Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 716/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 21 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 716/23 R.G.L. e vertente
TRA
, (di seguito ), subentrato a titolo uni- Parte_1 Pt_2 versale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 CP_1 comma 1 d.l. 203/2005, in persona del responsabile atti introduttivi del giudizio
Sicilia, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Alleruzzo (cf CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Messina in via Santa Maria del Selciato 16, pec fax 090 2009616 -appellante Email_1
CONTRO
(c.f. ), con sede in Messina, Via Controparte_2 P.IVA_1
Torrente Pace snc, in persona del liquidatore , nato a [...] il Controparte_3
02.12.1963 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo C.F._2
Ceccio (c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina via G. C.F._3
Bruno 106 (pec fax 090/695025) – appellata Email_2
Controparte_4
c.f. , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Maria Colletti (c.f. , con domicilio eletto in Messina CodiceFiscale_4
Avvocatura distrettuale Inail via Garibaldi 122/A, pec nail.- Email_3 it, fax 0688468583 – appellato e Controparte_5 [...] in persona dei rispettivi legali Controparte_6 CP_7 rappresentanti – appellati contumaci
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento 295 2022 900 2013144- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 611 pubblicata in data 29 marzo 2023
AER: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle Pt_2 motivazioni di merito e per l'effetto disporre in suo favore la rifusione delle spese versate in primo grado;
2) dichiarare la correttezza dell'operato di in ordine Pt_2 alla procedura esecutiva e per l'effetto dichiarare illegittima la domanda riconven- zionale promossa dall 3) vittoria di spese e compensi del presente grado. CP_4
:
1. dichiarare infondate le domande articolate dal- Controparte_2
l'appellante;
2. Confermare la sentenza impugnata;
3. Condannare la appellante alla refusione delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.
1) accoglimento dell'appello relativamente al primo motivo e, conseguen- CP_4 temente, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la fattispecie estintiva non si è perfezionata per nessuna delle tre cartelle 295 CP_4
2015 00322066 40, 295 2016 00260859 10 e 295 2017 00133029 38; 2) condanna dell'opponente alle spese di I e II grado nei confronti dell' 3) rigetto CP_4 dell'appello riguardo al secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 7 marzo 2022,
proponeva opposizione all'intimazione di pagamen- Controparte_2 to in epigrafe, limitando l'impugnazione alle sole poste di natura previdenziale e basate su avvisi di addebito e cartelle esattoriali per crediti di cui erano titolari CP_ l o l CP_4 CP_ Resistevano sia l che la concessionaria , rimanendo contumaci l CP_4 Pt_2
e la cessionaria L in particolare chiedeva, ove non Controparte_8 CP_4 Pt_2 avesse provato la tempestiva interruzione della prescrizione, la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per la perdita dei premi non più esigibili.
Con sentenza n° 611 depositata in data 29 marzo 2023 il giudice di primo grado, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e la carenza di CP_7 giurisdizione quanto a uno dei titoli in quanto di natura tributaria, accoglieva il ricorso limitatamente alla maggior parte dei titoli portati dall'intimazione, condannando i convenuti in solido a rimborsare a quattro quinti delle CP_2 CP_ spese di lite e a rimborsare all due terzi delle spese di lite, compensato Pt_2 tutto il resto.
Nella motivazione della sentenza, il tribunale argomentava che andava Pt_2 condannata al risarcimento nei confronti dell nella misura dell'importo CP_4 accertato come prescritto. La statuizione non veniva però trasfusa nel dispositivo.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 settembre 2023. Pt_2
Resistendo l con ordinanza del 24 giugno 2024 veniva dichiarata la CP_4 CP_ contumacia di e Quest'ultima si è poi costituita con CP_7 CP_2
Pag. 2 di 5 memoria depositata il 12 luglio 2024.
Depositate note di trattazione scritta entro il 21 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente revocata la declaratoria di contumacia di CP_2
Il tribunale ha dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalla maggioranza dei titoli sottesi all'intimazione, rigettando i motivi di opposizione di natura formale
(nullità delle notifiche, difetto di motivazione anche in relazione alle modalità di calcolo degli accessori).
Quanto ai crediti di cui è titolare l in particolare, il Giudice a quo ha CP_4 osservato che le cartelle 295 2015 0032206 64, 295 2016 0026085 91 e 295 2017
00133029 38 sono state notificate rispettivamente in data 19 gennaio 2016, 4 settembre 2016 e 16 novembre 2017 e ha rilevato che, rispetto alla notifica dell'intimazione (16 febbraio 2022) era trascorso il termine quinquennale ex art. 3 comma 9 legge 335/1995, sebbene limitatamente alle prime due, e non riguardo la terza.
Il tribunale ha tuttavia rilevato la responsabilità di quanto alla Pt_2 prescrizione maturata per i due titoli perenti, condannando l'agente al risarcimento nei confronti dell CP_4
impugna evidenziando che il tribunale non ha tenuto conto della sospen- Pt_2 sione dei termini dovuta alla legislazione emergenziale Covid. Si pone pertanto in via preliminare il problema della legittimazione a impugnare dell'agente della riscossione. Come chiarito da Cass. SS.UU. 7514/2022, che ha messo ordine nella materia risolvendo un contrasto di giurisprudenza che si è protratto per anni, la legittimazione a contraddire in tema di prescrizione del credito contributivo (vedi in particolare punti 12 e ss. della motivazione) spetta, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs.
46/1999, al solo ente impositore, e non all'agente della riscossione, mero adiectus solutionis causa.
La legittimazione esclusiva del titolare del credito riguarda ovviamente le cause in cui si discetti dell'esistenza del credito e non della mera legittimità della proce- dura esecutiva. In questa causa le questioni relative alla legittimità della procedura sono state però ritenute infondate e l'annullamento si basa esclusivamente sull'accertata inefficacia dei crediti iscritti a ruolo.
L che sarebbe stato legittimato a impugnare riguardo la prescrizione, non CP_4 ha proposto né autonomo appello né incidentale. La decisione impugnata è dunque passata in giudicato.
Resta tuttavia in piedi la legittimazione di a chiedere la riforma della sen- Pt_2 tenza impugnata in relazione alla condanna alle spese. In argomento, basta rileva-
Pag. 3 di 5 re che proprio la carenza di legittimazione passiva giustifica la richiesta di rifor- ma, l'agente della riscossione avendo rivestito nel giudizio di primo grado la posi- zione di semplice destinatario di una litis denuntiatio. Concludendo, la condanna di al rimborso delle spese di va rimossa. Il tribunale aveva Pt_2 CP_2 CP_ distribuito i quattro quinti complessivi addebitandone due all e uno ciascuno a e . La quota di va fatta gravare sull mentre non può CP_4 Pt_2 Pt_2 CP_4 CP_ essere intaccata la quota dell dato che nessuna domanda è stata proposta nei confronti di detto istituto.
Si innesta in quest'ambito il secondo motivo di appello, con il quale Pt_2 contesta la propria condanna nei confronti dell Va premesso (Cass. sez. lav. CP_4
3469/2020) che nel rito del lavoro, in caso di motivazione contestuale, motivazione e dispositivo concorrono a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato anche delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione. La condanna al risarcimento e quella alle spese vanno entrambe pertanto valutate.
In questa sede non viene eccepita la mancata adozione da parte dell della CP_4 procedura di diniego di discarico né la carenza di giurisdizione in favore della
Corte dei Conti (per tutte Cass. sez. I 27094/2024) e pertanto le relative questioni sono coperte da giudicato implicito.
La cartella 295 2015 0032206 64, come visto supra, è stata notificata il 19 gennaio 2016. Il quinquennio sarebbe decorso normalmente il 19 gennaio 2021.
argomenta tuttavia che, in virtù degli artt. 37 D.L. 18/2020 e 11 comma 9 Pt_2
D.L. 183/2020, letti assieme all'art. 12 comma 1 legge 159/2015, il termine andava considerato prorogato di 311 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021). Aggiungendo tale periodo, la prescrizione sarebbe tuttavia comunque maturata, perché l'attività riscossiva andava eseguita entro il 25 novembre 2021.
La cartella 295 2016 0026085 91 a sua volta è stata notificata il 4 settembre
2016. Applicando la sospensione, il termine scadeva il 12 luglio 2022 e pertanto, al 16 febbraio 2022, il titolo non era prescritto.
Il secondo motivo di appello è pertanto parzialmente fondato e il risarcimento va limitato all'importo della sola cartella 295 2015 0032206 64. L non può CP_4 dolersi di tale esito perché, come visto supra, avrebbe potuto a sua volta impugnare la sentenza per eccepire la persistente efficacia dei titoli dichiarati prescritti. Imputet sibi per non averlo fatto, non potendosi individuare a questo punto alcuna responsabilità dell'agente della riscossione.
Ne consegue che anche la condanna alle spese di nei confronti dell Pt_2 CP_4 va ridotta, con compensazione per due terzi in luogo di un terzo, e quindi gli importi indicati nella sentenza impugnata (28,66 per contributo unificato e
Pag. 4 di 5 1.242,33 per compensi professionali) vanno dimezzati.
Considerato l'esito complessivo dell'appello, con reciproca soccombenza fra e e tenuto conto che pur non subendo alcuna conseguenza Pt_2 CP_4 CP_2 diretta riguardo all'importo del credito che non andava dichiarato prescritto, a sua volta soccombe parzialmente riguardo alla pretesa di mantenere il diritto a ripetere le spese nei confronti di , le spese del presente grado vanno integralmente Pt_2 compensate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 settembre 2023 da
[...] contro l Parte_3 Controparte_4
e , e nei
[...] CP_4Controparte_9 CP_2 Controparte_2 confronti dell e di Controparte_5 Controparte_8 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 611 depositata in data 29 marzo 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1- pone a carico dell il quinto di spese di lite liquidate dal tribunale a carico CP_4 di favore di Pt_2 CP_2
2- riduce il risarcimento disposto a favore dell e a carico di CP_4 Pt_2 all'importo della sola cartella 295 2015 0032206 64 e relativi accessori;
3- ridetermina la condanna di al rimborso delle spese in favore dell Pt_2 CP_4 disponendone la compensazione per due terzi in luogo di un terzo;
4- pone a carico dell la frazione di un quinto delle spese di lite il cui CP_4 rimborso a favore di era stato disposto a carico di;
CP_2 Pt_2
5- compensa le spese di questo grado di giudizio.
Messina 22 gennaio 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
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