minore dovrà stare sarà colui che andrà a prenderla.
Ciascun genitore si impegna, nei giorni di sua spettanza, ad accompagnare la figlia minore a scuola e ad andarla a prendere al termine delle lezioni;
4) Le vacanze estive dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. La figlia minore trascorrerà con il padre, durante l'estate, un periodo di vacanza di 15 gg che, salvo diverso accordo tra i genitori, viene collocato per gli anni pari nel mese di agosto e per gli anni dispari nel mese di luglio. Di conseguenza, in alternanza con l'altro genitore, la madre trascorrerà con la figlia minore un periodo di vacanza di 15 gg per gli anni pari nel mese di luglio e per gli anni dispari nel mese di agosto.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di destinazione della vacanza;
5) Per quanto riguarda le Festività Natalizie la minore rimarrà con il padre dalle ore 16:30 del 24 dicembre alle ore 9 del 25 dicembre e dalle ore 10 del 1° gennaio alle ore 21 del 6 gennaio negli anni dispari e dalle ore 9 del 25 dicembre alle ore 10 del 1° gennaio negli anni pari. Quanto alle Vacanze Pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedi dell'Angelo. Le altre festività (come comunione, cresima, compleanni, eccetera) verranno equamente suddivise tra i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, salvo diverso accordo. In ogni caso i genitori si impegneranno, per il benessere della figlia minore, a cercare di presenziare insieme alle festività e cercheranno comunque di mantenere un rapporto collaborativo nell'interesse della minore;
6) Il IG. si impegna a versare sul conto corrente (bancario o postale) Pt_1 intestato alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 minore, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia ora in vigore. Eventuali assegni famigliari (assegno unico o altro) saranno suddivisi al 50%;
7) Le parti dichiarano che non vi sono beni mobili o immobili da dividere;
8) Qualora i genitori dovessero intraprendere una futura relazione con un nuovo partner, gli stessi si impegnano ad effettuare un inserimento graduale all'interno del nuovo contesto familiare, permettendo che ciò accada solo qualora la nuova relazione sia stabile e non meramente occasionale. Ciò, al fine di tutelare prioritariamente il benessere della minore;
9) Ciascun genitore si impegna a comunicare l'eventuale trasferimento della propria residenza entro il termine di 7 giorni;
10) Le parti si impegnano reciprocamene a prestare il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio. A tal fine si impegnano a prestare il consenso all'espatrio della figlia con l'altro genitore previa esibizione della documentazione attestante i recapiti ove la bambina alloggerà;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali. Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli